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Decisione

14.2012.164

Rigetto definitivo sulla base di decisione del Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi

9 novembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 20/21.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano, CO 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'514.80

oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “23.06.2010 Contributi

annuali al fondo per la formazione professionale (2008) di fr. 1'400.00, 09.03.2011

Emolumento di sollecito FFP di fr. 30.00, 17.10.2011 Interessi di mora

02.08.2010-17.10.2011 (01.08-12.08) di fr. 84.80”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23

luglio 2012 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

circolo di Vezia;

che la

parte istante - in estrema sintesi – ha fondato la propria domanda sulla base

della fattura 23 giugno 2010 volta alla riscossione della somma di fr. 1'400.-

quale contributo annuale 2008 al fondo per la formazione professionale, sulla decisione

9 marzo 2011 con la quale il RA 1 ha richiesto alla convenuta, quale azienda

assoggettata, il versamento di un contributo pari a fr. 1'400.- per l’anno di

contribuzione 2008 (oltre al pagamento di un ulteriore emolumento di fr. 30.-),

con l’avvertenza che tale decisione può essere impugnata entro trenta giorni

presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia,

sull’attestazione rilasciata il 16 gennaio 2012 da quest’ultimo che contro la

stessa decisione non è stato presentato alcun ricorso;

che

chiamata a esprimersi sull’istanza (art. 253 CPC), con osservazioni del 20

agosto 2012 la convenuta ha contestato di essere astretta al pagamento dell’importo

posto in esecuzione, in quanto essa già partecipa alla formazione professionale

per il tramite di contributi che essa versa alla parte istante, per tacere del

fatto che la presunta obbligatorietà del fondo per la formazione dei

giardinieri e fioristi essendo entrata in vigore soltanto con il 1.6.2009, non è

dato da vedere come mai il contributo si riferisca al 2008;

che con

decisone del 10 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha accolto

l’istanza, ritenendo cha la documentazione esibita dall’escutente, segnatamente

la decisione emanata il 9 marzo 2011, regolarmente notificata e passata in

giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex

art 80 LEF e rilevando dipoi che la contestazione sollevata dalla convenuta in

relazione all’obbligo impostogli di versare la somma oggetto della procedura

esecutiva è tardiva in quanto andava fatta al momento della ricezione della relativa

decisione di assoggettamento, la quale, rimasta incontestata, è diventata perciò

opponibile alla stessa parte convenuta;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 16 ottobre 2012,

chiedendone l’annullamento;

che, in particolare,

la reclamante contesta che la decisione sulla quale l’istante ha fondato la

propria domanda sia passata in giudicato, come asserito dal primo giudice, la

contestazione sull’obbligo contributivo in rassegna essendo ancora pendente

presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (v.

doc. A e B annessi), di modo che non è possibile considerare tardive le sue rimostranze,

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come

correttamente sottolineato dal Giudice di pace, la decisione (di natura

amministrativa) emanata in data 9 marzo 2011 dal Fondo per la formazione

professionale giardinieri & fioristi - con la quale alla convenuta, quale

affiliata, è stato imposto il versamento di un contributo al Fondo a favore della

formazione professionale pari a complessivi fr. 1'400.- per l’anno 2008 (oltre

a un emolumento di fr. 30.-), e ciò in quanto è stato ritenuto che, contrariamente

a quanto preteso dall’escussa, l’azienda (assoggettata) rientra nel campo di

applicazione secondo gli art. 3 segg. del regolamento RA 1 - costituisce titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;

che,

contrariamente a quanto asserito dall’insorgente - peraltro per la prima volta

in questa sede disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, norma che nella procedura

di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o

la produzione di nuovi mezzi di prova, il che potrebbe finanche comportare

l’inammissibilità del rimedio - tale decisione è passata in giudicato, come

attestato dall’autorità ricorsuale presso la quale un eventuale gravame avrebbe

dovuto essere inoltrato entro trenta giorni, ovvero dall’Ufficio federale della

formazione professione e della tecnolgia, il quale in data 16 gennaio 2012 –

rispondendo a un esplicita richiesta in tal senso – ha dichiarato che contro la

decisione emanata dal RA 1 relativa alla fissazione del contributo a carico

della convenuta per l’anno 2008 (come pure per il 2009), non è stato presentato

alcun ricorso;

che, del

resto, la documentazione annessa al reclamo - prodotta contravvenendo l’art. 326

cpv. 1 CPC - segnatamente lo scritto 20 luglio 2010 indirizzato allo stesso RA

1.

e lo scritto 28 novembre 2010 indirizzato all’Ufficio federale della

formazione professione e della tecnologia (con la menzione ricorso contributi

di formazione-precetti esecutivi in corso), è antecedente alla decisione 9

marzo 2011 sulla quale l’escutente ha fondato la propria istanza, decisone che

- come visto - non è stata impugnata dalla convenuta;

che, in

definitiva, ne discende pertanto, sia come sia, la reiezione del reclamo, proposto

invero con leggerezza;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC), senza attribuzione di ripetibili alla controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1'514,80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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