14.2012.161
Reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto
8 novembre 2012Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.161
Lugano
8 novembre 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
Visto
il reclamo 6 ottobre 2012 presentato da
RE
1
contro
la
decisione emanata il 25 settembre 2012 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Locarno-Campagna nella causa inc. SO.2012.717 (rigetto definitivo dell’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno) che oppone la reclamante alla
CO
1
rappresentata
dall’RA 1
preso
atto dello scritto 5 novembre 2102, con il quale la reclamante ha comunicato
alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di ritirare
l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, chiedendo nel contempo di
considerare decaduta la richiesta di anticipo in garanzia delle spese
processuali presumibili relative al citato reclamo (v. ordinanze dell’11 e del 31
ottobre 2012);
ritenuto
che di fronte a una dichiarazione del genere il reclamo diretto contro la
menzionata decisione di rigetto definitivo dell’opposizione è divenuto privo di
oggetto, con conseguente stralcio dai ruoli del medesimo;
considerato
altresì che gli oneri processuali relativi al presente decisione devono essere
posti a carico dell’insorgente, siccome soccombente nella procedura di reclamo
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), con la puntualizzazione che – in
ogni modo – la reclamante sarebbe uscita soccombente anche qualora il rimedio
fosse stato vagliato nel merito, ove si consideri che l’eccezione, secondo cui
il credito fiscale oggetto della procedura esecutiva non sarebbe esigibile,
avendole con (l’annesso) scritto 7 settembre 2012 l’escutente concesso una
dilazione fino al 15 novembre 2012 per saldare l’esecuzione n. __________ (recte:
alla condizione tuttavia del ritiro dell’opposizione allo stesso precetto
esecutivo) sfociata nell’impugnata decisione, è stata proposta per la prima
volta soltanto in sede ricorsuale, ovvero disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC,
che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi documenti;
per questi motivi,
richiamata
la OTLEF,
decide:
Fatti
1. Il reclamo è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 80.- sono poste a carico della reclamate.
3. Notificazione a:
-
-
.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
Considerandi
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 16'267.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).