14.2012.167
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la decisione non motivata. Reclamo prematuro
23 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.167
Data decisione, Autorità:
23.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la decisione non motivata. Reclamo prematuro
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 2 CPC
Incarto n.
14.2012.167
Lugano
23 ottobre
2012
FP/b/fb.
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 luglio 2012 presentata da
CO 1
rappresentato
dall’__________
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 20 aprile 2012
per il pagamento della somma di fr. 1’260.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo della
Navegna con decisione del 13 settembre 2012 (inc. n. 28 agosto 2011 (SO.2012.108);
sentenza impugnata dal convenuto
con reclamo del 18 ottobre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 13 settembre 2012 - notificata alle parti nei suoi soli
Dispositivo
dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di
pace del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza 19 luglio 2012
dello CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al
precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,
notificato in data 20 aprile 2012 per il pagamento di fr. 1'260.- oltre
interessi e spese, quale multa disciplinare inflitta all’escusso dall’Ufficio
circondariale di tassazione di Locarno con risoluzione del 23 agosto 2102
(mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l’imposta cantonale e
per l’imposta federale diretta del 2010 nonostante un richiamo e la diffida
dell’8 luglio 2011);
che
nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo
giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse
chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che
l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in
giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 4);
che,
infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro
il termine di trenta giorni (dispositivo n. 5);
che
con reclamo del 18 ottobre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della sentenza
impugnata, asserendo - in estrema sintesi e alla luce della documentazione
annessa - di non ritenersi responsabile della fattispecie all’origine della
multa sfociata nella presente procedura esecutiva, poiché non gli è stata data
la possibilità di compilare la dichiarazione di imposta a causa del mancato invio
della documentazione necessaria da lui più volte sollecitata, ritenuto in ogni
modo che la decisione di rigetto dell’opposizione riporta perfino un importo di
causa quadruplicato rispetto all’istanza;
che
egli ha dipoi puntualizzato di avere con scritto 26 settembre 2012 comunicato al
Giudice di pace l’intenzione di ricorrere contro tale decisione, chiedendo nel
contempo l’invio della motivazione scritta (doc. H annesso al reclamo);
che
il 5 ottobre 2102 il Giudice di pace ha emendato il dispositivo n. 1 del
proprio giudizio, quantificando la somma oggetto di rigetto definitivo
dell’opposizione - stabilita erroneamente in fr. 4’241.50 - in fr. 1'260.- (fr.
1200.- + fr. 30.- + fr. 30.-), rinotificando la sentenza alle parti;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal
Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a
statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);
che,
proposto il 18 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa il 13 settembre e
intimata – secondo l’insorgente – il 17 settembre successivo (v. scritto 26
settembre 2102) il rimedio parrebbe intempestivo, l’insorgente non pretendendo
del resto che la sentenza gli sia stata notificata ben più avanti, segnatamente
soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del reclamo;
che
si potrebbe però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto
condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al
dispositivo n. 5 della decisione impugnata, secondo cui il termine per
ricorrere sarebbe di 30 giorni (dispositivo n. 5);
che
anche dipartendosi da tale scenario il rimedio sarebbe da considerare intempestivo
e perciò inammissibile, dato che il termine per ricorrere, che ha iniziato a
decorrere dal 18 settembre 2012, sarebbe venuto a scadere il 17 ottobre 2012 (e
non il 18 ottobre 2012);
che,
comunque sia, la questione non ha da essere vagliata oltre;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in
vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora
notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,
consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,
b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che
la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una
parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.
239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO
Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31):
che.
proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte
della decisione impugnata - il rimedio sfuggirebbe perciò – comunque sia - a
disamina e andrebbe pertanto dichiarato inammissibile;
che,
nella fattispecie, all’insorgente non è però derivato alcun pregiudizio
irreparabile;
che,
come visto, con scritto 26 settembre 2012 il convenuto ha fatto capo alla
facoltà prevista dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero ha richiesto al
giudice la motivazione scritta della sua decisione, conditio sine qua non per
poi impugnare, dandosene il caso, la decisione di rigetto dell’opposizione
mediante reclamo;
che,
del resto, questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una
parte introduce erroneamente appello o reclamo, prima ancora di richiedere la
motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da
considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2
primo periodo CPC (d.staehelin,
op.cit. art. 239 n. 31; naegeli
in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geheri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n.
14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);
che
non si prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Gli
atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo della Navegna affinché
provveda a motivare per scritto la propria decisione.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1’260.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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