14.2012.141
Rigetto definitivo dell'esecuzione relativo a un credito fiscale. Compensazione con un asserito credito di risarcimento contro lo Stato. Termine per le osservazioni
3 ottobre 2012Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2012.141
Data decisione, Autorità:
03.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'esecuzione relativo a un credito fiscale. Compensazione con un asserito credito di risarcimento contro lo Stato. Termine per le osservazioni
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 125 cf. 3 CO
art. 253 CPC
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.141
Lugano
3 ottobre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 27 luglio 2012 presentata da
RE 1
rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 maggio
2012 per il pagamento di fr. 10'386.45 oltre interessi al 2,5% dal 19 maggio 2012,
di fr. 1'420.85 per interessi aggiornati sino al 18 maggio 2012, di fr. 30.-
quale tassa di diffida, oltre alle spese esecutive, da cui dedurre fr. 165.60
quale acconto versato al creditore in data 19 maggio 2012;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di
Bellinzona con decisione del 12 settembre 2102 (inc. SO.2012.815);
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23/24.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 10'386.45
oltre interessi al 2,50 dal 19 maggio 2012, di fr. 1'420.85 per interessi aggiornati
sino al 18 maggio 2012 e di fr. 30.- quale tassa di diffida (da cui dedurre fr.
165.60 quale acconto versato al creditore in data 19 maggio 2012), oltre alle
spese esecutive, indicando quale titolo del credito l’imposta cantonale 2007 (capitale,
più interessi, più tassa di diffida);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 27
luglio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Bellinzona per l’importo di fr. 10'220.85 più interessi e spese;
che l’istante,
in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione
26 gennaio 2011 relativa all’imposta cantonale (IC) 2007, munita
dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito in fr. 10'386.45 la
relativa imposta sul reddito a carico del convenuto (doc. B), e sul conteggio
all’8 luglio 2012 (doc. C);
che chiamato
a esprimersi, con osservazioni del 31 agosto 2012 il convenuto ha chiesto la
reiezione dell’istanza asserendo, tra l’altro, che se la documentazione esibita
dal procedente costituisce contestualmente e di per sé titolo di rigetto
dell’opposizione, l’istante ha però indirettamente riconosciuto di essere
debitore nei suoi confronti, ossia ha riconosciuto una sua domanda di
indennizzo;
che, in
particolare, il convenuto ha allegato la richiesta di risarcimento danni datata
28 agosto 2012, volta all’ottenimento da parte dello CO 1 di un indennizzo cifrato
in fr. 9’650'000.- e corrispondente al danno conseguente ai fatti e alle circostanze
ivi partitamente illustrate (doc. 1);
che il convenuto
ha dipoi osservato di avere ripetutamente segnalato alle autorità fiscali, per
iscritto, la sua reale situazione finanziaria, i grossi cambiamenti e
stravolgimenti avvenuti nella sua vita professionale, al punto da chiedere
tramite il suo fiscalista il condono fiscale, evidenziando gli errori in cui
esse erano incorse;
che da
anni inabile al lavoro e in cura medica a causa di una grave malattia invalidante,
ha soggiunto il convenuto, egli ha inoltrato in tempo utile alle autorità fiscali
competenti l’informazione con la quale le rendeva edotte sul fatto che la documentazione
in loro possesso non era valida, non attuale e non attendibile a causa di gravi
errori e di incomprensioni, da ambo le parti, che si erano verificati al
momento della stesura della dichiarazione fiscale, ma senza successo;
che se le
stesse autorità fiscali non fossero venute a meno ai loro doveri, ossia avessero
compiuto d’ufficio quanto necessario, egli non si sarebbe venuto a trovare
nella presente situazione, circostanza questa che lo ha costretto a difendersi
facendo valere i propri legittimi diritti nell’ambito della presente procedura
esecutiva;
che con
decisione del 12 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dal procedente, segnatamente
la decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale 2007 del 26 gennaio
2011 munita dell’attestazione di crescita in giudicato, con allegato il relativo
conteggio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF,
circostanza del resto riconosciuta come tale anche dal convenuto;
che per quanto
riguarda l’eccezione dell’escusso fondata sulla sua richiesta di indennizzo di
cui al doc. 1, ha dipoi rilevato il primo giudice, essa risulta incompatibile
con l’art. 125 n. 3 CO, secondo cui non possono estinguersi mediante compensazione
contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico
verso gli enti pubblici;
