14.2012.159
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo
12 ottobre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.159
Data decisione, Autorità:
12.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 CPC
Incarto n.
14.2012.159
Lugano
12 ottobre
2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 giugno 2012 presentata da
CO 1rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, notificato in data 19 giugno 2012 per il pagamento di fr.
5'400.- oltre spese;
istanza
accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisone del 17
settembre 2012 (SO.2012.2757);
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 1/5.10.2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisione del 17 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 21 giugno 2012 dallo CO 1 e per esso dall’RA 1, ha
respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto
esecutivo n. __________ del’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in
data 19 giugno 2012 per l’importo di fr. 5'400.- oltre le spese esecutive, somma
riferita ad alimenti arretrati dovuti dall’escusso a favore del figlio A__________
in base al verbale di udienza della Pretura di Lugano del 27 settembre 2011;
che contro
tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo datato 1°ottobe 2012 (ma spedito il 5
ottobre 2012), reiterando nel mantenere l’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr.art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che trattandosi
un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo - come del resto correttamente
indicato in calce alla sentenza pretorile - è di dieci giorni dalla notificazione
della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione
(art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che la
decisione impugnata, resa il 17 settembre 2012, è stata notificata lo stesso
giorno al convenuto per raccomandata, la quale è stata avvisata per il ritiro
in casella a __________ il giorno successivo, per essere recapitata e, quindi,
presa in consegna dal destinatario il 21 settembre 2012 (cfr. ricerca Track
& Trace);
che, ciò
posto, il termine per l’inoltro del reclamo, che ha iniziato a decorrere il 22
settembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC) è venuto a scadere il 1°ottobre 2012;
che
inoltrato soltanto al 5 ottobre 2012 (data di spedizione; cfr. il timbro
postale sulla busta), il reclamo è perciò intempestivo, di modo che esso va
dichiarato inammissibile;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
5'400.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster