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Decisione

14.2012.138

Rigetto definitivo dell'opposizione. Violzione del diritto di essere sentito del convenuto, le cui osservazioni non sono state considerate dal primo giudice. Reiezione del reclamo per economia di proc

22 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con precetto

esecutivo n. __________ del 23.3/2.4.2102 la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'533.45 oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito l’imposta comunale 2009;

che interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 luglio 2012 la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

circolo di Lugano Est, allegando la notifica di tassazione 27 gennaio 2011 relativa

all’imposta comunale 2009, calcolo del conguaglio, munita dell’attestazione di

crescita in giudicato, per un importo di fr. 2'533.45 (doc. C);

che con

ordinanza del 14 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha

assegnato al convenuto un termine di venti giorni per presentare le proprie

osservazioni;

che con

decisione del 12 settembre 2012 lo stesso Giudice di pace, premesso che il convenuto

ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per presentare

le proprie osservazioni, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione

esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

ex art. 80 LEF;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012,

asserendo di avere in data 28 agosto 2012, segnatamente alle ore 14.40, inviato

al Giudice di pace le proprie osservazioni all’istanza, rispettando perciò il termine

assegnatogli al riguardo con ordinanza del 14 agosto 2012, come rilevabile

dalla annessa Conferma/Ricevuta postale e dall’annesso allegato di causa;

che la

decisione impugnata, ha puntualizzato l’insorgente, è però stata emanata con la

menzione che il convenuto avrebbe lasciato decorrere infruttuosamente tale

termine, il che ha con ogni evidenza comportato la violazione del suo diritto

di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost;

che, ciò

posto, ha concluso il reclamante, la decisione impugnata va annullata, con

conseguente trasmissione degli atti al primo giudice per nuova decisione con

giusta cognizione di causa;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che a

giusta ragione il reclamante censura la decisione impugnata nella misura in cui

il primo giudice gli ha fatto carico di avere lasciato decorrere

infruttuosamente il termine assegnatogli per presentare osservazioni

all’istanza;

che,

infatti, come correttamente esposto nel reclamo, il convenuto si è espresso sull’istanza

con scritto spedito il 28 agosto 2012 e pervenuto alla Giudicatura di pace il

giorno successivo, e quindi nel rispetto del termine di venti giorni assegnato

con ordinanza del 14 agosto 2012;

che statuendo

senza menzionare e, in ogni modo, senza considerare quanto esposto dall’escusso

nelle osservazioni del 28 agosto 2012, il primo giudice ha violato i diritti di

parte del convenuto, segnatamente il suo diritto di essere sentito garantito

dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, il che dovrebbe di per sé automaticamente

comportare l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio degli

atti allo stesso Giudice di pace per nuova decisione;

che,

tuttavia, nella fattispecie si può eccezionalmente prescindere da un provvedimento

del genere, ritenuto che per i motivi che seguono un riesame della causa da parte

del primo giudice si esaurirebbe in un inutile procrastinamento della procedura

esecutiva, il cui esito - comunque sia - appare indubbiamente segnato proprio

sulla base degli atti messi a disposizione di questa Camera;

che,

infatti, non vi è dubbio che quanto addotto dal convenuto nelle osservazioni

datate 28 agosto 2012 - ovvero che il mancato pagamento dell’imposta comunale

per l’anno 2009 non è stato determinato da una scelta soggettiva, ma

dall’impossibilità oggettiva di ottemperare a quest’obbligo a causa della sua

attuale precaria situazione finanziaria, che perdura da diverso tempo, tanto da

avere chiesto con raccomandata del 4 maggio 2012, annessa a sua volta alle

osservazioni all’istanza, all’Ufficio delle contribuzioni della CO 1 il relativo

condono (che non risulta però essere stato accettato, circostanza del resto

nemmeno pretesa dall’insorgente) - non avrebbe in ogni modo consentito al Giudice

di pace (e tanto meno a questa Camera) di emanare una decisione diversa da

quella qui impugnata;

che,

infatti, di fronte al titolo di rigetto definitivo dell’opposizione costituito

dalla tassazione relativa al 2009 passata in giudicato (cfr. art. 80 cpv. 1 e

80.

cpv. 2. n 2 LEF) – circostanza come tale non messa in dubbio - torna (solo) applicabile

l’art. 81 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito è fondato su una decisone

giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa

svizzera (come nel caso in esame), l’opposizione è rigettata in via definitiva

a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione

il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

che è subentrata la prescrizione;

che, nel

caso in esame, ossia stando alle osservazioni 28 agosto 2012, l’insorgente non si

avvale però di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli

per contro di liberarsi dall’importo posto in esecuzione asserendo, in estrema

sintesi, di non essere in grado di saldare quanto preteso dalla procedente a

causa della sua difficile situazione finanziaria, che lo avrebbe persino spinto

a chiedere il condono del relativo debito fiscale alla competente autorità

fiscale, senza però pretendere – come visto – che tale iniziativa sia stata

coronata da successo o, per lo meno, che gli sia stata concessa una dilazione

di pagamento;

che in

definitiva l’argomento, così come sollevato, sfugge con ogni evidenza al potere

di cognizione del giudice del rigetto, chiamato soltanto a statuire entro i

ristretti limiti degli art. 80 e 81 LEF;

che ne discende

pertanto la reiezione del reclamo, la decisione impugnata risultando dal

profilo del diritto esecutivo corretta;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza dell’insorgente (art. 48, 16 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'533.45 non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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