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Decisione

14.2012.137

Opposizione per non ritorno a miglior. Assenza di rimedi giuridici (in particolare della via del reclamo, salvo per le spese e ripetibili), tranne l’azione di contestazione del ritorno a miglior fortu

12 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2012.137

Data decisione, Autorità:

12.09.2012, CEF

Titolo:

Opposizione per non ritorno a miglior. Assenza di rimedi giuridici (in particolare della via del reclamo, salvo per le spese e ripetibili), tranne l’azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna

MIGLIOR FORTUNA

art. 110 CPC

art. 238 let. f CPC

art. 319 CPC

art. 265a cpv. 1 LEF

art. 265a cpv. 4 LEF

Incarto n.

14.2012.137

Lugano

12 settembre

2012

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di

esecuzione e fallimenti (inc. 226/12) dipendente da opposizione per non ritorno

a miglior fortuna interposta il 3 febbraio 2011 da

RE 1

rappr. da RA 1

al precetto esecutivo n. __________ emesso

dall’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incas­so di fr. 2’590.-- oltre accessori

a domanda di

CO 1

vista la decisione 30 agosto 2012 del Giudice di pace del circolo di

Vezia, esplicitamente limitata alla suddetta opposizione, che l’ha ammessa parzialmente,

determinando l’ec­cedenza pignorabile del salario mensile dell’escussa in fr.

400.--;

preso atto del reclamo interposto il 10 settembre 2012 da RE 1;

prescindendo dall’assegnare un termine di risposta alla controparte,

visto il carattere manifestamente inammissibile del reclamo (cfr. art. 322 cpv.

1 CPC);

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che giusta

l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la decisione

del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è dato alcun

mezzo d’impugnazione;

che tale

disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319 segg.

CPC (cfr. DTF 138 III 45, cons. 1.3), motivo per cui la procedura sommaria di

cui all’art. 265a cpv. 1-3 LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art. 309; Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1358; Huber,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad

art. 265a);

che

un’eccezione a tale principio è ammessa solo quando il reclamo, giusta l’art.

110 CPC, verte sulle spese e ripetibili della procedura di prima istanza (DTF

138 III 131, cons. 2.2);

che nel

caso in esame, la sentenza impugnata, in modo errato, indica senza riserva il

reclamo quale rimedio di diritto dispositivo n. 3);

che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 49 LTF (DTF 135 III 375, c. 1.2.2), applicabile

alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238 lett. f CPC

(CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad

art. 238), la parte che non è rappresentata

da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze giuridiche

né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti,

può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella

sentenza;

che, a

prescindere dal fatto che non va da sé un’estensione analogica di tale principio

ai casi di menzione di un rimedio di diritto inesistente, nella fattispecie l’escussa

risulta assistita da un organismo specializzato nella gestione dei debiti, di

cui si può esigere che conosca la norma dell’art. 265a cpv. 1 LEF;

che il reclamo, che non verte sulla questione delle spese di prima

istanza, è pertanto da ritenere inammissibile;

che a

scanso di equivoco, va ricordato che l’unico vero mezzo di contestazione previsto

dalla legge contro una decisione del genere di quella impugnata è l’azione di

contestazione da parte del debitore del ritorno a miglior fortuna, da proporre

entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposi­zio­ne al

giudice del luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 4 LEF), termine che nella

fattispecie non risulta ancora scaduto;

che per

motivi d’equità la tassa di giustizia e le spese processuali possono essere

lasciate a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si assegnano indennità

d’inconvenienza alla reclamante, che non ne ha chiesto né giustificato la necessità

(cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che a

futura memoria s’invita la Giudicatura di pace del circolo di Vezia, in conformità

con lo spirito dell’art. 238 lett. f CPC, a indicare nelle sue decisioni in

merito ad opposizioni per non ritorno a miglior fortuna che: “La presente

decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello entro dieci giorni unicamente per quanto concerne le

spese e ripetibili (art. 110 CPC e 265a cpv. 1 LEF; DTF 138 III 130 seg.). Per

il resto, il debitore e il creditore possono promuovere l’azio­ne di

contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice

del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della

decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF)”;

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 265a LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

Considerandi

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia di seconda sede né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– RA 1, __________;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Vezia.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'590.--, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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