Lexipedia

Decisione

14.2012.149

Reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo

8 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2012.149

Data decisione, Autorità:

08.11.2012, CEF

Titolo:

Reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo

PROCEDURA DI RICORSO

TASSA

TERMINI

art. 101 cpv. 1 CPC

Incarto n.

14.2012.149

Lugano

8 novembre

2012

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

visto il reclamo presentato il 6 settembre 2012 da

RE 1

contro

la

decisione emanata il 30 agosto 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano

Ovest nella causa inc. 131/C/112/S (rigetto definitivo dell’opposizione) che

oppone il reclamante all’

CO 1

richiamata l’ordinanza 2 ottobre 2012 con la

quale all’insorgente è stato assegnato un termine scadente il 18 ottobre 2012

per versare alla cassa del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.- a titolo

di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato

reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di

modo che con ordinanza 22 ottobre 2012 all’insorgente è stato assegnato un

(ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notifica per la

prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato

versamento del richiesto importo entro il termine assegnato il reclamo verrà stralciato

dai ruoli (art. 101 cpv. 1 CPC);

accertato che il reclamante ha lasciato decorrere

infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può

essere preso in considerazione e va pertanto stralciato dai ruoli;

ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente

giudizio vanno posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

richiamati l’art 101 cpv. 3 CPC e la OTLEF,

decide

1. Il

reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione a:

-

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano

Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

2’398.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster