14.2012.176
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza penale. Censure di merito irricevibili
8 novembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.176
Data decisione, Autorità:
08.11.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza penale. Censure di merito irricevibili
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.176
Lugano
8 novembre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti (inc. SO.2012.3995) promossa con istanza 14 settembre
2012 da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione n. 1'559’692 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano promossa da CO 1 per l’importo di fr. 261'434,85 oltre
interessi e spese;
vista
la decisione 17 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;
preso
atto del reclamo 29 ottobre 2012 di RE 1;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del
reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 30 ottobre, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 24
ottobre 2011, il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza
della Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti;
che
secondo l'art. 80 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
Fatti
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
pure le decisioni esecutive di autorità giudiziarie penali costituiscono validi
titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, purché condannino l’escusso a
pagare un importo determinato (cfr. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 e 6
ad art. 80);
che,
nella fattispecie, l’escutente ha fondato la sua istanza sulla sentenza 13
aprile 2006 del Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano
(inc. 72.2006.15+40, doc. C allegato all’istanza), con cui RE 1, in solido con altri due imputati, è stato condannato segnatamente al pagamento di un’indennità di
fr. 245'953,90 oltre interessi al 5% a favore di CO 1 (dispositivo n. 15.5);
che
essendo passata in giudicato il 22 giugno 2006 (cfr. timbro sulla prima pagina),
detta sentenza costituisce un valido titolo di rigetto per oltre fr.
320'000.--, tenuto conto degli interessi maturati almeno dalla data della decisione
penale;
che
l’escutente ha però limitato la sua istanza all’importo di fr. 261'434,85, che
risulta dall’attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento emesso il 5
giugno 2012 nell’esecuzione n. 1'482'587 (doc. E annesso all’istanza);
che
il reclamante si limita ad eccepire di non possedere alcuna autovettura da più
di 10 anni, di percepire unicamente le prestazioni AVS e complementari, di non
essere responsabile per il leasing concesso agli azionisti della società A__________,
nella misura in cui l’escutente si sarebbe fondata su bilanci falsi sui quali
figurava la firma falsificata dell’escusso e di aver contestato il debito
presso l’UE di Lugano;
che
il reclamante non si confronta però minimamente con la motivazione della sentenza
impugnata, e in particolare non contesta che la sentenza penale del 13 aprile
2006 costituisca un valido titolo di rigetto definitivo;
che
sebbene si dovessero considerare le censure di merito espresse dal reclamante
come una contestazione di detta sentenza, le stesse sarebbero comunque irricevibili
in questa sede, poiché avrebbero dovute essere fatte valere con un ricorso contro
la sentenza penale medesima (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81);
che
per il resto il reclamante non ha sollevato alcuna eccezione ammissibile ai
sensi dell’art. 81 LEF;
che
la contestazione informale del debito espressa, con scritto 25 maggio 2011 (allegato
al reclamo), nell’ambito dell’esecuzione n. 1482587 sfociata nell’attestato di
carenza di beni del 5 giugno 2012 si fonda nuovamente sul denegato possesso di
un’autovettura, che come detto andava sollevata nella procedura penale;
che
la questione della ristrettezza finanziaria attuale del reclamante è prematura,
siccome spetta all’ufficio d’esecuzione esaminarla in sede di pignoramento;
che
il reclamo va quindi respinto;
che
il reclamo rivelandosi manifestamente infondato viene deciso prima della sua
notifica alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC a contrario);
che
vista la situazione esecutiva del reclamante eccezionalmente si prescinde dal
prelevare la tassa di giustizia e non si attribuiscono ripetibili alla
controparte, che non è stata interpellata (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg.
CPC);
Per
questi motivi,
richiamati gli art. 80, 81 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Non
si preleva la tassa di giustizia.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
261'434,85, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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