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Decisione

14.2012.169

Rigetto dell'opposizione. Soltanto una decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso

31 ottobre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Lo

CO 1, con tre separate istanze del 24 luglio 2012, ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da RE 1 ai seguenti precetti esecutivi dell’UEF

__________:

-

PE n. __________5 per l’importo di fr. 70.- e spese

-

PE n. __________4 per l’importo di fr. 330.- e spese

-

PE n. __________6 per l’importo di fr. 70.- e spese

Ciascuna

esecuzione indica quale titolo di rigetto un decreto di multa dell’Ufficio

giuridico della circolazione.

Per

ciascuna istanza il Giudice di pace supplente ha aperto un incarto, e meglio

-

inc. SO.2012.103 per l’esecuzione n. __________5

-

inc. SO.2012.104 per l’esecuzione n. __________4

-

inc. SO.2012.105 per l’esecuzione n. __________6

B. Le

istanze sono state intimate al convenuto il quale, in data 31 agosto 2012, ha inoltrato le proprie osservazioni. Egli ha così dichiarato di ritirare le opposizioni nelle

esecuzioni di cui agli incarti SO.2012.103 (PE n. __________6) e SO.2012.105

(PE n. __________5), ma ha mantenuto l’opposizione al PE n. __________4 (inc.

SO.2012.104), contestando l’operato dell’Ufficio giuridico della circolazione di

Camorino e della polizia comunale __________ in relazione alla contravvenzione

di cui trattasi.

C. Per

quanto concerne l’inc. SO.2012.104, con decisione dell’11 settembre 2012 -

notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239

cpv. 1 lett. b CPC - il primo giudice ha accolto l’istanza, rigettando in via

definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE __________6 dell’UEF __________

per l’importo di fr. 70.- oltre interessi e spese e caricando le spese

processuali all’escusso. Nel contempo ha ricordato che la motivazione scritta

del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo

avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto

che l’omessa richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all’impugnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava la crescita

in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3). Ha poi indicato che la

decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del

Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4).

Con

decreti datati 13 settembre 2012 il Giudice di pace supplente, dato atto che

l’escusso aveva ritirato le opposizioni ai PE in questione ha poi stralciato

dai ruoli gli incarti:

-

SO.2012.103, indicando che trattavasi dell’esecuzione n. __________5 per

l’importo di fr. 70.-;

-

SO.2012.105, indicando che trattavasi dell’esecuzione n. __________4 per

l’importo di fr. 330.-;

ponendo

in ambedue i casi le spese a carico del convenuto.

D. In

data 26 settembre 2012 RE 1 ha scritto al Giudice di pace supplente, rilevando

che nella decisione relativa all’incarto SO.2012.104 vi era stato un errore,

l’istanza essendo stata accolta per l’importo di fr. 70.- quando invece il

valore di causa era di fr. 330.-, ritenendo quindi la decisione stessa “nulla

per vizio di forma poiché da voi presa in riferimento ad un altro incarto sul

quale avevo ritirato la mia opposizione”.

E. Con

reclamo del 19 ottobre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della decisione emessa

nell’ambito dell’incarto SO.2012.104, rilevando, - in estrema sintesi – che il Giudice

di pace supplenteè incorso in un errore perché, dovendo giudicare nell’incarto

SO.2012 104, relativo al PE n. __________4 per l’importo di fr. 330.- egli ha

fatto confusione, rigettando l’opposizione al PE n. __________6 di cui

all’incarto SO.2012.103 quando invece quell’opposizione egli l’aveva ritirata.

Si duole poi che il Giudice di pace supplente, malgrado la segnalazione

dell’errore, non abbia intrapreso alcunché per porvi rimedio, circostanza che

lo ha spinto a presentare il presente reclamo.

F. Negli

atti del procedimento trasmessi a questa Camera dalla Giudicatura di pace a

seguito dell’inoltro del presente reclamo figura la decisione di stralcio

datata 13 settembre 2012 riferita all’incarto SO.2012.104, con la quale il

Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa concernente

l’istanza volta al rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.

__________6 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ per la somma di

fr. 70.-. Tale decisione non menziona il destino riservato alla precedente

decisione 11 settembre 2012 inc. SO.2012.104, con la quale è stata respinta in

via definitiva l’opposizione sollevata allo stesso precetto esecutivo. Stando a

una nota manoscritta che figura sul decreto medesimo, lo stesso sarebbe stata

notificato, in copia, soltanto alla parte istante, ossia allo CO 1.

Il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro decisioni pronunciate in procedura sommaria (art. 251

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321

cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato nel caso concreto dal Giudice di

pace supplente, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a

statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC).

2.

Nel

caso di cui trattasi, il rimedio, proposto il 19 ottobre 2012 a fronte di una decisione emessa l’11 settembre e intimata – secondo l’insorgente – il 17

settembre successivo (v. reclamo), parrebbe intempestivo, l’insorgente non

pretendendo – come visto - che la sentenza gli sia stata notificata ben più

avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro del

reclamo. Si potrebbe però presumere che egli abbia agito in questo modo in

quanto condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al

Dispositivo

dispositivo n. 4 della decisione impugnata, secondo cui il termine per

ricorrere sarebbe di 30 giorni. Tuttavia, anche dipartendosi da tale scenario,

il rimedio sarebbe da considerare intempestivo e perciò inammissibile, dato che

il termine per ricorrere, che ha iniziato a decorrere dal18 settembre 2012,

sarebbe venuto a scadere il 17 ottobre 2012 (e non il 19 ottobre 2012).

Comunque sia, la questione non ha da essere vagliata oltre. Grazie alla facoltà

riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore con il 1°

gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua

decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti

il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il

dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie). La motivazione scritta è

fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci

giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto

che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione

della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC).

Un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO

Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31). Proposto prematuramente - ossia prima della

notifica delle motivazioni scritte della decisione impugnata - il rimedio

sfuggirebbe perciò – comunque sia - a disamina e andrebbe pertanto dichiarato

inammissibile.

3. Il

Giudice di pace supplente, statuendo nell’incarto SO.2012. 105, avente per

oggetto l’esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-, ha stralciato il

procedimento, facendo però riferimento all’esecuzione n. __________4 per

l’importo di fr. 330.-, esecuzione questa oggetto di un altro incarto, con la

motivazione che il convenuto aveva dichiarato di ritirare l’opposizione,

allorquando era manifesto che l’opposizione al PE n. __________4 era stata

mantenuta.

Statuendo

nell’incarto SO.2012.104, relativo all’esecuzione n. __________4 per fr. 330.-,

egli ha poi levato l’opposizione al PE n. __________6 per l’importo di fr.

70.-, malgrado che in quest’ultima esecuzione l’opposizione fosse stata

ritirata. Il primo giudice ha poi nuovamente giudicato nell’incarto SO.2012.104,

stralciandolo dai ruoli perché l’escusso aveva ritirato l’opposizione al PE n. __________6

di fr. 70.-. Il primo giudice nulla ha però detto in merito alla precedente

sentenza con la quale aveva levato l’opposizione al medesimo PE e, ancora una volta,

senza avvedersi che il numero d’incarto indicato non corrispondeva all’oggetto

che vi era trattato.

Il

primo giudice ha quindi creato confusione, giudicando in due incarti oggetti di

altri incarti e statuendo due volte, con esiti diversi, sulla medesima

esecuzione.

4. In

questa situazione d’incertezza, non si può certo rimproverare al reclamante di

non essere stato sufficientemente preciso in merito all’indicazione della

decisione impugnata. Appare nondimeno chiaro che, a prescindere dal numero

d’incarto, egli ha inteso aggravarsi contro la decisione relativa

all’esecuzione n. __________4 per fr. 330.-, nella quale egli non aveva

ritirato l’opposizione e chiedeva la decisione. E in relazione a tale

esecuzione il reclamante ha chiesto spiegazioni al Giudice di pace supplente,

seppure in modo improprio, con lo scritto 26 settembre 2012 che, inviato

tempestivamente, dev’essere inteso come richiesta di motivazione scritta ex

art. 239 cpv. 1 primo periodo CPC.

5. Visto

quanto precede, la tardività del reclamo, constatata sopra al considerando 2,

non nuoce pertanto al ricorrente, ritenuto che il gravame appare comunque

prematuro, ciò in considerazione del fatto che soltanto la decisione motivata è

suscettibile di far decorrere i termini di ricorso. Di conseguenza il reclamo,

proprio in quanto prematuro è comunque inammissibile. Gioverà comunque, per una

questione di chiarezza, riassumere brevemente la situazione:

- l’incarto-

SO.2012.103 (esecuzione n. __________5 per l’importo di fr. 70.-) è stato

stralciato dai ruoli. Il procedimento è stato evaso correttamente e non

necessita di essere ulteriormente commentato;

- per quanto

concerne l’esecuzione n. __________6 per l’importo di fr. 70.-, il Giudice di pace

supplente provvederà a rettificare la decisione di stralcio 13 settembre 2012

indicando che si tratta della procedura SO.2012.105. La decisione così corretta

dovrà poi essere intimata a entrambe le parti, con l’indicazione del relativo

rimedio di diritto per impugnarla;

- per quanto

concerne invece l’incarto SO.2012.104, il Giudice di pace supplente procederà

come previsto dall’art. 239 cpv. 2 CPC provvedendo a motivare la decisione che,

munita dell’indicazione dei rimedi di diritto, dovrà essere intimata alle

parti. Unicamente per una questione di chiarezza, il decreto di stralcio 13

settembre 2012 con il quale il Giudice di pace supplente ha stralciato dai

ruoli la causa inc. SO.2012.105 facendo riferimento al PE n. __________4 è

annullato.

Stante

la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare spese

processuali. Non si assegnano indennità.

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. il

decreto di stralcio 13 settembre 2012 con il quali il

Giudice di pace supplente ha stralciato dai ruoli la causa inc. SO.2012.105

facendo riferimento al PE n. __________4 è annullato.

3. Gli

atti vanno trasmessi al Giudice di pace supplente __________, affinché proceda

come esposto al considerando n. 5.

4. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 330.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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