14.2012.150
Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Identitâ. Società in nome collettivo
15 novembre 2012Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.150
Data decisione, Autorità:
15.11.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Identitâ. Società in nome collettivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 552 cpv. 1 CO
art. 552 cpv. 2 CO
art. 562 CO
art. 568 CO
art. 568 cpv. 3 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.150
Lugano
15 novembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 27 aprile 2012 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 2/5 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione del 14 settembre 2012 (SO.2012.1917) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria per fr. 21'000.-- oltre interessi al 5% dal 25.10.2011.
2. La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte
istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 1.
ottobre
2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 30 ottobre 2012 di controparte,
preso atto che con decreto presidenziale del 31 ottobre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo;
lette le “osservazioni spontanee” del 9 novembre 2012 del reclamante così come
le controsservazioni del 13 novembre 2012 di controparte;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 2/5 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1, quale condebitore solidale, per l’incasso di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “Salari da aprile a ottobre 2011, R__________,
__________”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore limitatamente all’importo di fr. 21'000.-- oltre
interessi al 5% dal 25 ottobre 2011.
B. L’istante
fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro stipulato il 1. aprile 2011 con il R__________ di __________ B__________ e RE 1, con cui é stato assunto in
qualità di direttore a tempo parziale della pizzeria con uno stipendio lordo
mensile di fr. 3'000.-- (doc. B). Il procedente pretende il pagamento dei
salari per i mesi da aprile ad ottobre 2011, mai corrisposti, per un importo
complessivo di fr. 21'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2011.
C. All’udienza di discussione il procedente ha confermato la sua istanza.
Con la risposta il convenuto vi si è opposto, sostenendo che non vi è stato un
contratto di lavoro, bensì un contratto di mutuo irriversibile, nel senso che
il prestito in caso di rinuncia all’acquisto da parte dell’istante della sua
quota del R__________, sarebbe andato perso (doc. 1 e 2). L’escusso ha poi
ammesso che, in relazione al ristorante, gestito da una società in nome
collettivo composta da lui e da __________ B__________, è stato firmato un
contratto di lavoro con CO 1, assunto in qualità di direttore. Quest’ultimo lavorava
però al 100% per la sua ditta di riciclaggio in Italia, per cui non ha svolto
le sue funzioni di direttore. Egli appariva nel ristorante soltanto qualche
volta durante il fine settimana e dal 31 maggio non è più comparso. Per questo
è stata informata la Polizia degli stranieri, visto che egli era a beneficio
del permesso G. Secondo l’escusso l’istante non poteva far valere alcuna
pretesa e, se del caso, solo per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2011. Nel caso in cui dovesse essere riconosciuta l’esistenza del contratto di
lavoro, il convenuto ha sollevato l’eccezione di compensazione sulla base del citato
contratto di prestito del 3 marzo 2011 (doc. 1). Visto l’accordo esistente in merito alla ripresa da parte dell’istante della sua quota di partecipazione al
ristorante, il convenuto ha affermato di non avervi più lavorato, per cui era
stata __________ C__________ (doc. 3 e 4).
Con la
replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, sostenendo che
la sua pretesa è fondata sul contratto di lavoro doc. B, mentre il doc. 1,
prodotto dall’escusso, è assolutamente inconferente con la procedura in esame. Il
procedente ha evidenziato che l’escusso non ha prodotto alcun documento a
dimostrazione della sua asserita assenza dal luogo di lavoro, rilevando che nessuna
contestazione in tal senso è stata mai sollevata e che non provato e
irrilevante era l’avviso all’Ufficio degli stranieri. L’istante ha poi
contestato l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.
Duplicando
il precettato si è riconfermato nelle sue argomentazioni, contestando quelle di
controparte. In particolare ha ribadito l’importanza del contratto di prestito
(doc. 1), da cui si evincerebbe la vera pretesa che lega CO 1, insieme con __________
P__________, al ristorante. Dal punto di vista giuridico, vi sarebbe un
rapporto di solidarietà anche tra CO 1 e __________ P__________, per cui, se
del caso, la causa in oggetto doveva essere promossa da entrambi. Il convenuto
ha poi sostenuto che l’istante era impedito a svolgere il suo lavoro poiché
lavorava al 100% in Italia. Egli pretendeva di farsi sostituire da __________ P__________,
che non è stato tuttavia accettato. L’assenza del procedente è stata fatta
presente sin dall’inizio. Quest’ultimo non ha mai sollecitato il pagamento di
stipendio dal mese di maggio in poi.
Con la triplica l’istante ha rilevato che
il contratto di lavoro è stato sottoscritto dalle parti in causa e che __________
P__________ ne risulta assolutamente estraneo.
D. Con decisione del 14 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rilevando dapprima che in merito alla domanda
dell’11 settembre 2012 della convenuta di correzione del verbale dell’udienza
di discussione del 10 settembre 2012, per quanto concerneva la questione
dell’indicazione nel verbale di __________ B__________ tra le persone comparse
per la convenuta, malgrado l’indicazione potesse apparire effettivamente
errata, non si vedeva quale incidenza potesse avere a svantaggio del convenuto
nel merito del giudizio. Relativamente al preteso mancato inserimento nel
verbale dell’udienza della seguente frase dettata: “Il rapporto di lavoro
fatto valere si riferisce (nelle intenzioni della controparte) al ristorante
quale datore di lavoro. Il ristorante è di proprietà della società in nome
collettivo costituita da RE 1 e __________ B__________, e non di uno di loro
soltanto”, il Pretore ha dichiarato di prendere atto di tale allegazione, non
ha tuttavia ritenuto necessario procedere alla rettifica del verbale. In prima
sede le citate richieste del convenuto sono state ritenute di nessuna reale
incidenza sul merito della vertenza e di natura dilatoria in contrasto con il
principio della buona fede. Il primo giudice ha poi ritenuto il contratto di
lavoro doc. B valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli
stipendi dei mesi da aprile a ottobre 2011 per complessivamente fr. 21'000.--. La
censura del convenuto, secondo il quale l’istante era impiegato al 100% presso
la sua ditta di riciclaggio in Italia, per cui non avrebbe svolto le sue
funzioni di direttore e dal 31 maggio 2011 sarebbe stato assente dalla pizzeria, è stata ritenuta priva di qualsivoglia riscontro oggettivo. Anche il fatto __________
C__________ sia stata assunta dalla P__________ non è stato considerato indizio
sufficiente a rendere verosimile l’assenza o la scarsa presenza dell’istante.
Il Pretore ha poi ritenuto lo scritto del 16 settembre 2011 (doc. 2) inadatto a
giustificare qualsivoglia compensazione, trattandosi di uno scritto del
convenuto e del suo socio __________ B__________ indirizzato a __________ P__________
e non all’istante. In merito alla predetta frase che parte convenuta si è
lamentata di avere dettato e che non si trovava a verbale, il Pretore ha
ritenuto che quest’ultima confermava ulteriormente il rapporto di lavoro di cui
al doc. B tra l’istante e i soci della società in nome collettivo, responsabili
solidalmente e con il loro intero patrimonio di tutte le obbligazioni della
società.
E. Con
il reclamo RE 1 sostiene che è compito del Pretore esaminare l’adempimento dei
presupposti processuali. Considerato che il contratto di lavoro, su cui si
fonda la pretesa fatta valere dall’istante, è stato concluso dal R__________,
che è una società in nome collettivo costituita da lui e da __________ B__________,
e non da lui personalmente, la causa in esame non poteva essere promossa solo
nei suoi confronti, per cui l’istanza andava respinta in ordine. Nel merito il convenuto
eccepisce inadempimento contrattuale da parte dell’istante, il quale non avrebbe
mai svolto la sua funzione di direttore, lavorando al 100% per la sua società
di riciclaggio in Italia. L’escusso ribadisce che il procedente appariva
soltanto qualche volta durante il fine settimana e che dal 31 maggio non è più
stato visto, sostenendo che quale prova di quanto asserito è stato offerto un
teste, che però è stato respinto. A tale proposito il reclamante ha richiamato
la registrazione audio-visiva del 10 settembre 2012. Egli ritiene pure che il primo giudice avrebbe potuto informarsi d’ufficio e verificare che
all’istante era stato ritirato il permesso G. In ogni caso l’impedimento a
svolgere la sua funzione di direttore non è a lui imputabile, lavorando
l’istante in Italia al 100% e pretendendo di farsi sostituire da __________ P__________,
che non è stato accettato, per cui si era preferito impiegare un’altra persona.
Il convenuto rileva poi che l’istante non ha mai sollecitato il pagamento degli
stipendi dal mese di maggio 2011 e che il primo sollecito è avvenuto con la
raccomandata del 25 ottobre 2011 (doc. C), inviatagli dal patrocinatore
dell’istante. Egli rinvia pure all’eccezione di compensazione derivante dal
mutuo di fr. 28'000.--, di cui al doc. 1, importo indicato nella predetta
raccomandata del 25 ottobre 2011 (doc. C) e nel precetto esecutivo in oggetto,
mentre lo stipendio lordo per sette mesi, ossia fino al 31 ottobre 2011, ammonterebbe a fr. 21'000.--. Il reclamante sostiene infine che non è stato provato
che la lettera raccomandata del 25 ottobre 2011 sia stata da lui ricevuta prima
della scadenza del termine di giacenza, per cui gli interessi di mora possono
decorrere solo dal 3 novembre 2011.
F. Con
le osservazioni l’istante sostiene in merito alla legittimazione passiva del
convenuto che il R__________ non è una società in nome collettivo, difettando
dell’iscrizione nel Registro di commercio ai sensi dell’art. 552 CO. Neppure la
ditta R__________ avrebbe potuto convincere l’istante in buona fede
dell’esistenza di una simile società, prescrivendo l’art. 947 CO che la ditta
di una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i
soci, deve contenere almeno quello di uno di essi con un’aggiunta che denoti il
rapporto sociale. Trattasi semmai, sostiene l’istante, di una società semplice,
priva di personalità giuridica, che convince ancora più della solidarietà
passiva di RE 1 e __________ B__________ per il credito posto in esecuzione,
senza necessità di previa escussione della società e senza la configurabilità
del litisconsorzio necessario in caso di obbligazione solidale passiva. Con la
replica alle osservazioni di controparte il reclamante si è riconfermato nelle
sue argomentazioni.
G. Con
la duplica l’istante si è pure riconfermato nelle sue allegazioni.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono
impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione
di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di
denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta
a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III
480.
consid. 4 p. 461).
6.
Un
contratto di lavoro, sottoscritto dal datore di lavoro, costituisce, in linea
di principio, valido riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato,
dedotti gli oneri sociali (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 126 ad art. 82
LEF).
7.
Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa
(quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle
parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro
sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 1101), se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore
ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore,
il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
Il
rigetto dell’opposizione può essere concesso solo nei confronti di chi nel
titolo di rigetto risulta essersi obbligato. Se il suo obbligo non è provato
senza lacune tramite documenti, oppure non risulta da disposizioni di legge
oppure se sussistono dubbi in merito all’identità dell’escusso con colui che si
è obbligato, l’istanza deve essere respinta (Stücheli,
op. cit., p. 180). Il riconoscimento di debito sottoscritto da una società in
nome collettivo legittima a concedere il rigetto dell’opposizione nei confronti
dei singoli soci, solo nel caso in cui questi possono essere convenuti ai sensi
dell’art. 568 cpv. 3 CO. I relativi requisiti devono essere provati dal
creditore tramite documenti (Staehelin,
op. cit., n. 60 ad art. 82 LEF).
Il
reclamante sostiene che, ritenuto che il contratto di lavoro su cui l’istante
fonda la sua pretesa, è stato concluso dal R__________, che è una società in
nome collettivo sua e di __________ B__________, e non da lui personalmente,
l’istanza in oggetto non poteva essere promossa nei suoi confronti.
8.
La società in nome collettivo è quella nella quale due o più
persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori
sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un
commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale (art. 552 cpv. 1
CO).
Secondo
costante giurisprudenza una società in nome collettivo può essere costituita
tacitamente, per atti concludenti (cfr. DTF 126 III 101, 109 cons. 3.c).
Se
siffatta società esercita un’impresa in forma commerciale, essa non necessita
per la sua costituzione di un’iscrizione nel Registro di commercio (cfr. DTF 124
III 363, 364 cons. II.2.a). Se la società non è iscritta nel Registro di
commercio, contrariamente a quanto prevede l’art. 552 cpv. 2 CO, i creditori
possono tuttavia richiedere l’iscrizione dichiarativa (DTF 126 III 101, 109,
cons. 3.c).
Dal
contratto di lavoro in oggetto (doc. B) si evince che quale datore di lavoro è
stato indicato il R__________ di __________ B__________ e RE 1. Contrariamente
a quanto sostenuto dall’istante nelle sue osservazioni, il quale nega che il
citato ristorante pizzeria sia una società in nome collettivo difettando
dell’iscrizione nel Registro di commercio, dalle precedenti considerazioni si
evince che una società in nome collettivo che esercita un commercio, come nel
caso di un ristorante pizzeria (cfr. DTF 104 Ib 261, 262 cons. 1; 93 I 354, 357
cons. 2), non necessita per la sua costituzione dell’iscrizione nel Registro di
commercio. Inoltre, trattandosi di un’attività commerciale non può, come
sostenuto dal procedente, essere ritenuto che sia stata costituita una società
semplice. Infatti non è lecito per i partecipanti usare la forma di società
semplice con l’intenzione di gestire insieme un’impresa in forma commerciale.
Per un tale commercio è applicabile il diritto della società in nome
collettivo, pure nel caso in cui i partecipanti parlano di società semplice (cfr.
Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss
des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, Zurigo 1974, p. 129; SJZ 95 (1999) Nr.
20.
p. 445 con rif. a DTF 124 III 363).
Le
precedenti considerazioni forniscono argomenti sufficienti per ritenere che
nel caso di specie il contratto di lavoro in esame è stato concluso dall’istante
con la società in nome collettivo R__________ di __________ B__________ e RE 1.
Orbene, nel caso di una società in nome collettivo, ogni socio assume verso i
creditori una responsabilità personale, che è illimitata (art. 552 cpv. 1 CO),
solidale (art. 568 cpv. 1 CO) e sussidiaria (art. 568 cpv. 3 CO). La
responsabilità personale dei soci per i debiti societari è sussidiaria, poiché
la società risponde direttamente per i suoi debiti sui beni societari (art. 562
CO), il che significa che i creditori devono rivolgersi dapprima alla società,
prima di potere agire contro i soci (cfr. DTF 134 III 643, 649 cons. 5.2.1).
Nel
presente caso l’istante agisce contro RE 1. Sennonché il contratto di lavoro
sottoscritto dalla società collettiva R__________ di __________ B__________ e RE
1.
può legittimare, se del caso, il rigetto provvisorio dell’opposizione nei
confronti dei singoli soci RE 1 e __________ B__________, solo nel caso in cui
essi possono venire convenuti ai sensi dell’art. 568 cpv. 3 CO, secondo il
quale il singolo socio non può, anche dopo la sua uscita dalla società, essere
convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure
la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Non avendo l’istante
prodotto alcun documento a comprova che i citati requisiti sono adempiuti,
l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta.
9.
Il reclamo va accolto.
La
tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza
(art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 14 settembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.1917) sono così riformati:
“1. L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 27 aprile 2012 promossa da CO 1, – P__________ __________, contro RE 1, __________, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 210.--, anticipata dalla parte istante, resta a
carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- per ripetibili.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, anticipata dal
reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- per
ripetibili.
III. Notificazione:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
21'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster