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Decisione

14.2012.177

Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Eccezioni non rese verosimili

12 dicembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.Con PE n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'116.-- oltre

interessi al 5% dal 7 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Saldo

parziale dello stipendio di febbraio 2012 e saldo totale degli stipendi di

Marzo, Aprile, Maggio 2012. Il creditore è stato fino alla data 31.05.2012 dipendente al 100% presso la società RE 1”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore per l’importo di fr. 15'116.-- oltre interessi al 5%

dall’11 giugno 2012.

B. L’istante fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con

la convenuta il 1. luglio 2010 (doc. A) in relazione con il conteggio del

salario per il mese di agosto 2011 (doc. B) con lo scambio di e-mail relative

al pagamento degli stipendi arretrati (doc. C), con la diffida di pagamento

degli stipendi di gennaio e febbraio 2012 inviata alla datrice di lavoro, priva

di data (doc. D), con la lettera di disdetta del 27 aprile 2012, con effetto al 31 maggio 2012, per il mancato pagamento degli stipendi di febbraio e marzo 2012

(doc. E), con ulteriori e-mail scambiate dalle parti (doc. F), con l’accordo

redatto il 24 maggio 2012 e non sottoscritto dalla convenuta (doc. G) e con altre

e-mail concernenti il pagamento degli stipendi (doc. H e I).

C. All’udienza

di discussione l’istante si è riconfermato nella sua istanza, mentre la

convenuta vi si è opposta, sostenendo inadempienza dei suoi obblighi

contrattuali da parte del convenuto che, al momento dell’assunzione, si era

impegnato a portare un proprio portafoglio di 30-40 clienti. Non avendo il

procedente adempiuto a tale impegno, è subentrata una situazione di carente

liquidità riconducibile a tale mancanza. La convenuta ha poi proposto di

versare al procedente, a fronte dei salari rimasti impagati da febbraio a

maggio 2012 di complessivamente fr. 15'116.--, l’importo di fr. 8'000.--

pagabile in quattro rate mensili di fr. 2'000.-- a partire dal 15 novembre 2012, spiegando che la decurazione di fr. 7'116.-- risiedeva nel pessimo

passaggio delle consegne al termine del rapporto di lavoro avvenuto alla fine

di maggio 2012, nei gravi errori commessi in relazione a due clienti strategici

e nel conflitto d’interessi tra l’istante e una sua società.

Con la

replica il procedente ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando

che i rimproveri per l’asserita mancanza di apporto di clienti ripettivamente

le lamentele in merito alla qualità del lavoro da lui eseguito costituivano pretesti

sollevati a posteriori e per la prima volta nella procedura in atto, nel

tentativo di non pagare il dovuto. L’istante ha poi puntualizzato che

controparte non ha contestato che la sua prestazione lavorativa era stata

effettuata fino al mese di maggio 2012, né l’esattezza del conteggio di

salario.

Duplicando

la convenuta si è riconfermata nelle sue argomentazioni, precisando che i

rimproveri mossi in merito all’operato di controparte sono stati più volte

discussi verbalmente.

D. Con decisione del 24 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, considerando la documentazione

prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo

giudice ha ritenuto che la datrice di lavoro non ha negato che il dipendente ha

fornito la sua prestazione durante il periodo per il quale ha chiesto il

pagamento del salario, non ha contestato il conteggio del medesimo e nemmeno ha

sostenuto in modo credibile che la prestazione lavorativa dell’istante era

stata lacunosa, essendosi limitata a mere affermazioni, prive di qualsivoglia

supporto oggettivo.

