14.2012.131
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di pagamento. Omissione del giudice di statuire. Rinvio della causa per nuovo giudizio. Spese processuali di reclamo a carico del Cantone per motivi d’eq
9 novembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.131
Data decisione, Autorità:
09.11.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di pagamento. Omissione del giudice di statuire. Rinvio della causa per nuovo giudizio. Spese processuali di reclamo a carico del Cantone per motivi d’equità
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 107 cpv. 2 CPC
art. 327 cpv. 3 let. a CPC
art. 81 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.131
Lugano
9 novembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
rigetto dell’opposizione promossa con istanza 3 febbraio 2012. da
CO 1
contro
RE 1
rappr. da S__________, amministratore con firma
individuale
tendente ad ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano, notificato il 17 maggio 2011 per il pagamento
di fr. 3'000.-- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice
di pace del Circolo di Vezia con decisione del 21 agosto 2012 (inc. n. 59);
sentenza impugnata dal
convenuto con reclamo del 31 agosto 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso la società RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.--, oltre interessi al 5% dal 6 aprile 2012 e
spese esecutive, a titolo di “alimenti aprile 2011 non pagati”. Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo sulla base del
decreto supercautelare 18 dicembre 2009 del Pretore del Distretto di Lugano,
con cui è stato fatto ordine a RE 1 di trattenere mensilmente dallo stipendio
percepito da S__________ fr. 3'000.-- mensili e di versarli sul conto corrente
bancario del patrocinatore di CO 1. Con osservazioni del 21 marzo 2012, la
convenuta ha evidenziato come S__________, suo amministratore e dipendente nonché
marito dell’istante, aveva effettuato a favore dell’escutente due bonifici di
fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e di fr. 2'000.-- il 12 maggio 2011.
B. Con decisione 21
agosto 2012, il Giudice di pace del circolo di Vezia ha (senza indicarlo
esplicitamente) parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via
definitiva “per l’importo di fr. 2’000.--, per gli interessi al 5% dal 6 al 6
aprile 2011 su fr. 2'000.--, dal 6 al 14 aprile su fr. 1'000.-- ed alle spese
esecutive”. Il primo giudice ha considerato che il decreto supercautelare 18
dicembre 2009 costituisse un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ma che la parte istante non aveva contestato il versamento dell’importo di fr.
1'000.--, bensì quello del residuo di fr. 2'000.-- e degli accessori, per i
quali non esisterebbe la dimostrazione dell’effettivo accredito, “ritenuto che
il pagamento degli alimenti deve avvenire all’inizio di ogni mese e non ad libitum
del convenuto”.
C. Con il reclamo in
esame, l’escussa, per il tramite del suo amministratore S__________, ribadisce che
il credito posto in esecuzione è stato pagato con versamenti di fr. 1'000.-- il
14 aprile 2011 e di fr. 2'000.-- il 12 maggio 2012 (recte 2011).
D. Con osservazioni del
3 ottobre 2012, l’istante si è riferita ad uno scritto 22 luglio 2011 della sua
patrocinatrice al Procuratore pubblico di Lugano, che aveva già trasmesso al
giudice di pace il 9 agosto 2012, in cui viene evidenziato come il pagamento di
fr. 1'000.-- sarebbe comunque stato effettuato tardivamente, donde la necessità
di promuovere l’esecuzione qui in questione, mentre quello di fr. 2'000.--, effettuato
personalmente da S__________ sul conto della moglie senz’alcuna indicazione
particolare, sarebbe stato imputato, in virtù dell’art. 87 CO, al debito per alimenti
non pagati di cui alla precedente esecuzione n. __________ del 4 aprile 2008.
E. Con replica spontanea
del 10 ottobre 2012, l’escussa ha segnatamente rilevato come l’omessa
indicazione, per dimenticanza, del fatto che l’importo di fr. 2'000.-- fosse
relativo agli alimenti di aprile 2011 non giustificava l’imputazione a favore
di un debito da lui disconosciuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________.
considerato in diritto:
1. Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche
a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione
contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),
il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Proposto il 31 agosto, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla
notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 25 agosto 2012, il reclamo, che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è tempestivo.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. In
virtù dell'art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di
prova, fatte salve speciali disposizioni di legge, in particolare in materia
di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).
3.
Non è contestato –
né è contestabile – che il decreto supercautelare 18 dicembre 2009 costituisce
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il credito di fr.
3'000.-- relativo agli alimenti di aprile 2011 né che S__________ ha versato
all’escutente fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e fr. 2'000.-- il 12 maggio 2011
(cfr. avvisi di addebito allegati alle osservazioni 21 marzo 2012
dell’escussa). Il fatto che, solitamente, “il pagamento degli alimenti deve
avvenire all’inizio di ogni mese e non ad libitum del convenuto” (circostanza
che peraltro non risulta esplicitamente dal decreto supercautelare) non
consente d’ignorare un pagamento tardivo, il ritardo avendo conseguenze solo
per la questione degli interessi e delle spese esecutive. D’altronde, il giudice
del rigetto dell’opposizione non può delegare alla parte istante la
competenza “di limitare la prosecuzione dell’esecuzione ai soli accessori”
nell’ipotesi in cui il capitale sia stato pagato, ma deve statuire sull’eccezione
di pagamento da essa sollevata (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, occorre
quindi annullare la decisione e rinviare la causa al primo giudice per nuovo
giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Non si può infatti considerare la causa
matura per il giudizio, perché non risulta né dalla sentenza impugnata né
dall’incarto della giurisdizione inferiore se le osservazioni 21 marzo 2012
dell’escussa sono state trasmesse alla parte istante né se un termine le è
stato eventualmente impartito per presentare un’eventuale replica, e comunque
il primo giudice non ha statuito sull’ammissibilità (quale replica o presa di
posizione spontanea) dello scritto 9 agosto 2012 dell’istante, indirizzatogli a
quanto sembra per “chiarire la sua domanda” concernente gli alimenti di aprile
2011, con il rilievo che la contestazione del pagamento di fr. 2'000.-- fondata
sull’art. 87 CO non appare d’acchito insostenibile.
4.
Il reclamo va quindi
parzialmente accolto, nel senso dell’annullamento della decisione impugnata e
del rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio.
Per motivi d’equità, le
spese processuali per il presente giudizio sono poste a carico del Cantone
(art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alle parti che
non sono patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC). Le spese e le ripetibili di prima sede saranno nuovamente
fissate dal primo giudice con la nuova decisione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 81 LEF, 48 e 61 OTLEF nonché 95 segg. e 327
CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è parzialmente
accolto.
1.1
Di conseguenza, la
decisione 21 agosto 2012 del Giudice di pace del circolo di Vezia (n. 59) è
annullata e la causa gli è rinviata per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 120.-- già anticipata dal reclamante, è posta a carico della
Repubblica e Canton del Ticino. Non si attribuiscono ripetibili né indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 3'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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