14.2012.130
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6 settembre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2012.130
Data decisione, Autorità:
06.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale per l'asserito danno subito dall'escusso. Nullità della decisione sulla riconvenzionale. Documentazione fotografica insufficiente per rendere verosimile il danno
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.130
Lugano
6 settembre
2012
CP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Petralli Zeni
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 2010 da
contro
__________ RE 1
tendente a ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da Marco Volpi al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio
di esecuzione di __________ fattogli notificare il 26 novembre 2009 da CO 1 per
il pagamento di fr. 3'000.– oltre interessi e spese;
istanza
accolta dal Giudice di pace del circolo di __________ con decisione del 20 gennaio 2012 (inc. 57b/10/S);
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del RE 1
viste
le osservazioni 26 marzo 2012 della parte istante;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. Il
2 luglio 2009 RE 1, intenzionato a sostituire i serramenti della sua abitazione
a __________, ha sottoscritto la conferma d’ordine n. 09-17-0197 allestita
dalla ditta CO 1 che prevedeva un costo di fr. 5'212.15 per lo smontaggio dei
vecchi serramenti e la fornitura e posa di quelli nuovi. Dopo aver pagato un
acconto di fr. 3000.–, il committente si è rifiutato di saldare la fattura emessa
il 1° ottobre 2009 per complessivi fr. 5427.35 lamentando la presenza di difetti
nell’opera fornita (danneggiamento dei vecchi stipiti e della finestra della
sala), e rinviando il pagamento del saldo di fr. 2'427.35 dopo la loro
eliminazione. Il 26 novembre 2009 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per l’incasso dello scoperto di
fr. 2427.35 oltre alle spese di richiamo, per un totale di fr. 3000.– e
interessi, al quale l’escusso ha interposto opposizione. Dal canto suo
quest’ultimo,
in considerazione
dell’inadempienza della ditta appaltatrice che non è intervenuta per eliminare
Fatti
i difetti lamentati, si è rivolto a un’altra ditta che ha quantificato in fr.
2916.– la spesa necessaria alla loro eliminazione ai quali vanno aggiunti fr.
600.– per spese amministrative; da qui la sua richiesta di pagamento della
differenza di fr. 1089.65 per la quale il 17 marzo 2010 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ al quale pure
questa ha interposto opposizione.
B. Con istanza 12 febbraio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di __________ il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da
RI 1 al citato precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 2'000.–
rinunciando a incassare la differenza e a chiedere interessi moratori,
producendo la conferma d’ordine 2 luglio 2009 a valere quale riconoscimento di debito.
All'udienza
del 30 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha prodotto una
domanda riconvenzionale di fr. 3'517.– con la quale egli ha per finire chiesto
la reiezione dell’istanza, ritenendo di fatto estinto per compensazione il
credito avversario e facendo dipoi valere una sua pretesa di fr. 1'089.– oltre
interessi a titolo di risarcimento danni, con contestuale richiesta di condanna
della controparte al pagamento di tale somma e di rigetto in via definitiva
dell’opposizione da questa sollevata al precetto esecutivo n. __________.
C. Statuendo
il 20 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, accertata la
presenza di un valido riconoscimento di debito nella conferma d’ordine 2 luglio
2009, ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per fr. 2’000.–
oltre interessi del 5% dal 23 novembre 2009, mentre ha respinto la domanda
riconvenzionale del convenuto.
D. Con
reclamo del 9 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulando, di nuovo, il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo n.
__________ (e quindi, implicitamente, la reiezione dell’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione), come pure il rigetto definitivo dell’opposizione
sollevata dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ (e quindi,
implicitamente, l’accoglimento della domanda condannatoria riconvenzionale). Il
reclamante, in estrema sintesi, rimprovera al primo giudice di avere erroneamente
dato ragione alla parte istante, nonostante i difetti presenti nell’opera. Con
osservazioni del 26 marzo 2012 la controparte ha proposto la reiezione del
reclamo.
Considerato
in diritto: 1. A
titolo preliminare occorre rilevare che l’istanza 12 febbraio 2010 denominata
“di rigetto dell’opposizione”, è stata trattata come tale all’udienza di
discussione del 30 giugno 2010 là dove il primo giudice ha chiaramente indicato
a verbale trattarsi di una “causa a procedura sommaria“, qualifica ribadita nel
verbale d’udienza 30 marzo 2011 così come nel giudizio impugnato (“per statuire
in materia di esecuzione e fallimento”) e riconosciuta tale dal reclamante che
il 25 gennaio 2012 ha introdotto un’azione di disconoscimento del debito ai sensi
dell’art. 83 LEF. Sennonché nel dispositivo della sua decisione il giudice di
pace si è espresso – respingendola – anche sulla domanda riconvenzionale
proposta dal convenuto. Siffatto modo di procedere, come si vedrà in seguito, è
però proceduralmente errato (v. consid. 6).
Ci si potrebbe
a questo punto nondimeno interrogare sulla tempestività del rimedio, che
andava presentato entro 10 giorni dall’intimazione della decisione impugnata
(art. 321 cpv. 2 CPC), la quale, risalente al 20 gennaio 2012, risulta essere stata
in possesso dell’insorgente già il 25 gennaio successivo, giorno in cui egli ha
chiesto il disconoscimento del debito di cui alla decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione, di modo che, proposto soltanto il 9 febbraio 2012, il rimedio
andrebbe dichiarato intempestivo. La decisione impugnata risulta però priva
dell’indicazione dei rimedi di diritto, obbligatoria ai sensi dell’art. 238
lett. f CPC, ossia del Codice di procedura civile di diritto processuale
svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore con il 1° gennaio 2011.
