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Decisione

14.2012.163

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Pagamento di parte del credito dell'istante. Reclamo non motivato per la pretesa per interessi residua

24 gennaio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2012.163

Lugano

24 gennaio 2013

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

composta

dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo

sul reclamo 15 ottobre 2012 presentato da

RE

1

patrocinata

dallo studio legale PA 1

contro

la decisione emanata il 4 ottobre 2012 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. SO.2012.2479 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) che oppone la reclamante alla

CO

1

patrocinata

dall’avv. PA 2

preso

atto dello scritto 1. novembre 2012, con il quale la CO 1, tramite la sua

patrocinatrice, ha comunicato a questa Camera di avere in data 31 ottobre 2012

provveduto a versare la somma richiesta dalla RE 1 con reclamo datato 15 ottobre

2012, ossia fr. 7'726.95 e fr. 191.30 di spese, per un totale di fr. 7'918.25, proponendosi

di inviare conferma dell’esecuzione del versamento a prova di quanto asserito;

preso

altresì atto che nel contempo essa ha chiesto lo stralcio dai ruoli del

reclamo, in quanto divenuto privo di oggetto, e che il 7 novembre 2012 la stessa

patrocinatrice della CO 1, a conferma dell’esecuzione del versamento, ha prodotto

la copia del relativo bonifico bancario;

ricordato

che con scritto 9 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha fatto presente

alla patrocinatrice di CO 1 che il reclamo non poteva essere automaticamente ritenuto

privo di oggetto dato che rimaneva ancora da risolvere la questione legata alla

richiesta di versamento degli interessi al 7 % dal mese di febbraio 2010 sul

capitale oggetto dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e che rimaneva

del resto pure aperta la decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili

di entrambe le sedi a seguito dell’adesione - di fatto - da parte della stessa

convenuta alle richieste di controparte nella misura in cui esse concernevano

in particolare l’importo in capitale;

rilevato

che con scritto 9 novembre 2012 il patrocinatore della RE 1 ha puntualizzato che,

trattandosi di acquiescenza, tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi vanno

addebitate alla CO 1, come peraltro richiesto nel reclamo;

richiamato

lo scritto 15 novembre 2012, con il quale il presidente di questa Camera ha sollecitato

il patrocinatore della RE 1 a comunicare se alla luce del pagamento da parte

della debitrice dell’importo complessivo di fr. 7'918.25 egli persisteva nel

richiedere una decisione da parte di questa Camera sulla questione, ancora aperta,

degli interessi;

considerato

che con scritto 20 novembre 2012 la patrocinatrice della CO 1 - premesso che

le parti non sono riuscite ad accordarsi sull’ammontare degli interessi di mora

dovuti per il mancato pagamento delle pigioni e nemmeno sul riparto degli oneri

processuali e sull’attribuzione delle ripetibili - ha comunicato che la sua assistita

avrebbe provveduto, lo stesso giorno, a versare alla controparte la somma di

fr. 302.30 a titolo di interessi al 7% dal 16 aprile 2012, data fissata nel dispositivo

n. 1 della decisione impugnata, all’8 novembre 2012, proponendo, per finire,

che ciascuno dei contendenti sopporti le rispettive spese legali e che eventuali

tasse e spese assegnate da questa Camera rimangano a carico della RE 1;

preso

atto che con scritto del 22 novembre 2012 il patrocinatore della RE 1 ha tra

l’altro insistito per il pagamento degli interessi già a partire dal mese di

febbraio 2010, come postulato nel reclamo, evidenziando che nella fattispecie

il pagamento della pigione è stato sospeso a decorrere da quel momento, come

risulta dal doc. L annesso all’istanza, per poi asserire che gli interessi sono

in ogni modo dovuti al più tardi dalla fine del 2010, anno contabile a cui si

riferiscono le pigioni non pagate;

constatato

altresì l’avvenuto pagamento della somma di fr. 302.30 (v. scritto 21 gennaio 2013

del patrocinatore della parte istante) a copertura degli interessi dal 16

aprile 2012 all’8 novembre successivo;

ritenuto

che a questo momento rimane ancora aperta la questione relativa alla

decorrenza degli interessi, che secondo la reclamante andrebbero invece

conteggiati già dal mese di febbraio 2010 o al più tardi dalla fine del 2010 (e

non quindi solo dal 16 aprile 2012, come stabilito dal Pretore), come pure

aperto rimane il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di entrambe le sedi a

seguito della situazione venutasi a creare nelle more della procedura di reclamo;

rilevato

che per quanto riguarda il primo quesito (decorrenza degli interessi) il reclamo

è privo di qualsiasi motivazione a sostegno della richiesta volta a ottenere

un interesse al 7% già dal mese di febbraio 2010 (rispettivamente dalla fine

del 2010), nel senso che non viene indicato per quale ragione la decisione

impugnata andava riformata anche su al riguardo, il che comporta l’inammissibilità

del rimedio su questo punto per carenza di motivazione;

ritenuto

– dato quanto precede – che nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto

a seguito del pagamento della somma in capitale, delle spese esecutive e degli interessi

dal 16 aprile 2012 fino all’8 novembre successivo, per il resto – ossia per la

questione rimasta irrisolta degli interessi – il reclamo è perciò

inammissibile;

dovendo

ora statuire sulle spese giudiziarie, segnatamente sulle spese processuali

(tassa di giustizia) e sulle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. a e b., 95

cpv. 2 lett. b e 95 cpv. 3 lett. b CPC) di entrambe le sedi, si giustifica

senz’altro di ritenere la convenuta sostanzialmente acquiescente (e quindi

soccombente) di fronte alle richieste di controparte (art. 106 cpv. 1 CC), ad

eccezione della questione del primo giorno di decorrenza degli interessi, tema

che vede invece parzialmente soccombente la parte istante (art. 106 cpv. 2

CPC);

richiamati

gli art. 95, 106 e 107 CPC,

per

questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il reclamo è inammissibile.

Considerandi

2.

In

riforma del dispositivo n. 2 della decisione impugnata, la tassa di giustizia

di fr. 160.-, da anticipare dalla parte istante, è posta per nove decimi a

carico della convenuta e per il rimanente a carico della parte istante, alla

quale la convenuta verserà fr. 450.- a titolo di ripetibili ridotte.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 150.- relativa al presente giudizio è posta per un decimo

a carico della reclamante e per nove decimi a carico della convenuta, che rifonderà

alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

4.

Intimazione

a:

-

studio legale ;

-

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 7'918.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).