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Decisione

14.2012.170

Istanza di exequatur di un decreto ingiuntivo italiano e di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione. Motivo di rifiuto dell'exequatur. Controllo della competenza indiretta impossibile in quant

12 dicembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. H), la società italiana CO

1 (in seguito CO 1) ha escusso RE 1 per l'incasso dell’importo di fr. 30'818.--

oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il decreto

ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________.

Interposta opposizione,

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo previo riconoscimento e

dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana.

B. All'udienza di

contraddittorio del 5 settembre 2012, la parte istante ha confermato la propria

istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, eccependo, in ordine, la

mancanza di potere di rappresentanza del patrocinatore di CO 1, e nel merito il

carattere non ancora definitivo del decreto ingiuntivo, al quale essa avrebbe

interposto opposizione, nonché l’incompetenza del tribunale italiano e la

mancata presentazione dell’allegato V di cui all’art. 54 CLug. Con ordinanza 10

settembre 2012, il primo giudice ha assegnato un termine di 10 giorni alla

parte istante per produrre i documenti attestanti la capacità di stare in lite

e la legittimazione del suo rappresentante al patrocinio.

C. Con decisione 10

ottobre 2012, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ha integralmente

accolto l’istanza, ritenendo che il patrocinatore dell’istante aveva

tempestivamente dimostrato il suo potere di rappresentanza, che il decreto ingiuntivo

costituiva una valida decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, che in virtù

dell’art. 35 CLug non spettava al giudice dell’esecuzione procedere al controllo

della competenza dei giudici dello Stato di origine, che la mancata presa in

considerazione dell’opposizione interposta dalla parte convenuta contro il

decreto ingiuntivo per inosservanza della forma prescritta dal diritto italiano

non violava l’ordine pubblico procedurale svizzero e che si poteva dispensare

l’istante di presentare l’attestato di cui all’allegato IV della CLug siccome

essa aveva prodotto una copia conforme all’ori­ginale del decreto ingiuntivo,

munito di formula esecutiva (doc. F).

D. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, riproponendo la censura fondata

sull’asserita incompetenza del tribunale italiano, ch’egli fonda sui combinati

art. 35 n. 1 e 64 n. 3 CLug.

E. Delle osservazioni

della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei

successivi considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza.

1.1

Tal è il caso per le

decisioni del giudice dell’esecuzione (cfr. art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione

d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così

come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

1.2

I reclami diretti

contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza

delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n.

5.

LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle

di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento

dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla

seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e

dell’e­se­c­­u­zione della sentenza italiana (cfr. a questo proposito infra

il cons. 4) – posto che la decisione impugnata non ha, anche su questo punto,

carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto delle

obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), e meglio su una fornitura di

materiale ceramico – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto

definitivo dell’opposizio­ne. In ossequio al principio di economia e di

celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere

hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in

applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto chiedere se

l’art. 48 LOG non disciplina una questione di organizzazione puramente interna

del Tribunale d’appello, il quale costituisce invece per le parti un’unica

entità (cfr. CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, cons. 1.2).

1.3

La decisione impugnata,

per quanto riguarda il rigetto definitivo dell’opposizione, essendo stata

pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il

termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), mentre

è di un mese per quanto concerne il dispositivo sull’exequatur (art. 327a

cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug). Proposto il 24 maggio 2012, ossia nel termine di

dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 15

maggio 2012, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le

osservazioni 21 giugno 2012 della controparte.

2.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

Giusta l'art. 80

cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

3.1

La nozione di

decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli

retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).

3.2

Il 1° gennaio 2011 è

entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del

30.

ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –

ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce

l’omonima Convenzione di Lugano del 16

settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).

3.3

Giusta

l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si

applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati

posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello

Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una

decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina

pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere

pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata

in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio

2012, inc. 14.12.79, cons. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________

è stata proposta con “ricorso” 24 ottobre 2011 (cfr. doc. F), quindi

dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e

in Italia, del 1° gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta

applicabile la nuova Convenzione del 2007.

4.

In via preliminare,

la parte istante sostiene che questa Camera non potrebbe pronunciarsi sulla

dichiarazione di esecutività rilasciata dal primo giudice, siccome il

reclamante non ne avrebbe chiesto la revoca ma soltanto la reiezione

(osservazioni, a pag. 3 nella “premessa”). La censura è manifestamente

inconsistente. La conclusione n. 2 del reclamo recita infatti con tutta la

chiarezza necessaria che “il reclamo è

accolto e l’impugnato giudizio viene riformato come segue: 1. L’istanza è

integralmente respinta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo 28 novembre 2011

del Tribunale ordinario di __________ non è riconosciuto e l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. 783703 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Mendrisio è confermata”.

5.

Il reclamante

sostiene che il tribunale italiano non sarebbe stato competente per emettere il

decreto ingiuntivo, siccome, giusta l’art. 3 della legge n. 218 del 31 maggio

1995.

concernente il diritto internazionale privato italiano, la giurisdizione

italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha

un rappresentante autorizzata in virtù dell’art. 77 del Codice di procedura

civile italiano, così come negli altri casi previsti dalla legge. Orbene, il

reclamante è ed era domiciliato in Svizzera e non ha accettato la giurisdizione

italiana giusta l’art. 4 della legge n. 218. Questo fatto costituirebbe un

motivo di rifiuto dell’exequatur secondo i combinati art. 35 § 1 e 64 §

3.

CLug. La controparte contesta tale argomentazione, facendo valere che la

legge n. 218 non rientrerebbe tra le eccezioni contemplate dall’art. 35 § 1

CLug e che il reclamante sarebbe comunque comparso nella causa senza eccepire

l’eventuale difetto di giurisdizione del Tribunale di __________ in modo

formalmente corretto, sicché la competenza di quest’ultimo sarebbe data in

virtù dell’art. 4 della legge n. 218.

5.1

Giusta l’art. 35 § 1

CLug, il riconoscimento o l’esecuzione possono essere rifiutati segnatamente

nel caso previsto dall’art. 64 § 3 CLug, ovvero “se la competenza sulla

quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione

e il riconoscimento o l’esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il

domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione

ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla

legislazione dello Stato richiesto”.

a) Come enunciato dal

titolo VII, gli art. 64 segg. CLug disciplinano le relazioni della Convenzione

di Lugano con il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e con altri atti

normativi della Comunione europea. L’art. 64 § 3 CLug aggiunge quindi un motivo

di rifiuto dell’exequatur quando le norme di competenza giurisdizionale

della Convenzione di Lugano divergono da quelle del Regolamento (CE) n. 44/2001,

e quest’ultimo testo è stato a torto applicato in luogo della Convenzione di

Lugano, a meno che il diritto nazionale dello Stato richiesto (in casu

il diritto svizzero, e non italiano come sostenuto dal reclamante) non

autorizzi comunque il riconoscimento o l’esecuzione della decisione (cfr. Domej, Handkommentar zum LugÜ, 2a

ed., Berna 2011, n. 9 ad art. 64, con rif., in particolare, per quanto concerne

la norma analoga dell’art. 54ter cpv. 3 CL, alla DTF 127 III 189, c. 3b;

Oetiker/Weibel, Basler Kommentar

zum LugÜ, Basilea 2011, n. 13 ad art. 64; Bucher,

Commentaire romand de la LDIP et de la CL, Basilea 2011, n. 6 ad art. 64).

b) L’art.

64.

§ 3 CLug non deroga però al principio posto all’art. 35 § 3 CLug, secondo

cui il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine è vietato,

persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza della

Convenzione di Lugano o in caso di applicazione del diritto interno (cfr. DTF

127.

III 189, c. 3b; Schuler, Basler

Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 6 ad art. 35; Do­mej, op. cit., n. 14 ad art. 64; Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 35; Walther, Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna

2011, n. 19 ad art. 35). Spetta infatti al convenuto di contestare la giurisdizione

impugnando la decisione nello Stato di origine (cfr. Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 35). Tuttavia, qualora la

giurisdizione dei giudici dello Stato di origine sia esplicitamente contestata,

in base ad una delle norme citate all’art. 35 § 1 CLug che autorizzano

eccezionalmente il giudice dell’exe­qua­tur a controllare la competenza

indiretta, quest’ultimo, onde poter adempiere al suo dovere di controllo, deve

almeno essere in grado d’identi­fi­care nella decisione da delibare o,

d’acchito, negli atti il motivo sul quale il tribunale estero ha fondato la

propria competenza: se la decisione è sprovvista da esposizione dei fatti e da

motivazione su questo punto, l’istanza di riconoscimento o di exequatur

dev’essere respinta (DTF 123 III 384 cons. 4; DTF 127 III 190, cons. 4b, che

concerneva proprio il motivo di rifiuto dell’art. 54ter cpv. 3 CL,

diventato ora l’art. 64 § 3 CLug; Bu­cher,

op. cit., n. 8 ad art. 35; Walther,

op. cit., n. 5 ad art. 35).

5.2

Nel caso concreto, la

parte istante sostiene anzitutto che il motivo di rifiuto dell’art. 64 § 3 CLug

è una semplice facoltà offerta all’autorità dello Stato richiesto e non un

obbligo (osservazioni, ad 11-12/a pag. 11), lasciando così intendere che non potrebbe

essere rimproverato al primo giudice di non averne fatto uso, anche se, in realtà,

quest’ulti­mo ha rinunciato ad esaminare la censura d’in­compe­ten­za,

ritenendola a torto inammissibile in virtù dell’art. 35 CLug. Orbene, se è vero

che sia il testo della norma sia la giurisprudenza e la dottrina evidenziano il

carattere potestativo del controllo del giudice (cfr. CGCE 6 giugno 2002, in re C-80/00 Italian Leather SpA, n. 50; Bucher,

op. cit., n. 4 ad art. 34), ciò significa unicamente che il giudice (di seconda

o terza istanza, cfr. art. 41 e 45 CLug) non è tenuto a verificare d’ufficio

l’even­tuale esistenza di questo motivo di reiezione, ma non ch’egli possa

liberamente ammetterlo o meno qualora il convenuto l’abbia eccepito in modo

esplicito. In assenza di una normativa interna che ne definisca i limiti, non

si può infatti lasciare l’applica­zione dell’art. 64 § 3 CLug al puro arbitrio

del giudice (cfr. Bu­cher, op.

cit., n. 18 ad art. 35). A scanso di equivoci, occorre tuttavia precisare che

non si può, di converso, ritenere che i motivi di rifiuto delle sezioni 3, 4 e

6.

del titolo II e dell’art. 68 debbano necessariamente essere rilevati

d’ufficio, la questione essendo controversa (cfr. Hofmann/Kunz, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 51-53

ad art. 43). Poiché l’art. 43 § 3 CLug si limita ad esigere che la procedura di

ricorso si svolga in contraddittorio, l’estensione del potere di cognizione del

giudice è in linea di massima determinata dal diritto processuale interno dello

Stato richiesto – nella procedura di reclamo svizzera prevale il principio

attitatorio (Rüge­pflicht, Staehelin/Bopp,

Handkom­men­tar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 17 ad art. 43) – ma

un esame d’ufficio s’impo­ne se il motivo di rifiuto è d’inte­res­se pubblico

(cfr. Bucher, op. cit., n. 3 ad

art. 45, che cita il rapporto del prof. P. Pocar,

ad n. 156), ciò che, come visto, dev’es­sere escluso per quanto riguarda il

motivo dell’art. 64 § 3 CLug.

5.3

Per verificare

l’esistenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell’art. 64 § 3 CLug, occorre

determinare la base legale sulla quale il Tribunale ordinario di __________ ha

fondato la propria giurisdizione. Ebbene, si cercherebbe invano nella decreto

ingiuntivo un qualsiasi accenno in merito. Né vi sono negli atti chiare indicazioni

a tal proposito. La parte istante si è limitata a contestare l’obbligo per il

primo giudice di verificare la giurisdizione italiana, anche in relazione con

l’art. 64 § 3 CLug (osservazioni, ad 11 e 12), senza nemmeno indicare il

fondamento della competenza del tribunale italiano, se non citando l’art. 4

della Legge n. 218, ch’egli ritiene adempiuto, in quanto il reclamante sarebbe

comparso nella procedura con l’invio della sua raccomandata del 10 febbraio

2012.

(doc. 2) senza eccepire l’incompetenza giurisdizionale del giudice

italiano in modo processualmente corretto (osservazioni, ad 10 pag. 10). Ora, a

prescindere da ogni considerazione sul suo fondamento, tale giustificazione non

può essere il motivo sul quale il tribunale ha fondato la propria competenza,

perché si è comunque avverato dopo l’emissione del decreto ingiuntivo. E in

ogni caso non v’è traccia negli atti giudiziari di simili considerazioni.

5.4

Di conseguenza, non si

può escludere che il tribunale italiano si sia ritenuto competente in virtù di

una norma del Regolamento (CE) n. 44/2001 divergente dalla Convenzione di

Lugano. Nel dubbio, il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata va quindi

annullato e l’exequatur rifiutato. Non risulta infatti a questa Camera –

e nemmeno l’istante lo sostiene – che il diritto nazionale svizzero – la LDIP –

autorizzi comunque il riconoscimento o l’e­se­cuzione della decisione italiana in

Svizzera, siccome il convenuto vi è domiciliato, i lavori il cui pagamento è

oggetto del decreto ingiuntivo sono stati eseguiti sull’abitazione del

convenuto in Svizzera (e meglio a __________) e né dalle allegazioni delle né

dagli atti si evince alcuna proroga di foro a favore dei giudici di __________.

6.

Il rifiuto dell’exequatur

determina logicamente l’annullamento del dispositivo n. 1.2, con conseguente

reiezione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.

7.

Il reclamo va quindi

accolto.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, 35, 63, 64 CLug, 48 e 61 OTLEF, 95

segg. e 326 CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è accolto.

1.1

Di conseguenza, la decisione

10.

ottobre 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è

annullata e riformata come segue:

“1.

L’istanza è integralmente respinta”.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-- e le spese esecutive

di fr. 103.--, rimangono a carico della parte istante, la quale rifonderà a

controparte fr. 900.-- a titolo di indennità.”

2.

La tassa di

giustizia di fr. 600.--, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO

1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1’000.-- per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 30'818.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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