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Decisione

14.2012.139

Rigetto provvisorio del ricorso. Reclamo del convenuto per violazione del suo diritto di essere sentito. Censura infondata, siccome le osservazioni del convenuto non sono state presentate nel termine

24 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 7 settembre 2012 il Giudice di pace del circolo delle Isole,

in accoglimento dell’istanza presentata in data 13 agosto 2012 dalla CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, notificatole in data 11

maggio 2012 per il pagamento di fr. 1'151.50 oltre interessi con riferimento al

premio assicurazione di impresa secondo il sollecito del 30 gennaio 2012, polizza

no. __________;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 17 settembre 2012,

rimproverando al primo giudice di avere a torto ritenuto che essa non ha

formulato osservazioni all’istanza entro il termine assegnatole di 15 giorni, avendo

essa inoltrato la propria memoria difensiva secondo quanto stabilito

nell’ordinanza del 16 agosto 2012, ma ricevuta, per assenza vacanze, ferie giudiziarie,

ecc, soltanto il 22 agosto 2012, di modo che la decisione impugnata deve essere

annullata;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto; b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

nella fattispecie, è evidente che la reclamante si duole della violazione del

suo diritto di essere sentita (cfr. art. 53 cpv. 1 e 253 CPC), per avere il

primo giudice statuito senza considerare le osservazioni all’istanza, che essa

ha presentato il 7 settembre 2012, ossia quando il termine utile per inoltrarla

non era ancora, secondo lei, scaduto;

che la critica

si rivela però priva di pregio, poiché il plico raccomandato contenente l’ordinanza

16.

agosto 2012 (e spedita lo stesso giorno), con il quale alla parte convenuta è

stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni

all’istanza, è stato recapitato allo sportello della posta di __________ in

data 18 agosto 2012 (cfr. ricerca Track & Trace), di modo che il termine

ultimo per ossequiare a tale ingiunzione, che ha iniziato a decorrere dal 19 agosto

2012.

(art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto a scadere, per effetto dell’art. 142 cpv. 1

CPC, il 3 settembre 2012, ininfluente rimanendo la circostanza che la

reclamante abbia - dandosene il caso - preso materialmente conoscenza del contenuto

della raccomandata soltanto successivamente, ovvero il 22 agosto 2012, decisiva

al riguardo rimanendo per contro la data di ricezione (ossia di ritiro) della relativa

spedizione, sulla quale la reclamante sorvola;

che, in

ogni modo, anche volendo seguire la versione della reclamante, la sostanza

delle cose non muterebbe, dato che se avesse essa ricevuto l’ordinanza

d’assegno termine il 22 agosto 2012, il termine di 15 giorni per presentare le

osservazioni all’istanza sarebbe venuto a scadere giovedì 6 settembre e non venerdì

7.

settembre 2012 (data di spedizione del relativo plico raccomandato);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri

processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente,

siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 e106 pv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.-- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

-

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace delle Isole

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'151.50

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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