14.2012.134
Mancanza della firma sugli ordini di acquisto, per cui i documenti prodotti non costituiscono riconoscimento di debito
10 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.134
Data decisione, Autorità:
10.10.2012, CEF
Titolo:
Mancanza della firma sugli ordini di acquisto, per cui i documenti prodotti non costituiscono riconoscimento di debito
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.134
Lugano
10 ottobre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 luglio 2012 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 19/20 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord con decisione 20 agosto 2012 (SO.2012.496) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 320.-- sono poste a carico
della parte istante. Non sono assegnate
ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
6 settembre 2012 postula
l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
che con
PE n. __________ del 19/20 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 16'341.-- oltre interessi
al 5% dal 2 febbraio 2012, indicando quale titolo di credito: “Pas de paiment
depuis mars 2012. Factures ouvertes No: 2012 6167 / 6171 / 6181 / 6225 / 6230/
6265 / 6266 / 6293 / 6295 / 6306 / 6352 / 6367 / 6380 / 6400 / 6580 / 6586 /
6611 / 6644. Commandes et preuves de livraisons”;
che interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
che l’istante
fonda la sua pretesa su diversi ordini di acquisto prodotti insieme alle
relative fatture e conferme di consegna tramite DHL (doc. B) per un importo
complessivo di fr. 16'341.--;
che la
procedente ha pure inoltrato uno scritto inviatole per e-mail dalla convenuta
l’11 maggio 2012 in cui le era stato prospettato un termine di pagamento (doc.
D);
che entro
il termine assegnatole l’escussa non ha presentato osservazioni.
che con
decisione del 20 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza, rilevando che nessuno dei documenti
presentati dall’istante risulta essere stato firmato dalla convenuta e che
dagli atti non emerge alcun impegno sottoscritto dall’escussa di versare
all’istante l’importo posto in esecuzione;
che con
il reclamo l’istante rileva di avere prodotto per ogni fattura l’ordine di
acquisto ricevuto dall’escussa così come la conferma di fornitura della merce e
che gli ordini indicano sia le unità di merce ordinata, sia l’importo unitario
rispettivamente complessivo;
che,
secondo la reclamante, i predetti ordini trovano riscontro nelle corrispondenti
fatture da lei emesse, per cui il complesso di documenti costituisce per ogni
fornitura valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la reclamante
rinvia inoltre alla comunicazione dell’11 maggio 2012 della convenuta, in cui le è stato promesso che le sarebbe stato comunicato un termine di pagamento;
Considerandi
in diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono
impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
.
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato
dei fatti;
che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che scritture
private devono sempre essere sottoscritte dall’escusso o da un suo
rappresentante per potere essere considerate riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I., 2. ed.
2010, n. 12 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000 Zurigo,
pag. 167; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, Zurigo, § 3 pag. 7).
che un
riconoscimento di debito inviato tramite e-mail non è firmato, per cui non può
costituire valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF
(Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82 LEF);
che dalla
documentazione agli atti si evince che i 17 ordini di acquisto prodotti dall’istante,
indicanti la quantità della merce ordinata, il prezzo unitario così come il
prezzo complessivo, non recano alcuna firma, per cui anche se considerati con
le relative fatture e i bollettini di consegna non possono essere ritenuti
validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, mancando
l’elemento determinante, ossia la firma della convenuta rispettivamente di un
suo rappresentante, con cui è stata riconosciuta un’obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che in
merito allo scritto dell’11 maggio 2012 inviato per e-mail dall’escussa all’istante, in cui viene prospettata la comunicazione di un termine di pagamento, senza
indicazione tuttavia delle fatture rispettivamente degli importi ancora da
saldare, va rilevato che, non essendo sottoscritto, nemmeno questo documento costituisce
valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
posto in esecuzione;
che il
Pretore aggiunto ha pertanto correttamente respinto l’istanza;
che il
reclamo non può quindi essere accolto;
che le
spese processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili,
la convenuta non avendo presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 500.--, anticipati dalla reclamante,
restano a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
16'341.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, sole
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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