D’altro canto non va però trascurato che la procedura di prima sede – e,
quindi, le formalità cui essa dovrebbe soggiacere – era ancora retta dal diritto
processuale previgente (cfr. art. 404 cpv. 1 CPC), segnatamente dalla Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF), la quale non contemplava però l’obbligo
dell’indicazione dei rimedi di diritto; né una formalità del genere era
richiesta dall’allora ancora applicabile Codice di procedura civile ticinese
(CPC-TI). La questione, invero delicata, può rimanere aperta, il reclamo –
comunque sia – essendo votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono.
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b).
In concreto, il reclamante sembra dolersi di un accertamento
manifestamente errato dei fatti, il primo giudice non avendo considerato le sue
contestazioni circa la presenza di difetti nell’opera fornita.
3. Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non
Considerandi
è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con
riferimenti).
4.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è
identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai
documenti prodotti (cfr. Cometta,
op. cit.; Staehelin: Basler Kommentar
zum SchKG, 2ª edizione, Vol. I,
n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.).
Nel caso
di specie non è contestata la qualifica di riconoscimento di debito attribuita
dal primo giudice alla conferma d’ordine 2 luglio 2009, ovvero al contratto di
appalto concluso dalle parti (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 128 ad art. 82) che prevede il pagamento da parte del
committente di una mercede di fr. 5'212.15 (doc. A). Contestata dall’escusso è invece
l’esigibilità del credito avversario a dipendenza della presenza di difetti
nell’opera fornita e dallo stesso tempestivamente notificati.
5.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le
eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, vol .I, 4ª edizione, n. 28 ad
art. 82; Gilliéron, op. cit., n.
82.
ad art. 82; Stücheli, op. cit.,
pag. 350 con rif.).
6.
In concreto, davanti al primo giudice il
convenuto, una volta considerato estinto per compensazione il credito posto in
esecuzione (v. ad B, che precede), ha proposto una domanda riconvenzionale di
fr. 1'089.65 (recte: condannatoria, con contestuale richiesta di rigetto
definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________). A tale richiesta
il primo giudice non avrebbe semplicemente dovuto dare seguito, dichiarandola
d’acchito irricevibile nel contesto di una procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione, le uniche eccezioni proponibili dall’escusso
essendo riferibili alla sola sussistenza del credito posto in esecuzione (cfr. Staehelin, op. cit. n. 90 ad art. 82), ciò
che avrebbe dovuto spingerlo a far presente all’interessato che egli avrebbe dovuto,
per questo importo, procedere, in ogni modo a partire dal 1° gennaio 2011, con la procedura
semplificata, previo esperimento di conciliazione (l’argomento verrà
ulteriormente trattato più avanti). Rimane comunque acquisito che con la
menzionata eccezione di compensazione il convenuto ha di fatto riconosciuto il
credito della ditta appaltatrice, il che basterebbe per ritenere infondate le
sue odierne contestazioni. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare
contestato il credito posto in esecuzione per presunti danni cagionati dalla
ditta appaltatrice, il convenuto, tenuto anche conto dei limiti insiti nella
procedura sommaria (art. 19 seg. vLALEF; cfr. anche art. 251 lett. a CPC), non
è riuscito a sostanziare le sue doglianze, ovvero che le manchevolezze dallo
stesso segnalate con scritto 8 ottobre 2009 (doc. C), costituirebbero dei
difetti ai sensi degli art. 367 segg. CO, e che gli stessi sarebbero da
ricondurre all’operato dell’istante, ciò che questa ha contestato (cfr. doc.
I). La documentazione fotografica agli atti, peraltro allestita a ben quasi tre
mesi dalla consegna dell’opera, non giovando in tal senso, non potendosi
desumere dalla medesima l’entità del danno e il suo responsabile, ciò che basta
per escludere qualsiasi violazione del diritto di essere sentito del reclamante
per il fatto che il primo giudice non l’ha considerata.
Quanto
poi alla richiesta del reclamante volta ad ottenere, in accoglimento della
domanda riconvenzionale, il rigetto dell’opposizione (previa condanna della controparte)
al precetto esecutivo n. __________, essa – come visto – non è proponibile, di
modo che ne discende l’inammissibilità del reclamo al riguardo. Dato però che
il primo giudice non poteva trattare la domanda (condannatoria)
riconvenzionale nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione (a meno di considerare l’azione del convenuto come semplice istanza
di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________, come peraltro
fatto per la domanda della parte istante), egli non aveva la facoltà di
pronunciarsi sul merito della riconvenzionale, ossia di respingerla. Ciò posto,
si impone di accertare la nullità del dispositivo n. 2 dell’impugnato giudizio
di modo che, dall’errato modo di procedere del Giudice di pace, non derivi
pregiudizio alla parte convenuta, legittimata a questo punto a riproporre,
dandosene il caso, la stessa domanda condannatoria seguendo l’iter che si
impone, senza il rischio di vedersi magari confrontata con l’eccezione di forza
di cosa giudicata a seguito dell’esito della presente procedura di reclamo.
7.
In
definitiva, non fornendo la documentazione prodotta dall’escusso i necessari
riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la presenza di difetti nell’opera
fornita dall’istante, e quindi l’inesigibilità del credito di quest’ultima, la
conclusione del primo giudice che ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione resiste alla critica.
8.
Le
spese processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC)
il quale rifonderà alla controparte un’indennità di inconvenienza (art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. È
accertata la nullità del dispositivo n. 2 della decisione impugnata.
3. La
tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 200.-, anticipate
dal reclamante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’indennità di fr. 70.–.
4. Notificazione
a:
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'000.–,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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