14.2012.139
Rigetto provvisorio del ricorso. Reclamo del convenuto per violazione del suo diritto di essere sentito. Censura infondata, siccome le osservazioni del convenuto non sono state presentate nel termine
24 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.139
Data decisione, Autorità:
24.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio del ricorso. Reclamo del convenuto per violazione del suo diritto di essere sentito. Censura infondata, siccome le osservazioni del convenuto non sono state presentate nel termine impartito dal primo giudice
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 253 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.139
Lugano
24 ottobre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 11 maggio 2012 per il
pagamento di fr. 1'151.50 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo delle
Isole con decisione del 7 settembre 2012 ( S 137/2012);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 17
settembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 7 settembre 2012 il Giudice di pace del circolo delle Isole,
in accoglimento dell’istanza presentata in data 13 agosto 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, notificatole in data 11
maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'151.50 oltre interessi con riferimento al
premio assicurazione di impresa secondo il sollecito del 30 gennaio 2012, polizza
no. __________;
che
contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 17 settembre 2012,
rimproverando al primo giudice di avere a torto ritenuto che essa non ha
formulato osservazioni all’istanza entro il termine assegnatole di 15 giorni, avendo
essa inoltrato la propria memoria difensiva secondo quanto stabilito
nell’ordinanza del 16 agosto 2012, ma ricevuta, per assenza vacanze, ferie giudiziarie,
ecc, soltanto il 22 agosto 2012, di modo che la decisione impugnata deve essere
annullata;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto; b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
nella fattispecie, è evidente che la reclamante si duole della violazione del
suo diritto di essere sentita (cfr. art. 53 cpv. 1 e 253 CPC), per avere il
primo giudice statuito senza considerare le osservazioni all’istanza, che essa
ha presentato il 7 settembre 2012, ossia quando il termine utile per inoltrarla
non era ancora, secondo lei, scaduto;
che la critica
si rivela però priva di pregio, poiché il plico raccomandato contenente l’ordinanza
16.
agosto 2012 (e spedita lo stesso giorno), con il quale alla parte convenuta è
stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni
all’istanza, è stato recapitato allo sportello della posta di __________ in
data 18 agosto 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), di modo che il termine
ultimo per ossequiare a tale ingiunzione, che ha iniziato a decorrere dal 19 agosto
2012.
(art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 1
CPC, il 3 settembre 2012, ininfluente rimanendo la circostanza che la
reclamante abbia - dandosene il caso - preso materialmente conoscenza del contenuto
della raccomandata soltanto successivamente, ovvero il 22 agosto 2012, decisiva
al riguardo rimanendo per contro la data di ricezione (ossia di ritiro) della relativa
spedizione, sulla quale la reclamante sorvola;
che, in
ogni modo, anche volendo seguire la versione della reclamante, la sostanza
delle cose non muterebbe, dato che se avesse essa ricevuto l’ordinanza
d’assegno termine il 22 agosto 2012, il termine di 15 giorni per presentare le
osservazioni all’istanza sarebbe venuto a scadere giovedì 6 settembre e non venerdì
7.
settembre 2012 (data di spedizione del relativo plico raccomandato);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri
processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente,
siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 e106 pv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.-- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
-
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace delle Isole
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'151.50
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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