14.2012.142
Rigetto definitivo dell'esecuzione relativo a un credito fiscale. Compensazione con un asserito credito di risarcimento contro lo Stato. Termine per le osservazioni
3 ottobre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2012.142
Data decisione, Autorità:
03.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'esecuzione relativo a un credito fiscale. Compensazione con un asserito credito di risarcimento contro lo Stato. Termine per le osservazioni
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 125 cf. 3 CO
art. 253 CPC
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.142
Lugano
3 ottobre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 27 luglio 2012 presentata da
RE 1
rappresentata dall’RA 1, __________
contro
CO 1
tendente ad
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24
maggio 2012 per il pagamento di fr. 6'144.05 oltre interessi al 3% dal 19 maggio
2012, e di fr 930.75 per interessi aggiornati sino al 18 maggio 2012, oltre
alle spese esecutive;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di
Bellinzona con decisione del 12 settembre 2102 (inc. SO.2012.818);
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23/24.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, la Confederazione svizzera ha escusso RE 1 per il
pagamento di fr. 6'144.05 oltre interessi al 3% dal 19 maggio 2012, e di fr. 930.75
per interessi aggiornati sino al 18 maggio 2012, oltre alle spese esecutive,
indicando quale titolo del credito l’imposta federale diretta 2007 + interessi
4% dal 1.4.2008 rispettivamente dal 31.3.2001 e gli interessi aggiornati sino
al 18.5.2012;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 27
luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Bellinzona per l’importo di fr. 6'144.05, rispettivamente fr.
952.25 per interessi aggiornati fino al 30 giugno 2012, oltre interessi e spese
esecutive;
che
l’istante, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione di
tassazione 26 gennaio 2011 relativa all’imposta federale diretta (IFD) 2007,
munita dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito in fr. 6'144.05
la relativa imposta sul reddito a carico del convenuto (doc. B), e sul
conteggio all’8 luglio 2012 (doc. C);
che
chiamato a esprimersi, con osservazioni del 31 agosto 2012 il convenuto ha chiesto
la reiezione dell’istanza asserendo, tra l’altro, che se la documentazione
esibita dalla procedente costituisce contestualmente e di per sé titolo di
rigetto dell’opposizione, l’istante ha però indirettamente riconosciuto di
essere debitore nei suoi confronti, ossia ha riconosciuto una sua domanda di
indennizzo;
che, in
particolare, il convenuto ha allegato la richiesta di risarcimento danni datata
28 agosto 2012, volta all’ottenimento da parte dello S__________ di un
indennizzo cifrato in fr. 9'650'000.- e corrispondente al danno conseguente ai
fatti e alle circostanze ivi partitamente illustrate (doc. 1);
che il
convenuto ha dipoi osservato di avere ripetutamente segnalato alle autorità
fiscali, per iscritto, la sua reale situazione finanziaria, i grossi
cambiamenti e stravolgimenti avvenuti nella sua vita professionale, al punto da
chiedere tramite il suo fiscalista il condono fiscale, evidenziando gli errori
in cui esse erano incorse;
che da
anni inabile al lavoro e in cura medica a causa di una grave malattia
invalidante, ha soggiunto il convenuto, egli ha inoltrato in tempo utile alle
autorità fiscali competenti l’informazione con la quale le rendeva edotte sul
fatto che la documentazione in loro possesso non era valida, non attuale e non
attendibile a causa di gravi errori e di incomprensioni, da ambo le parti, che
si erano verificati al momento della stesura della dichiarazione fiscale, ma
senza successo;
che se le
stesse autorità fiscali non fossero venute a meno ai loro doveri, ossia
avessero compiuto d’ufficio quanto necessario, egli non si sarebbe venuto a
trovare nella presente situazione, circostanza questa che lo ha costretto a
difendersi facendo valere i propri legittimi diritti nell’ambito della presente
procedura esecutiva;
che con
decisione del 12 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta dalla procedente,
segnatamente la decisione di tassazione relativa all’imposta federale diretta
(IFD) 2007 del 26 gennaio 2011 munita dell’attestazione di crescita in
giudicato, con allegato il relativo conteggio, titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF, circostanza del resto riconosciuta come tale
anche dal convenuto;
che per
quanto riguarda l’eccezione dell’escusso fondata sulla sua richiesta di
indennizzo di cui al doc. 1, ha dipoi rilevato il primo giudice, essa risulta
incompatibile con l’art. 125 n. 3 CO, secondo cui non possono estinguersi
mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni
derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici;
che dagli
atti, egli ha puntualizzato, non emerge infatti che l’istante abbia
acconsentito a qualsivoglia compensazione, ipotesi questa del resto
inverosimile alla luce del fatto che il creditore ha inoltrato l’istanza qui in
esame;
che, in
secondo luogo, sempre secondo il primo giudice, quale prova dell’estinzione del
debito mediante compensazione nella procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione, valgono unicamente documenti con i quali sarebbe possibile
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, ha rilevato il giudice, si cercherebbe invano nell’incarto
un simile documento, atteso che eventuale ulteriore documentazione avrebbe
potuto e dovuto essere prodotta - se del caso – con le osservazioni
all’istanza;
che, per
finire, ha concluso il Pretore, non avendo il convenuto reso verosimile le
proprie censure, l’istanza deve essere accolta;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 20 settembre 2012,
obiettando, in particolare, che egli non ha mai riconosciuto il credito posto
in esecuzione, che egli non ha mai affermato, detto, lasciato intendere di
avere riconosciuto una qualsiasi esecuzione diretta di prestazione in relazione
al presunto credito rivendicato impropriamente dal procedente, che le presunte
prestazioni in oggetto non son dovute, né riconosciute e neppure esigibili, che
la documentazione prodotta non costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,
contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, facendo impropriamente
riferimento, forzandone il significato e il senso, alle sue osservazioni
all’istanza, pag.1;
che,
secondo l’insorgente, non si è tenuto conto di quanto riconosciuto dall’istante,
come segnalato e indicato al Pretore, unitamente alla richiesta di essere
sentito in udienza, occasione durante la quale egli avrebbe potuto fornire e
sostanziare le proprie affermazioni, questione questa sorvolata dal primo
giudice, che gli ha persino rimproverato di essere all’origine della lacuna;
che,
sempre secondo il reclamante, il Pretore non si è attivato per verificare
negli atti dell’incarto la bontà delle sue indicazioni, per tacere del fatto
che lo stesso giudice si è limitato a ritenere le eccezioni sollevate
inverosimili, trascurando però i fatti, ciò che ha comportato l’emanazione di
un giudizio sommario, viziato in partenza, tendenzioso e di parte;
che, in
ogni modo, ha puntualizzato il reclamante, lo S__________ non gli ha ancora
risarcito i danni a seguito dell’ingiusto trattamento riservatogli per cinque
anni nel contesto dell’inchiesta G__________, conclusasi con un decreto di
abbandono, al punto da avere avviato un’azione legale (denuncia al Ministero
pubblico) nei confronti della S__________ a seguito degli abusi e illeciti ai
quali egli è stato sottoposto, in particolare, per le azioni calunniose e
diffamatorie ai suo danni da parte di alti funzionari della pubblica
amministrazione, azioni che sono all’origine del suo crollo psicofisico,
sociale, professionale, lavorativo ed economico;
che, ha
proseguito il reclamante, è in corso un contenzioso con lo S__________ a
seguito delle ripercussioni economiche e dei danni arrecatigli sul piano
materiale, sociale, morale e esistenziale in relazione al perdurare – sull’arco
di dieci anni – di comportamenti gravemente lesivi, iniqui e pregiudizie- voli
ai suoi danni da parte della pubblica amministrazione;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto
qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19 , n. 45 e 46);
che, come
correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto, costituito dalla decisione di tassazione relativa all’imposta federale
diretta (IFD) 2007 sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita dalla
procedente unitamente al relativo conteggio(doc. B e C), circostanza del resto
riconosciuta come tale dallo stesso escusso nelle proprie osservazioni
all’istanza , pag. 1 (“che la documentazione prodotta dall’istante costituisce
contestualmente e di per se stessa titolo di rigetto”);
che mal
si comprende pertanto la critica del reclamante rivolta al Pretore di avere
forzato il significato e il senso di tale ammissione;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la
prescrizione;
che
l’insorgente non si avvale però formalmente di nessuna delle suddette
eccezioni, reiterando invece nel sostenere che nulla è dovuto al procedente in
quanto egli sarebbe creditore nei confronti dello stesso S__________, al quale
ha rivolto la richiesta risarcitoria di cui al doc. 1;
che tale
eccezione è però votata all’insuccesso;
che,
anzitutto, come a giusta ragione rilevato dal primo giudice, di regola non
possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore, tra
l’altro, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico (art. 125 n. 3 CO),
segnatamente i crediti per le imposte (sull’argomento v. BSK OR-W. Peter, art.
