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Decisione

14.2012.130

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 settembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti lamentati, si è rivolto a un’altra ditta che ha quantificato in fr.

2916.– la spesa necessaria alla loro eliminazione ai quali vanno aggiunti fr.

600.– per spese amministrative; da qui la sua richiesta di pagamento della

differenza di fr. 1089.65 per la quale il 17 marzo 2010 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ al quale pure

questa ha interposto opposizione.

B. Con istanza 12 febbraio 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di __________ il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da

RI 1 al citato precetto esecutivo limitatamente all’importo di fr. 2'000.–

rinunciando a incassare la differenza e a chiedere interessi moratori,

producendo la conferma d’ordine 2 luglio 2009 a valere quale riconoscimento di debito.

All'udienza

del 30 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha prodotto una

domanda riconvenzionale di fr. 3'517.– con la quale egli ha per finire chiesto

la reiezione dell’istanza, ritenendo di fatto estinto per compensazione il

credito avversario e facendo dipoi valere una sua pretesa di fr. 1'089.– oltre

interessi a titolo di risarcimento danni, con contestuale richiesta di condanna

della controparte al pagamento di tale somma e di rigetto in via definitiva

dell’opposizione da questa sollevata al precetto esecutivo n. __________.

C. Statuendo

il 20 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________, accertata la

presenza di un valido riconoscimento di debito nella conferma d’ordine 2 luglio

2009, ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per fr. 2’000.–

oltre interessi del 5% dal 23 novembre 2009, mentre ha respinto la domanda

riconvenzionale del convenuto.

D. Con

reclamo del 9 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio

postulando, di nuovo, il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo n.

__________ (e quindi, implicitamente, la reiezione dell’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione), come pure il rigetto definitivo dell’opposizione

sollevata dalla controparte al precetto esecutivo n. __________ (e quindi,

implicitamente, l’accoglimento della domanda condannatoria riconvenzionale). Il

reclamante, in estrema sintesi, rimprovera al primo giudice di avere erroneamente

dato ragione alla parte istante, nonostante i difetti presenti nell’opera. Con

osservazioni del 26 marzo 2012 la controparte ha proposto la reiezione del

reclamo.

Considerato

in diritto: 1. A

titolo preliminare occorre rilevare che l’istanza 12 febbraio 2010 denominata

“di rigetto dell’opposizione”, è stata trattata come tale all’udienza di

discussione del 30 giugno 2010 là dove il primo giudice ha chiaramente indicato

a verbale trattarsi di una “causa a procedura sommaria“, qualifica ribadita nel

verbale d’udienza 30 marzo 2011 così come nel giudizio impugnato (“per statuire

in materia di esecuzione e fallimento”) e riconosciuta tale dal reclamante che

il 25 gennaio 2012 ha introdotto un’azione di disconoscimento del debito ai sensi

dell’art. 83 LEF. Sennonché nel dispositivo della sua decisione il giudice di

pace si è espresso – respingendola – anche sulla domanda riconvenzionale

proposta dal convenuto. Siffatto modo di procedere, come si vedrà in seguito, è

però proceduralmente errato (v. consid. 6).

Ci si potrebbe

a questo punto nondimeno interrogare sulla tempestività del rimedio, che

andava presentato entro 10 giorni dall’intimazione della decisione impugnata

(art. 321 cpv. 2 CPC), la quale, risalente al 20 gennaio 2012, risulta essere stata

in possesso dell’insorgente già il 25 gennaio successivo, giorno in cui egli ha

chiesto il disconoscimento del debito di cui alla decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione, di modo che, proposto soltanto il 9 febbraio 2012, il rimedio

andrebbe dichiarato intempestivo. La decisione impugnata risulta però priva

dell’indicazione dei rimedi di diritto, obbligatoria ai sensi dell’art. 238

lett. f CPC, ossia del Codice di procedura civile di diritto processuale

svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore con il 1° gennaio 2011.

D’altro canto non va però trascurato che la procedura di prima sede – e,

quindi, le formalità cui essa dovrebbe soggiacere – era ancora retta dal diritto

processuale previgente (cfr. art. 404 cpv. 1 CPC), segnatamente dalla Legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento del 12 marzo 1997 (LALEF), la quale non contemplava però l’obbligo

dell’indicazione dei rimedi di diritto; né una formalità del genere era

richiesta dall’allora ancora applicabile Codice di procedura civile ticinese

(CPC-TI). La questione, invero delicata, può rimanere aperta, il reclamo –

comunque sia – essendo votato all’insuccesso per le considerazioni che seguono.

2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b).

In concreto, il reclamante sembra dolersi di un accertamento

manifestamente errato dei fatti, il primo giudice non avendo considerato le sue

contestazioni circa la presenza di difetti nell’opera fornita.

3. Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non

Considerandi

è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione a una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, pag. 338 con

riferimenti).

