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Decisione

14.2012.150

Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Identitâ. Società in nome collettivo

15 novembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 2/5 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1, quale condebitore solidale, per l’incasso di fr. 28'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “Salari da aprile a ottobre 2011, R__________,

__________”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore limitatamente all’importo di fr. 21'000.-- oltre

interessi al 5% dal 25 ottobre 2011.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro stipulato il 1. aprile 2011 con il R__________ di __________ B__________ e RE 1, con cui é stato assunto in

qualità di direttore a tempo parziale della pizzeria con uno stipendio lordo

mensile di fr. 3'000.-- (doc. B). Il procedente pretende il pagamento dei

salari per i mesi da aprile ad ottobre 2011, mai corrisposti, per un importo

complessivo di fr. 21'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2011.

C. All’udienza di discussione il procedente ha confermato la sua istanza.

Con la risposta il convenuto vi si è opposto, sostenendo che non vi è stato un

contratto di lavoro, bensì un contratto di mutuo irriversibile, nel senso che

il prestito in caso di rinuncia all’acquisto da parte dell’istante della sua

quota del R__________, sarebbe andato perso (doc. 1 e 2). L’escusso ha poi

ammesso che, in relazione al ristorante, gestito da una società in nome

collettivo composta da lui e da __________ B__________, è stato firmato un

contratto di lavoro con CO 1, assunto in qualità di direttore. Quest’ultimo lavorava

però al 100% per la sua ditta di riciclaggio in Italia, per cui non ha svolto

le sue funzioni di direttore. Egli appariva nel ristorante soltanto qualche

volta durante il fine settimana e dal 31 maggio non è più comparso. Per questo

è stata informata la Polizia degli stranieri, visto che egli era a beneficio

del permesso G. Secondo l’escusso l’istante non poteva far valere alcuna

pretesa e, se del caso, solo per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2011. Nel caso in cui dovesse essere riconosciuta l’esistenza del contratto di

lavoro, il convenuto ha sollevato l’eccezione di compensazione sulla base del citato

contratto di prestito del 3 marzo 2011 (doc. 1). Visto l’accordo esistente in merito alla ripresa da parte dell’istante della sua quota di partecipazione al

ristorante, il convenuto ha affermato di non avervi più lavorato, per cui era

stata __________ C__________ (doc. 3 e 4).

Con la

replica l’istante ha contestato le allegazioni di controparte, sostenendo che

la sua pretesa è fondata sul contratto di lavoro doc. B, mentre il doc. 1,

prodotto dall’escusso, è assolutamente inconferente con la procedura in esame. Il

procedente ha evidenziato che l’escusso non ha prodotto alcun documento a

dimostrazione della sua asserita assenza dal luogo di lavoro, rilevando che nessuna

contestazione in tal senso è stata mai sollevata e che non provato e

irrilevante era l’avviso all’Ufficio degli stranieri. L’istante ha poi

contestato l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.

Duplicando

il precettato si è riconfermato nelle sue argomentazioni, contestando quelle di

controparte. In particolare ha ribadito l’importanza del contratto di prestito

(doc. 1), da cui si evincerebbe la vera pretesa che lega CO 1, insieme con __________

P__________, al ristorante. Dal punto di vista giuridico, vi sarebbe un

rapporto di solidarietà anche tra CO 1 e __________ P__________, per cui, se

del caso, la causa in oggetto doveva essere promossa da entrambi. Il convenuto

ha poi sostenuto che l’istante era impedito a svolgere il suo lavoro poiché

lavorava al 100% in Italia. Egli pretendeva di farsi sostituire da __________ P__________,

che non è stato tuttavia accettato. L’assenza del procedente è stata fatta

presente sin dall’inizio. Quest’ultimo non ha mai sollecitato il pagamento di

stipendio dal mese di maggio in poi.

Con la triplica l’istante ha rilevato che

il contratto di lavoro è stato sottoscritto dalle parti in causa e che __________

P__________ ne risulta assolutamente estraneo.

D. Con decisione del 14 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rilevando dapprima che in merito alla domanda

dell’11 settembre 2012 della convenuta di correzione del verbale dell’udienza

di discussione del 10 settembre 2012, per quanto concerneva la questione

dell’indicazione nel verbale di __________ B__________ tra le persone comparse

per la convenuta, malgrado l’indicazione potesse apparire effettivamente

errata, non si vedeva quale incidenza potesse avere a svantaggio del convenuto

nel merito del giudizio. Relativamente al preteso mancato inserimento nel

verbale dell’udienza della seguente frase dettata: “Il rapporto di lavoro

fatto valere si riferisce (nelle intenzioni della controparte) al ristorante

quale datore di lavoro. Il ristorante è di proprietà della società in nome

collettivo costituita da RE 1 e __________ B__________, e non di uno di loro

soltanto”, il Pretore ha dichiarato di prendere atto di tale allegazione, non

ha tuttavia ritenuto necessario procedere alla rettifica del verbale. In prima

sede le citate richieste del convenuto sono state ritenute di nessuna reale

incidenza sul merito della vertenza e di natura dilatoria in contrasto con il

principio della buona fede. Il primo giudice ha poi ritenuto il contratto di

lavoro doc. B valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli

stipendi dei mesi da aprile a ottobre 2011 per complessivamente fr. 21'000.--. La

censura del convenuto, secondo il quale l’istante era impiegato al 100% presso

la sua ditta di riciclaggio in Italia, per cui non avrebbe svolto le sue

funzioni di direttore e dal 31 maggio 2011 sarebbe stato assente dalla pizzeria, è stata ritenuta priva di qualsivoglia riscontro oggettivo. Anche il fatto __________

C__________ sia stata assunta dalla P__________ non è stato considerato indizio

sufficiente a rendere verosimile l’assenza o la scarsa presenza dell’istante.

