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Decisione

14.2012.171

Rigetto provvisorio dell'esecuzione sulla base di un attestato di carenza di beni. Irricevibilità delle eccezioni dirette contro tale attestato

30 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 25/28.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.

1'820.50 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’attestato

di carenza beni no. __________ di pari importo emesso il 27 agosto 2009

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11

settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del circolo di Mendrisio, allegando – tra l’altro – il menzionato

attestato di carenza beni, a valere quale riconoscimento di debito ex art. 82

LEF (doc. 10);

che chiamato

dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio a esprimersi sull’istanza (v.

ordinanza del 13 settembre 2012), il convenuto è rimasto silente;

che con

decisione del 18 ottobre 2012 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,

ritenendo che la documentazione esibita dall’istante, segnatamente l’attestato

di carenza beni menzionato nel precetto esecutivo, costituisce titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 25 ottobre 2012,

dolendosi del fatto che i debiti iniziali nei confronti della procedente sono

nel frattempo aumentati verso fr. 1'900.-, asserendo di non essere in grado e

di non avere la voglia di pagare tale somma ingiusta, di avere, del resto, offerto

alla controparte di pagare i debiti iniziali senza successo e puntualizzando,

infine, di vivere da circa quindici anni grazie alla sola AI e alle prestazioni

complementari, al disotto quindi del minimo di esistenza vitale, tanto da chiedere

di riconsiderare la sua situazione economica, chiudendo il caso;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

secondo l‘art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere

il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che il giudice

lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle

eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che, come

visto, la procedente ha fondato l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione

sull’attestato di carenza beni n. __________ per fr. 1'820.50 rilasciato in

data 27 agosto 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendriso nei

confronti del convenuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________ (doc. 10), a

seguito dell’infruttuosità delle relative operazioni di pignoramento (art. 115

cpv. 1 e, in particolare, art. 149 cpv. 1 LEF), come rilevabile dal verbale di

data 21 agosto 2009 (doc. 10);

che, in

base all’art. 149 cpv. 3 LEF, questo atto di carenza beni ha – tra l’altro -

valenza di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF( cfr. peraltro la

menzione che rinvia agli art. 115 e 149 LEF);

che a

giusta ragione il primo giudice ha perciò rigettato in via provvisoria l’opposizione

sollevata dal convenuto al relativo precetto esecutivo, la somma posta in

esecuzione corrispondendo all’importo indicato nell’attestato di carenza beni

rimasto incontestato;

che dato

quanto procede non vi è spazio per vagliare le argomentazioni del reclamante –

peraltro proposte per la prima volta in questa sede, ossia disattendendo l’art.

326.

cpv. 1 CPC che nelle procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni,

né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova – non

competendo al giudice del rigetto e tanto meno all’autorità di reclamo vagliare

la bontà dell’importo indicato nell’attestato di carenza beni agli atti (rimasto,

come visto, incontestato) e, soggetto alla facilitazione, per il creditore, di

cui all’art. 82 cpv. 1 LEF – e ritenuto che, per il resto, la conclamata

precaria situazione finanziaria che non consentirebbe all’escusso di far fronte

a una eventuale prosecuzione dell’esecuzione andrà, dandosene il caso, considerata

dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti nel contesto delle relative operazioni di

pignoramento (sfociate, peraltro, sino ad ora in altrettanti attestati di carenza

beni, come rilevabile dalla documentazione prodotta dall’istante);

che, in

definitiva, ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti a

carico dell’insorgente, parte soccombente (art. 48 cpv. 1 e 61 OTEF e 106 cpv.

1.

CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Mendrisio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1'820.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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