14.2012.138
Rigetto definitivo dell'opposizione. Violzione del diritto di essere sentito del convenuto, le cui osservazioni non sono state considerate dal primo giudice. Reiezione del reclamo per economia di proc
22 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.138
Data decisione, Autorità:
22.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Violzione del diritto di essere sentito del convenuto, le cui osservazioni non sono state considerate dal primo giudice. Reiezione del reclamo per economia di procedura, la censura dell'escusso essendo chiaramente infondata
DIREZIONE DEL PROCESSO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.138
Lugano
22 ottobre 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 2 luglio 2012 presenta dalla
rappresentata dall’Ufficio Contribuzioni, Lugano
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, notificato in data 2 aprile 2012 per il pagamento di fr.
2'533.45 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est con decisione del 12 settembre 2102 (inc. n. 272/2012);
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con precetto
esecutivo n. __________ del 23.3/2.4.2102 la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 2'533.45 oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito l’imposta comunale 2009;
che interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 luglio 2012 la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo di Lugano Est, allegando la notifica di tassazione 27 gennaio 2011 relativa
all’imposta comunale 2009, calcolo del conguaglio, munita dell’attestazione di
crescita in giudicato, per un importo di fr. 2'533.45 (doc. C);
che con
ordinanza del 14 agosto 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha
assegnato al convenuto un termine di venti giorni per presentare le proprie
osservazioni;
che con
decisione del 12 settembre 2012 lo stesso Giudice di pace, premesso che il convenuto
ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per presentare
le proprie osservazioni, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione
esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 LEF;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012,
asserendo di avere in data 28 agosto 2012, segnatamente alle ore 14.40, inviato
al Giudice di pace le proprie osservazioni all’istanza, rispettando perciò il termine
assegnatogli al riguardo con ordinanza del 14 agosto 2012, come rilevabile
dalla annessa Conferma/Ricevuta postale e dall’annesso allegato di causa;
che la
decisione impugnata, ha puntualizzato l’insorgente, è però stata emanata con la
menzione che il convenuto avrebbe lasciato decorrere infruttuosamente tale
termine, il che ha con ogni evidenza comportato la violazione del suo diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost;
che, ciò
posto, ha concluso il reclamante, la decisione impugnata va annullata, con
conseguente trasmissione degli atti al primo giudice per nuova decisione con
giusta cognizione di causa;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che a
giusta ragione il reclamante censura la decisione impugnata nella misura in cui
il primo giudice gli ha fatto carico di avere lasciato decorrere
infruttuosamente il termine assegnatogli per presentare osservazioni
all’istanza;
che,
infatti, come correttamente esposto nel reclamo, il convenuto si è espresso sull’istanza
con scritto spedito il 28 agosto 2012 e pervenuto alla Giudicatura di pace il
giorno successivo, e quindi nel rispetto del termine di venti giorni assegnato
con ordinanza del 14 agosto 2012;
che statuendo
senza menzionare e, in ogni modo, senza considerare quanto esposto dall’escusso
nelle osservazioni del 28 agosto 2012, il primo giudice ha violato i diritti di
parte del convenuto, segnatamente il suo diritto di essere sentito garantito
dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, il che dovrebbe di per sé automaticamente
comportare l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio degli
atti allo stesso Giudice di pace per nuova decisione;
che,
tuttavia, nella fattispecie si può eccezionalmente prescindere da un provvedimento
del genere, ritenuto che per i motivi che seguono un riesame della causa da parte
del primo giudice si esaurirebbe in un inutile procrastinamento della procedura
esecutiva, il cui esito - comunque sia - appare indubbiamente segnato proprio
sulla base degli atti messi a disposizione di questa Camera;
che,
infatti, non vi è dubbio che quanto addotto dal convenuto nelle osservazioni
datate 28 agosto 2012 - ovvero che il mancato pagamento dell’imposta comunale
per l’anno 2009 non è stato determinato da una scelta soggettiva, ma
dall’impossibilità oggettiva di ottemperare a quest’obbligo a causa della sua
attuale precaria situazione finanziaria, che perdura da diverso tempo, tanto da
avere chiesto con raccomandata del 4 maggio 2012, annessa a sua volta alle
osservazioni all’istanza, all’Ufficio delle contribuzioni della CO 1 il relativo
condono (che non risulta però essere stato accettato, circostanza del resto
nemmeno pretesa dall’insorgente) - non avrebbe in ogni modo consentito al Giudice
di pace (e tanto meno a questa Camera) di emanare una decisione diversa da
quella qui impugnata;
che,
infatti, di fronte al titolo di rigetto definitivo dell’opposizione costituito
dalla tassazione relativa al 2009 passata in giudicato (cfr. art. 80 cpv. 1 e
80.
cpv. 2. n 2 LEF) – circostanza come tale non messa in dubbio - torna (solo) applicabile
l’art. 81 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito è fondato su una decisone
giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa
svizzera (come nel caso in esame), l’opposizione è rigettata in via definitiva
a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione
il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
che è subentrata la prescrizione;
che, nel
caso in esame, ossia stando alle osservazioni 28 agosto 2012, l’insorgente non si
avvale però di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, proponendosi egli
per contro di liberarsi dall’importo posto in esecuzione asserendo, in estrema
sintesi, di non essere in grado di saldare quanto preteso dalla procedente a
causa della sua difficile situazione finanziaria, che lo avrebbe persino spinto
a chiedere il condono del relativo debito fiscale alla competente autorità
fiscale, senza però pretendere – come visto – che tale iniziativa sia stata
coronata da successo o, per lo meno, che gli sia stata concessa una dilazione
di pagamento;
che in
definitiva l’argomento, così come sollevato, sfugge con ogni evidenza al potere
di cognizione del giudice del rigetto, chiamato soltanto a statuire entro i
ristretti limiti degli art. 80 e 81 LEF;
che ne discende
pertanto la reiezione del reclamo, la decisione impugnata risultando dal
profilo del diritto esecutivo corretta;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza dell’insorgente (art. 48, 16 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'533.45 non raggiunge il limite di legge di
fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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