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Decisione

14.2012.142

Rigetto definitivo dell'esecuzione relativo a un credito fiscale. Compensazione con un asserito credito di risarcimento contro lo Stato. Termine per le osservazioni

3 ottobre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23/24.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, la Confederazione svizzera ha escusso RE 1 per il

pagamento di fr. 6'144.05 oltre interessi al 3% dal 19 maggio 2012, e di fr. 930.75

per interessi aggiornati sino al 18 maggio 2012, oltre alle spese esecutive,

indicando quale titolo del credito l’imposta federale diretta 2007 + interessi

4% dal 1.4.2008 rispettivamente dal 31.3.2001 e gli interessi aggiornati sino

al 18.5.2012;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 27

luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Bellinzona per l’importo di fr. 6'144.05, rispettivamente fr.

952.25 per interessi aggiornati fino al 30 giugno 2012, oltre interessi e spese

esecutive;

che

l’istante, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione di

tassazione 26 gennaio 2011 relativa all’imposta federale diretta (IFD) 2007,

munita dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito in fr. 6'144.05

la relativa imposta sul reddito a carico del convenuto (doc. B), e sul

conteggio all’8 luglio 2012 (doc. C);

che

chiamato a esprimersi, con osservazioni del 31 agosto 2012 il convenuto ha chiesto

la reiezione dell’istanza asserendo, tra l’altro, che se la documentazione

esibita dalla procedente costituisce contestualmente e di per sé titolo di

rigetto dell’opposizione, l’istante ha però indirettamente riconosciuto di

essere debitore nei suoi confronti, ossia ha riconosciuto una sua domanda di

indennizzo;

che, in

particolare, il convenuto ha allegato la richiesta di risarcimento danni datata

28 agosto 2012, volta all’ottenimento da parte dello S__________ di un

indennizzo cifrato in fr. 9'650'000.- e corrispondente al danno conseguente ai

fatti e alle circostanze ivi partitamente illustrate (doc. 1);

che il

convenuto ha dipoi osservato di avere ripetutamente segnalato alle autorità

fiscali, per iscritto, la sua reale situazione finanziaria, i grossi

cambiamenti e stravolgimenti avvenuti nella sua vita professionale, al punto da

chiedere tramite il suo fiscalista il condono fiscale, evidenziando gli errori

in cui esse erano incorse;

che da

anni inabile al lavoro e in cura medica a causa di una grave malattia

invalidante, ha soggiunto il convenuto, egli ha inoltrato in tempo utile alle

autorità fiscali competenti l’informazione con la quale le rendeva edotte sul

fatto che la documentazione in loro possesso non era valida, non attuale e non

attendibile a causa di gravi errori e di incomprensioni, da ambo le parti, che

si erano verificati al momento della stesura della dichiarazione fiscale, ma

senza successo;

che se le

stesse autorità fiscali non fossero venute a meno ai loro doveri, ossia

avessero compiuto d’ufficio quanto necessario, egli non si sarebbe venuto a

trovare nella presente situazione, circostanza questa che lo ha costretto a

difendersi facendo valere i propri legittimi diritti nell’ambito della presente

procedura esecutiva;

che con

decisione del 12 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dalla procedente,

segnatamente la decisione di tassazione relativa all’imposta federale diretta

(IFD) 2007 del 26 gennaio 2011 munita dell’attestazione di crescita in

giudicato, con allegato il relativo conteggio, titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 LEF, circostanza del resto riconosciuta come tale

anche dal convenuto;

che per

quanto riguarda l’eccezione dell’escusso fondata sulla sua richiesta di

indennizzo di cui al doc. 1, ha dipoi rilevato il primo giudice, essa risulta

incompatibile con l’art. 125 n. 3 CO, secondo cui non possono estinguersi

mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni

derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici;

che dagli

atti, egli ha puntualizzato, non emerge infatti che l’istante abbia

acconsentito a qualsivoglia compensazione, ipotesi questa del resto

inverosimile alla luce del fatto che il creditore ha inoltrato l’istanza qui in

esame;

che, in

secondo luogo, sempre secondo il primo giudice, quale prova dell’estinzione del

debito mediante compensazione nella procedura di rigetto definitivo

dell’opposizione, valgono unicamente documenti con i quali sarebbe possibile

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che,

nella fattispecie, ha rilevato il giudice, si cercherebbe invano nell’incarto

un simile documento, atteso che eventuale ulteriore documentazione avrebbe

potuto e dovuto essere prodotta - se del caso – con le osservazioni

all’istanza;

che, per

finire, ha concluso il Pretore, non avendo il convenuto reso verosimile le

proprie censure, l’istanza deve essere accolta;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012,

obiettando, in particolare, che egli non ha mai riconosciuto il credito posto

in esecuzione, che egli non ha mai affermato, detto, lasciato intendere di

avere riconosciuto una qualsiasi esecuzione diretta di prestazione in relazione

al presunto credito rivendicato impropriamente dal procedente, che le presunte

prestazioni in oggetto non son dovute, né riconosciute e neppure esigibili, che

la documentazione prodotta non costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, facendo impropriamente

riferimento, forzandone il significato e il senso, alle sue osservazioni

all’istanza, pag.1;

che,

secondo l’insorgente, non si è tenuto conto di quanto riconosciuto dall’istante,

come segnalato e indicato al Pretore, unitamente alla richiesta di essere

sentito in udienza, occasione durante la quale egli avrebbe potuto fornire e

sostanziare le proprie affermazioni, questione questa sorvolata dal primo

giudice, che gli ha persino rimproverato di essere all’origine della lacuna;

che,

sempre secondo il reclamante, il Pretore non si è attivato per verificare

negli atti dell’incarto la bontà delle sue indicazioni, per tacere del fatto

che lo stesso giudice si è limitato a ritenere le eccezioni sollevate

inverosimili, trascurando però i fatti, ciò che ha comportato l’emanazione di

un giudizio sommario, viziato in partenza, tendenzioso e di parte;

che, in

ogni modo, ha puntualizzato il reclamante, lo S__________ non gli ha ancora

risarcito i danni a seguito dell’ingiusto trattamento riservatogli per cinque

anni nel contesto dell’inchiesta G__________, conclusasi con un decreto di

abbandono, al punto da avere avviato un’azione legale (denuncia al Ministero

pubblico) nei confronti della S__________ a seguito degli abusi e illeciti ai

quali egli è stato sottoposto, in particolare, per le azioni calunniose e

diffamatorie ai suo danni da parte di alti funzionari della pubblica

amministrazione, azioni che sono all’origine del suo crollo psicofisico,

sociale, professionale, lavorativo ed economico;

che, ha

proseguito il reclamante, è in corso un contenzioso con lo S__________ a

seguito delle ripercussioni economiche e dei danni arrecatigli sul piano

materiale, sociale, morale e esistenziale in relazione al perdurare – sull’arco

di dieci anni – di comportamenti gravemente lesivi, iniqui e pregiudizie- voli

ai suoi danni da parte della pubblica amministrazione;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto

qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19 , n. 45 e 46);

che, come

correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto, costituito dalla decisione di tassazione relativa all’imposta federale

diretta (IFD) 2007 sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita dalla

procedente unitamente al relativo conteggio(doc. B e C), circostanza del resto

riconosciuta come tale dallo stesso escusso nelle proprie osservazioni

all’istanza , pag. 1 (“che la documentazione prodotta dall’istante costituisce

contestualmente e di per se stessa titolo di rigetto”);

che mal

si comprende pertanto la critica del reclamante rivolta al Pretore di avere

forzato il significato e il senso di tale ammissione;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la

prescrizione;

che

l’insorgente non si avvale però formalmente di nessuna delle suddette

eccezioni, reiterando invece nel sostenere che nulla è dovuto al procedente in

quanto egli sarebbe creditore nei confronti dello stesso S__________, al quale

ha rivolto la richiesta risarcitoria di cui al doc. 1;

che tale

eccezione è però votata all’insuccesso;

che,

anzitutto, come a giusta ragione rilevato dal primo giudice, di regola non

possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore, tra

l’altro, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico (art. 125 n. 3 CO),

segnatamente i crediti per le imposte (sull’argomento v. BSK OR-W. Peter, art.

