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Decisione

14.2012.131

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di pagamento. Omissione del giudice di statuire. Rinvio della causa per nuovo giudizio. Spese processuali di reclamo a carico del Cantone per motivi d’eq

9 novembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, CO 1 ha escusso la società RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.--, oltre interessi al 5% dal 6 aprile 2012 e

spese esecutive, a titolo di “alimenti aprile 2011 non pagati”. Interposta

opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo sulla base del

decreto supercautelare 18 dicembre 2009 del Pretore del Distretto di Lugano,

con cui è stato fatto ordine a RE 1 di trattenere mensilmente dallo stipendio

percepito da S__________ fr. 3'000.-- mensili e di versarli sul conto corrente

bancario del patrocinatore di CO 1. Con osservazioni del 21 marzo 2012, la

convenuta ha evidenziato come S__________, suo amministratore e dipendente nonché

marito dell’i­stan­te, aveva effettuato a favore dell’escutente due bonifici di

fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e di fr. 2'000.-- il 12 maggio 2011.

B. Con decisione 21

agosto 2012, il Giudice di pace del circolo di Vezia ha (senza indicarlo

esplicitamente) parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione in via

definitiva “per l’importo di fr. 2’000.--, per gli interessi al 5% dal 6 al 6

aprile 2011 su fr. 2'000.--, dal 6 al 14 aprile su fr. 1'000.-- ed alle spese

esecutive”. Il primo giudice ha considerato che il decreto supercautelare 18

dicembre 2009 costituisse un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione

ma che la parte istante non aveva contestato il versamento dell’importo di fr.

1'000.--, bensì quello del residuo di fr. 2'000.-- e degli accessori, per i

quali non esisterebbe la dimostrazione dell’effettivo accredito, “ritenuto che

il pagamento degli alimenti deve avvenire all’inizio di ogni mese e non ad libitum

del convenuto”.

C. Con il reclamo in

esame, l’escussa, per il tramite del suo amministratore S__________, ribadisce che

il credito posto in esecuzione è stato pagato con versamenti di fr. 1'000.-- il

14 aprile 2011 e di fr. 2'000.-- il 12 maggio 2012 (recte 2011).

D. Con osservazioni del

3 ottobre 2012, l’istante si è riferita ad uno scritto 22 luglio 2011 della sua

patrocinatrice al Procuratore pubblico di Lugano, che aveva già trasmesso al

giudice di pace il 9 agosto 2012, in cui viene evidenziato come il pagamento di

fr. 1'000.-- sarebbe comunque stato effettuato tardivamente, donde la necessità

di promuovere l’esecuzione qui in questione, mentre quello di fr. 2'000.--, effettuato

personalmente da S__________ sul conto della moglie senz’alcuna indicazione

particolare, sarebbe stato imputato, in virtù dell’art. 87 CO, al debito per alimenti

non pagati di cui alla precedente esecuzione n. __________ del 4 aprile 2008.

E. Con replica spontanea

del 10 ottobre 2012, l’escussa ha segnatamente rilevato come l’omessa

indicazione, per dimenticanza, del fatto che l’importo di fr. 2'000.-- fosse

relativo agli alimenti di aprile 2011 non giustificava l’im­puta­zione a favore

di un debito da lui disconosciuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________.

considerato in diritto:

1. Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche

a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione

contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),

il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Proposto il 31 agosto, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla

notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 25 agosto 2012, il reclamo, che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è tempestivo.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. In

virtù dell'art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di fatti nuovi o la produzione di nuovi mezzi di

prova, fatte salve speciali disposizioni di legge, in particolare in materia

di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).

3.

Non è contestato –

né è contestabile – che il decreto supercautelare 18 dicembre 2009 costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione per il credito di fr.

3'000.-- relativo agli alimenti di aprile 2011 né che S__________ ha versato

all’escu­tente fr. 1'000.-- il 14 aprile 2011 e fr. 2'000.-- il 12 maggio 2011

(cfr. avvisi di addebito allegati alle osservazioni 21 marzo 2012

dell’escussa). Il fatto che, solitamente, “il pagamento degli alimenti deve

avvenire all’inizio di ogni mese e non ad libitum del convenuto” (circostanza

che peraltro non risulta esplicitamente dal decreto supercautelare) non

consente d’ignorare un pagamento tardivo, il ritardo avendo conseguenze solo

per la questione degli interessi e delle spese esecutive. D’altronde, il giudice

del rigetto dell’oppo­sizi­o­ne non può delegare alla parte istante la

competenza “di limitare la prosecuzione dell’esecuzione ai soli accessori”

nell’ipo­te­si in cui il capitale sia stato pagato, ma deve statuire sull’ecce­zi­o­ne

di pagamento da essa sollevata (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie, occorre

quindi annullare la decisione e rinviare la causa al primo giudice per nuovo

giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Non si può infatti considerare la causa

matura per il giudizio, perché non risulta né dalla sentenza impugnata né

dall’in­car­to della giurisdizione inferiore se le osservazioni 21 marzo 2012

dell’escussa sono state trasmesse alla parte istante né se un termine le è

stato eventualmente impartito per presentare un’eventuale replica, e comunque

il primo giudice non ha statuito sull’ammissibilità (quale replica o presa di

posizione spontanea) dello scritto 9 agosto 2012 dell’istante, indirizzatogli a

quanto sembra per “chiarire la sua domanda” concernente gli alimenti di aprile

2011, con il rilievo che la contestazione del pagamento di fr. 2'000.-- fondata

sull’art. 87 CO non appare d’acchito insostenibile.

4.

Il reclamo va quindi

parzialmente accolto, nel senso dell’annullamento della decisione impugnata e

del rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio.

Per motivi d’equità, le

spese processuali per il presente giudizio sono poste a carico del Cantone

(art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili alle parti che

non sono patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC). Le spese e le ripetibili di prima sede saranno nuovamente

fissate dal primo giudice con la nuova decisione.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF, 48 e 61 OTLEF nonché 95 segg. e 327

CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è parzialmente

accolto.

1.1

Di conseguenza, la

decisione 21 agosto 2012 del Giudice di pace del circolo di Vezia (n. 59) è

annullata e la causa gli è rinviata per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 120.-- già anticipata dal reclamante, è posta a carico della

Repubblica e Canton del Ticino. Non si attribuiscono ripetibili né indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 3'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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