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Decisione

14.2012.132

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo prematuro e pertanto irricevibile

5 settembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 2 agosto 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi

in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace supplente

del circolo del Ticino, in accoglimento dell’istanza presentata in data 9

gennaio 2012 dallo CO 1 tramite l’RA 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, notificatogli in data 5 ottobre 2011 per il

pagamento di fr. 100.- (multa disciplinare), fr. 30.- (tassa di diffida) e fr.

30.- (tassa di diffida), più spese esecutive (dispositivo n. 1), ponendo a

carico dello stesso convenuto la tassa di giustizia di fr. 40.-, con l’obbligo

di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

che nel

contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio

sarebbe seguita solo in un secondo tempo se un parte lo avesse chiesto entro 10

giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di

motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante

reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa

decisione (dispositivo n. 3);

che il

Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti (v. dispositivo n. 4) che la sua decisione

è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello entro 30 giorni (art. 319 e seguenti);

che

contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con reclamo

cautelativo - con richiesta di effetto sospensivo e richiesta di motivazione

scritta - tramite la Giudicatura di pace del circolo __________ (che l’ha semplicemente

trasmesso alla Camera civile dei reclami senza alcuna indicazione), asserendo

che in questo modo egli non solo si propone di ottenere dal primo giudice - nel

rispetto del termine di 10 giorni, la relativa decisione essendogli stata

notificata il 10 agosto 2012 - la motivazione scritta della stessa, ma anche,

mediante per l’appunto reclamo cautelativo, la non prosecuzione della

procedura, nel senso di impedire alla parte istante eventuali richieste di

pignoramento e la non decorrenza del termine utile (30 giorni) per presentare

reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello;

che nel

motivare nel merito il reclamo, l’insorgente – ricordato quanto eccepito con le

proprie osservazioni all’istanza – ha obiettato che la documentazione esibita

dal procedente, non costituisce valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato

in vigore con il1°gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può

notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando

alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando

il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che la

motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte

lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2

primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo

(art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che tale

inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della

decisone mediante appello o reclamo (d.staehelin,

in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenbeger, ZPO Komm. art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in

esame con il reclamo cautelativo – è per contro impraticabile, ritenuto che

soltanto la decisione impugnata motivata è suscettibile di fare decorrere i

termini di ricorso, nel caso concreto quelli di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC

(di 10 giorni, e non di 30 giorni come erroneamente indicato nel dispositivo n.

4), e quindi di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29,

30.

e 31), segnatamente - nel caso specifico - davanti alla Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello (e non, quindi, davanti alla Camera civile

dei reclami, come di nuovo erroneamente indicato nel dispositivo n. 4; cfr. art.

48.

lett. e cpv. 1 LOG);

che ne discende

pertanto l’inammissibilità del reclamo proposto in via cautelativa

dall’insorgente;

che

avendo tuttavia il convenuto nel contempo anche chiesto la motivazione scritta

della decisione impugnata al Giudice di pace, l’inammissibilità del reclamo non

comporta per lui alcun pregiudizio, ritenuto del resto che questa Camera ha

avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente

appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice

che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta

di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 CPC secondo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31, Naegeli in: Oberhammer, Schweizeriche

Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch,

in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.201,

sentenza del 4 dicembre 2011 con richiamo);

che dato

quanto precede si impone pertanto la trasmissione dell’atto 20 agosto 2012 al

Giudice di pace supplente, affinché proceda a dare seguito alla richiesta di

motivazione scritta del giudizio, non prima però di avere accertato la sua

tempestività (ossia il rispetto del termine di 10 giorni di cui all’art. 239

cpv. 2 primo periodo CPC);

che non

si prelevano spese, né si assegnano indennità;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo (cautelativo) è inammissibile.

2. Il

Giudice di pace di pace supplente del circolo __________ procederà nell’incombenza

di cui ai considerandi.

3. Non si riscutono spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 160.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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