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Decisione

14.2012.141

Rigetto definitivo dell'esecuzione relativo a un credito fiscale. Compensazione con un asserito credito di risarcimento contro lo Stato. Termine per le osservazioni

3 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23/24.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento di fr. 10'386.45

oltre interessi al 2,50 dal 19 maggio 2012, di fr. 1'420.85 per interessi aggiornati

sino al 18 maggio 2012 e di fr. 30.- quale tassa di diffida (da cui dedurre fr.

165.60 quale acconto versato al creditore in data 19 maggio 2012), oltre alle

spese esecutive, indicando quale titolo del credito l’imposta cantonale 2007 (capitale,

più interessi, più tassa di diffida);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 27

luglio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Bellinzona per l’importo di fr. 10'220.85 più interessi e spese;

che l’istante,

in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione di tassazione

26 gennaio 2011 relativa all’imposta cantonale (IC) 2007, munita

dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito in fr. 10'386.45 la

relativa imposta sul reddito a carico del convenuto (doc. B), e sul conteggio

all’8 luglio 2012 (doc. C);

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 31 agosto 2012 il convenuto ha chiesto la

reiezione dell’istanza asserendo, tra l’altro, che se la documentazione esibita

dal procedente costituisce contestualmente e di per sé titolo di rigetto

dell’opposizione, l’istante ha però indirettamente riconosciuto di essere

debitore nei suoi confronti, ossia ha riconosciuto una sua domanda di

indennizzo;

che, in

particolare, il convenuto ha allegato la richiesta di risarcimento danni datata

28 agosto 2012, volta all’ottenimento da parte dello CO 1 di un indennizzo cifrato

in fr. 9’650'000.- e corrispondente al danno conseguente ai fatti e alle circostanze

ivi partitamente illustrate (doc. 1);

che il convenuto

ha dipoi osservato di avere ripetutamente segnalato alle autorità fiscali, per

iscritto, la sua reale situazione finanziaria, i grossi cambiamenti e

stravolgimenti avvenuti nella sua vita professionale, al punto da chiedere

tramite il suo fiscalista il condono fiscale, evidenziando gli errori in cui

esse erano incorse;

che da

anni inabile al lavoro e in cura medica a causa di una grave malattia invalidante,

ha soggiunto il convenuto, egli ha inoltrato in tempo utile alle autorità fiscali

competenti l’informazione con la quale le rendeva edotte sul fatto che la documentazione

in loro possesso non era valida, non attuale e non attendibile a causa di gravi

errori e di incomprensioni, da ambo le parti, che si erano verificati al

momento della stesura della dichiarazione fiscale, ma senza successo;

che se le

stesse autorità fiscali non fossero venute a meno ai loro doveri, ossia avessero

compiuto d’ufficio quanto necessario, egli non si sarebbe venuto a trovare

nella presente situazione, circostanza questa che lo ha costretto a difendersi

facendo valere i propri legittimi diritti nell’ambito della presente procedura

esecutiva;

che con

decisione del 12 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dal procedente, segnatamente

la decisione di tassazione relativa all’imposta cantonale 2007 del 26 gennaio

2011 munita dell’attestazione di crescita in giudicato, con allegato il relativo

conteggio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF,

circostanza del resto riconosciuta come tale anche dal convenuto;

che per quanto

riguarda l’eccezione dell’escusso fondata sulla sua richiesta di indennizzo di

cui al doc. 1, ha dipoi rilevato il primo giudice, essa risulta incompatibile

con l’art. 125 n. 3 CO, secondo cui non possono estinguersi mediante compensazione

contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico

verso gli enti pubblici;

che dagli

atti, egli ha puntualizzato, non emerge infatti che l’istante abbia acconsentito

a qualsivoglia compensazione, ipotesi questa del resto inverosimile alla luce

del fatto che il creditore ha inoltrato l’istanza qui in esame;

che, in

secondo luogo, sempre secondo il primo giudice, quale prova dell’estinzione del

debito mediante compensazione nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione,

valgono unicamente documenti con i quali sarebbe possibile chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione;

che,

nella fattispecie, ha rilevato il giudice, si cercherebbe invano nell’incarto

un simile documento, atteso che eventuale ulteriore documentazione avrebbe

potuto e dovuto essere prodotta - se del caso – con le osservazioni all’istanza;

che, per finire,

ha concluso il Pretore, non avendo il convenuto reso verosimile le proprie censure,

l’istanza deve essere accolta;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012,

obiettando, in particolare, che egli non ha mai riconosciuto il credito posto

in esecuzione, che egli non ha mai affermato, detto, lasciato intendere di avere

riconosciuto una qualsiasi esecuzione diretta di prestazione in relazione al

presunto credito rivendicato impropriamente dal procedente, che le presunte prestazioni

in oggetto non son dovute, né riconosciute e neppure esigibili, che la documentazione

prodotta non costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente

a quanto sostenuto dal Pretore, facendo impropriamente riferimento, forzandone

il significato e il senso, alle sue osservazioni all’istanza, pag.1;

che,

secondo l’insorgente, non si è tenuto conto di quanto riconosciuto

dall’istante, come segnalato e indicato al Pretore, unitamente alla richiesta

di essere sentito in udienza, occasione durante la quale egli avrebbe potuto fornire

e sostanziare le proprie affermazioni, questione questa sorvolata dal primo giudice,

che gli ha persino rimproverato di essere all’origine della lacuna;

che, sempre

secondo il reclamante, il Pretore non si è attivato per verificare negli atti

dell’incarto la bontà delle sue indicazioni, per tacere del fatto che lo stesso

giudice si è limitato a ritenere le eccezioni sollevate inverosimili,

trascurando però i fatti, ciò che ha comportato l’emanazione di un giudizio

sommario, viziato in partenza, tendenzioso e di parte;

che, in ogni

modo, ha puntualizzato il reclamante, lo CO 1 non gli ha ancora risarcito i

danni a seguito dell’ingiusto trattamento riservatogli per cinque anni nel contesto

