14.2012.158
Fallimento. Solvibilità
20 novembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.158
Data decisione, Autorità:
20.11.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2012.158
Lugano
20 novembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 12 giugno 2012 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 26 settembre 2012 (SO.2012.2492) ha così deciso:
“1. E`pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da giovedì 27 settembre 2012 alle ore 10.00
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da __________
che con reclamo del
6 ottobre 2012 ne postula l’annullamento;
preso atto che all’istante non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con decreto presidenziale del 9 ottobre
2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'870.25 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 12
settembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 26 settembre 2012 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 27
settembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione promossa
dall’istante, producendo due ricevute postali relative al versamento a CO 1 di
fr. 1'000.-- rispettivamente fr. 1'159.45 e uno scritto di quest’ultima del 3
ottobre 2012 con cui ha comunicato alla Pretura del Distretto di Lugano il
ritiro della domanda di fallimento. In merito alle esecuzioni pendenti nei suoi
confronti la reclamante afferma di averne saldate sei oltre a quella promossa
dall’istante. Per quel che riguarda gli attestati di carenza di beni emessi a
suo carico l’istante rileva che sta provvedendo alla trasmissione alla Cassa
cantonale di compensazione (esecuzione n. __________) di tutti i documenti che
attestano che non ha più dipendenti a partire dal 1° gennaio 2011. Inoltre l’importo
di cui all’attestato di carenza di beni emesso a favore dell’Ufficio Imposte
alla fonte (esecuzione n. __________), che riguarda il periodo 2010, sarà
saldato quanto prima. In merito agli attestati di carenza di beni emessi a
favore della Confederazione Svizzera (esecuzioni n. __________ e n. __________)
la reclamante dichiara di avere inoltrato la dichiarazione IVA per i semestri
2011 e primo semestre 2012.
Considerandi
In diritto:
1.
a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata
entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante
ha prodotto due ricevute postali relative al pagamento di 1'000.-- rispettivamente
di fr. 1'159.45 avvenuto il 3 ottobre 2012 a favore dell’istante così come uno
scritto pure del 3 ottobre 2012 di quest’ultima alla Pretura del Distretto di
Lugano relativo al ritiro della domanda di fallimento, per cui avendo provato
di avere saldato l’esecuzione in oggetto rispettivamente che la domanda di
fallimento è stata ritirata posteriormente alla dichiarazione di fallimento, i
presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 e n. 3 LEF risultano adempiuti.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione rispettivamente il
ritiro della domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del
fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano
al 19 novembre 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti ancora
5.
procedure esecutive, di cui due risultano essere state pagate, mentre nelle
altre tre il precetto esecutivo in un caso è stato notificato alla debitrice e
nei restanti due casi devono essere pubblicati. Determinante è tuttavia che dal
predetto estratto si evince che nel mese di settembre scorso sono stati emessi a
favore della C__________ rispettivamente della C__________ attestati di carenza
di beni per un importo complessivo di fr. 7'587.50. Ciò porta a ritenere che la
reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni,
nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. A proposito della trasmissione
da parte della convenuta di documenti alla Cassa cantonale di compensazione
attestanti che non aveva più avuto dipendenti dal 1. gennaio 2011, del
prospettato pagamento di quanto dovuto all’Ufficio imposte alla fonte e dell’invio
della dichiarazioni IVA alla Confederazione Svizzera per i semestri 2011 e
primo semestre 2012 alla reclamante va ricordato che gli argomenti addotti non
possono essere considerati in questa sede, in cui determinante è l‘avvenuta
emissione dei predetti attestati di carenza di beni a suo carico al termine di procedure
esecutive in cui, se del caso, aveva la possibilità di contattare i creditori e
trovare eventuali accordi rispettivamente di adempiere a sue eventuali mancanze.
Le
precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria
della convenuta non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità
necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare
che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da
mercoledì
21 novembre 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione
alla Pretura, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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