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Decisione

14.2012.176

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza penale. Censure di merito irricevibili

8 novembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

pure le decisioni esecutive di autorità giudiziarie penali costituiscono validi

titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, purché condannino l’escusso a

pagare un importo determinato (cfr. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 e 6

ad art. 80);

che,

nella fattispecie, l’escutente ha fondato la sua istanza sulla sentenza 13

aprile 2006 del Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano

(inc. 72.2006.15+40, doc. C allegato all’istanza), con cui RE 1, in solido con altri due imputati, è stato condannato segnatamente al pagamento di un’indennità di

fr. 245'953,90 oltre interessi al 5% a favore di CO 1 (dispositivo n. 15.5);

che

essendo passata in giudicato il 22 giugno 2006 (cfr. timbro sulla prima pagina),

detta sentenza costituisce un valido titolo di rigetto per oltre fr.

320'000.--, tenuto conto degli interessi maturati almeno dalla data della decisione

penale;

che

l’escutente ha però limitato la sua istanza all’importo di fr. 261'434,85, che

risulta dall’attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento emesso il 5

giugno 2012 nell’esecuzione n. 1'482'587 (doc. E annesso all’istanza);

che

il reclamante si limita ad eccepire di non possedere alcuna autovettura da più

di 10 anni, di percepire unicamente le prestazioni AVS e complementari, di non

essere responsabile per il leasing concesso agli azionisti della società A__________,

nella misura in cui l’escutente si sarebbe fondata su bilanci falsi sui quali

figurava la firma falsificata dell’escusso e di aver contestato il debito

presso l’UE di Lugano;

che

il reclamante non si confronta però minimamente con la motivazione della sentenza

impugnata, e in particolare non contesta che la sentenza penale del 13 aprile

2006 costituisca un valido titolo di rigetto definitivo;

che

sebbene si dovessero considerare le censure di merito espresse dal reclamante

come una contestazione di detta sentenza, le stesse sarebbero comunque irricevibili

in questa sede, poiché avrebbero dovute essere fatte valere con un ricorso contro

la sentenza penale medesima (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81);

che

per il resto il reclamante non ha sollevato alcuna eccezione ammissibile ai

sensi dell’art. 81 LEF;

che

la contestazione informale del debito espressa, con scritto 25 maggio 2011 (allegato

al reclamo), nell’ambito dell’esecuzio­ne n. 1482587 sfociata nell’attestato di

carenza di beni del 5 giugno 2012 si fonda nuovamente sul denegato possesso di

un’au­tovettura, che come detto andava sollevata nella procedura penale;

che

la questione della ristrettezza finanziaria attuale del reclamante è prematura,

siccome spetta all’ufficio d’esecuzione esaminarla in sede di pignoramento;

che

il reclamo va quindi respinto;

che

il reclamo rivelandosi manifestamente infondato viene deciso prima della sua

notifica alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC a contrario);

che

vista la situazione esecutiva del reclamante eccezionalmente si prescinde dal

prelevare la tassa di giustizia e non si attribuiscono ripetibili alla

controparte, che non è stata interpellata (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg.

CPC);

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Considerandi

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

261'434,85, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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