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Decisione

14.2012.13

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosimile

15 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ CO 1 ha

chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'564.75 oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 7 dicembre 2011 nessuno è comparso.

C. Con

decisione 4 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 5 gennaio 2012 alle ore

10.00.

D. Con

il presente reclamo RE 1 asserisce che l’esecuzione in oggetto è stata pagata,

producendo una ricevuta del 9 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di __________

relativa al versamento di fr. 4'021.50 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante (doc. C). La reclamante sostiene dipoi che, come si

evince dall’estratto trimestrale del suo conto postale, per il periodo dal 1.

ottobre al 31 dicembre 2011, ha avuto proventi per fr. 113'541.55, con

accrediti importanti, il che dimostra la regolarità delle entrate e la

rilevanza dei suoi clienti (doc. D). In merito alle esecuzioni pendenti nei

suoi confronti per un importo di fr. 21'795.65, la convenuta osserva che le

stesse sono riconducibili ad un periodo contraddistinto purtroppo da una

cattiva gestione contabile da parte di una persona, nei confronti della quale

sta valutando di intraprendere azioni di natura civile e, se del caso, pure

penale (doc. E). La situazione si è ora normalizzata e il pagamento delle

citate esecuzioni potrà avvenire nel corso dei prossimi 3/4 mesi.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in

virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante,

producendo una ricevuta del 9 gennaio 2012 relativa al pagamento di fr. 4'021.50

a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1483344 promossa dall’istante, per cui

essendo il pagamento avvenuto posteriormente alla dichiarazione di fallimento,

il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è ossequiato.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto del conto

postale della reclamante per il quarto trimestre 2011 emerge che a suo favore sono

stati accreditati importi anche elevati, ma che tuttavia, ritenuti i prelievi

da lei effettuati, il saldo per fine 2011 era negativo e ammontava a meno fr.

946.

, per cui non può essere ritenuto che sul citato conto la convenuta

dispone di mezzi liquidi. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano all’11

gennaio 2012 si evince poi che a carico della reclamante sono pendenti 21

procedure per un importo complessivo di fr. 21'795.65. Determinante è che nel

corso del mese di dicembre 2011 in due esecuzioni promosse dalla Cassa

cantonale di compensazione, e pertanto per oneri sociali, sono state presentate

due domande di realizzazione e che nel mese di gennaio 2012 a carico della

convenuta, nell’ambito di esecuzioni promosse di nuovo dalla C__________

rispettivamente dalla C__________, e pertanto per oneri sociali e tasse, sono

stati emessi tre avvisi di pignoramento. Ciò porta a concludere che la

situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non

dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di

specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare

più probabile che la sua capacità di pagamento. Alla reclamante va poi ricordato

che la propria disponibilità di mezzi liquidi va resa verosimile nel termine di

reclamo e che non è sufficiente affermare l’intenzione di saldare le proprie

esecuzioni nel corso dei mesi a venire. Ne discende che il presupposto della

solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, __________, a far tempo

da

venerdì

17 febbraio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1.

3. Intimazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

- __________

- __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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