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Decisione

14.2012.159

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo tardivo

12 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 17 settembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, in accoglimento dell’istanza presentata il 21 giugno 2012 dallo CO 1 e per esso dall’RA 1, ha

respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto

esecutivo n. __________ del’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in

data 19 giugno 2012 per l’importo di fr. 5'400.- oltre le spese esecutive, somma

riferita ad alimenti arretrati dovuti dall’escusso a favore del figlio A__________

in base al verbale di udienza della Pretura di Lugano del 27 settembre 2011;

che contro

tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo datato 1°ottobe 2012 (ma spedito il 5

ottobre 2012), reiterando nel mantenere l’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr.art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che trattandosi

un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo - come del resto correttamente

indicato in calce alla sentenza pretorile - è di dieci giorni dalla notificazione

della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione

(art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

che la

decisione impugnata, resa il 17 settembre 2012, è stata notificata lo stesso

giorno al convenuto per raccomandata, la quale è stata avvisata per il ritiro

in casella a __________ il giorno successivo, per essere recapitata e, quindi,

presa in consegna dal destinatario il 21 settembre 2012 (cfr. ricerca Track

& Trace);

che, ciò

posto, il termine per l’inoltro del reclamo, che ha iniziato a decorrere il 22

settembre 2012 (art. 142 cpv. 1 CPC) è venuto a scadere il 1°ottobre 2012;

che

inoltrato soltanto al 5 ottobre 2012 (data di spedizione; cfr. il timbro

postale sulla busta), il reclamo è perciò intempestivo, di modo che esso va

dichiarato inammissibile;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

5'400.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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