Il Pretore ha poi ritenuto lo scritto del 16 settembre 2011 (doc. 2) inadatto a

giustificare qualsivoglia compensazione, trattandosi di uno scritto del

convenuto e del suo socio __________ B__________ indirizzato a __________ P__________

e non all’istante. In merito alla predetta frase che parte convenuta si è

lamentata di avere dettato e che non si trovava a verbale, il Pretore ha

ritenuto che quest’ultima confermava ulteriormente il rapporto di lavoro di cui

al doc. B tra l’istante e i soci della società in nome collettivo, responsabili

solidalmente e con il loro intero patrimonio di tutte le obbligazioni della

società.

E. Con

il reclamo RE 1 sostiene che è compito del Pretore esaminare l’adempimento dei

presupposti processuali. Considerato che il contratto di lavoro, su cui si

fonda la pretesa fatta valere dall’istante, è stato concluso dal R__________,

che è una società in nome collettivo costituita da lui e da __________ B__________,

e non da lui personalmente, la causa in esame non poteva essere promossa solo

nei suoi confronti, per cui l’istanza andava respinta in ordine. Nel merito il convenuto

eccepisce inadempimento contrattuale da parte dell’istante, il quale non avrebbe

mai svolto la sua funzione di direttore, lavorando al 100% per la sua società

di riciclaggio in Italia. L’escusso ribadisce che il procedente appariva

soltanto qualche volta durante il fine settimana e che dal 31 maggio non è più

stato visto, sostenendo che quale prova di quanto asserito è stato offerto un

teste, che però è stato respinto. A tale proposito il reclamante ha richiamato

la registrazione audio-visiva del 10 settembre 2012. Egli ritiene pure che il primo giudice avrebbe potuto informarsi d’ufficio e verificare che

all’istante era stato ritirato il permesso G. In ogni caso l’impedimento a

svolgere la sua funzione di direttore non è a lui imputabile, lavorando

l’istante in Italia al 100% e pretendendo di farsi sostituire da __________ P__________,

che non è stato accettato, per cui si era preferito impiegare un’altra persona.

Il convenuto rileva poi che l’istante non ha mai sollecitato il pagamento degli

stipendi dal mese di maggio 2011 e che il primo sollecito è avvenuto con la

raccomandata del 25 ottobre 2011 (doc. C), inviatagli dal patrocinatore

dell’istante. Egli rinvia pure all’eccezione di compensazione derivante dal

mutuo di fr. 28'000.--, di cui al doc. 1, importo indicato nella predetta

raccomandata del 25 ottobre 2011 (doc. C) e nel precetto esecutivo in oggetto,

mentre lo stipendio lordo per sette mesi, ossia fino al 31 ottobre 2011, ammonterebbe a fr. 21'000.--. Il reclamante sostiene infine che non è stato provato

che la lettera raccomandata del 25 ottobre 2011 sia stata da lui ricevuta prima

della scadenza del termine di giacenza, per cui gli interessi di mora possono

decorrere solo dal 3 novembre 2011.

F. Con

le osservazioni l’istante sostiene in merito alla legittimazione passiva del

convenuto che il R__________ non è una società in nome collettivo, difettando

dell’iscrizione nel Registro di commercio ai sensi dell’art. 552 CO. Neppure la

ditta R__________ avrebbe potuto convincere l’istante in buona fede

dell’esistenza di una simile società, prescrivendo l’art. 947 CO che la ditta

di una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i

soci, deve contenere almeno quello di uno di essi con un’aggiunta che denoti il

rapporto sociale. Trattasi semmai, sostiene l’istante, di una società semplice,

priva di personalità giuridica, che convince ancora più della solidarietà

passiva di RE 1 e __________ B__________ per il credito posto in esecuzione,

senza necessità di previa escussione della società e senza la configurabilità

del litisconsorzio necessario in caso di obbligazione solidale passiva. Con la

replica alle osservazioni di controparte il reclamante si è riconfermato nelle

sue argomentazioni.

G. Con

la duplica l’istante si è pure riconfermato nelle sue allegazioni.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono

impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione

di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di

denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta

a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III

480.

consid. 4 p. 461).

6.

Un

contratto di lavoro, sottoscritto dal datore di lavoro, costituisce, in linea

di principio, valido riconoscimento di debito per lo stipendio ivi concordato,

dedotti gli oneri sociali (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 126 ad art. 82

LEF).

7.

Il giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa

(quindi anche in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle

parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro

sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 1101), se la documentazione prodotta costituisce

valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore

ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore,

il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

Il

rigetto dell’opposizione può essere concesso solo nei confronti di chi nel

titolo di rigetto risulta essersi obbligato. Se il suo obbligo non è provato

senza lacune tramite documenti, oppure non risulta da disposizioni di legge

oppure se sussistono dubbi in merito all’identità dell’escusso con colui che si

è obbligato, l’istanza deve essere respinta (Stücheli,

op. cit., p. 180). Il riconoscimento di debito sottoscritto da una società in

nome collettivo legittima a concedere il rigetto dell’opposizione nei confronti

dei singoli soci, solo nel caso in cui questi possono essere convenuti ai sensi

dell’art. 568 cpv. 3 CO. I relativi requisiti devono essere provati dal

creditore tramite documenti (Staehelin,

op. cit., n. 60 ad art. 82 LEF).

Il

reclamante sostiene che, ritenuto che il contratto di lavoro su cui l’istante

fonda la sua pretesa, è stato concluso dal R__________, che è una società in

nome collettivo sua e di __________ B__________, e non da lui personalmente,

l’istanza in oggetto non poteva essere promossa nei suoi confronti.

8.

La società in nome collettivo è quella nella quale due o più

persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori

sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un

commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale (art. 552 cpv. 1

CO).

Secondo

costante giurisprudenza una società in nome collettivo può essere costituita

tacitamente, per atti concludenti (cfr. DTF 126 III 101, 109 cons. 3.c).

Se

siffatta società esercita un’impresa in forma commerciale, essa non necessita

per la sua costituzione di un’iscrizione nel Registro di commercio (cfr. DTF 124

III 363, 364 cons. II.2.a). Se la società non è iscritta nel Registro di

commercio, contrariamente a quanto prevede l’art. 552 cpv. 2 CO, i creditori

possono tuttavia richiedere l’iscrizione dichiarativa (DTF 126 III 101, 109,

cons. 3.c).

Dal

contratto di lavoro in oggetto (doc. B) si evince che quale datore di lavoro è

stato indicato il R__________ di __________ B__________ e RE 1. Contrariamente

a quanto sostenuto dall’istante nelle sue osservazioni, il quale nega che il

citato ristorante pizzeria sia una società in nome collettivo difettando

dell’iscrizione nel Registro di commercio, dalle precedenti considerazioni si

evince che una società in nome collettivo che esercita un commercio, come nel

caso di un ristorante pizzeria (cfr. DTF 104 Ib 261, 262 cons. 1; 93 I 354, 357

cons. 2), non necessita per la sua costituzione dell’iscrizione nel Registro di

commercio. Inoltre, trattandosi di un’attività commerciale non può, come

sostenuto dal procedente, essere ritenuto che sia stata costituita una società

semplice. Infatti non è lecito per i partecipanti usare la forma di società

semplice con l’intenzione di gestire insieme un’impresa in forma commerciale.

Per un tale commercio è applicabile il diritto della società in nome

collettivo, pure nel caso in cui i partecipanti parlano di società semplice (cfr.

Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss

des Schweizerischen Gesellschaftsrechts, Zurigo 1974, p. 129; SJZ 95 (1999) Nr.

20.

p. 445 con rif. a DTF 124 III 363).

Le

precedenti considerazioni forniscono argomenti sufficienti per ritenere che

nel caso di specie il contratto di lavoro in esame è stato concluso dall’istante

con la società in nome collettivo R__________ di __________ B__________ e RE 1.

Orbene, nel caso di una società in nome collettivo, ogni socio assume verso i

creditori una responsabilità personale, che è illimitata (art. 552 cpv. 1 CO),

solidale (art. 568 cpv. 1 CO) e sussidiaria (art. 568 cpv. 3 CO). La

responsabilità personale dei soci per i debiti societari è sussidiaria, poiché

la società risponde direttamente per i suoi debiti sui beni societari (art. 562

CO), il che significa che i creditori devono rivolgersi dapprima alla società,

prima di potere agire contro i soci (cfr. DTF 134 III 643, 649 cons. 5.2.1).

Nel

presente caso l’istante agisce contro RE 1. Sennonché il contratto di lavoro

sottoscritto dalla società collettiva R__________ di __________ B__________ e RE

1.

può legittimare, se del caso, il rigetto provvisorio dell’opposizione nei

confronti dei singoli soci RE 1 e __________ B__________, solo nel caso in cui

essi possono venire convenuti ai sensi dell’art. 568 cpv. 3 CO, secondo il

quale il singolo socio non può, anche dopo la sua uscita dalla società, essere

convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure

la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Non avendo l’istante

prodotto alcun documento a comprova che i citati requisiti sono adempiuti,

l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta.

9.

Il reclamo va accolto.

La

tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza

(art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 14 settembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.1917) sono così riformati:

“1. L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 27 aprile 2012 promossa da CO 1, – P__________ __________, contro RE 1, __________, è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 210.--, anticipata dalla parte istante, resta a

carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- per ripetibili.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, anticipata dal

reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- per

ripetibili.

III. Notificazione:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

21'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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