14.2012.163
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Pagamento di parte del credito dell'istante. Reclamo non motivato per la pretesa per interessi residua
24 gennaio 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2012.163
Lugano
24 gennaio 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15 ottobre 2012 presentato da
RE
1
patrocinata
dallo studio legale PA 1
contro
la decisione emanata il 4 ottobre 2012 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. SO.2012.2479 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) che oppone la reclamante alla
CO
1
patrocinata
dall’avv. PA 2
preso
atto dello scritto 1. novembre 2012, con il quale la CO 1, tramite la sua
patrocinatrice, ha comunicato a questa Camera di avere in data 31 ottobre 2012
provveduto a versare la somma richiesta dalla RE 1 con reclamo datato 15 ottobre
2012, ossia fr. 7'726.95 e fr. 191.30 di spese, per un totale di fr. 7'918.25, proponendosi
di inviare conferma dell’esecuzione del versamento a prova di quanto asserito;
preso
altresì atto che nel contempo essa ha chiesto lo stralcio dai ruoli del
reclamo, in quanto divenuto privo di oggetto, e che il 7 novembre 2012 la stessa
patrocinatrice della CO 1, a conferma dell’esecuzione del versamento, ha prodotto
la copia del relativo bonifico bancario;
ricordato
che con scritto 9 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha fatto presente
alla patrocinatrice di CO 1 che il reclamo non poteva essere automaticamente ritenuto
privo di oggetto dato che rimaneva ancora da risolvere la questione legata alla
richiesta di versamento degli interessi al 7 % dal mese di febbraio 2010 sul
capitale oggetto dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e che rimaneva
del resto pure aperta la decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili
di entrambe le sedi a seguito dell’adesione - di fatto - da parte della stessa
convenuta alle richieste di controparte nella misura in cui esse concernevano
in particolare l’importo in capitale;
rilevato
che con scritto 9 novembre 2012 il patrocinatore della RE 1 ha puntualizzato che,
trattandosi di acquiescenza, tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi vanno
addebitate alla CO 1, come peraltro richiesto nel reclamo;
richiamato
lo scritto 15 novembre 2012, con il quale il presidente di questa Camera ha sollecitato
il patrocinatore della RE 1 a comunicare se alla luce del pagamento da parte
della debitrice dell’importo complessivo di fr. 7'918.25 egli persisteva nel
richiedere una decisione da parte di questa Camera sulla questione, ancora aperta,
degli interessi;
considerato
che con scritto 20 novembre 2012 la patrocinatrice della CO 1 - premesso che
le parti non sono riuscite ad accordarsi sull’ammontare degli interessi di mora
dovuti per il mancato pagamento delle pigioni e nemmeno sul riparto degli oneri
processuali e sull’attribuzione delle ripetibili - ha comunicato che la sua assistita
avrebbe provveduto, lo stesso giorno, a versare alla controparte la somma di
fr. 302.30 a titolo di interessi al 7% dal 16 aprile 2012, data fissata nel dispositivo
n. 1 della decisione impugnata, all’8 novembre 2012, proponendo, per finire,
che ciascuno dei contendenti sopporti le rispettive spese legali e che eventuali
tasse e spese assegnate da questa Camera rimangano a carico della RE 1;
preso
atto che con scritto del 22 novembre 2012 il patrocinatore della RE 1 ha tra
l’altro insistito per il pagamento degli interessi già a partire dal mese di
febbraio 2010, come postulato nel reclamo, evidenziando che nella fattispecie
il pagamento della pigione è stato sospeso a decorrere da quel momento, come
risulta dal doc. L annesso all’istanza, per poi asserire che gli interessi sono
in ogni modo dovuti al più tardi dalla fine del 2010, anno contabile a cui si
riferiscono le pigioni non pagate;
constatato
altresì l’avvenuto pagamento della somma di fr. 302.30 (v. scritto 21 gennaio 2013
del patrocinatore della parte istante) a copertura degli interessi dal 16
aprile 2012 all’8 novembre successivo;
ritenuto
che a questo momento rimane ancora aperta la questione relativa alla
decorrenza degli interessi, che secondo la reclamante andrebbero invece
conteggiati già dal mese di febbraio 2010 o al più tardi dalla fine del 2010 (e
non quindi solo dal 16 aprile 2012, come stabilito dal Pretore), come pure
aperto rimane il giudizio sulle spese e sulle ripetibili di entrambe le sedi a
seguito della situazione venutasi a creare nelle more della procedura di reclamo;
rilevato
che per quanto riguarda il primo quesito (decorrenza degli interessi) il reclamo
è privo di qualsiasi motivazione a sostegno della richiesta volta a ottenere
un interesse al 7% già dal mese di febbraio 2010 (rispettivamente dalla fine
del 2010), nel senso che non viene indicato per quale ragione la decisione
impugnata andava riformata anche su al riguardo, il che comporta l’inammissibilità
del rimedio su questo punto per carenza di motivazione;
ritenuto
– dato quanto precede – che nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto
a seguito del pagamento della somma in capitale, delle spese esecutive e degli interessi
dal 16 aprile 2012 fino all’8 novembre successivo, per il resto – ossia per la
questione rimasta irrisolta degli interessi – il reclamo è perciò
inammissibile;
dovendo
ora statuire sulle spese giudiziarie, segnatamente sulle spese processuali
(tassa di giustizia) e sulle spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. a e b., 95
cpv. 2 lett. b e 95 cpv. 3 lett. b CPC) di entrambe le sedi, si giustifica
senz’altro di ritenere la convenuta sostanzialmente acquiescente (e quindi
soccombente) di fronte alle richieste di controparte (art. 106 cpv. 1 CC), ad
eccezione della questione del primo giorno di decorrenza degli interessi, tema
che vede invece parzialmente soccombente la parte istante (art. 106 cpv. 2
CPC);
richiamati
gli art. 95, 106 e 107 CPC,
per
questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il reclamo è inammissibile.
Considerandi
2.
In
riforma del dispositivo n. 2 della decisione impugnata, la tassa di giustizia
di fr. 160.-, da anticipare dalla parte istante, è posta per nove decimi a
carico della convenuta e per il rimanente a carico della parte istante, alla
quale la convenuta verserà fr. 450.- a titolo di ripetibili ridotte.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 150.- relativa al presente giudizio è posta per un decimo
a carico della reclamante e per nove decimi a carico della convenuta, che rifonderà
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.
4.
Intimazione
a:
-
studio legale ;
-
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 7'918.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).