14.2012.147
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele. Inammisibilità delle censure rivolte alla decisione prodotta quale titolo di rigetto
12 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.147
Data decisione, Autorità:
12.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele. Inammisibilità delle censure rivolte alla decisione prodotta quale titolo di rigetto
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.147
Lugano
12 ottobre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 2 agosto 2012 presentata da
CO 1
rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo del’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio,
notificato in data 2 maggio 2012 per il pagamento di fr. 150.- oltre alle spese
esecutive;
istanza
accolta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio con decisione del 12
settembre 2012 (inc. n. SD 39);
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 24 settembre 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 24.4/2.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di
fr. 150.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito il Decreto
28/07/2009 n. 6538 delle I__________, segnatamente la tassa di giudizio;
che interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 agosto 2012 il
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
di Caneggio;
che
l’escutente, in estrema sintesi, procede per il pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-, che con sentenza del 28 luglio 2009 (doc. A), passata
in giudicato, l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha posto a carico del convenuto
a seguito della reiezione del ricorso che quest’ultimo aveva presentato in data
8 giugno 2009 contro la decisione 20 maggio 2009 della Commissione tutoria
regionale 1 sede di Chiasso in materia di diritto di visita del padre dei figli
minorenni (inc. N. 325.1006 R.47.2009, sentenza citata, dispositivo n. 2);
che
chiamato a esprimersi, con osservazioni del 5 settembre 2012 il convenuto si è
opposto all’istanza, contestando l’operato dell’Autorità di vigilanza sulle tutele
nella misura in cui non ha esaminato, rispettivamente non ha preso in considerazione
la sua richiesta volta all’esenzione delle spese processuali di cui al giudizio
del 28 luglio 2009, contrariamente a quanto invece deciso dalla prima Camera
civile del Tribunale d’appello con sentenza del 29 dicembre 2008 (inc. n.
11.2008.147) in esito all’appello proposto, unitamente a __________ S__________,
contro la citata decisione (recte: contro la decisione emessa l’11
settembre 2008 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele);
che con decisione
del 12 settembre 2012 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio ha accolto
l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la
sentenza doc. A, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 82 (recte:
80) LEF e considerando improponibili – nel contesto della procedura in esame –
l’eccezione liberatoria sollevata dall’escusso, segnatamente la critica rivolta
all’Autorità che gli ha posto a carico la tassa di giustizia di fr. 150.- in
esito al suo ricorso dell’8 giugno 2009;
che contro
tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 23 settembre 2012,
riconfermandosi in buona sostanza nella sua richiesta volta all’esenzione
dell’importo posto in esecuzione, e chiedendo inoltre il condono di tutte le
altre posizioni accumulate presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
negli anni passati, ingiustamente addebitategli nonostante i suoi ricorsi e le
sue varie istanze;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.309 lett. b. n.3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che la
sentenza emanata il 28 luglio 2009 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele (ossia
da una autorità amministrativa svizzera) munita dell’attestazione di crescita
in giudicato, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 n. cpv. 2 n. 3 LEF nella misura in cui ha posto a carico del
reclamante la tassa di giustizia di fr. 150.- (dopo avere nel contempo respinto
la richiesta dell’insorgente volta all’esenzione dei relativi oneri
processuali; v. consid. 8) a seguito della reiezione del ricorso che questi
aveva presentato contro la decisione della Commissione tutoria regionale 1 con
sede a Chiasso (dispositivo n. 2);
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che, nella
fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni
liberatorie, proponendosi egli per contro di opporsi al giudizio impugnato, reiterando
nel fare carico all’autorità amministrativa che ha pronunciato la decisione di
condanna sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza di non averlo esonerato
dal pagamento degli oneri processuali relativi al suo gravame;
che tale
obiezione sfugge però con ogni evidenza al potere cognitivo del giudice del
rigetto, il quale – come correttamente rilevato nella decisione impugnata – non
è abilitato a sindacare sul ben fondato o meno della decisione (in caso del
Dispositivo
dispositivo n. 2 sugli oneri processuali, passato in giudicato ) costituente
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che, del
resto, il richiamo alla sentenza emanata il 29 dicembre 2008 dalla prima Camera
civile del Tribunale d’appello è inconferente, dato che oggetto di impugnativa
non era il dispositivo sul quale il procedente ha fondato la propria istanza,
ma un’altra decisione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, segnatamente
quella dell’11 maggio 2008, per tacere del fatto che l’esenzione dal pagamento
degli oneri processuali era riferita alla procedura di appello e non a quella
davanti all’autorità amministrativa (dispositivo n. 2);
che va dipoi
da sé che non è con il rimedio del reclamo che l’escusso può instare per ottenere
il condono degli altri debiti sfociati a loro volta in procedure esecutive;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto invero senza forza
argomentativa;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a
carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Caneggio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
150.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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