120-126, art. 125 N. 12);

che già

per questa considerazione, il reclamo – che peraltro ha sorvolato l’argomento -

andrebbe respinto, ritenuto del resto che essendo la richiesta di risarcimento

danni stata rivolta allo S__________, la compensazione non può in ogni modo essere

opposta alla CO 1 (parte istante), nei confronti della quale l’insorgente non

ha fatto valere alcun credito;

che,

nella fattispecie, invano si cercherebbe dipoi negli atti di causa un solo

indizio che consenta di ritenere che la procedente abbia acconsentito a

rinunciare all’incasso del proprio credito in relazione al contenzioso sorto a

seguito della richiesta di indennizzo di cui al doc. 1 (peraltro datata 28

agosto 2012, ovvero successivamente alla notifica del relativo precetto

esecutivo e all’introduzione dell’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione), rispettivamente che consenta di ritenere che la stessa

procedente sia venuta incontro all’escusso dichiarandosi per lo meno

disponibile a sospendere la procedura di incasso del proprio credito in vista

del chiarimento dei fatti sui quali l’insorgente ha ritenuto di fondare la

propria pretesa, scenario questo peraltro del tutto inverosimile, dato che

–come visto - la parte istante risulta estranea al contenzioso che oppone il

convenuto allo S__________ (doc. 1);

che, in

ogni modo, la produzione della sola richiesta risarcitoria di cui al doc. 1,

non accompagnata dall’esibizione di documentazione più rilevante, ossia

attestante la verosimiglianza delle affermazioni e conclusioni ivi esposte, non

basta ancora – tenuto conto dei limiti insiti nella procedura sommaria di

rigetto (definitivo) dell’opposizione – per ritenere ipso facto il credito

posto in esecuzione estinto per compensazione, l’allegato prodotto dal convenuto

(doc. 1) costituendo a ben vedere una mera successione di affermazioni di

parte, non supportate da riscontri oggettivi;

che al

riguardo non giova al reclamante fare carico al Pretore di non avergli dato

l’opportunità di meglio integrare la proprie affermazioni con l’ausilio, ove

ciò si fosse reso necessario, di ulteriori mezzi di prova, segnatamente di

ulteriori documenti, dandosene il caso nel corso di un’udienza (peraltro

nemmeno espressamente richiesta, il convenuto essendosi solo limitato a dichiarare

la propria disponibilità a un incontro, rispettivamente a un colloquio; v.

osservazioni all’istanza, pag. 3);

che,

infatti, il diritto al contradditorio è stato garantito al convenuto con

l’assegnazione di un congruo termine per presentare osservazioni all’istanza,

in conformità con quanto previsto dall’art. 253 CPC, termine che il primo

giudice non era tenuto a prorogare qualora egli avesse ritenuto insufficiente

la documentazione difensiva prodotta, così da consentire un dilazionamento

della procedura esecutiva per tenere in debita considerazione i problemi di

salute che lo stesso escusso ha esposto alla pag. 3 delle proprie osservazioni

(senza peraltro allegare alcuna prova a loro sostegno);

che la

procedura di rigetto dell’opposizione non può infatti essere spezzettata in

varie fasi a dipendenza della rilevanza di volta in volta attribuita alla

documentazione prodotta dal debitore a sostengo dei motivi posti a fondamento

dell’opposizione al precetto esecutivo;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza

argomentativa;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono

poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

- __________, __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

6’144.05, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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