14.2012.169
Rigetto dell'opposizione. Soltanto una decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso
31 ottobre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2012.169
Data decisione, Autorità:
31.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Soltanto una decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
PROCEDURA E DECISIONE
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 1 CPC
art. 239 cpv. 2 CPC
art. 251 let. a CPC
art. 319 let. a CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
art. 80 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
Incarto n.
14.2012.169
Lugano
31 ottobre
2012
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimento promossa con istanza 24 luglio 2012 da
CO 1rappresentato dall’RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________4
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ per il pagamento della somma di
fr. 330.- oltre interessi e spese;
ed ora sul reclamo 19 ottobre 2012 di RE 1 contro la
decisione 11 settembre 2012 del Giudice di pace supplente __________;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Lo
CO 1, con tre separate istanze del 24 luglio 2012, ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da RE 1 ai seguenti precetti esecutivi dell’UEF
__________:
-
PE n. __________5 per l’importo di fr. 70.- e spese
-
PE n. __________4 per l’importo di fr. 330.- e spese
-
PE n. __________6 per l’importo di fr. 70.- e spese
Ciascuna
esecuzione indica quale titolo di rigetto un decreto di multa dell’Ufficio
giuridico della circolazione.
Per
ciascuna istanza il Giudice di pace supplente ha aperto un incarto, e meglio
-
inc. SO.2012.103 per l’esecuzione n. __________5
-
inc. SO.2012.104 per l’esecuzione n. __________4
-
inc. SO.2012.105 per l’esecuzione n. __________6
B. Le
istanze sono state intimate al convenuto il quale, in data 31 agosto 2012, ha inoltrato le proprie osservazioni. Egli ha così dichiarato di ritirare le opposizioni nelle
esecuzioni di cui agli incarti SO.2012.103 (PE n. __________6) e SO.2012.105
(PE n. __________5), ma ha mantenuto l’opposizione al PE n. __________4 (inc.
SO.2012.104), contestando l’operato dell’Ufficio giuridico della circolazione di
Camorino e della polizia comunale __________ in relazione alla contravvenzione
di cui trattasi.
C. Per
quanto concerne l’inc. SO.2012.104, con decisione dell’11 settembre 2012 -
notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239
cpv. 1 lett. b CPC - il primo giudice ha accolto l’istanza, rigettando in via
definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE __________6 dell’UEF __________
per l’importo di fr. 70.- oltre interessi e spese e caricando le spese
processuali all’escusso. Nel contempo ha ricordato che la motivazione scritta
del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo
avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto
che l’omessa richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava la crescita
in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3). Ha poi indicato che la
decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del
Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4).
Con
decreti datati 13 settembre 2012 il Giudice di pace supplente, dato atto che
l’escusso aveva ritirato le opposizioni ai PE in questione ha poi stralciato
dai ruoli gli incarti:
-
SO.2012.103, indicando che trattavasi dell’esecuzione n. __________5 per
l’importo di fr. 70.-;
-
SO.2012.105, indicando che trattavasi dell’esecuzione n. __________4 per
l’importo di fr. 330.-;
ponendo
in ambedue i casi le spese a carico del convenuto.
D. In
data 26 settembre 2012 RE 1 ha scritto al Giudice di pace supplente, rilevando
che nella decisione relativa all’incarto SO.2012.104 vi era stato un errore,
l’istanza essendo stata accolta per l’importo di fr. 70.- quando invece il
valore di causa era di fr. 330.-, ritenendo quindi la decisione stessa “nulla
per vizio di forma poiché da voi presa in riferimento ad un altro incarto sul
quale avevo ritirato la mia opposizione”.
E. Con
reclamo del 19 ottobre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione emessa
nell’ambito dell’incarto SO.2012.104, rilevando, - in estrema sintesi – che il Giudice
di pace supplenteè incorso in un errore perché, dovendo giudicare nell’incarto
SO.2012 104, relativo al PE n. __________4 per l’importo di fr. 330.- egli ha
fatto confusione, rigettando l’opposizione al PE n. __________6 di cui
all’incarto SO.2012.103 quando invece quell’opposizione egli l’aveva ritirata.
Si duole poi che il Giudice di pace supplente, malgrado la segnalazione
dell’errore, non abbia intrapreso alcunché per porvi rimedio, circostanza che
lo ha spinto a presentare il presente reclamo.
F. Negli
atti del procedimento trasmessi a questa Camera dalla Giudicatura di pace a
seguito dell’inoltro del presente reclamo figura la decisione di stralcio
datata 13 settembre 2012 riferita all’incarto SO.2012.104, con la quale il
Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa concernente
l’istanza volta al rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.
__________6 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ per la somma di
fr. 70.-. Tale decisione non menziona il destino riservato alla precedente
decisione 11 settembre 2012 inc. SO.2012.104, con la quale è stata respinta in
via definitiva l’opposizione sollevata allo stesso precetto esecutivo. Stando a
una nota manoscritta che figura sul decreto medesimo, lo stesso sarebbe stata
notificato, in copia, soltanto alla parte istante, ossia allo CO 1.
Il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro decisioni pronunciate in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321
cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato nel caso concreto dal Giudice di
pace supplente, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a
statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC).
2.
Nel
caso di cui trattasi, il rimedio, proposto il 19 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa l’11 settembre e intimata – secondo l’insorgente – il 17
settembre successivo (v. reclamo), parrebbe intempestivo, l’insorgente non
pretendendo – come visto - che la sentenza gli sia stata notificata ben più
avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del
reclamo. Si potrebbe però presumere che egli abbia agito in questo modo in
quanto condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al
Dispositivo
dispositivo n. 4 della decisione impugnata, secondo cui il termine per
ricorrere sarebbe di 30 giorni. Tuttavia, anche dipartendosi da tale scenario,
il rimedio sarebbe da considerare intempestivo e perciò inammissibile, dato che
il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere dal18 settembre 2012,
sarebbe venuto a scadere il 17 ottobre 2012 (e non il 19 ottobre 2012).
Comunque sia, la questione non ha da essere vagliata oltre. Grazie alla facoltà
riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore con il 1°
gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua
decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti
il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il
dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie). La motivazione scritta è
fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci
giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto
che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC).
Un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO
Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31). Proposto prematuramente - ossia prima della
notifica delle motivazioni scritte della decisione impugnata - il rimedio
sfuggirebbe perciò – comunque sia - a disamina e andrebbe pertanto dichiarato
inammissibile.
3. Il
Giudice di pace supplente, statuendo nell’incarto SO.2012. 105, avente per
oggetto l’esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-, ha stralciato il
procedimento, facendo però riferimento all’esecuzione n. __________4 per
l’importo di fr. 330.-, esecuzione questa oggetto di un altro incarto, con la
motivazione che il convenuto aveva dichiarato di ritirare l’opposizione,
allorquando era manifesto che l’opposizione al PE n. __________4 era stata
mantenuta.
Statuendo
nell’incarto SO.2012.104, relativo all’esecuzione n. __________4 per fr. 330.-,
egli ha poi levato l’opposizione al PE n. __________6 per l’importo di fr.
70.-, malgrado che in quest’ultima esecuzione l’opposizione fosse stata
ritirata. Il primo giudice ha poi nuovamente giudicato nell’incarto SO.2012.104,
stralciandolo dai ruoli perché l’escusso aveva ritirato l’opposizione al PE n. __________6
di fr. 70.-. Il primo giudice nulla ha però detto in merito alla precedente
sentenza con la quale aveva levato l’opposizione al medesimo PE e, ancora una volta,
senza avvedersi che il numero d’incarto indicato non corrispondeva all’oggetto
che vi era trattato.
Il
primo giudice ha quindi creato confusione, giudicando in due incarti oggetti di
altri incarti e statuendo due volte, con esiti diversi, sulla medesima
esecuzione.
4. In
questa situazione d’incertezza, non si può certo rimproverare al reclamante di
non essere stato sufficientemente preciso in merito all’indicazione della
decisione impugnata. Appare nondimeno chiaro che, a prescindere dal numero
d’incarto, egli ha inteso aggravarsi contro la decisione relativa
all’esecuzione n. __________4 per fr. 330.-, nella quale egli non aveva
ritirato l’opposizione e chiedeva la decisione. E in relazione a tale
esecuzione il reclamante ha chiesto spiegazioni al Giudice di pace supplente,
seppure in modo improprio, con lo scritto 26 settembre 2012 che, inviato
tempestivamente, dev’essere inteso come richiesta di motivazione scritta ex
art. 239 cpv. 1 primo periodo CPC.
5. Visto
quanto precede, la tardività del reclamo, constatata sopra al considerando 2,
non nuoce pertanto al ricorrente, ritenuto che il gravame appare comunque
prematuro, ciò in considerazione del fatto che soltanto la decisione motivata è
suscettibile di far decorrere i termini di ricorso. Di conseguenza il reclamo,
proprio in quanto prematuro è comunque inammissibile. Gioverà comunque, per una
questione di chiarezza, riassumere brevemente la situazione:
- l’incarto-
SO.2012.103 (esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-) è stato
stralciato dai ruoli. Il procedimento è stato evaso correttamente e non
necessita di essere ulteriormente commentato;
- per quanto
concerne l’esecuzione n. __________6 per l’importo di fr. 70.-, il Giudice di pace
supplente provvederà a rettificare la decisione di stralcio 13 settembre 2012
indicando che si tratta della procedura SO.2012.105. La decisione così corretta
dovrà poi essere intimata a entrambe le parti, con l’indicazione del relativo
rimedio di diritto per impugnarla;
- per quanto
concerne invece l’incarto SO.2012.104, il Giudice di pace supplente procederà
come previsto dall’art. 239 cpv. 2 CPC provvedendo a motivare la decisione che,
munita dell’indicazione dei rimedi di diritto, dovrà essere intimata alle
parti. Unicamente per una questione di chiarezza, il decreto di stralcio 13
settembre 2012 con il quale il Giudice di pace supplente ha stralciato dai
ruoli la causa inc. SO.2012.105 facendo riferimento al PE n. __________4 è
annullato.
Stante
la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese
processuali. Non si assegnano indennità.
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. il
decreto di stralcio 13 settembre 2012 con il quali il
Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa inc. SO.2012.105
facendo riferimento al PE n. __________4 è annullato.
3. Gli
atti vanno trasmessi al Giudice di pace supplente __________, affinché proceda
come esposto al considerando n. 5.
4. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 330.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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