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Decisione

14.2012.129

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità della richiesta di riduzione, risp. di rateizzazione del credito posto in esecuzione

17 settembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3 CPC);

che

in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’errata applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero

non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto

esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge,

segnatamente – per quanto qui di rilievo – l’art 82 LEF posto alla base della

decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo

manifestamente errato;

che,

anzi, essa riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte

istante, ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione,

rispettivamente di rateizzazione della somma invocando la sua precaria

situazione finanziaria che non le consentirebbe altra soluzione;

che

tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base

di documentazione non agli atti (la convenuta non ha infatti presentato

osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre nova in

sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle

competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una

decisione di rigetto dell’opposizione;

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe posti carico

dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEFe 106 cpv.

1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è

assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese.

3.

Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di __________ Ovest.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. , non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).