4.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit.; Staehelin: Basler Kommentar

zum SchKG, 2ª edizione, Vol. I,

n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.).

Nel caso

di specie non è contestata la qualifica di riconoscimento di debito attribuita

dal primo giudice alla conferma d’ordine 2 luglio 2009, ovvero al contratto di

appalto concluso dalle parti (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 128 ad art. 82) che prevede il pagamento da parte del

committente di una mercede di fr. 5'212.15 (doc. A). Contestata dall’escusso è invece

l’esigibilità del credito avversario a dipendenza della presenza di difetti

nell’opera fornita e dallo stesso tempestivamente notificati.

5.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le

eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche

essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, vol .I, 4ª edizione, n. 28 ad

art. 82; Gilliéron, op. cit., n.

82.

ad art. 82; Stücheli, op. cit.,

pag. 350 con rif.).

6.

In concreto, davanti al primo giudice il

convenuto, una volta considerato estinto per compensazione il credito posto in

esecuzione (v. ad B, che precede), ha proposto una domanda riconvenzionale di

fr. 1'089.65 (recte: condannatoria, con contestuale richiesta di rigetto

definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________). A tale richiesta

il primo giudice non avrebbe semplicemente dovuto dare seguito, dichiarandola

d’acchito irricevibile nel contesto di una procedura

sommaria di rigetto dell’opposizione, le uniche eccezioni proponibili dall’escusso

essendo riferibili alla sola sussistenza del credito posto in esecuzione (cfr. Staehelin, op. cit. n. 90 ad art. 82), ciò

che avrebbe dovuto spingerlo a far presente all’interessato che egli avrebbe dovuto,

per questo importo, procedere, in ogni modo a partire dal 1° gennaio 2011, con la procedura

semplificata, previo esperimento di conciliazione (l’argomento verrà

ulteriormente trattato più avanti). Rimane comunque acquisito che con la

menzionata eccezione di compensazione il convenuto ha di fatto riconosciuto il

credito della ditta appaltatrice, il che basterebbe per ritenere infondate le

sue odierne contestazioni. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare

contestato il credito posto in esecuzione per presunti danni cagionati dalla

ditta appaltatrice, il convenuto, tenuto anche conto dei limiti insiti nella

procedura sommaria (art. 19 seg. vLALEF; cfr. anche art. 251 lett. a CPC), non

è riuscito a sostanziare le sue doglianze, ovvero che le manchevolezze dallo

stesso segnalate con scritto 8 ottobre 2009 (doc. C), costituirebbero dei

difetti ai sensi degli art. 367 segg. CO, e che gli stessi sarebbero da

ricondurre all’operato dell’istante, ciò che questa ha contestato (cfr. doc.

I). La documentazione fotografica agli atti, peraltro allestita a ben quasi tre

mesi dalla consegna dell’opera, non giovando in tal senso, non potendosi

desumere dalla medesima l’entità del danno e il suo responsabile, ciò che basta

per escludere qualsiasi violazione del diritto di essere sentito del reclamante

per il fatto che il primo giudice non l’ha considerata.

Quanto

poi alla richiesta del reclamante volta ad ottenere, in accoglimento della

domanda riconvenzionale, il rigetto dell’opposizione (previa condanna della controparte)

al precetto esecutivo n. __________, essa – come visto – non è proponibile, di

modo che ne discende l’inammissibilità del reclamo al riguardo. Dato però che

il primo giudice non poteva trattare la domanda (condannatoria)

riconvenzionale nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto

dell’opposizione (a meno di considerare l’azione del convenuto come semplice istanza

di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________, come peraltro

fatto per la domanda della parte istante), egli non aveva la facoltà di

pronunciarsi sul merito della riconvenzionale, ossia di respingerla. Ciò posto,

si impone di accertare la nullità del dispositivo n. 2 dell’impugnato giudizio

di modo che, dall’errato modo di procedere del Giudice di pace, non derivi

pregiudizio alla parte convenuta, legittimata a questo punto a riproporre,

dandosene il caso, la stessa domanda condannatoria seguendo l’iter che si

impone, senza il rischio di vedersi magari confrontata con l’eccezione di forza

di cosa giudicata a seguito dell’esito della presente procedura di reclamo.

7.

In

definitiva, non fornendo la documentazione prodotta dall’escusso i necessari

riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la presenza di difetti nell’opera

fornita dall’istante, e quindi l’inesigibilità del credito di quest’ultima, la

conclusione del primo giudice che ha accolto l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione resiste alla critica.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC)

il quale rifonderà alla controparte un’indennità di inconvenienza (art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. È

accertata la nullità del dispositivo n. 2 della decisione impugnata.

3. La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 200.-, anticipate

dal reclamante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla

controparte un’indennità di fr. 70.–.

4. Notificazione

a:

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'000.–,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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