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Decisione

14.2012.136

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione relativa all'imposta di culto

18 settembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 14/22.6.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________, la CO 1 ha escusso __________ G__________ per la

somma di fr. 105.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito

l’imposta parrocchiale 2009 + diffida di pagamento;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23

luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del circolo di Giubiasco;

che

l’escutente, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione

del 9 luglio 2011 (che ha annullato a sostituito quella precedente), con la

quale essa ha stabilito in fr. 105.75 il conguaglio relativo all’imposta

parrocchiale a carico del convenuto per l’anno 2009, equivalente al 4,5%

dell’imposta sul reddito dello stesso contribuente di fr. 2'345.50 (doc. A),

sullo scritto 15 febbraio 2008, con il quale il RA 1 ha comunicato al convenuto la sua iscrizione dal 31 marzo 2008 nel Catalogo degli aventi diritto di

voto e nel Catalogo tributario parrocchiale di __________, riservato il diritto

dell’interessato di chiedere per scritto l’esenzione dall’imposta mediante

stralcio del catalogo tributario (doc. C), e sulla lista diffide di pagamento

per raccomandata 7 marzo 2012, con annesso l’elenco dei movimenti relativo, tra

l’altro, all’imposta parrocchiale in rassegna (doc. B);

che

chiamato a esprimersi, il convenuto è rimasto silente, non avendo egli ritirato

la raccomandata contenente l’ordinanza 2 agosto 2012, con la quale il Giudice

di pace del circolo di Giubiasco gli aveva assegnato un termine di 15 giorni

per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che con

decisione del 4 settembre 2012 lo stesso Giudice di pace, considerata la

documentazione esibita dalla parte istante, rilevata l’assenza di una prova che

la parte convenuta abbia dichiarato l’esenzione secondo l’art. 6 del Decreto

legislativo del 10 novembre 1992 del Gran Consiglio del Canton Ticino e richiamati

gli art. 80 e 81 LEF, ha accolto l’istanza, ossia ha respinto in via definitiva

l’opposizione sollevata dall’escusso al precetto esecutivo in questione;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo dell’11 settembre 2012,

dichiarandosi anzitutto sconcertato dai metodi usati dalla parte istante nel

procedere all’incasso della relativa somma, dato che egli non avrebbe mai pensato

che la controparte avrebbe obbligato un cittadino a pagare in questo modo,

specie ove si consideri la sua difficile situazione finanziaria;

che, ha

ricordato, il reclamante, egli convive con la sua compagna e i due bambini di

lei, al cui sostentamento egli deve provvedere, non avendo diritto ad alcun

aiuto (sussidio) per la cura dei figli della sua compagna, la quale, inoltre, è

in attesa di un altro figlio, ciò che le impedisce di lavorare e di guadagnare,

di modo che essi sono costretti a vivere in quattro con soli fr. 3'500.-

mensili, per tacere del fatto che recentemente egli si è visto anche confrontato

con un pignoramento del salario, che ha comportato una trattenuta sul medesimo

di fr. 260.-, circostanza che ha ulteriormente aggravato la sua posizione (v.

documenta- zione annessa al reclamo);

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto

dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

secondo l‘art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che il giudice

del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione

giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i

requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,

Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84 ; stücheli, Die Retchtsöffnung, tesi Zurigo, pag. 112 s);

che, come

visto, nel caso in esame la procedente, ovvero la CO 1, fonda la sua pretesa

nei confronti del convenuto a) sulla decisione (tributaria) del 9 maggio 2011

(munita dell’indicazione dei rimedi di diritto per aggravarsi contro la

medesima) - che non risulta tuttavia essere stata impugnata dal contribuente

(il quale del resto non pretende il contrario) - che ha stabilito in fr. 105.75

il conguaglio relativo all’imposta parrocchiale 2009 a carico dell’escusso calcolata sulla base di un’aliquota del 4,5% sull’imposta sul reddito di

fr. 2'349.50 (doc. A), b) sullo scritto 15 febbraio 2008, con il quale il RA 1 ha reso attento lo stesso contribuente della sua iscrizione nel Catalogo degli aventi diritto di

voto e nel Catalogo tributario parrocchiale a far tempo dal 31 marzo 2008 , comunicandogli

nel contempo i passi che avrebbe dovuto intraprendere per evitare detta

iscrizione (doc. C), e c) sull’elenco dei movimenti relativi al prelievo del

menzionato onere fiscale, dal quale risulta uno scoperto (totale) di fr. 105.75,

sfociato nel richiamo del 7 marzo 2012 (doc. B);

che

impregiudicata la personalità giuridica di dritto pubblico riconosciuta alle

parrocchie del Canton Ticino (art. 1 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 della Legge sulla

Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002, RL 2.3.1.1), e la natura pubblica

dell’imposta di culto (art. 20 cpv. 1 lett. a Legge sulla Chiesa cattolica), per

l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento di applicazione del decreto legislativo

sull’imposta di culto del 3 febbraio 1993, RL 10.2.4.1.1.), il calcolo

dell’imposta di culto dev’essere intimato per iscritto al suo destinatario,

deve indicare almeno l’anno di calcolo, l’ammontare dell’imposta cantonale

ordinaria, l’aliquota applicabile, l’ammontare dell’imposta di culto, la data

d’intimazione e i rimedi giuridici (CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n.

14.2011

);

che per

poter concedere il rigetto definitivo dell’opposizione, la richiesta di pagamento

deve dunque fondarsi su una decisione, ossia su un provvedimento adottato

dall’autorità nei confronti del contribuente, che ha assunto carattere definitivo,

nel senso che contro al medesima non deve essere più proponibile un rimedio di

diritto ordinario (CEF, sentenza citata);

che, nella

fattispecie, il credito posto in esecuzione risulta senz’altro fondato su una

decisione (conguaglio 2009 relativo all’imposta sul culto per l’anno 2009), che

soddisfa i citati requisiti, circostanza peraltro non contestata dal convenuto,

che inoltre non pretende di non averla ricevuta e ancor meno asserisce di

averla impugnata con il rimedio (reclamo al Consiglio parrocchiale entro 30 giorni

) ivi menzionato;

che l’insorgente

non contesta nemmeno di essere iscritto nel Catalogo delle persone soggette

all’imposta di culto (doc. C), visto che ne chiede perfino lo stralcio del suo

nominativo, di modo che applicando alla fattispecie l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

il primo giudice ha statuito correttamente;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che nel

caso in esame, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie,

proponendosi egli per contro – peraltro per la prima volta in questa sede in

dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo sancito dall’art.

326.

cpv. 1 CPC, non avendo egli presentato osservazioni all’istanza – di

contrapporre all’impugnato giudizio la sua precaria situazione finanziaria, che

sarebbe all’origine del mancato pagamento di quanto preteso dalla procedente,

situazione che, sempre secondo il convenuto, non è destinata a migliorare

nemmeno in futuro, tenuto conto del recente pignoramento del suo salario

operato dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ (da qui la

richiesta dell’insorgente rivolta a questa Camera di stralciare il suo nominativo

dal Catalogo tributario della CO 1);

che sia l’argomento

sul quale si fonda il reclamo, sia la specifica richiesta che ne è seguita,

sfuggono tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione di questa Camera,

chiamata solo a stabilire se il primo giudice abbia avuto corretta nozione

degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 81 cpv. 1 LEF, rispettivamente se egli abbia

accertato o meno i fatti in modo manifestamente insostenibile, quesiti ai quali

è già stata data risposta;

che ne

discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a

carico dell’insorgente in quanto parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106.

cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 105.75,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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