che dagli
atti, egli ha puntualizzato, non emerge infatti che l’istante abbia acconsentito
a qualsivoglia compensazione, ipotesi questa del resto inverosimile alla luce
del fatto che il creditore ha inoltrato l’istanza qui in esame;
che, in
secondo luogo, sempre secondo il primo giudice, quale prova dell’estinzione del
debito mediante compensazione nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione,
valgono unicamente documenti con i quali sarebbe possibile chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, ha rilevato il giudice, si cercherebbe invano nell’incarto
un simile documento, atteso che eventuale ulteriore documentazione avrebbe
potuto e dovuto essere prodotta - se del caso – con le osservazioni all’istanza;
che, per finire,
ha concluso il Pretore, non avendo il convenuto reso verosimile le proprie censure,
l’istanza deve essere accolta;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012,
obiettando, in particolare, che egli non ha mai riconosciuto il credito posto
in esecuzione, che egli non ha mai affermato, detto, lasciato intendere di avere
riconosciuto una qualsiasi esecuzione diretta di prestazione in relazione al
presunto credito rivendicato impropriamente dal procedente, che le presunte prestazioni
in oggetto non son dovute, né riconosciute e neppure esigibili, che la documentazione
prodotta non costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente
a quanto sostenuto dal Pretore, facendo impropriamente riferimento, forzandone
il significato e il senso, alle sue osservazioni all’istanza, pag.1;
che,
secondo l’insorgente, non si è tenuto conto di quanto riconosciuto
dall’istante, come segnalato e indicato al Pretore, unitamente alla richiesta
di essere sentito in udienza, occasione durante la quale egli avrebbe potuto fornire
e sostanziare le proprie affermazioni, questione questa sorvolata dal primo giudice,
che gli ha persino rimproverato di essere all’origine della lacuna;
che, sempre
secondo il reclamante, il Pretore non si è attivato per verificare negli atti
dell’incarto la bontà delle sue indicazioni, per tacere del fatto che lo stesso
giudice si è limitato a ritenere le eccezioni sollevate inverosimili,
trascurando però i fatti, ciò che ha comportato l’emanazione di un giudizio
sommario, viziato in partenza, tendenzioso e di parte;
che, in ogni
modo, ha puntualizzato il reclamante, lo CO 1 non gli ha ancora risarcito i
danni a seguito dell’ingiusto trattamento riservatogli per cinque anni nel contesto
__________, conclusasi con un decreto di abbandono, al punto da avere avviato un’azione
legale (denuncia al Ministero pubblico) nei confronti della CO 1 a seguito degli abusi e illeciti ai quali egli è stato sottoposto, in particolare, per le azioni
calunniose e diffamatorie ai suo danni da parte di alti funzionari della pubblica
amministrazione, azioni che sono all’origine del suo crollo psicofisico, sociale,
professionale, lavorativo ed economico;
che, ha proseguito
il reclamante, è in corso un contenzioso con lo CO 1 a seguito delle ripercussioni economiche e dei danni arrecatigli sul piano materiale, sociale,
morale e esistenziale in relazione al perdurare – sull’arco di dieci anni – di
comportamenti gravemente lesivi, iniqui e pregiudizie- voli ai suoi danni da
parte della pubblica amministrazione;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto qui di rilievo –
le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19 , n. 45 e
46);
che, come
correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto, costituito dalla decisione di tassazione relativa all’imposta
cantonale 2007 (IC) sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita
dal procedente unitamente al relativo conteggio, circostanza del resto
riconosciuta come tale dallo stesso escusso nelle proprie osservazioni
all’istanza , pag. 1 (“che la documentazione prodotta dall’istante costituisce contestualmente
e di per se stessa titolo di rigetto”);
che mal
si comprende pertanto la critica del reclamante rivolta al Pretore di avere forzato
il significato e il senso di tale ammissione;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che l’insorgente
non si avvale però formalmente di nessuna delle suddette eccezioni, reiterando invece
nel sostenere che nulla è dovuto al procedente in quanto egli sarebbe creditore
nei confronti dello stesso CO 1, al quale ha rivolto la richiesta risarcitoria
di cui al doc. 1;
che tale
eccezione è però votata all’insuccesso;
che, anzitutto,
come a giusta ragione rilevato dal primo giudice, di regola non possono
estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore, tra
l’altro, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico (art. 125 n. 3 CO), segnatamente
i crediti per le imposte (sull’argomento v. BSK OR-W. Peter, art. 120-126, art.
125.
N. 12);
che già
per questa considerazione, il reclamo – che peraltro ha sorvolato l’argomento -
andrebbe respinto;
che,
nella fattispecie, invano si cercherebbe dipoi negli atti di causa un solo indizio
che consenta di ritenere che il procedente abbia acconsentito a rinunciare all’incasso
del proprio credito in relazione al contenzioso sorto a seguito della richiesta
di indennizzo di cui al doc. 1 (peraltro datata 28 agosto 2012, ovvero successivamente
alla notifica del relativo precetto esecutivo e all’introduzione dell’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione), rispettivamente che consenta di ritenere
che lo stesso procedente sia venuto incontro all’escusso dichiarandosi per lo
meno disponibile a sospendere la procedura di incasso del proprio credito in
vista del chiarimento dei fatti sui quali l’insorgente ha ritenuto di fondare la
propria pretesa;
che, in
ogni modo, la produzione della sola richiesta risarcitoria di cui al doc. 1 , non
accompagnata dall’esibizione di documentazione più rilevante, ossia attestante
la verosimiglianza delle affermazioni e conclusioni ivi esposte, non basta
ancora – tenuto conto dei limiti insiti nella procedura sommaria di rigetto
(definitivo) dell’opposizione – per ritenere ipso facto il credito posto in esecuzione
estinto per compensazione, l’allegato prodotto dal convenuto (doc. 1)
costituendo a ben vedere una mera successione di affermazioni di parte, non
supportate da riscontri oggettivi;
che al
riguardo non giova al reclamante fare carico al Pretore di non avergli dato
l’opportunità di meglio integrare la proprie affermazioni con l’ausilio, ove ciò
si fosse reso necessario, di ulteriori mezzi di prova, segnatamente di
ulteriori documenti, dandosene il caso nel corso di un’udienza (peraltro nemmeno
espressamente richiesta, il convenuto essendosi solo limitato a dichiarare la
propria disponibilità a un incontro, rispettivamente a un colloquio; v.
osservazioni all’istanza, pag. 3);
che,
infatti, il diritto al contradditorio è stato garantito al convenuto con
l’assegnazione di un congruo termine per presentare osservazioni all’istanza,
in conformità con quanto previsto dall’art. 253 CPC, termine che il primo giudice
non era tenuto a prorogare qualora egli avesse ritenuto insufficiente la
documentazione difensiva prodotta, così da consentire un dilazionamento della procedura
esecutiva per tenere in debita considerazione i problemi di salute che lo
stesso escusso ha esposto alla pag. 3 delle proprie osservazioni (senza
peraltro allegare alcuna prova a loro sostegno);
che la
procedura di rigetto dell’opposizione non può infatti essere spezzettata in
varie fasi a dipendenza della rilevanza di volta in volta accordata alla
documentazione prodotta dal debitore a sostengo dei motivi posti a fondamento
dell’opposizione al precetto esecutivo;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza argomentativa;
che gli oneri
processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti
a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 180.- sono
poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
10'220.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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