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Decisione

14.2012.134

Mancanza della firma sugli ordini di acquisto, per cui i documenti prodotti non costituiscono riconoscimento di debito

10 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

PE n. __________ del 19/20 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 16'341.-- oltre interessi

al 5% dal 2 febbraio 2012, indicando quale titolo di credito: “Pas de paiment

depuis mars 2012. Factures ouvertes No: 2012 6167 / 6171 / 6181 / 6225 / 6230/

6265 / 6266 / 6293 / 6295 / 6306 / 6352 / 6367 / 6380 / 6400 / 6580 / 6586 /

6611 / 6644. Commandes et preuves de livraisons”;

che interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

che l’istante

fonda la sua pretesa su diversi ordini di acquisto prodotti insieme alle

relative fatture e conferme di consegna tramite DHL (doc. B) per un importo

complessivo di fr. 16'341.--;

che la

procedente ha pure inoltrato uno scritto inviatole per e-mail dalla convenuta

l’11 maggio 2012 in cui le era stato prospettato un termine di pagamento (doc.

D);

che entro

il termine assegnatole l’escussa non ha presentato osservazioni.

che con

decisione del 20 agosto 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza, rilevando che nessuno dei documenti

presentati dall’istante risulta essere stato firmato dalla convenuta e che

dagli atti non emerge alcun impegno sottoscritto dall’escussa di versare

all’istante l’importo posto in esecuzione;

che con

il reclamo l’istante rileva di avere prodotto per ogni fattura l’ordine di

acquisto ricevuto dall’escussa così come la conferma di fornitura della merce e

che gli ordini indicano sia le unità di merce ordinata, sia l’importo unitario

rispettivamente complessivo;

che,

secondo la reclamante, i predetti ordini trovano riscontro nelle corrispondenti

fatture da lei emesse, per cui il complesso di documenti costituisce per ogni

fornitura valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la reclamante

rinvia inoltre alla comunicazione dell’11 maggio 2012 della convenuta, in cui le è stato promesso che le sarebbe stato comunicato un termine di pagamento;

Considerandi

in diritto:

che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono

impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

.

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato

dei fatti;

che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che scritture

private devono sempre essere sottoscritte dall’escusso o da un suo

rappresentante per potere essere considerate riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I., 2. ed.

2010, n. 12 ad art. 82 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. 2000 Zurigo,

pag. 167; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, Zurigo, § 3 pag. 7).

che un

riconoscimento di debito inviato tramite e-mail non è firmato, per cui non può

costituire valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF

(Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 82 LEF);

che dalla

documentazione agli atti si evince che i 17 ordini di acquisto prodotti dall’istante,

indicanti la quantità della merce ordinata, il prezzo unitario così come il

prezzo complessivo, non recano alcuna firma, per cui anche se considerati con

le relative fatture e i bollettini di consegna non possono essere ritenuti

validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, mancando

l’elemento determinante, ossia la firma della convenuta rispettivamente di un

suo rappresentante, con cui è stata riconosciuta un’obbligazione in relazione

ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

che in

merito allo scritto dell’11 maggio 2012 inviato per e-mail dall’escussa all’istante, in cui viene prospettata la comunicazione di un termine di pagamento, senza

indicazione tuttavia delle fatture rispettivamente degli importi ancora da

saldare, va rilevato che, non essendo sottoscritto, nemmeno questo documento costituisce

valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

posto in esecuzione;

che il

Pretore aggiunto ha pertanto correttamente respinto l’istanza;

che il

reclamo non può quindi essere accolto;

che le

spese processuali seguono la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili,

la convenuta non avendo presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese di fr. 500.--, anticipati dalla reclamante,

restano a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

16'341.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, sole

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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