14.2012.171
Rigetto provvisorio dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni. Irricevibilità delle eccezioni dirette contro tale attestato
30 ottobre 2012Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.171
Data decisione, Autorità:
30.10.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni. Irricevibilità delle eccezioni dirette contro tale attestato
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 2 LEF
art. 149 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2012.171
Lugano
30 ottobre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 11 settembre 2012
presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 28 ottobre 2011 per il
pagamento di fr. 1'820,50 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Mendrisio con decisione del 18 ottobre 2012 (inc. S. 180/2012),
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 25
ottobre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 25/28.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.
1'820.50 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’attestato
di carenza beni no. __________ di pari importo emesso il 27 agosto 2009
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11
settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del circolo di Mendrisio, allegando – tra l’altro – il menzionato
attestato di carenza beni, a valere quale riconoscimento di debito ex art. 82
LEF (doc. 10);
che chiamato
dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio a esprimersi sull’istanza (v.
ordinanza del 13 settembre 2012), il convenuto è rimasto silente;
che con
decisione del 18 ottobre 2012 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,
ritenendo che la documentazione esibita dall’istante, segnatamente l’attestato
di carenza beni menzionato nel precetto esecutivo, costituisce titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 25 ottobre 2012,
dolendosi del fatto che i debiti iniziali nei confronti della procedente sono
nel frattempo aumentati verso fr. 1'900.-, asserendo di non essere in grado e
di non avere la voglia di pagare tale somma ingiusta, di avere, del resto, offerto
alla controparte di pagare i debiti iniziali senza successo e puntualizzando,
infine, di vivere da circa quindici anni grazie alla sola AI e alle prestazioni
complementari, al disotto quindi del minimo di esistenza vitale, tanto da chiedere
di riconsiderare la sua situazione economica, chiudendo il caso;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
secondo l‘art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere
il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il giudice
lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle
eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che, come
visto, la procedente ha fondato l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
sull’attestato di carenza beni n. __________ per fr. 1'820.50 rilasciato in
data 27 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendriso nei
confronti del convenuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________ (doc. 10), a
seguito dell’infruttuosità delle relative operazioni di pignoramento (art. 115
cpv. 1 e, in particolare, art. 149 cpv. 1 LEF), come rilevabile dal verbale di
data 21 agosto 2009 (doc. 10);
che, in
base all’art. 149 cpv. 3 LEF, questo atto di carenza beni ha – tra l’altro -
valenza di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF( cfr. peraltro la
menzione che rinvia agli art. 115 e 149 LEF);
che a
giusta ragione il primo giudice ha perciò rigettato in via provvisoria l’opposizione
sollevata dal convenuto al relativo precetto esecutivo, la somma posta in
esecuzione corrispondendo all’importo indicato nell’attestato di carenza beni
rimasto incontestato;
che dato
quanto procede non vi è spazio per vagliare le argomentazioni del reclamante –
peraltro proposte per la prima volta in questa sede, ossia disattendendo l’art.
326.
cpv. 1 CPC che nelle procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova – non
competendo al giudice del rigetto e tanto meno all’autorità di reclamo vagliare
la bontà dell’importo indicato nell’attestato di carenza beni agli atti (rimasto,
come visto, incontestato) e, soggetto alla facilitazione, per il creditore, di
cui all’art. 82 cpv. 1 LEF – e ritenuto che, per il resto, la conclamata
precaria situazione finanziaria che non consentirebbe all’escusso di far fronte
a una eventuale prosecuzione dell’esecuzione andrà, dandosene il caso, considerata
dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti nel contesto delle relative operazioni di
pignoramento (sfociate, peraltro, sino ad ora in altrettanti attestati di carenza
beni, come rilevabile dalla documentazione prodotta dall’istante);
che, in
definitiva, ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a
carico dell’insorgente, parte soccombente (art. 48 cpv. 1 e 61 OTEF e 106 cpv.
1.
CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1'820.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster