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Decisione

14.2012.147

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione dell'autorità di vigilanza sulle tutele. Inammisibilità delle censure rivolte alla decisione prodotta quale titolo di rigetto

12 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 24.4/2.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di

fr. 150.- oltre spese esecutive, indicando quale titolo del credito il Decreto

28/07/2009 n. 6538 delle I__________, segnatamente la tassa di giudizio;

che interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 2 agosto 2012 il

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo

di Caneggio;

che

l’escutente, in estrema sintesi, procede per il pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-, che con sentenza del 28 luglio 2009 (doc. A), passata

in giudicato, l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha posto a carico del convenuto

a seguito della reiezione del ricorso che quest’ultimo aveva presentato in data

8 giugno 2009 contro la decisione 20 maggio 2009 della Commissione tutoria

regionale 1 sede di Chiasso in materia di diritto di visita del padre dei figli

minorenni (inc. N. 325.1006 R.47.2009, sentenza citata, dispositivo n. 2);

che

chiamato a esprimersi, con osservazioni del 5 settembre 2012 il convenuto si è

opposto all’istanza, contestando l’operato dell’Autorità di vigilanza sulle tutele

nella misura in cui non ha esaminato, rispettivamente non ha preso in considerazione

la sua richiesta volta all’esenzione delle spese processuali di cui al giudizio

del 28 luglio 2009, contrariamente a quanto invece deciso dalla prima Camera

civile del Tribunale d’appello con sentenza del 29 dicembre 2008 (inc. n.

11.2008.147) in esito all’appello proposto, unitamente a __________ S__________,

contro la citata decisione (recte: contro la decisione emessa l’11

settembre 2008 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele);

che con decisione

del 12 settembre 2012 il Giudice di pace del Circolo di Caneggio ha accolto

l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la

sentenza doc. A, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 82 (recte:

80) LEF e considerando improponibili – nel contesto della procedura in esame –

l’eccezione liberatoria sollevata dall’escusso, segnatamente la critica rivolta

all’Autorità che gli ha posto a carico la tassa di giustizia di fr. 150.- in

esito al suo ricorso dell’8 giugno 2009;

che contro

tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 23 settembre 2012,

riconfermandosi in buona sostanza nella sua richiesta volta all’esenzione

dell’importo posto in esecuzione, e chiedendo inoltre il condono di tutte le

altre posizioni accumulate presso l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio

negli anni passati, ingiustamente addebitategli nonostante i suoi ricorsi e le

sue varie istanze;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.309 lett. b. n.3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che secondo

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);

che la

sentenza emanata il 28 luglio 2009 dall’Autorità di vigilanza sulle tutele (ossia

da una autorità amministrativa svizzera) munita dell’attestazione di crescita

in giudicato, costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

ex art. 80 n. cpv. 2 n. 3 LEF nella misura in cui ha posto a carico del

reclamante la tassa di giustizia di fr. 150.- (dopo avere nel contempo respinto

la richiesta dell’insorgente volta all’esenzione dei relativi oneri

processuali; v. consid. 8) a seguito della reiezione del ricorso che questi

aveva presentato contro la decisione della Commissione tutoria regionale 1 con

sede a Chiasso (dispositivo n. 2);

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che, nella

fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni

liberatorie, proponendosi egli per contro di opporsi al giudizio impugnato, reiterando

nel fare carico all’autorità amministrativa che ha pronunciato la decisione di

condanna sulla quale il procedente ha fondato la propria istanza di non averlo esonerato

dal pagamento degli oneri processuali relativi al suo gravame;

che tale

obiezione sfugge però con ogni evidenza al potere cognitivo del giudice del

rigetto, il quale – come correttamente rilevato nella decisione impugnata – non

è abilitato a sindacare sul ben fondato o meno della decisione (in caso del

Dispositivo

dispositivo n. 2 sugli oneri processuali, passato in giudicato ) costituente

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

che, del

resto, il richiamo alla sentenza emanata il 29 dicembre 2008 dalla prima Camera

civile del Tribunale d’appello è inconferente, dato che oggetto di impugnativa

non era il dispositivo sul quale il procedente ha fondato la propria istanza,

ma un’altra decisione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, segnatamente

quella dell’11 maggio 2008, per tacere del fatto che l’esenzione dal pagamento

degli oneri processuali era riferita alla procedura di appello e non a quella

davanti all’autorità amministrativa (dispositivo n. 2);

che va dipoi

da sé che non è con il rimedio del reclamo che l’escusso può instare per ottenere

il condono degli altri debiti sfociati a loro volta in procedure esecutive;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto invero senza forza

argomentativa;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a

carico del reclamante, parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

è respinto.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Caneggio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

150.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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