14.2012.137
Opposizione per non ritorno a miglior. Assenza di rimedi giuridici (in particolare della via del reclamo, salvo per le spese e ripetibili), tranne l’azione di contestazione del ritorno a miglior fortu
12 settembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2012.137
Data decisione, Autorità:
12.09.2012, CEF
Titolo:
Opposizione per non ritorno a miglior. Assenza di rimedi giuridici (in particolare della via del reclamo, salvo per le spese e ripetibili), tranne l’azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna
MIGLIOR FORTUNA
art. 110 CPC
art. 238 let. f CPC
art. 319 CPC
art. 265a cpv. 1 LEF
art. 265a cpv. 4 LEF
Incarto n.
14.2012.137
Lugano
12 settembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti (inc. 226/12) dipendente da opposizione per non ritorno
a miglior fortuna interposta il 3 febbraio 2011 da
RE 1
rappr. da RA 1
al precetto esecutivo n. __________ emesso
dall’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 2’590.-- oltre accessori
a domanda di
CO 1
vista la decisione 30 agosto 2012 del Giudice di pace del circolo di
Vezia, esplicitamente limitata alla suddetta opposizione, che l’ha ammessa parzialmente,
determinando l’eccedenza pignorabile del salario mensile dell’escussa in fr.
400.--;
preso atto del reclamo interposto il 10 settembre 2012 da RE 1;
prescindendo dall’assegnare un termine di risposta alla controparte,
visto il carattere manifestamente inammissibile del reclamo (cfr. art. 322 cpv.
1 CPC);
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta
l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la decisione
del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è dato alcun
mezzo d’impugnazione;
che tale
disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319 segg.
CPC (cfr. DTF 138 III 45, cons. 1.3), motivo per cui la procedura sommaria di
cui all’art. 265a cpv. 1-3 LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art. 309; Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1358; Huber,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad
art. 265a);
che
un’eccezione a tale principio è ammessa solo quando il reclamo, giusta l’art.
110 CPC, verte sulle spese e ripetibili della procedura di prima istanza (DTF
138 III 131, cons. 2.2);
che nel
caso in esame, la sentenza impugnata, in modo errato, indica senza riserva il
reclamo quale rimedio di diritto dispositivo n. 3);
che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 49 LTF (DTF 135 III 375, c. 1.2.2), applicabile
alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238 lett. f CPC
(CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad
art. 238), la parte che non è rappresentata
da una persona con cognizioni di diritto e non dispone di conoscenze giuridiche
né di una particolare esperienza sgorgante ad esempio da procedure precedenti,
può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine di ricorso contenuta nella
sentenza;
che, a
prescindere dal fatto che non va da sé un’estensione analogica di tale principio
ai casi di menzione di un rimedio di diritto inesistente, nella fattispecie l’escussa
risulta assistita da un organismo specializzato nella gestione dei debiti, di
cui si può esigere che conosca la norma dell’art. 265a cpv. 1 LEF;
che il reclamo, che non verte sulla questione delle spese di prima
istanza, è pertanto da ritenere inammissibile;
che a
scanso di equivoco, va ricordato che l’unico vero mezzo di contestazione previsto
dalla legge contro una decisione del genere di quella impugnata è l’azione di
contestazione da parte del debitore del ritorno a miglior fortuna, da proporre
entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione al
giudice del luogo dell’esecuzione (art. 265a cpv. 4 LEF), termine che nella
fattispecie non risulta ancora scaduto;
che per
motivi d’equità la tassa di giustizia e le spese processuali possono essere
lasciate a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si assegnano indennità
d’inconvenienza alla reclamante, che non ne ha chiesto né giustificato la necessità
(cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che a
futura memoria s’invita la Giudicatura di pace del circolo di Vezia, in conformità
con lo spirito dell’art. 238 lett. f CPC, a indicare nelle sue decisioni in
merito ad opposizioni per non ritorno a miglior fortuna che: “La presente
decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello entro dieci giorni unicamente per quanto concerne le
spese e ripetibili (art. 110 CPC e 265a cpv. 1 LEF; DTF 138 III 130 seg.). Per
il resto, il debitore e il creditore possono promuovere l’azione di
contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice
del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione sull’opposizione (art. 265a cpv. 4 LEF)”;
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 265a LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
Considerandi
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia di seconda sede né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RA 1, __________;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Vezia.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'590.--, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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