14.2012.154
Rigetto definitivo. Estinzione del debito. Avvenimenti avveratisi prima dell'emanazione della decisione oggetto della procedura di rigetto
6 novembre 2012Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.154
Data decisione, Autorità:
06.11.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Estinzione del debito. Avvenimenti avveratisi prima dell'emanazione della decisione oggetto della procedura di rigetto
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.154
Lugano
6 novembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 30 aprile 2012 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
del 17/19 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano notificato per il
pagamento di fr. 15'692.20 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 19 settembre 2012 (SO.2012.1937) ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, è respinta
in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 4'958.-- oltre interessi al
5% dal 12.04.2012.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico di quest’ultima in misura di 3/5 e in misura di 2/5 della parte
convenuta. Parte istante rifonderà alla parte convenuta fr. 80.-- a titolo di
indennità per ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
1° ottobre 2012 postula l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 13'758.-- oltre
interessi al 5% dal 4 marzo 2011, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni di controparte;
ritenuto
Fatti
A.Con PE n. __________ del 17/19 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano ha escusso CO 1 per l’incasso di fr.
15'692.20 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2012, indicando quale titolo di credito: ”Verbale udienza del 16.03.10 sentenza di separazione 04.03.11 (contributi mantenimento di fr. 12'670.00; cassa malati di fr. 1'088.00;
interessi di fr. 1707.20; spese del 1. precetto di fr. 227.00).
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. L’istante fonda la sua pretesa sul verbale di udienza del 16 marzo 2010 della Pretura di Locarno-Campagna relativo all’istanza di misure a
protezione dell’unione coniugale (doc. A), sulla sentenza del 4 marzo 2011 del Pretore di Locarno-Campagna (doc. B), sul dettaglio dei contributi di mantenimento
versati e di quelli dovuti ammontanti a fr. 12'670.-- rispettivamente degli
interessi dovuti di fr. 1'707.20 rispettivamente dell’importo dovuto quale
rimborso della cassa malati di fr. 1'088.-- (doc. C) e le copie degli avvisi
bancari di accredito relativi ai contributi ricevuti (doc. D).
C. All’udienza di discussione la procedente ha confermato l’istanza e
ha prodotto un conteggio relativo all’importo posto in esecuzione (doc. F). Il
convenuto ha contestato parzialmente la pretesa fatta valere dall’istante,
rilevando che al momento in cui è iniziata la separazione e precedentemente a
quanto indicato nel conteggio prodotto dall’istante, ha versato un importo di
fr. 8'800.--, che doveva servire quale acconto dei contributi alimentari (doc.
1). L’escusso ha poi contestato gli interessi indicati nel conteggio prodotto
dall’istante e l’importo di fr. 227.-- quale spesa per un precedente precetto.
Con
la replica la precettante ha sostenuto che gli importi versati il 1. dicembre rispettivamente
il 15 dicembre 2009 dal convenuto di complessivamente fr. 8'800.-- non sono
stati considerati nella sentenza del 4 marzo 2011. Quest’ultima ha determinato i contributi a partire dal mese di gennaio 2010. Il mese di dicembre 2009 le
parti erano ancora nella prima fase della separazione e si erano accordate per
un versamento di fr. 8'800.-- da parte del marito, che doveva coprire non solo
il mantenimento suo e delle figlie ma pure le altre fatture della famiglia, che
erano intestate ad entrambi i coniugi. Si trattava di un pagamento che il
convenuto aveva effettuato a favore di tutta la famiglia e quindi anche di se
stesso. L’istante ha poi ridotto la sua pretesa a fr. 12'670.-- per contributi
alimentari arretrati oltre a fr. 1'088.-- per rimborsi della cassa malati che
l’escusso aveva percepito sul suo conto e che si era impegnato a versarle
nell’ambito dell’udienza del 16 marzo 2010.
Duplicando
il convenuto ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando che dalla
sentenza del 4 marzo 2011 a pagina 10 ad B si evince che le parti hanno
dichiarato davanti al Pretore, in occasione dell’udienza del 16 marzo 2010, che vivevano separati dal 16 novembre 2009. Pretendere che in un mese e mezzo sia maturato un credito alimentare di fr. 8'800.--, ha sostenuto l’escusso,
era argomento che non poteva essere considerato. Si trattava infatti di un
acconto versato per alimenti futuri e di conseguenza di un credito da porre in deduzione
della pretesa in esame.
D. Con
sentenza del 18 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta dall’istante, quale
doc. A e B, rappresenta valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
sia per i contributi alimentari posti in esecuzione che per il rimborso della
cassa malati di fr. 1088.-- effettuato sul conto del convenuto. Il primo
giudice ha poi considerato come resa più verosimile l’eccezione del convenuto,
secondo il quale l’importo da lui versato di fr. 8'800.-- costituiva un acconto
sugli alimenti oggetto della vertenza esistente tra le parti, che la tesi
dell’istante, secondo la quale si trattava di un pagamento che il convenuto
aveva effettuato a favore di tutta la famiglia. Il rigetto definitivo
dell’opposizione è stato pertanto concesso limitatamente all’importo di fr.
4'958.--, ossia fr. 12'670.-- più fr. 1'088.--, dedotti fr. 8'800.--.
E.
Con il reclamo l’istante rileva che secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso deve provare con documenti che dopo l’emanazione
della decisione in oggetto il debito è stato estinto o il termine di pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il convenuto ha invece
effettuato i versamenti di complessivamente fr. 8'800.-- prima dell’emanazione
della sentenza del 4 marzo 2011 rispettivamente dell’accordo giudiziale del 16 marzo 2010, ossia il 2 rispettivamente il 9 dicembre 2009, come emerge dagli estratti bancari prodotti (doc. 1). La reclamante osserva inoltre che questi documenti
non dimostrano alcun pagamento a suo favore, trattandosi solo di movimenti tra
due conti intestati al convenuto, sui quali non aveva alcuna facoltà di
operare. Inoltre non risultano indicazioni che spiegano la natura del pagamento,
ma solo la generica denominazione “famiglia”.
F. Con
le sue osservazioni il convenuto contesta integralmente le argomentazioni di
controparte, postulando la reiezione del reclamo.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’’opposizione ex art. 80-80 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere fatti valere a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
3.
Secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione;
Sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di
autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF).
La
sentenza emanata il 4 marzo 2011 dal Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna (doc. B) costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nella misura in cui prevede l’obbligo del convenuto di versare
alla parte istante contributi alimentari per lei stessa e le figlie a partire
dal mese di gennaio 2010, circostanza del resto non contestata dal convenuto.
Pure il verbale dell’udienza tenutasi il 16 marzo 2010 davanti al predetto Pretore (doc. A) costituisce valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione per l’importo di fr. 1'088.--, che il convenuto era tenuto a
versare alla moglie quale rimborso effettuato dalla cassa malati per fatture
scoperte.
4.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero - come nella fattispecie - o di un’autorità
amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è
stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è
subentrata la prescrizione.
Il
giudice può unicamente ammettere mezzi di difesa strettamente limitati, che il
debitore prova con documenti. A differenza di quello che vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente invocare la verosimiglianza
del pagamento (cfr. DTF 124 III 501 consid. 3.a). In caso di estinzione
parziale del debito, il rigetto definitivo dell’opposizione può unicamente
essere rifiutato per la parte del debito estinta, se il debitore dimostra con
documenti la causa dell’estinzione parziale e il corrispondente importo, in
caso contrario il rigetto dell’opposizione deve essere pronunciato per l’intero
debito (cfr. DTF 124 III 501 consid. 3.b). L’estinzione, se subentrata
precedentemente all’emissione della decisione in esame, non può essere
considerata nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, ritenuto
che in tal caso il giudice del rigetto dovrebbe esaminare la decisione dal
punto di vista materiale. Determinante non è il passaggio in giudicato della
decisione, bensì la sua emissione. La LEF non permette al giudice del rigetto
di decidere in merito ad avvenimenti avveratisi prima dell’emanazione della
decisione oggetto della procedura di rigetto, ossia precedentemente al momento
fino al quale il pagamento poteva essere considerato (cfr. Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., 2010, n. 4, 5 e 10 ad art. 81 LEF;
Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 142 pag. 367; SJZ 82 (1986)
pag. 30 ss.).
L’escusso
sostiene di avere versato fr. 8'800.-- quale acconto di contributi alimentari futuri
dovuti all’istante.
Orbene
dagli avvisi di addebito da lui prodotti si evince che un pagamento di fr.
6'000.-- è stato effettuato il 1. dicembre 2009 e che un secondo versamento di fr. 2'800.-- è stato effettuato il 15 dicembre 2009 (doc. 1). Se tali versamenti sono o meno avvenuti a favore dell’istante e in relazione ai
contributi alimentari futuri oggetto della decisione del 4 marzo 2011 (doc. B), non emerge dai predetti avvisi. Determinante è d’altro canto che la sentenza in
oggetto, emessa nella causa di misure a protezione dell’unione coniugale, reca
la data del 4 marzo 2011 e regola il pagamento da parte del convenuto dei
contributi alimentari all’istante a far tempo dal 1. gennaio 2010 (doc. B). Ne discende che il pagamento dell’asserito acconto di complessivamente fr. 8'800.--
fatto valere dall’escusso costituisce un avvenimento avveratosi - come sopra
evidenziato - precedentemente all’emanazione della decisione doc. B (che nulla
dice sul destino della somma di fr. 8'800.-), che non può quindi essere
considerato nell’ambito di questa procedura. L’eccezione di parziale estinzione
della pretesa posta in esecuzione per l’importo di fr. 8'800.-- va pertanto
respinta.
Di
conseguenza l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione va accolta per fr.
13'758.-- (fr. 12’670.-- + fr. 1'088.) oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2012
5.
Il reclamo è accolto.
La
tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza
nel rapporto di 1/8 e 7/8, ritenuto che l’istante ha ridotto la sua pretesa
(art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 19 settembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.1937) sono così riformati:
“1. L’istanza
è integralmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da CO 1 al
precetto esecutivo n. __________ del 17/19 aprile 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 13'758.-- oltre interessi al 5%
dal 12 marzo 2012.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
RE 1 per 1/8 e a carico di CO 1 per 7/8, il quale rifonderà ad RE 1 fr. 400.-- per
ripetibili ridotte.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, anticipata dalla
reclamante, è posta a carico di RE 1 per 1/8 e a carico di CO 1 per 7/8, il
quale rifonderà ad CO 1 fr. 400.-- per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 13'758.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster