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Decisione

14.2012.167

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la decisione non motivata. Reclamo prematuro

23 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 13 settembre 2012 - notificata alle parti nei suoi soli

Dispositivo

dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di

pace del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza 19 luglio 2012

dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al

precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,

notificato in data 20 aprile 2012 per il pagamento di fr. 1'260.- oltre

interessi e spese, quale multa disciplinare inflitta all’escusso dall’Ufficio

circondariale di tassazione di Locarno con risoluzione del 23 agosto 2102

(mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’imposta cantonale e

per l’imposta federale diretta del 2010 nonostante un richiamo e la diffida

dell’8 luglio 2011);

che

nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo

giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse

chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che

l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in

giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 4);

che,

infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro

il termine di trenta giorni (dispositivo n. 5);

che

con reclamo del 18 ottobre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della sentenza

impugnata, asserendo - in estrema sintesi e alla luce della documentazione

annessa - di non ritenersi responsabile della fattispecie all’origine della

multa sfociata nella presente procedura esecutiva, poiché non gli è stata data

la possibilità di compilare la dichiarazione di imposta a causa del mancato invio

della documentazione necessaria da lui più volte sollecitata, ritenuto in ogni

modo che la decisione di rigetto dell’opposizione riporta perfino un importo di

causa quadruplicato rispetto all’istanza;

che

egli ha dipoi puntualizzato di avere con scritto 26 settembre 2012 comunicato al

Giudice di pace l’intenzione di ricorrere contro tale decisione, chiedendo nel

contempo l’invio della motivazione scritta (doc. H annesso al reclamo);

che

il 5 ottobre 2102 il Giudice di pace ha emendato il dispositivo n. 1 del

proprio giudizio, quantificando la somma oggetto di rigetto definitivo

dell’opposizione - stabilita erroneamente in fr. 4’241.50 - in fr. 1'260.- (fr.

1200.- + fr. 30.- + fr. 30.-), rinotificando la sentenza alle parti;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal

Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a

statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);

che,

proposto il 18 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa il 13 settembre e

intimata – secondo l’insorgente – il 17 settembre successivo (v. scritto 26

settembre 2102) il rimedio parrebbe intempestivo, l’insorgente non pretendendo

del resto che la sentenza gli sia stata notificata ben più avanti, segnatamente

soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del reclamo;

che

si potrebbe però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto

condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al

dispositivo n. 5 della decisione impugnata, secondo cui il termine per

ricorrere sarebbe di 30 giorni (dispositivo n. 5);

che

anche dipartendosi da tale scenario il rimedio sarebbe da considerare intempestivo

e perciò inammissibile, dato che il termine per ricorrere, che ha iniziato a

decorrere dal 18 settembre 2012, sarebbe venuto a scadere il 17 ottobre 2012 (e

non il 18 ottobre 2012);

che,

comunque sia, la questione non ha da essere vagliata oltre;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in

vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora

notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,

consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,

b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che

la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una

parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.

239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o

reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO

Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31):

che.

proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte

della decisione impugnata - il rimedio sfuggirebbe perciò – comunque sia - a

disamina e andrebbe pertanto dichiarato inammissibile;

che,

nella fattispecie, all’insorgente non è però derivato alcun pregiudizio

irreparabile;

che,

come visto, con scritto 26 settembre 2012 il convenuto ha fatto capo alla

facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero ha richiesto al

giudice la motivazione scritta della sua decisione, conditio sine qua non per

poi impugnare, dandosene il caso, la decisione di rigetto dell’opposizione

mediante reclamo;

che,

del resto, questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una

parte introduce erroneamente appello o reclamo, prima ancora di richiedere la

motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da

considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2

primo periodo CPC (d.staehelin,

op.cit. art. 239 n. 31; naegeli

in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geheri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n.

14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

che

non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Gli

atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo della Navegna affinché

provveda a motivare per scritto la propria decisione.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1’260.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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