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Decisione

14.2012.158

Fallimento. Solvibilità

20 novembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'870.25 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 12

settembre 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 26 settembre 2012 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 27

settembre 2012 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione promossa

dall’istante, producendo due ricevute postali relative al versamento a CO 1 di

fr. 1'000.-- rispettivamente fr. 1'159.45 e uno scritto di quest’ultima del 3

ottobre 2012 con cui ha comunicato alla Pretura del Distretto di Lugano il

ritiro della domanda di fallimento. In merito alle esecuzioni pendenti nei suoi

confronti la reclamante afferma di averne saldate sei oltre a quella promossa

dall’istante. Per quel che riguarda gli attestati di carenza di beni emessi a

suo carico l’istante rileva che sta provvedendo alla trasmissione alla Cassa

cantonale di compensazione (esecuzione n. __________) di tutti i documenti che

attestano che non ha più dipendenti a partire dal 1° gennaio 2011. Inoltre l’importo

di cui all’attestato di carenza di beni emesso a favore dell’Ufficio Imposte

alla fonte (esecuzione n. __________), che riguarda il periodo 2010, sarà

saldato quanto prima. In merito agli attestati di carenza di beni emessi a

favore della Confederazione Svizzera (esecuzioni n. __________ e n. __________)

la reclamante dichiara di avere inoltrato la dichiarazione IVA per i semestri

2011 e primo semestre 2012.

Considerandi

In diritto:

1.

a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata

entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante

ha prodotto due ricevute postali relative al pagamento di 1'000.-- rispettivamente

di fr. 1'159.45 avvenuto il 3 ottobre 2012 a favore dell’istante così come uno

scritto pure del 3 ottobre 2012 di quest’ultima alla Pretura del Distretto di

Lugano relativo al ritiro della domanda di fallimento, per cui avendo provato

di avere saldato l’esecuzione in oggetto rispettivamente che la domanda di

fallimento è stata ritirata posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i

presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e n. 3 LEF risultano adempiuti.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione rispettivamente il

ritiro della domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del

fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano

al 19 novembre 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti ancora

5.

procedure esecutive, di cui due risultano essere state pagate, mentre nelle

altre tre il precetto esecutivo in un caso è stato notificato alla debitrice e

nei restanti due casi devono essere pubblicati. Determinante è tuttavia che dal

predetto estratto si evince che nel mese di settembre scorso sono stati emessi a

favore della C__________ rispettivamente della C__________ attestati di carenza

di beni per un importo complessivo di fr. 7'587.50. Ciò porta a ritenere che la

reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni,

nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. A proposito della trasmissione

da parte della convenuta di documenti alla Cassa cantonale di compensazione

attestanti che non aveva più avuto dipendenti dal 1. gennaio 2011, del

prospettato pagamento di quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte e dell’invio

della dichiarazioni IVA alla Confederazione Svizzera per i semestri 2011 e

primo semestre 2012 alla reclamante va ricordato che gli argomenti addotti non

possono essere considerati in questa sede, in cui determinante è l‘avvenuta

emissione dei predetti attestati di carenza di beni a suo carico al termine di procedure

esecutive in cui, se del caso, aveva la possibilità di contattare i creditori e

trovare eventuali accordi rispettivamente di adempiere a sue eventuali mancanze.

Le

precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria

della convenuta non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità

necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare

che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua

capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da

mercoledì

21 novembre 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione

alla Pretura, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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