__________, conclusasi con un decreto di abbandono, al punto da avere avviato un’azione

legale (denuncia al Ministero pubblico) nei confronti della CO 1 a seguito degli abusi e illeciti ai quali egli è stato sottoposto, in particolare, per le azioni

calunniose e diffamatorie ai suo danni da parte di alti funzionari della pubblica

amministrazione, azioni che sono all’origine del suo crollo psicofisico, sociale,

professionale, lavorativo ed economico;

che, ha proseguito

il reclamante, è in corso un contenzioso con lo CO 1 a seguito delle ripercussioni economiche e dei danni arrecatigli sul piano materiale, sociale,

morale e esistenziale in relazione al perdurare – sull’arco di dieci anni – di

comportamenti gravemente lesivi, iniqui e pregiudizie- voli ai suoi danni da

parte della pubblica amministrazione;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto qui di rilievo –

le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19 , n. 45 e

46);

che, come

correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto, costituito dalla decisione di tassazione relativa all’imposta

cantonale 2007 (IC) sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita

dal procedente unitamente al relativo conteggio, circostanza del resto

riconosciuta come tale dallo stesso escusso nelle proprie osservazioni

all’istanza , pag. 1 (“che la documentazione prodotta dall’istante costituisce contestualmente

e di per se stessa titolo di rigetto”);

che mal

si comprende pertanto la critica del reclamante rivolta al Pretore di avere forzato

il significato e il senso di tale ammissione;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che l’insorgente

non si avvale però formalmente di nessuna delle suddette eccezioni, reiterando invece

nel sostenere che nulla è dovuto al procedente in quanto egli sarebbe creditore

nei confronti dello stesso CO 1, al quale ha rivolto la richiesta risarcitoria

di cui al doc. 1;

che tale

eccezione è però votata all’insuccesso;

che, anzitutto,

come a giusta ragione rilevato dal primo giudice, di regola non possono

estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore, tra

l’altro, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico (art. 125 n. 3 CO), segnatamente

i crediti per le imposte (sull’argomento v. BSK OR-W. Peter, art. 120-126, art.

125.

N. 12);

che già

per questa considerazione, il reclamo – che peraltro ha sorvolato l’argomento -

andrebbe respinto;

che,

nella fattispecie, invano si cercherebbe dipoi negli atti di causa un solo indizio

che consenta di ritenere che il procedente abbia acconsentito a rinunciare all’incasso

del proprio credito in relazione al contenzioso sorto a seguito della richiesta

di indennizzo di cui al doc. 1 (peraltro datata 28 agosto 2012, ovvero successivamente

alla notifica del relativo precetto esecutivo e all’introduzione dell’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione), rispettivamente che consenta di ritenere

che lo stesso procedente sia venuto incontro all’escusso dichiarandosi per lo

meno disponibile a sospendere la procedura di incasso del proprio credito in

vista del chiarimento dei fatti sui quali l’insorgente ha ritenuto di fondare la

propria pretesa;

che, in

ogni modo, la produzione della sola richiesta risarcitoria di cui al doc. 1 , non

accompagnata dall’esibizione di documentazione più rilevante, ossia attestante

la verosimiglianza delle affermazioni e conclusioni ivi esposte, non basta

ancora – tenuto conto dei limiti insiti nella procedura sommaria di rigetto

(definitivo) dell’opposizione – per ritenere ipso facto il credito posto in esecuzione

estinto per compensazione, l’allegato prodotto dal convenuto (doc. 1)

costituendo a ben vedere una mera successione di affermazioni di parte, non

supportate da riscontri oggettivi;

che al

riguardo non giova al reclamante fare carico al Pretore di non avergli dato

l’opportunità di meglio integrare la proprie affermazioni con l’ausilio, ove ciò

si fosse reso necessario, di ulteriori mezzi di prova, segnatamente di

ulteriori documenti, dandosene il caso nel corso di un’udienza (peraltro nemmeno

espressamente richiesta, il convenuto essendosi solo limitato a dichiarare la

propria disponibilità a un incontro, rispettivamente a un colloquio; v.

osservazioni all’istanza, pag. 3);

che,

infatti, il diritto al contradditorio è stato garantito al convenuto con

l’assegnazione di un congruo termine per presentare osservazioni all’istanza,

in conformità con quanto previsto dall’art. 253 CPC, termine che il primo giudice

non era tenuto a prorogare qualora egli avesse ritenuto insufficiente la

documentazione difensiva prodotta, così da consentire un dilazionamento della procedura

esecutiva per tenere in debita considerazione i problemi di salute che lo

stesso escusso ha esposto alla pag. 3 delle proprie osservazioni (senza

peraltro allegare alcuna prova a loro sostegno);

che la

procedura di rigetto dell’opposizione non può infatti essere spezzettata in

varie fasi a dipendenza della rilevanza di volta in volta accordata alla

documentazione prodotta dal debitore a sostengo dei motivi posti a fondamento

dell’opposizione al precetto esecutivo;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza argomentativa;

che gli oneri

processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti

a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 180.- sono

poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

10'220.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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