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Decisione

14.2012.155

Rigetto prvvisorio. Asegni bancari. Atto di transazione

11 dicembre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 16/21 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 90'491.80 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2011 e fr. 59'300.-- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Assegni non coperti e contratto 11.10.2011 (CHF 90'491.80 corrispondenti ad EUR 76'300.-- e CHF 59'300.-- corrispondenti ad EUR

50'000.--)“.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su due assegni bancari di EUR 50'000.-- (doc. B)

rispettivamente di EUR 76'300.-- (doc. C) emessi in relazione ad un atto di

transazione dell’11 ottobre 2011 stipulato tra le parti (doc. A).

C. All’udienza

di discussione il procedente si è confermato nella sua istanza, mentre il

convenuto l’ha contestata, sostenendo che gli assegni bancari in esame sono

stati consegnati all’istante per il tramite dell’avv. __________, il quale li

aveva da lui ricevuti a titolo fiduciario con il preciso impegno di restituirglieli,

nel caso in cui non fossero intervenute delle condizioni previste dall’atto di

transazione dell’11 ottobre 2011 stipulato con l’istante (doc. 3). L’escusso ha

poi rilevato che l’atto di transazione risultava essere estremamente complessa,

per cui appariva impossibile nella procedura in atto verificarne l’adempimento.

Tuttavia, ritenuto che gli assegni in questione non erano stati trasferiti

direttamente da lui stesso all’istante e soprattutto ritenuto che già il 28 novembre 2011 l’avv. __________, suo patrocinatore italiano, aveva contestato l’adempimento

della transazione (doc. 1) e che successivamente, il 23 gennaio 2012, l’avv. __________ ne aveva a sua volta ribadito il mancato adempimento, richiedendo

l’immediata restituzione degli assegni (doc. 2), non poteva essere ravvisato

nei due titoli in esame alcun suo riconoscimento di debito. Secondo l’escusso

si trattava di due assegni ottenuti irritualmente da un terzo fiduciario.

Con la

replica l’istante ha sostenuto che, a prescindere dai rapporti sottostanti, i

due assegni costituivano validi riconoscimenti di debito firmati dall’escusso.

In ogni caso le condizioni, di cui al doc. 3, erano state adempiute come

risultava dal doc. G, ossia dall’elenco debiti di A__________ e dal doc. H,

ossia dalla lettera del 30 novembre 2011 dell’avv. __________ all’avv. __________. Il procedente ha rilevato che il doc. G corrispondeva alla condizione

stabilita dal doc. 3 ed era stato consegnato all’escusso, come risultava dalla sua

firma apposta sul documento stesso, mentre il doc. H dimostrava la consegna

dell’accordo, pure previsto dal doc. 3, il che provava la sua legittimazione ad

agire.

Duplicando

il convenuto ha sostenuto che i doc. H e G non dimostravano l’asserito adempimento

degli obblighi assunti dall’istante, né tanto meno provavano che l’avv. __________

aveva consegnato correttamente a quest’ultimo gli assegni bancari in esame.

D. Con

decisione del 18 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo che gli assegni bancari doc. B e C rappresentavano validi titoli di

rigetto provvisorio dell’opposizione. Secondo il primo giudice, la tesi del

convenuto, secondo il quale non tutte le condizioni dell’atto di transazione,

di cui al doc. A, sarebbero state ossequiate, appariva alquanto generica, non

specificando neppure quali di queste condizioni non risultavano adempiute. In

prima sede è stato ritenuto che anche dal profilo probatorio la tesi del

convenuto risultava carente e non sufficientemente verosimile, atteso che

l’istante fondava comunque la sua domanda di rigetto su due assegni bancari al

portatore che si trovavano nelle sue mani.

E. Con il reclamo il convenuto rileva

che l’istante, oltre ai due assegni bancari, ha prodotto l’atto di transazione

dell’11 ottobre 2011, per cui occorre considerare l’insieme di questi

documenti. Il reclamante sostiene poi di avere prodotto documenti atti a

dimostrare che l’accordo dell’11 ottobre 2011 non è stato rispettato dall’istante. Ad esempio è mancata la collaborazione immediata di quest’ultimo alla

stesura del bilancio per il 31 dicembre 2010 (punto 3.3 lett. i e h), non vi è stata la consegna della contabilità (necessaria per dimostrare che le cifre

contestate da parte dell’istante erano effettivamente dovute), che vi erano oneri

superiori a EUR 20’000.-- rispetto a quanto indicato e così via. Questi aspetti

sono stati ignorati dal giudice di prime cure. D’altro canto, puntualizza il

reclamante, l’istante sapeva che l’avv. __________ aveva un doppio ruolo,

ovvero quello di suo fiduciario e al contempo proprio rappresentante legale,

per cui gli assegni non avrebbero dovuto essergli consegnati. Il convenuto

ribadisce poi di avere già in prima sede contestato l’adempimento da parte

dell’istante dell’accordo doc. A. Si tratta di contestazioni mosse immediatamente

dai suoi avvocati italiani nei confronti dell’istante e del suo rappresentante legale

italiano, avv. __________, al quale gli assegni erano stati consegnati a titolo

fiduciario. A dimostrazione di ciò il reclamante rinvia alla ricevuta e

accettazione dell’incarico fiduciario da parte dell’avv. __________ così come

allo scritto con il quale a quest’ultimo veniva chiesto di restituire

immediatamente gli assegni. Pertanto, secondo il convenuto, è dimostrata una

contestazione immediata dell’adempimento dell’accordo e un’altrettanto

immediata richiesta di restituzione degli assegni formulata non già

all’istante, ma al suo fiduciario avv. __________.

F. Con

le osservazioni l’istante ribadisce che la sua pretesa è fondata sugli assegni

in esame, i quali costituiscono validi riconoscimenti di debito, mentre le

pretese fondate sull’accordo di transazione doc. A sono sospese. Il procedente

rileva poi che l’escusso non ha sollevato alcuna eccezione in relazione agli

assegni e non ne ha mai contestato la validità. Le questioni relative alla

citata transazione non sono pertanto pertinenti in questa procedura. In ogni

caso le contestazioni relative alla transazione non solo non sono vere, avendo

egli consegnato la contabilità e avendo collaborato alla stesura del bilancio,

bensì non sono state rese nemmeno minimamente verosimili. L’istante puntualizza

poi che il rapporto fiduciario tra l’avv. __________ e il convenuto non lo

concerne.

Considerandi

In diritto:

1.

L’atto

di citazione, presentato da RE 1 al Tribunale di __________ nei confronti di CO

1, prodotto dal reclamante con scritto del 26 ottobre 2012, va estromesso dall’incarto ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo il quale in sede di reclamo

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova.

2.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

3.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione

di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di

denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta

a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III

480.

consid. 4 p. 461).

L’ammontare della pretesa

deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro

documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

7.

Per giurisprudenza e

dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di

una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto

dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta

(Cometta, op. cit., p. 338; Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82 LEF).

8.

Primariamente

l’assegno non è un riconoscimento di debito del traente, atteso che

quest’ultimo dichiara, come nel caso della cambiale: “Paghi contro questo

assegno a…”. Solo il diritto di regresso, previsto dall’art. 1128 CO, del

portatore contro il traente conferisce all’assegno il carattere di un

riconoscimento di debito. Con la firma il traente assume gli obblighi che

derivano dall’assegno, egli riconosce pertanto anche il diritto di regresso ai

sensi dell’art. 1128 CO. Affinché l’assegno diventi un riconoscimento di debito

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, i requisiti richiesti dall’art. 1128 CO per

il regresso del portatore devono essere adempiuti e provati, ossia l’assegno

presentato tempestivamente non deve essere pagato e il rifiuto di pagamento

deve essere constatato tramite 1) atto autentico (protesto); oppure 2) con

dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del

luogo e del giorno della presentazione; oppure 3) con dichiarazione di una

stanza di compensazione datata e attestante che l’assegno bancario è stato

trasmesso in tempo utile e non è stato pagato ( (Staehelin, op. cit., n. 157 ad art. 82 LEF; ZBJV 1966 p. 148).

Sull’adempimento delle condizioni richiamate al riguardo non sono state

sollevate obiezioni di sorta.

Gli

assegni doc. B e C prodotti dall’istante costituiscono pertanto, in via di

principio, validi riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

9.

Secondo

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.

82.

LEF; Gilliéron, Commentaire de

la LP, Losanna 2011, vol. II, n. 82 ad art. 82).

Secondo l’art. 1143 cpv. 1

cifra 5 CO, l’art. 1007 CO è applicabile anche all’assegno bancario. Orbene, colui

che viene perseguito sulla base di un assegno bancario può opporre alla

controparte anche eccezioni derivanti dal loro reciproco rapporto personale.

Nel caso in cui le parti sono dirette contraenti del rapporto di base, sul

quale si fonda l’obbligo derivante dall’assegno bancario, l’attore può far

valere nei confronti del convenuto eccezioni risultanti da questo rapporto di

base. A ciò non si oppone il tenore dell’art. 1007 CO. Tra le parti stesse di

un tale rapporto personale, le eccezioni derivanti da questo rapporto sono

anche, in relazione ad una pretesa derivante dall’assegno bancario,

illimitatamente ammesse, ad esempio sono ammesse pure eccezioni derivanti da

una condizione concordata personalmente tra le parti (Guhl, Das Schweizerische

Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, n. 9 ss. p. 908; SJZ 52 (1956) 56 n.

16.

p. 44; DTF 40 II 411).

10.

Il reclamante sostiene

che nel caso concreto la pretesa posta in esecuzione deriva da un articolato e

complesso atto di transazione stipulato tra le parti l’11 ottobre 2011 (doc. A), che prevede condizioni rimaste inadempiute. Inoltre gli assegni in esame non

sono stati da lui direttamente consegnati all’istante, bensì all’avv. __________

che agiva come suo fiduciario, come emerge dalla sua dichiarazione dell’11 ottobre 2011 (doc. 3). Con questa dichiarazione l’avv. __________ si è impegnato, tra

l’altro, a restituirgli gli assegni in caso di inadempimento di condizioni ivi

contenute. Secondo il convenuto l’inadempimento delle condizioni emerge dai

documenti prodotti, che in prima sede non sono stati sufficientemente

considerati.

a) Orbene, l’istante ha prodotto

oltre ai due assegni (doc. B e C), l’atto di transazione concluso l’11 ottobre 2011, con cui le parti hanno inteso regolare definitivamente tutti i rapporti

pendenti tra di loro (doc. A, lett. r) e punto 3.1.). In questo accordo è stato

previsto il pagamento da parte di RE 1 in favore di CO 1 della somma forfettaria di EUR 2'050'000.--, tra l’altro con il pagamento dell’importo di EUR 76'300.--

entro il 30 novembre 2011 (doc. A, punto 3.1.c) ii) e dell’importo di EUR

50'000.-- entro il 31 dicembre 2011 (doc. A, punto 3.1. c) iii), per i quali

sono stati emessi dall’escusso i due assegni doc. B e doc. C per l’importo di

EUR 50’000.-- rispettivamente di EUR 76’300.--. Il predetto atto di transazione

prevede, tra l’altro, al punto 3.3. lett. i), quanto segue: “CO 1 mette a

disposizione di RE 1, e delle persone o società che verranno di volta in

volta dallo stesso indicate, tutta la documentazione aziendale e contabile in

suo possesso relativa alle società del gruppo A__________, attualmente ubicata

presso gli uffici di E__________ in __________ (__________), via dello __________.

Inoltre CO 1 si impegna a collaborare con A__________ per la chiusura del

Bilancio al 31 dicembre 2010 nonché per la corretta chiusura della contabilità

dell’anno 2011”.

Dal canto suo l’escusso ha presentato uno scritto del 28 novembre 2011 del suo rappresentante avv. __________ all’avv. __________ (doc. 1), con cui è stata rilevata

la mancata messa a disposizione da parte dell’istante di “tutta la

documentazione aziendale e contabile in suo possesso relativa alle società del

gruppo A__________, attualmente ubicata presso gli uffici di E__________, come

previsto dall’art. 3.3 lett. i dell’atto di transazione” così come

l’inadempimento da parte dell’istante dell’ ”obbligazione (pure prevista al

citato art. 3.3. lettera i) dell’atto di transazione) concernente la

cooperazione dello stesso per la chiusura del bilancio al 31.12.2010 nonché per la corretta chiusura della contabilità dell’anno 2011 di A__________.” Da

questo scritto, inviato poco più di un mese dalla conclusione dell’atto di

transazione, si evince che l’escusso, tramite il suo rappresentante legale, ha

eccepito l’inadempimento da parte di CO 1 di determinate condizioni previste

dal citato accordo.

A suo

scarico l’istante ha prodotto uno scritto del 30 novembre 2011 del suo rappresentante legale, avv. __________ (doc. H), con cui quest’ultimo afferma

l’avvenuto adempimento da parte dell’istante delle condizioni previste al punto

3.3

lett. h) e i) dell’atto di transazione e una lista denominata “Lista debiti”

di A__________. sottoscritta da RE 1 (doc. G). sostenendo che l’istante ha

consegnato la contabilità e ha pure collaborato alla stesura del bilancio. Orbene,

i predetti scritti non forniscono riscontri sufficienti a dimostrare l’avvenuto

adempimento delle condizioni previste al punto 3.3 lett. i) dell’atto di

transazione doc. A, ossia non dimostrano la messa a disposizione di RE 1,

rispettivamente di altre persone o società da questi indicate, di tutta la

documentazione aziendale e contabile in possesso dell’istante relativa alle

società del gruppo A__________. CO 1CO 1 ha collaborato alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2010 nonché alla corretta chiusura della contabilità

dell’anno 2011.

b) Dalla documentazione agli atti

si evince poi che i predetti assegni doc. B e C, come emerge dalla

dichiarazione dell’11 ottobre 2011 (doc. 3) prodotta dall’escusso, sono stati affidati

a titolo di deposito fiduciario da RE 1 all’avv. __________, il quale poteva

consegnarli a CO 1 alle condizioni “del rilascio da parte dello stesso al

SigRE 1, dei seguenti documenti, debitamente sottoscritti dallo stesso Sig. __________:

-

accordo sottostante H__________, F__________, E__________,

costituente l’allegato B) all’atto di transazione sottoscritto in data odierna

tra il Sig. CO 1 e il Sig. RE 1;

-

lista degli impegni di A__________ e R__________ alla Sala non

riportati nei documenti contabili, per un importo non superiore ad EUR

300'000.00, come previsto dall’art. 3.3.h del predetto atto di transazione.”

Orbene dalla

documentazione agli atti non risulta alcun documento,

debitamente sottoscritto dall’istante, comprovante l’adempimento delle predette

condizioni. A questo proposito, con scritto del 23 gennaio 2012 (doc. 2), l’avv. __________ ha chiesto all’avv. __________, rilevando che i documenti contabili

di A__________ non erano stati consegnati, l’immediata restituzione degli

assegni da lui detenuti a titolo di deposito fiduciario, diffidando nel

contempo l’istante dal porre gli assegni all’incasso. Il 13 giugno 2012 __________ ha inoltrato un esposto alla Prefettura di __________ in cui è stato

riepilogato l’accaduto (doc. 4).

Considerato

che nel caso di specie, come ritenuto sub 9., potevano essere sollevate

eccezioni in relazione a condizioni concordate dalle parti nell’ambito del loro

reciproco rapporto personale, le allegazioni e i documenti prodotti dal reclamante

portano a concludere che non vi è chiarezza in merito all’adempimento da parte

dell’istante dei suoi obblighi previsti al punto 3.3. lett. i) dell’atto di

transazione (doc. A) e che, ancor più determinante, non risultano adempiute le

citate condizioni previste dalla dichiarazione sottoscritta dall’avv. __________

(doc. 3), quale detentore degli assegni in esame a titolo di deposito

fiduciario, secondo la quale i predetti titoli potevano essere consegnati a CO

1.

solo in tale evenienza.

Ne

consegue che gli assegni in esame, non risultando adempiute le predette

condizioni, non possono essere considerati validi riconoscimenti di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione va respinta.

11.

Il

reclamo va accolto.

La tassa

di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art.

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 18 settembre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.2068) sono così riformati:

“1.

L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del

7 maggio 2012 promossa da CO 1, (I) – __________,

contro RE 1, __________, é respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.--, anticipata dalla parte

istante,

resta a carico di CO 1, il quale rifonderà

a RE 1

fr. 400.-- per ripetibili”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 700.--, anticipata dal

reclamante, è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà a RE 1 fr. 600.-- per

ripetibili.

III. Notificazione a:

-

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

149'791.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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