14.2012.170
Istanza di exequatur di un decreto ingiuntivo italiano e di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione. Motivo di rifiuto dell'exequatur. Controllo della competenza indiretta impossibile in quant
12 dicembre 2012Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2012.170
Data decisione, Autorità:
12.12.2012, CEF
Titolo:
Istanza di exequatur di un decreto ingiuntivo italiano e di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione. Motivo di rifiuto dell'exequatur. Controllo della competenza indiretta impossibile in quanto il decreto non conteneva alcuna indicazione in merito alla questione della giurisdizione
EXEQUATUR
art. 35 cpv. 3 CLUG 2007
art. 64 cpv. 3 CLUG 2007
Incarto n.
14.2012.170
Lugano
12 dicembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti (inc. SO.2012.477) promossa con istanza 10 luglio 2012 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il riconoscimento e la
dichiarazione d’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 28 novembre 2011
del Tribunale ordinario di __________ nonché il rigetto definitivo
dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione 10 ottobre
2012, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta.
1.1 Il Decreto ingiuntivo n. __________ del 28 novembre
2011 del Tribunale ordinario di __________ è riconosciuto e dichiarato
esecutivo in Svizzera.
1.2 L’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio, è respinta in via definitiva.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 103.--, sono poste a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 900.-- titolo di
indennità.
3. omissis";
decisione tempestivamente
impugnata dall'escusso, che con reclamo 22 ottobre 2012 ne ha postulato la
riforma, chiedendo che la sentenza italiana non venisse riconosciuta e che
l’opposizione al precetto esecutivo venisse confermata;
viste le osservazioni 19
novembre 2012 della parte istante, che si è opposta al gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
richiamato il decreto 23
ottobre 2012 con cui è stato concesso effetto sospensivo al reclamo;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. H), la società italiana CO
1 (in seguito CO 1) ha escusso RE 1 per l'incasso dell’importo di fr. 30'818.--
oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito il decreto
ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________.
Interposta opposizione,
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo previo riconoscimento e
dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana.
B. All'udienza di
contraddittorio del 5 settembre 2012, la parte istante ha confermato la propria
istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, eccependo, in ordine, la
mancanza di potere di rappresentanza del patrocinatore di CO 1, e nel merito il
carattere non ancora definitivo del decreto ingiuntivo, al quale essa avrebbe
interposto opposizione, nonché l’incompetenza del tribunale italiano e la
mancata presentazione dell’allegato V di cui all’art. 54 CLug. Con ordinanza 10
settembre 2012, il primo giudice ha assegnato un termine di 10 giorni alla
parte istante per produrre i documenti attestanti la capacità di stare in lite
e la legittimazione del suo rappresentante al patrocinio.
C. Con decisione 10
ottobre 2012, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ha integralmente
accolto l’istanza, ritenendo che il patrocinatore dell’istante aveva
tempestivamente dimostrato il suo potere di rappresentanza, che il decreto ingiuntivo
costituiva una valida decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, che in virtù
dell’art. 35 CLug non spettava al giudice dell’esecuzione procedere al controllo
della competenza dei giudici dello Stato di origine, che la mancata presa in
considerazione dell’opposizione interposta dalla parte convenuta contro il
decreto ingiuntivo per inosservanza della forma prescritta dal diritto italiano
non violava l’ordine pubblico procedurale svizzero e che si poteva dispensare
l’istante di presentare l’attestato di cui all’allegato IV della CLug siccome
essa aveva prodotto una copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo,
munito di formula esecutiva (doc. F).
D. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, riproponendo la censura fondata
sull’asserita incompetenza del tribunale italiano, ch’egli fonda sui combinati
art. 35 n. 1 e 64 n. 3 CLug.
E. Delle osservazioni
della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei
successivi considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza.
1.1
Tal è il caso per le
decisioni del giudice dell’esecuzione (cfr. art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione
d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così
come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.2
I reclami diretti
contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza
delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n.
5.
LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle
di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento
dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla
seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e
dell’esecuzione della sentenza italiana (cfr. a questo proposito infra
il cons. 4) – posto che la decisione impugnata non ha, anche su questo punto,
carattere solo pregiudiziale e verte su una questione di diritto delle
obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), e meglio su una fornitura di
materiale ceramico – e dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto
definitivo dell’opposizione. In ossequio al principio di economia e di
celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere
hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla CEF in
applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto chiedere se
l’art. 48 LOG non disciplina una questione di organizzazione puramente interna
del Tribunale d’appello, il quale costituisce invece per le parti un’unica
entità (cfr. CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, cons. 1.2).
1.3
La decisione impugnata,
per quanto riguarda il rigetto definitivo dell’opposizione, essendo stata
pronunciata in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il
termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), mentre
è di un mese per quanto concerne il dispositivo sull’exequatur (art. 327a
cpv. 3 CPC e 43 n. 5 CLug). Proposto il 24 maggio 2012, ossia nel termine di
dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 15
maggio 2012, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le
osservazioni 21 giugno 2012 della controparte.
2.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
Giusta l'art. 80
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
3.1
La nozione di
decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli
retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).
3.2
Il 1° gennaio 2011 è
entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del
30.
ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –
ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce
l’omonima Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).
3.3
Giusta
l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si
applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati
posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origine, ovvero nello
Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una
decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina
pertanto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere
pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata
in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio
2012, inc. 14.12.79, cons. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo 28 novembre 2011 del Tribunale ordinario di __________
è stata proposta con “ricorso” 24 ottobre 2011 (cfr. doc. F), quindi
dopo l’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e
in Italia, del 1° gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta
applicabile la nuova Convenzione del 2007.
4.
In via preliminare,
la parte istante sostiene che questa Camera non potrebbe pronunciarsi sulla
dichiarazione di esecutività rilasciata dal primo giudice, siccome il
reclamante non ne avrebbe chiesto la revoca ma soltanto la reiezione
(osservazioni, a pag. 3 nella “premessa”). La censura è manifestamente
inconsistente. La conclusione n. 2 del reclamo recita infatti con tutta la
chiarezza necessaria che “il reclamo è
accolto e l’impugnato giudizio viene riformato come segue: 1. L’istanza è
integralmente respinta. Di conseguenza il decreto ingiuntivo 28 novembre 2011
del Tribunale ordinario di __________ non è riconosciuto e l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 783703 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Mendrisio è confermata”.
5.
Il reclamante
sostiene che il tribunale italiano non sarebbe stato competente per emettere il
decreto ingiuntivo, siccome, giusta l’art. 3 della legge n. 218 del 31 maggio
1995.
concernente il diritto internazionale privato italiano, la giurisdizione
italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha
un rappresentante autorizzata in virtù dell’art. 77 del Codice di procedura
civile italiano, così come negli altri casi previsti dalla legge. Orbene, il
reclamante è ed era domiciliato in Svizzera e non ha accettato la giurisdizione
italiana giusta l’art. 4 della legge n. 218. Questo fatto costituirebbe un
motivo di rifiuto dell’exequatur secondo i combinati art. 35 § 1 e 64 §
3.
CLug. La controparte contesta tale argomentazione, facendo valere che la
legge n. 218 non rientrerebbe tra le eccezioni contemplate dall’art. 35 § 1
CLug e che il reclamante sarebbe comunque comparso nella causa senza eccepire
l’eventuale difetto di giurisdizione del Tribunale di __________ in modo
formalmente corretto, sicché la competenza di quest’ultimo sarebbe data in
virtù dell’art. 4 della legge n. 218.
5.1
Giusta l’art. 35 § 1
CLug, il riconoscimento o l’esecuzione possono essere rifiutati segnatamente
nel caso previsto dall’art. 64 § 3 CLug, ovvero “se la competenza sulla
quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione
e il riconoscimento o l’esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il
domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione
ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla
legislazione dello Stato richiesto”.
a) Come enunciato dal
titolo VII, gli art. 64 segg. CLug disciplinano le relazioni della Convenzione
di Lugano con il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e con altri atti
normativi della Comunione europea. L’art. 64 § 3 CLug aggiunge quindi un motivo
di rifiuto dell’exequatur quando le norme di competenza giurisdizionale
della Convenzione di Lugano divergono da quelle del Regolamento (CE) n. 44/2001,
e quest’ultimo testo è stato a torto applicato in luogo della Convenzione di
Lugano, a meno che il diritto nazionale dello Stato richiesto (in casu
il diritto svizzero, e non italiano come sostenuto dal reclamante) non
autorizzi comunque il riconoscimento o l’esecuzione della decisione (cfr. Domej, Handkommentar zum LugÜ, 2a
ed., Berna 2011, n. 9 ad art. 64, con rif., in particolare, per quanto concerne
la norma analoga dell’art. 54ter cpv. 3 CL, alla DTF 127 III 189, c. 3b;
Oetiker/Weibel, Basler Kommentar
zum LugÜ, Basilea 2011, n. 13 ad art. 64; Bucher,
Commentaire romand de la LDIP et de la CL, Basilea 2011, n. 6 ad art. 64).
b) L’art.
64.
§ 3 CLug non deroga però al principio posto all’art. 35 § 3 CLug, secondo
cui il controllo della competenza dei giudici dello Stato d’origine è vietato,
persino in caso di applicazione errata di una norma di competenza della
Convenzione di Lugano o in caso di applicazione del diritto interno (cfr. DTF
127.
III 189, c. 3b; Schuler, Basler
Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 6 ad art. 35; Domej, op. cit., n. 14 ad art. 64; Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 35; Walther, Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna
2011, n. 19 ad art. 35). Spetta infatti al convenuto di contestare la giurisdizione
impugnando la decisione nello Stato di origine (cfr. Schuler, op. cit., n. 8 ad art. 35). Tuttavia, qualora la
giurisdizione dei giudici dello Stato di origine sia esplicitamente contestata,
in base ad una delle norme citate all’art. 35 § 1 CLug che autorizzano
eccezionalmente il giudice dell’exequatur a controllare la competenza
indiretta, quest’ultimo, onde poter adempiere al suo dovere di controllo, deve
almeno essere in grado d’identificare nella decisione da delibare o,
d’acchito, negli atti il motivo sul quale il tribunale estero ha fondato la
propria competenza: se la decisione è sprovvista da esposizione dei fatti e da
motivazione su questo punto, l’istanza di riconoscimento o di exequatur
dev’essere respinta (DTF 123 III 384 cons. 4; DTF 127 III 190, cons. 4b, che
concerneva proprio il motivo di rifiuto dell’art. 54ter cpv. 3 CL,
diventato ora l’art. 64 § 3 CLug; Bucher,
op. cit., n. 8 ad art. 35; Walther,
op. cit., n. 5 ad art. 35).
5.2
Nel caso concreto, la
parte istante sostiene anzitutto che il motivo di rifiuto dell’art. 64 § 3 CLug
è una semplice facoltà offerta all’autorità dello Stato richiesto e non un
obbligo (osservazioni, ad 11-12/a pag. 11), lasciando così intendere che non potrebbe
essere rimproverato al primo giudice di non averne fatto uso, anche se, in realtà,
quest’ultimo ha rinunciato ad esaminare la censura d’incompetenza,
ritenendola a torto inammissibile in virtù dell’art. 35 CLug. Orbene, se è vero
che sia il testo della norma sia la giurisprudenza e la dottrina evidenziano il
carattere potestativo del controllo del giudice (cfr. CGCE 6 giugno 2002, in re C-80/00 Italian Leather SpA, n. 50; Bucher,
op. cit., n. 4 ad art. 34), ciò significa unicamente che il giudice (di seconda
o terza istanza, cfr. art. 41 e 45 CLug) non è tenuto a verificare d’ufficio
l’eventuale esistenza di questo motivo di reiezione, ma non ch’egli possa
liberamente ammetterlo o meno qualora il convenuto l’abbia eccepito in modo
esplicito. In assenza di una normativa interna che ne definisca i limiti, non
si può infatti lasciare l’applicazione dell’art. 64 § 3 CLug al puro arbitrio
del giudice (cfr. Bucher, op.
cit., n. 18 ad art. 35). A scanso di equivoci, occorre tuttavia precisare che
non si può, di converso, ritenere che i motivi di rifiuto delle sezioni 3, 4 e
6.
del titolo II e dell’art. 68 debbano necessariamente essere rilevati
d’ufficio, la questione essendo controversa (cfr. Hofmann/Kunz, Basler Kommentar zum LugÜ, Basilea 2011, n. 51-53
ad art. 43). Poiché l’art. 43 § 3 CLug si limita ad esigere che la procedura di
ricorso si svolga in contraddittorio, l’estensione del potere di cognizione del
giudice è in linea di massima determinata dal diritto processuale interno dello
Stato richiesto – nella procedura di reclamo svizzera prevale il principio
attitatorio (Rügepflicht, Staehelin/Bopp,
Handkommentar zum LugÜ, 2a ed., Berna 2011, n. 17 ad art. 43) – ma
un esame d’ufficio s’impone se il motivo di rifiuto è d’interesse pubblico
(cfr. Bucher, op. cit., n. 3 ad
art. 45, che cita il rapporto del prof. P. Pocar,
ad n. 156), ciò che, come visto, dev’essere escluso per quanto riguarda il
motivo dell’art. 64 § 3 CLug.
5.3
Per verificare
l’esistenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell’art. 64 § 3 CLug, occorre
determinare la base legale sulla quale il Tribunale ordinario di __________ ha
fondato la propria giurisdizione. Ebbene, si cercherebbe invano nella decreto
ingiuntivo un qualsiasi accenno in merito. Né vi sono negli atti chiare indicazioni
a tal proposito. La parte istante si è limitata a contestare l’obbligo per il
primo giudice di verificare la giurisdizione italiana, anche in relazione con
l’art. 64 § 3 CLug (osservazioni, ad 11 e 12), senza nemmeno indicare il
fondamento della competenza del tribunale italiano, se non citando l’art. 4
della Legge n. 218, ch’egli ritiene adempiuto, in quanto il reclamante sarebbe
comparso nella procedura con l’invio della sua raccomandata del 10 febbraio
2012.
(doc. 2) senza eccepire l’incompetenza giurisdizionale del giudice
italiano in modo processualmente corretto (osservazioni, ad 10 pag. 10). Ora, a
prescindere da ogni considerazione sul suo fondamento, tale giustificazione non
può essere il motivo sul quale il tribunale ha fondato la propria competenza,
perché si è comunque avverato dopo l’emissione del decreto ingiuntivo. E in
ogni caso non v’è traccia negli atti giudiziari di simili considerazioni.
5.4
Di conseguenza, non si
può escludere che il tribunale italiano si sia ritenuto competente in virtù di
una norma del Regolamento (CE) n. 44/2001 divergente dalla Convenzione di
Lugano. Nel dubbio, il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata va quindi
annullato e l’exequatur rifiutato. Non risulta infatti a questa Camera –
e nemmeno l’istante lo sostiene – che il diritto nazionale svizzero – la LDIP –
autorizzi comunque il riconoscimento o l’esecuzione della decisione italiana in
Svizzera, siccome il convenuto vi è domiciliato, i lavori il cui pagamento è
oggetto del decreto ingiuntivo sono stati eseguiti sull’abitazione del
convenuto in Svizzera (e meglio a __________) e né dalle allegazioni delle né
dagli atti si evince alcuna proroga di foro a favore dei giudici di __________.
6.
Il rifiuto dell’exequatur
determina logicamente l’annullamento del dispositivo n. 1.2, con conseguente
reiezione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.
7.
Il reclamo va quindi
accolto.
Spese processuali e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 35, 63, 64 CLug, 48 e 61 OTLEF, 95
segg. e 326 CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è accolto.
1.1
Di conseguenza, la decisione
10.
ottobre 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è
annullata e riformata come segue:
“1.
L’istanza è integralmente respinta”.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-- e le spese esecutive
di fr. 103.--, rimangono a carico della parte istante, la quale rifonderà a
controparte fr. 900.-- a titolo di indennità.”
2.
La tassa di
giustizia di fr. 600.--, già anticipata dal reclamante, è posta a carico di CO
1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 1’000.-- per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 30'818.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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