120-126, art. 125 N. 12);
che già
per questa considerazione, il reclamo – che peraltro ha sorvolato l’argomento -
andrebbe respinto, ritenuto del resto che essendo la richiesta di risarcimento
danni stata rivolta allo S__________, la compensazione non può in ogni modo essere
opposta alla CO 1 (parte istante), nei confronti della quale l’insorgente non
ha fatto valere alcun credito;
che,
nella fattispecie, invano si cercherebbe dipoi negli atti di causa un solo
indizio che consenta di ritenere che la procedente abbia acconsentito a
rinunciare all’incasso del proprio credito in relazione al contenzioso sorto a
seguito della richiesta di indennizzo di cui al doc. 1 (peraltro datata 28
agosto 2012, ovvero successivamente alla notifica del relativo precetto
esecutivo e all’introduzione dell’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione), rispettivamente che consenta di ritenere che la stessa
procedente sia venuta incontro all’escusso dichiarandosi per lo meno
disponibile a sospendere la procedura di incasso del proprio credito in vista
del chiarimento dei fatti sui quali l’insorgente ha ritenuto di fondare la
propria pretesa, scenario questo peraltro del tutto inverosimile, dato che
–come visto - la parte istante risulta estranea al contenzioso che oppone il
convenuto allo S__________ (doc. 1);
che, in
ogni modo, la produzione della sola richiesta risarcitoria di cui al doc. 1,
non accompagnata dall’esibizione di documentazione più rilevante, ossia
attestante la verosimiglianza delle affermazioni e conclusioni ivi esposte, non
basta ancora – tenuto conto dei limiti insiti nella procedura sommaria di
rigetto (definitivo) dell’opposizione – per ritenere ipso facto il credito
posto in esecuzione estinto per compensazione, l’allegato prodotto dal convenuto
(doc. 1) costituendo a ben vedere una mera successione di affermazioni di
parte, non supportate da riscontri oggettivi;
che al
riguardo non giova al reclamante fare carico al Pretore di non avergli dato
l’opportunità di meglio integrare la proprie affermazioni con l’ausilio, ove
ciò si fosse reso necessario, di ulteriori mezzi di prova, segnatamente di
ulteriori documenti, dandosene il caso nel corso di un’udienza (peraltro
nemmeno espressamente richiesta, il convenuto essendosi solo limitato a dichiarare
la propria disponibilità a un incontro, rispettivamente a un colloquio; v.
osservazioni all’istanza, pag. 3);
che,
infatti, il diritto al contradditorio è stato garantito al convenuto con
l’assegnazione di un congruo termine per presentare osservazioni all’istanza,
in conformità con quanto previsto dall’art. 253 CPC, termine che il primo
giudice non era tenuto a prorogare qualora egli avesse ritenuto insufficiente
la documentazione difensiva prodotta, così da consentire un dilazionamento
della procedura esecutiva per tenere in debita considerazione i problemi di
salute che lo stesso escusso ha esposto alla pag. 3 delle proprie osservazioni
(senza peraltro allegare alcuna prova a loro sostegno);
che la
procedura di rigetto dell’opposizione non può infatti essere spezzettata in
varie fasi a dipendenza della rilevanza di volta in volta attribuita alla
documentazione prodotta dal debitore a sostengo dei motivi posti a fondamento
dell’opposizione al precetto esecutivo;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo proposto invero senza forza
argomentativa;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- sono
poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
- __________, __________
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
6’144.05, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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