14.2012.136
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione relativa all'imposta di culto
18 settembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.136
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione relativa all'imposta di culto
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.136
Lugano
18 settembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 luglio 2012 presentata
dalla
CO 1rappresentata dal RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 22
giugno 2012 per il pagamento di fr. 105.75 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 4 settembre 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco (incarto n. 0202-2012-s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo dell’11
settembre 2012;
esaminanti gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 14/22.6.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso __________ G__________ per la
somma di fr. 105.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito
l’imposta parrocchiale 2009 + diffida di pagamento;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23
luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del circolo di Giubiasco;
che
l’escutente, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione
del 9 luglio 2011 (che ha annullato a sostituito quella precedente), con la
quale essa ha stabilito in fr. 105.75 il conguaglio relativo all’imposta
parrocchiale a carico del convenuto per l’anno 2009, equivalente al 4,5%
dell’imposta sul reddito dello stesso contribuente di fr. 2'345.50 (doc. A),
sullo scritto 15 febbraio 2008, con il quale il RA 1 ha comunicato al convenuto la sua iscrizione dal 31 marzo 2008 nel Catalogo degli aventi diritto di
voto e nel Catalogo tributario parrocchiale di __________, riservato il diritto
dell’interessato di chiedere per scritto l’esenzione dall’imposta mediante
stralcio del catalogo tributario (doc. C), e sulla lista diffide di pagamento
per raccomandata 7 marzo 2012, con annesso l’elenco dei movimenti relativo, tra
l’altro, all’imposta parrocchiale in rassegna (doc. B);
che
chiamato a esprimersi, il convenuto è rimasto silente, non avendo egli ritirato
la raccomandata contenente l’ordinanza 2 agosto 2012, con la quale il Giudice
di pace del circolo di Giubiasco gli aveva assegnato un termine di 15 giorni
per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che con
decisione del 4 settembre 2012 lo stesso Giudice di pace, considerata la
documentazione esibita dalla parte istante, rilevata l’assenza di una prova che
la parte convenuta abbia dichiarato l’esenzione secondo l’art. 6 del Decreto
legislativo del 10 novembre 1992 del Gran Consiglio del Canton Ticino e richiamati
gli art. 80 e 81 LEF, ha accolto l’istanza, ossia ha respinto in via definitiva
l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in questione;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo dell’11 settembre 2012,
dichiarandosi anzitutto sconcertato dai metodi usati dalla parte istante nel
procedere all’incasso della relativa somma, dato che egli non avrebbe mai pensato
che la controparte avrebbe obbligato un cittadino a pagare in questo modo,
specie ove si consideri la sua difficile situazione finanziaria;
che, ha
ricordato, il reclamante, egli convive con la sua compagna e i due bambini di
lei, al cui sostentamento egli deve provvedere, non avendo diritto ad alcun
aiuto (sussidio) per la cura dei figli della sua compagna, la quale, inoltre, è
in attesa di un altro figlio, ciò che le impedisce di lavorare e di guadagnare,
di modo che essi sono costretti a vivere in quattro con soli fr. 3'500.-
mensili, per tacere del fatto che recentemente egli si è visto anche confrontato
con un pignoramento del salario, che ha comportato una trattenuta sul medesimo
di fr. 260.-, circostanza che ha ulteriormente aggravato la sua posizione (v.
documenta- zione annessa al reclamo);
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto
dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
secondo l‘art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che il giudice
del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione
giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i
requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,
Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84 ; stücheli, Die Retchtsöffnung, tesi Zurigo, pag. 112 s);
che, come
visto, nel caso in esame la procedente, ovvero la CO 1, fonda la sua pretesa
nei confronti del convenuto a) sulla decisione (tributaria) del 9 maggio 2011
(munita dell’indicazione dei rimedi di diritto per aggravarsi contro la
medesima) - che non risulta tuttavia essere stata impugnata dal contribuente
(il quale del resto non pretende il contrario) - che ha stabilito in fr. 105.75
il conguaglio relativo all’imposta parrocchiale 2009 a carico dell’escusso calcolata sulla base di un’aliquota del 4,5% sull’imposta sul reddito di
fr. 2'349.50 (doc. A), b) sullo scritto 15 febbraio 2008, con il quale il RA 1 ha reso attento lo stesso contribuente della sua iscrizione nel Catalogo degli aventi diritto di
voto e nel Catalogo tributario parrocchiale a far tempo dal 31 marzo 2008 , comunicandogli
nel contempo i passi che avrebbe dovuto intraprendere per evitare detta
iscrizione (doc. C), e c) sull’elenco dei movimenti relativi al prelievo del
menzionato onere fiscale, dal quale risulta uno scoperto (totale) di fr. 105.75,
sfociato nel richiamo del 7 marzo 2012 (doc. B);
che
impregiudicata la personalità giuridica di dritto pubblico riconosciuta alle
parrocchie del Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Legge sulla
Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1), e la natura pubblica
dell’imposta di culto (art. 20 cpv. 1 lett. a Legge sulla Chiesa cattolica), per
l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo
sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993, RL 10.2.4.1.1.), il calcolo
dell’imposta di culto dev’essere intimato per iscritto al suo destinatario,
deve indicare almeno l’anno di calcolo, l’ammontare dell’imposta cantonale
ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare dell’imposta di culto, la data
d’intimazione e i rimedi giuridici (CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n.
14.2011
);
che per
poter concedere il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento
deve dunque fondarsi su una decisione, ossia su un provvedimento adottato
dall’autorità nei confronti del contribuente, che ha assunto carattere definitivo,
nel senso che contro al medesima non deve essere più proponibile un rimedio di
diritto ordinario (CEF, sentenza citata);
che, nella
fattispecie, il credito posto in esecuzione risulta senz’altro fondato su una
decisione (conguaglio 2009 relativo all’imposta sul culto per l’anno 2009), che
soddisfa i citati requisiti, circostanza peraltro non contestata dal convenuto,
che inoltre non pretende di non averla ricevuta e ancor meno asserisce di
averla impugnata con il rimedio (reclamo al Consiglio parrocchiale entro 30 giorni
) ivi menzionato;
che l’insorgente
non contesta nemmeno di essere iscritto nel Catalogo delle persone soggette
all’imposta di culto (doc. C), visto che ne chiede perfino lo stralcio del suo
nominativo, di modo che applicando alla fattispecie l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
il primo giudice ha statuito correttamente;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che nel
caso in esame, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie,
proponendosi egli per contro – peraltro per la prima volta in questa sede in
dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art.
326.
cpv. 1 CPC, non avendo egli presentato osservazioni all’istanza – di
contrapporre all’impugnato giudizio la sua precaria situazione finanziaria, che
sarebbe all’origine del mancato pagamento di quanto preteso dalla procedente,
situazione che, sempre secondo il convenuto, non è destinata a migliorare
nemmeno in futuro, tenuto conto del recente pignoramento del suo salario
operato dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (da qui la
richiesta dell’insorgente rivolta a questa Camera di stralciare il suo nominativo
dal Catalogo tributario della CO 1);
che sia l’argomento
sul quale si fonda il reclamo, sia la specifica richiesta che ne è seguita,
sfuggono tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera,
chiamata solo a stabilire se il primo giudice abbia avuto corretta nozione
degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 81 cpv. 1 LEF, rispettivamente se egli abbia
accertato o meno i fatti in modo manifestamente insostenibile, quesiti ai quali
è già stata data risposta;
che ne
discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a
carico dell’insorgente in quanto parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106.
cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 105.75,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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