14.2012.132
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo prematuro e pertanto irricevibile
5 settembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.132
Data decisione, Autorità:
05.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo prematuro e pertanto irricevibile
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 2 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.132
Lugano
5 settembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 9 gennaio 2012 presentata da
CO 1rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di __________, notificato in data 5 ottobre 2011 per il pagamento
di fr. 160.- oltre alle spese esecutive;
istanza accolta dal Giudice di pace supplente del circolo
del Ticino con decisione del 2 agosto 2012 (SO.2012.24);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo (cautelativo)
del 20 agosto 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisione del 2 agosto 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi
in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace supplente
del circolo del Ticino, in accoglimento dell’istanza presentata in data 9
gennaio 2012 dallo CO 1 tramite l’RA 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, notificatogli in data 5 ottobre 2011 per il
pagamento di fr. 100.- (multa disciplinare), fr. 30.- (tassa di diffida) e fr.
30.- (tassa di diffida), più spese esecutive (dispositivo n. 1), ponendo a
carico dello stesso convenuto la tassa di giustizia di fr. 40.-, con l’obbligo
di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);
che nel
contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio
sarebbe seguita solo in un secondo tempo se un parte lo avesse chiesto entro 10
giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di
motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante
reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa
decisione (dispositivo n. 3);
che il
Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti (v. dispositivo n. 4) che la sua decisione
è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello entro 30 giorni (art. 319 e seguenti);
che
contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con reclamo
cautelativo - con richiesta di effetto sospensivo e richiesta di motivazione
scritta - tramite la Giudicatura di pace del circolo __________ (che l’ha semplicemente
trasmesso alla Camera civile dei reclami senza alcuna indicazione), asserendo
che in questo modo egli non solo si propone di ottenere dal primo giudice - nel
rispetto del termine di 10 giorni, la relativa decisione essendogli stata
notificata il 10 agosto 2012 - la motivazione scritta della stessa, ma anche,
mediante per l’appunto reclamo cautelativo, la non prosecuzione della
procedura, nel senso di impedire alla parte istante eventuali richieste di
pignoramento e la non decorrenza del termine utile (30 giorni) per presentare
reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello;
che nel
motivare nel merito il reclamo, l’insorgente – ricordato quanto eccepito con le
proprie osservazioni all’istanza – ha obiettato che la documentazione esibita
dal procedente, non costituisce valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni,
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato
in vigore con il1°gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può
notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando
alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando
il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che la
motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte
lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2
primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia all’impugnazione della decisone mediante appello o reclamo
(art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che tale
inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della
decisone mediante appello o reclamo (d.staehelin,
in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/Leuenbeger, ZPO Komm. art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm, art. 239 pag. 1061);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in
esame con il reclamo cautelativo – è per contro impraticabile, ritenuto che
soltanto la decisione impugnata motivata è suscettibile di fare decorrere i
termini di ricorso, nel caso concreto quelli di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC
(di 10 giorni, e non di 30 giorni come erroneamente indicato nel dispositivo n.
4), e quindi di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29,
30.
e 31), segnatamente - nel caso specifico - davanti alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello (e non, quindi, davanti alla Camera civile
dei reclami, come di nuovo erroneamente indicato nel dispositivo n. 4; cfr. art.
48.
lett. e cpv. 1 LOG);
che ne discende
pertanto l’inammissibilità del reclamo proposto in via cautelativa
dall’insorgente;
che
avendo tuttavia il convenuto nel contempo anche chiesto la motivazione scritta
della decisione impugnata al Giudice di pace, l’inammissibilità del reclamo non
comporta per lui alcun pregiudizio, ritenuto del resto che questa Camera ha
avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte introduce erroneamente
appello o reclamo prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice
che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta
di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 CPC secondo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31, Naegeli in: Oberhammer, Schweizeriche
Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch,
in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.201,
sentenza del 4 dicembre 2011 con richiamo);
che dato
quanto precede si impone pertanto la trasmissione dell’atto 20 agosto 2012 al
Giudice di pace supplente, affinché proceda a dare seguito alla richiesta di
motivazione scritta del giudizio, non prima però di avere accertato la sua
tempestività (ossia il rispetto del termine di 10 giorni di cui all’art. 239
cpv. 2 primo periodo CPC);
che non
si prelevano spese, né si assegnano indennità;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo (cautelativo) è inammissibile.
2. Il
Giudice di pace di pace supplente del circolo __________ procederà nell’incombenza
di cui ai considerandi.
3. Non si riscutono spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 160.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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