E. Con

il reclamo la convenuta eccepisce inadempienza contrattuale da parte

dell’istante che al momento dell’assunzione si sarebbe impegnato a portarle un

portafoglio di 30-40 clienti. La reclamante rileva poi che l’istante, da fine

2011, doveva occuparsi in qualità di responsabile della gestione dei clienti,

del rientro dei pagamenti, che difettando generavano importanti problemi di

liquidità. Inoltre il procedente operava a favore di una concorrente ed aveva

illecitamente subappaltato a terzi prestazioni che invece le doveva. La convenuta

sostiene poi che, dopo avere inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro, tra

l’altro non rispettosa del termine di preavviso, vi sono state gravi

manchevolezze da parte dell’istante in merito al passaggio delle consegne. Con

il suo scritto del 5 giugno 2012 (doc. N), e già in precedenza, ha specificato

al dipendente i disagi patiti, cagionati dalle sue manchevolezze. La reclamante

rileva infine che gli interessi potevano, se del caso, essere riconosciuti solo

dall’11 giugno 2012, rinviando alla differenza esistente con la data di

decorrenza indicata nel precetto esecutivo.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.

461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

L’ammontare della pretesa

deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro

documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p.

339).

Il

contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore

di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il

salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può invece essere concesso

il rigetto dell’opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo

convincente, che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è

sufficiente - e nel caso in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate

dal lavoratore (Staehelin, op.

cit., n. 126 ad art. 82).

6.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons.

4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kot­tmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna

2011, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., p. 350, con rif.; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

La reclamante fa valere inadempienza

contrattuale da parte dell’istante, non avendole portato i 30-40 clienti concordati,

non avendo effettuato correttamente il passaggio delle consegne al momento

della conclusione del contratto di lavoro e avendo subappaltato a terzi

prestazioni che le doveva.

Orbene dal contratto di lavoro in oggetto

non emerge alcun impegno dell’istante di portare alla sua nuova datrice di

lavoro un portafoglio di 30-40 clienti. Dal punto 1. del contratto si evince

unicamente che il procedente avrebbe ricevuto semestralmente il 7.5% del

fatturato per il settore Web design generato da clienti da lui acquisiti. In

merito alle ulteriori eccezioni si osserva che la reclamante ha prodotto

unicamente una sua lettera raccomandata del 5 giugno 2012 inviata all’istante (doc. N), in cui ha sostenuto che la disdetta formulata dal procedente con

un solo mese di preavviso, considerati i progetti in cui egli aveva un ruolo

attivo, arrischiava di pregiudicare i progetti stessi, che inoltre il passaggio

delle consegne non era avvenuto in modo soddisfacente e che la gestione di

alcuni clienti e dei loro progetti era assai critica. Orbene, la convenuta non

può eccepire il mancato apporto da parte dell’istante di 30-40 clienti,

ritenuto che questi non ne aveva assunto l’obbligo. Dalle e-mail e dagli

scritti scambiati dalle parti (doc. da C a I) emerge poi che il motivo del

mancato pagamento del salario all’istante era la mancanza di liquidità della

convenuta. Infine il predetto scritto del 5 giugno 2012 di quest’ultima (doc. N), inviato solo dopo la conclusione del rapporto di lavoro, contiene

unicamente allegazioni di parte prive di qualsiasi riscontro oggettivo, per cui

non è atto ad infirmare il contratto di lavoro in esame. Le precedenti

considerazioni portano pertanto a concludere che l’eccezione d’inadempienza

contrattuale fatta valere dalla reclamante non è stata resa sufficientemente

verosimile.

Il primo giudice ha quindi correttamente

accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 15'116.--

oltre interessi al 5% dall’11 giugno 2012, come richiesto con l’istanza di rigetto, atteso che secondo il contratto di lavoro (doc. A punto 4.1.48) il salario andava pagato alla fine di ogni mese, al massimo entro il 5° giorno del mese

successivo, per cui la mora era già subentrata con il trascorrere di tali

termini e pertanto sicuramente l’11 giugno 2012, senza la necessità per l’istante di interpellare la datrice di lavoro ogni volta (art. 108 cifra 3 CO).

7.

Il

reclamo va pertanto respinto.

La tassa

di giustizia, le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art.

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.--, anticipata dalla reclamante, resta a carico

di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 500.-- per ripetibili.

3. Notificazione a:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

15'116.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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