14.2012.129
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Irricevibilità della richiesta di riduzione, risp. di rateizzazione del credito posto in esecuzione
17 settembre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.129
Lugano
17 settembre 2012
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
dipendente da istanza 14 giugno 201 presentata da
RE
1
contro
CO
1
(patrocinata
da PA 1)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
notificato in data 29 maggio 2012 per l’importo di fr. 1'949.35 oltre interessi
e spese;
istanza
accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 20
agosto 2012 (inc. n 82/B/12/S);
sentenza
impugnata dalla convenuta con reclamo del 27 agosto 2012;
esaminati
gli atti,
.
ritenuto
in
fatto:
che con decisione del 20
agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, in accoglimento
dell’istanza presentata in data 14 giugno 2012 dalla CO 1,
ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto
esecutivo n. __________, notificatole in data 29 maggio 2012 per il pagamento
di fr. 1'949.35 (in via solidale con __________ S__________, cui la creditrice
ha fatto notificare il precetto esecutivo n. 1553030-01 per lo stesso importo),
somma inerente, tra l’altro, il riconoscimento di debito sottoscritto il 25
novembre 2010, più il decreto di stralcio del Pretore aggiunto della Pretura
del Distretto di Lugano (ancorché puntualizzando in ingesso della propria
decisione che l’importo in capitale oggetto dell’esecuzione è di fr. 1'416.15
cui vanno aggiunti fr. 150.- a titolo di accessori);
che con reclamo del 27
agosto 2012 la convenuta - unitamente a RE 1 per quanto riguarda la parallela
decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata nei suoi confronti
(inc. 81/B/12/S) - chiede, ove ciò fosse possibile e alla luce della
documentazione annessa, il condono, rispettivamente la riduzione,
rispettivamente la rateizzazione dell’importo posto in esecuzione (pagamento di
rate mensili di fr. 50.- a partire dal 1.1.2013), data l’impossibilità di fare
fronte al proprio obbligo a causa della pregressa situazione debitoria in cui
si trova, tra l’altro anche nei confronti di enti pubblici;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
in
diritto:
che
secondo l’art. 319 lett a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 EF (cfr. art. 309 lett. b n.
Fatti
3 CPC);
che
in base base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’errata applicazione della legge, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
l’insorgente non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ovvero
non pretende che, rigettando in via provvisoria l’opposizione al precetto
esecutivo in rassegna, Il primo giudice abbia disatteso norme di legge,
segnatamente – per quanto qui di rilievo – l’art 82 LEF posto alla base della
decisione impugnata, rispettivamente abbia accertato i fatti in modo
manifestamente errato;
che,
anzi, essa riconosce espressamente di dovere quanto preteso dalla parte
istante, ancorché formulando proposta di condono, rispettivamente di riduzione,
rispettivamente di rateizzazione della somma invocando la sua precaria
situazione finanziaria che non le consentirebbe altra soluzione;
che
tale richiesta, formulata peraltro per la prima volta in questa sede sulla base
di documentazione non agli atti (la convenuta non ha infatti presentato
osservazioni all’istanza) in dispregio del divieto di addurre nova in
sede di reclamo sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC, esula tuttavia dalle
competenze riservate a questa Camera nel quadro di un’impugnativa contro una
decisione di rigetto dell’opposizione;
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe posti carico
dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEFe 106 cpv.
1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è
assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese.
3.
Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di __________ Ovest.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. , non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).