14.2012.164
Rigetto definitivo sulla base di decisione del Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi
9 novembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.164
Data decisione, Autorità:
09.11.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo sulla base di decisione del Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.164
Lugano
9 novembre
2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 luglio 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, notificato in data 21 ottobre 2011 per il pagamento di fr
1’514.80 oltre interessi e
spese;
istanza
accolta dal Giudice di pace del circolo di Vezia con decisione del 10 ottobre
2012 (incarto n. 362);
sentenza
impugnata dalla convenuta con reclamo del 16 ottobre 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 20/21.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, CO 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'514.80
oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “23.06.2010 Contributi
annuali al fondo per la formazione professionale (2008) di fr. 1'400.00, 09.03.2011
Emolumento di sollecito FFP di fr. 30.00, 17.10.2011 Interessi di mora
02.08.2010-17.10.2011 (01.08-12.08) di fr. 84.80”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23
luglio 2012 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
circolo di Vezia;
che la
parte istante - in estrema sintesi – ha fondato la propria domanda sulla base
della fattura 23 giugno 2010 volta alla riscossione della somma di fr. 1'400.-
quale contributo annuale 2008 al fondo per la formazione professionale, sulla decisione
9 marzo 2011 con la quale il RA 1 ha richiesto alla convenuta, quale azienda
assoggettata, il versamento di un contributo pari a fr. 1'400.- per l’anno di
contribuzione 2008 (oltre al pagamento di un ulteriore emolumento di fr. 30.-),
con l’avvertenza che tale decisione può essere impugnata entro trenta giorni
presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia,
sull’attestazione rilasciata il 16 gennaio 2012 da quest’ultimo che contro la
stessa decisione non è stato presentato alcun ricorso;
che
chiamata a esprimersi sull’istanza (art. 253 CPC), con osservazioni del 20
agosto 2012 la convenuta ha contestato di essere astretta al pagamento dell’importo
posto in esecuzione, in quanto essa già partecipa alla formazione professionale
per il tramite di contributi che essa versa alla parte istante, per tacere del
fatto che la presunta obbligatorietà del fondo per la formazione dei
giardinieri e fioristi essendo entrata in vigore soltanto con il 1.6.2009, non è
dato da vedere come mai il contributo si riferisca al 2008;
che con
decisone del 10 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha accolto
l’istanza, ritenendo cha la documentazione esibita dall’escutente, segnatamente
la decisione emanata il 9 marzo 2011, regolarmente notificata e passata in
giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex
art 80 LEF e rilevando dipoi che la contestazione sollevata dalla convenuta in
relazione all’obbligo impostogli di versare la somma oggetto della procedura
esecutiva è tardiva in quanto andava fatta al momento della ricezione della relativa
decisione di assoggettamento, la quale, rimasta incontestata, è diventata perciò
opponibile alla stessa parte convenuta;
che
contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 16 ottobre 2012,
chiedendone l’annullamento;
che, in particolare,
la reclamante contesta che la decisione sulla quale l’istante ha fondato la
propria domanda sia passata in giudicato, come asserito dal primo giudice, la
contestazione sull’obbligo contributivo in rassegna essendo ancora pendente
presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (v.
doc. A e B annessi), di modo che non è possibile considerare tardive le sue rimostranze,
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, come
correttamente sottolineato dal Giudice di pace, la decisione (di natura
amministrativa) emanata in data 9 marzo 2011 dal Fondo per la formazione
professionale giardinieri & fioristi - con la quale alla convenuta, quale
affiliata, è stato imposto il versamento di un contributo al Fondo a favore della
formazione professionale pari a complessivi fr. 1'400.- per l’anno 2008 (oltre
a un emolumento di fr. 30.-), e ciò in quanto è stato ritenuto che, contrariamente
a quanto preteso dall’escussa, l’azienda (assoggettata) rientra nel campo di
applicazione secondo gli art. 3 segg. del regolamento RA 1 - costituisce titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;
che,
contrariamente a quanto asserito dall’insorgente - peraltro per la prima volta
in questa sede disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, norma che nella procedura
di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o
la produzione di nuovi mezzi di prova, il che potrebbe finanche comportare
l’inammissibilità del rimedio - tale decisione è passata in giudicato, come
attestato dall’autorità ricorsuale presso la quale un eventuale gravame avrebbe
dovuto essere inoltrato entro trenta giorni, ovvero dall’Ufficio federale della
formazione professione e della tecnolgia, il quale in data 16 gennaio 2012 –
rispondendo a un esplicita richiesta in tal senso – ha dichiarato che contro la
decisione emanata dal RA 1 relativa alla fissazione del contributo a carico
della convenuta per l’anno 2008 (come pure per il 2009), non è stato presentato
alcun ricorso;
che, del
resto, la documentazione annessa al reclamo - prodotta contravvenendo l’art. 326
cpv. 1 CPC - segnatamente lo scritto 20 luglio 2010 indirizzato allo stesso RA
1.
e lo scritto 28 novembre 2010 indirizzato all’Ufficio federale della
formazione professione e della tecnologia (con la menzione ricorso contributi
di formazione-precetti esecutivi in corso), è antecedente alla decisione 9
marzo 2011 sulla quale l’escutente ha fondato la propria istanza, decisone che
- come visto - non è stata impugnata dalla convenuta;
che, in
definitiva, ne discende pertanto, sia come sia, la reiezione del reclamo, proposto
invero con leggerezza;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC), senza attribuzione di ripetibili alla controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1'514,80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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