14.2012.14
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo
7 febbraio 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.14
Data decisione, Autorità:
07.02.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 CPC
Incarto n.
14.2012.14
Lugano
7 febbraio
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 4 ottobre 2011 presentata da
CO 1rappresentato dall’__________
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di __________, notificato in data 19 luglio 2011 per il pagamento di
fr. 130.- oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 29 novembre/19-29 dicembre 2011
dal Giudice di pace del circolo di Agno (incarto n. 220/2011);
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 18 gennaio 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 6/9.7.2010 dell’Ufficio di esecuzione
di __________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 130.-
oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il decreto di multa
23/10/2009 nr. 30197 del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico
della circolazione;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29 novembre
2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del circolo di Agno;
che
con decisione del 15 febbraio 2011 (inc. n. 03/2011) il Giudice di pace del
circolo di Agno ha respinto l’istanza, tutelando l’eccezione del convenuto secondo
cui egli non avrebbe mai ricevuto la decisione di multa (conseguente al fatto
di avere circolato, il 22 giugno 2009, con la propria automobile impiegando,
durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”; art. 31 cpv. 1
e 90 LCstr; art. 3 cpv. 1 ONC) oggetto della procedura esecutiva in rassegna;
che
con procetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
lo Stato del Canton Ticino ha di nuovo escusso il convenuto per il medesimo
credito;
che
di fronte all’opposizione dell’escusso, con istanza del 4 ottobre 2011 il
procedente ne ha di nuovo chiesto il rigetto definitivo allo stesso Giudice di
pace, allegando – tra l’altro - la prova dell’avvenuta notifica al convenuto del
decreto di multa;
che
con ordinanza del 25 ottobre 2011 il Giudice di pace ha assegnato al convenuto
un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che
con scritto dell’8 novembre 2011 l’escusso ha manifestato il proprio stupore
nell’apprendere che lo CO 1 si sia attivato con una seconda istanza di rigetto
dell’opposizione nonostante quanto decretato dalla Giudicatura di pace con decisione
del 15 febbraio 2011 (inc. 3/2011),
che
con decisione del 29 novembre 2011 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi
in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. CPC - il Giudice di pace del circolo
di Agno ha accolto l’istanza;
che
nel contempo egli ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio
sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro
10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta
di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante
reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa
decisione (dispositivo n. 3);
che
con scritto del 7 dicembre 2011 il convenuto ha richiesto al primo giudice la
motivazione scritta del proprio giudizio;
che
dandovi seguito, il Giudice di pace ha motivato la propria decisione (datandola
19 dicembre 2011, con la precisazione che la stessa è da considerare quale
integrazione del giudizio emanato il 29 novembre 2011; cfr. dispositivi n. 1), spiegando
che la documentazione esibita dal procedente costituisce titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, avendo peraltro il procedente dimostrato
che la decisione di multa è stata regolarmente notificata all’escusso per invio
raccomandato;
che
lo stesso giudice (cfr. dispositivo n. 3 ) ha dipoi avvertito le parti - oltre
che del loro diritto ad impugnare la decisione di rigetto alla Camera dei
ricorsi civili del Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 LOG) entro il
termine di 10 giorni (dispositivo n. 4) - che l’escusso, entro venti giorni dal
rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il
disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e che se questi omette
di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa
definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);
che
con decisione datata 29 dicembre 2011 il giudice di pace - in applicazione dell’art.
334 CPC - ha rettificato, rispettivamente annullato le motivazioni alla base
del precedente giudizio, depennando il dispositivo n. 3 relativo alla facoltà
per l’escusso di chiedere entro 20 giorni dal rigetto dell’opposizione il disconoscimento
di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF e assegnando nel contempo alle parti un nuovo
termine per ricorrere contro la decisione di rigetto dell’opposizione all’autorità
superiore (dispositivo n 4);
che
contro tale decisone il convenuto è insorto con reclamo del 18 gennaio 2012
(data di spedizione del gravame), adombrando tra l’altro la prescrizione della
multa;
che
l’atto non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett.
b. n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni a decorrere dalla notificazione della decisione impugnata motivata
o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC),
ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo è, come già sottolineato,
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e
cpv. 1 LOG);
che
la decisione impugnata - quella che entra qui in considerazione - è stata notificata
al convenuto in data 31 dicembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), motivo
per cui il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere con il 3 gennaio
2012.
tenuto conto dell’intimazione della sentenza di primo grado durante le
ferie esecutive di cui all’art. 56 n. 2 LEF (cfr. art. 145 cpv. 4 CPC)- è
venuto a scadere il 12 gennaio 2011;
che
inoltrato il 18 gennaio 2012 (data del timbro di spedizione), il rimedio
risulta pertanto tardivo, ciò che ne comporta la sua inammissibilità;
che,
in ogni modo, la multa inflitta all’insorgente in data 23 ottobre 2009 per
fatti risalenti al 22 giugno 2009, non può ritenersi affatto prescritta (cfr.
art. 109 CP- su rinvio dell’art. 102 cpv. 1 LCstr - , che sia per l’azione penale,
che per la pena relative a contravvenzioni prevede un termine di prescrizione
di tre anni);
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.- è posta a carico del reclamante.
3. Intimazione
a:
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 130.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster