14.2012.168
Rigetto definitivo sulla scorta di decisione del tribunale delle assicurazioni. Rigetto per gli interessi scaduti
11 dicembre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.168
Data decisione, Autorità:
11.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo sulla scorta di decisione del tribunale delle assicurazioni. Rigetto per gli interessi scaduti
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.168
Lugano
11 dicembre 2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 3 luglio 2012 da
RE 1
patrocinata da PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18/19 giugno 2012
dell’Ufficio esecuzione di __________ per l’importo di fr. 9'069.95 oltre
interessi al 6% dal 01.01.2012;
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 16 ottobre 2012 ha così deciso:
“1.”L’istanza è accolta nel senso
dei considerandi e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via definitiva per fr. 8'145.45 oltre
interessi al 6% dal 01.01.2012.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.-, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 19 ottobre 2012 ha postulato l’accoglimento integrale dell'istanza, con protesta di spese processuali e
ripetibili;
preso
atto che la convenuta non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE per le
esecuzioni ordinarie n. __________ del 18/19 giugno 2012
dell’Ufficio esecuzione di __________RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 9'069.95 oltre interessi al 6% dal 01.01.2012,
indicando quale titolo di credito:
“Contributi impagati
cassa pensione (classe 1). Contratto 79793”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di __________.
B. La procedente
fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 sulla decisione 10 febbraio 2011
del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. C), con la quale l’escussa è
stato condannata a versare alla RE 1 l’importo di fr. 7'445.45 oltre interessi
al 6% dal 31 dicembre 2008 su fr. 6'195.45, dal 7 ottobre 2010 su fr. 750.- e
dal 16 novembre 2009 su fr. 500.-. Oltre a ciò nella decisione menzionata CO 1
è stata condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese di fr.
200.- e a rifondere alla procedente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
C. All’udienza
di contraddittorio indetta per il 16 ottobre 2012 nessuno si è presentato.
D. Con sentenza 16 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di ____________________,
ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione per fr. 8'145.45
(corrispondenti a fr. 7'445.45, oltre a fr. 200.- per la tassa di giustizia e a
fr. 500.- per le ripetibili) oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2012. Il
primo giudice non ha invece concesso il rigetto per la rimanenza dell’importo
richiesto con il precetto perché verosimilmente costituita dagli interessi che,
in difetto di un conteggio dettagliato, non sarebbero verificabili.
E.
Contro il giudizio pretorile si è
tempestivamente aggravata RE 1 asseverando che la sentenza di cui al doc. C
sarebbe comprensibile e porterebbe al seguente conteggio:
Credito 7'445.45
Interessi al 6% dal 31.12.2008 al 31.12.2011 su fr.
6'195.45 1'115.20
Interessi al 6% dal 07.10.2010 al 31.12.2011 su fr. 750.-
55.50
Interessi al 6% dal 16.11.2000 al 31.12.2011 su fr. 500.-
63.70
Tassa di giustizia
200.--
Ripetibili
500.--
Totale 9'379.85
La
richiesta di pagamento di fr. 9'069.95 sarebbe compresa nell’importo sopra
menzionato, per cui l’istanza di rigetto dell’opposizione avrebbe dovuto essere
integralmente accolta.
Considerato
in
diritto
1. Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321 cpv. 2 CPC). Proposto il 19 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa
in data 16 ottobre 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta
tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
Considerandi
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su
una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento
o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I,
Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
4.
Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda
l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere
carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op.
cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli,
op. cit. pag. 112s; staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,
consid. 6).
5.
La procedente fonda la propria pretesa sulla decisione 10 febbraio
2011.
del Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. C), mediante la quale CO
1.
è stata condannata a versare a RE 1 l’importo di fr. 7'445.45 oltre interessi
al 6% dal 31 dicembre 2008 su fr. 6'195.45, dal 7 ottobre 2010 su fr. 750.-,
dal 16 novembre 2009 su fr. 500.-, a pagare la tassa di giustizia di fr. 200.-
e a rifondere alla procedente fr. 500.- per ripetibili. La decisione 10
febbraio 2011 del Tribunale cantonale delle assicurazioni costituisce pertanto
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per
l’importo di fr. 8'145.45 riconosciuto dal primo giudice e corrispondente alla
somma capitale di fr. 7'445.45, oltre a fr. 200.- per la tassa di giustizia e a
fr. 500.- per le ripetibili. Essa costituisce altresì titolo di rigetto
dell’opposizione per gli interessi scaduti sino al 31.12.2011 di complessivi
fr. 1'234.40 determinati sulla base del seguente conteggio:
Interessi
al 6% dal 31.12.2008 al 31.12.2011 su fr. 6'195.45 1'115.20
Interessi
al 6% dal 07.10.2010 al 31.12.2011 su fr. 750.- 55.50
Interessi
al 6% dal 16.11.2000 al 31.12.2011 su fr. 500.- 63.70.
Il
doc. C costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo di complessivi 9'379.85 e quindi
anche per quello inferiore di fr. 9'069.95 richiesto con il precetto esecutivo.
Del resto il convenuto – rimasto silente sia davanti al primo giudice sia davanti
a questa camera – non ha preteso il contrario.
Inoltre
nel precetto esecutivo l’escutente ha chiesto il pagamento di un interesse di
mora del 6% dal 1° gennaio 2012 su fr. 9'069.95. Il rigetto va dato anche per
questi interessi moratori, però solo su fr. 8'145.45 e non anche per quella
parte dell’importo per il quale viene concesso il rigetto che è costituito da
interessi, siccome la legge vieta l'anatocismo (cfr. art. 105 cpv. 3 CO) e
l'escutente non ha provato l'esistenza di una convenzione contraria (cfr. Wiegand, Basler Kommentar zum OR, vol. I,
IVa ed., 2007, n. 6 ad art. 105).
6.
Da
quanto precede ne discende il parziale (di fatto il pressoché totale)
accoglimento accoglimento del gravame.
Le
spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106
cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319, 320, 321, 326
CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia:
I. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza (invariato il
Dispositivo
dispositivo n. 2), il dispositivo n. 1 della sentenza 16 ottobre 2012 del
Pretore del Distretto di __________, è così riformato:
“1. L'istanza
3 luglio 2012 di rigetto dell'opposizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, Lugano,, al precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzioni di __________, è rigettata in via definitiva
per fr. 9'069.95 oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2012 su fr. 8'145.45”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.-, già
anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr.
150.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 924.50
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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