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Decisione

14.2012.14

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo

7 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 6/9.7.2010 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 130.-

oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il decreto di multa

23/10/2009 nr. 30197 del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico

della circolazione;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 novembre

2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del circolo di Agno;

che

con decisione del 15 febbraio 2011 (inc. n. 03/2011) il Giudice di pace del

circolo di Agno ha respinto l’istanza, tutelando l’eccezione del convenuto secondo

cui egli non avrebbe mai ricevuto la decisione di multa (conseguente al fatto

di avere circolato, il 22 giugno 2009, con la propria automobile impiegando,

durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”; art. 31 cpv. 1

e 90 LCstr; art. 3 cpv. 1 ONC) oggetto della procedura esecutiva in rassegna;

che

con procetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,

lo Stato del Canton Ticino ha di nuovo escusso il convenuto per il medesimo

credito;

che

di fronte all’opposizione dell’escusso, con istanza del 4 ottobre 2011 il

procedente ne ha di nuovo chiesto il rigetto definitivo allo stesso Giudice di

pace, allegando – tra l’altro - la prova dell’avvenuta notifica al convenuto del

decreto di multa;

che

con ordinanza del 25 ottobre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto

un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;

che

con scritto dell’8 novembre 2011 l’escusso ha manifestato il proprio stupore

nell’apprendere che lo CO 1 si sia attivato con una seconda istanza di rigetto

dell’opposizione nonostante quanto decretato dalla Giudicatura di pace con decisione

del 15 febbraio 2011 (inc. 3/2011),

che

con decisione del 29 novembre 2011 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi

in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. CPC - il Giudice di pace del circolo

di Agno ha accolto l’istanza;

che

nel contempo egli ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio

sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro

10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta

di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante

reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa

decisione (dispositivo n. 3);

che

con scritto del 7 dicembre 2011 il convenuto ha richiesto al primo giudice la

motivazione scritta del proprio giudizio;

che

dandovi seguito, il Giudice di pace ha motivato la propria decisione (datandola

19 dicembre 2011, con la precisazione che la stessa è da considerare quale

integrazione del giudizio emanato il 29 novembre 2011; cfr. dispositivi n. 1), spiegando

che la documentazione esibita dal procedente costituisce titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, avendo peraltro il procedente dimostrato

che la decisione di multa è stata regolarmente notificata all’escusso per invio

raccomandato;

che

lo stesso giudice (cfr. dispositivo n. 3 ) ha dipoi avvertito le parti - oltre

che del loro diritto ad impugnare la decisione di rigetto alla Camera dei

ricorsi civili del Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 LOG) entro il

termine di 10 giorni (dispositivo n. 4) - che l’escusso, entro venti giorni dal

rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il

disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e che se questi omette

di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa

definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);

che

con decisione datata 29 dicembre 2011 il giudice di pace - in applicazione dell’art.

334 CPC - ha rettificato, rispettivamente annullato le motivazioni alla base

del precedente giudizio, depennando il dispositivo n. 3 relativo alla facoltà

per l’escusso di chiedere entro 20 giorni dal rigetto dell’opposizione il disconoscimento

di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF e assegnando nel contempo alle parti un nuovo

termine per ricorrere contro la decisione di rigetto dell’opposizione all’autorità

superiore (dispositivo n 4);

che

contro tale decisone il convenuto è insorto con reclamo del 18 gennaio 2012

(data di spedizione del gravame), adombrando tra l’altro la prescrizione della

multa;

che

l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett.

b. n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni a decorrere dalla notificazione della decisione impugnata motivata

o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC),

ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo è, come già sottolineato,

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e

cpv. 1 LOG);

che

la decisione impugnata - quella che entra qui in considerazione - è stata notificata

al convenuto in data 31 dicembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), motivo

per cui il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere con il 3 gennaio

2012.

tenuto conto dell’intimazione della sentenza di primo grado durante le

ferie esecutive di cui all’art. 56 n. 2 LEF (cfr. art. 145 cpv. 4 CPC)- è

venuto a scadere il 12 gennaio 2011;

che

inoltrato il 18 gennaio 2012 (data del timbro di spedizione), il rimedio

risulta pertanto tardivo, ciò che ne comporta la sua inammissibilità;

che,

in ogni modo, la multa inflitta all’insorgente in data 23 ottobre 2009 per

fatti risalenti al 22 giugno 2009, non può ritenersi affatto prescritta (cfr.

art. 109 CP- su rinvio dell’art. 102 cpv. 1 LCstr - , che sia per l’azione penale,

che per la pena relative a contravvenzioni prevede un termine di prescrizione

di tre anni);

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.- è posta a carico del reclamante.

3. Intimazione

a:

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 130.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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