14.2012.177
Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Eccezioni non rese verosimili
12 dicembre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2012.177
Data decisione, Autorità:
12.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Eccezioni non rese verosimili
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.177
Lugano
12 dicembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 luglio 2012 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’8/11 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 15'116.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione del 24 ottobre 2012 (SO.2012.3038) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 220.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta
a carico della parte convenuta, con l’obbligo
di rifondere a controparte fr. 500.--
a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del
5 novembre 2012 postula la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 7 dicembre 2012 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 7 novembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A.Con PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 15'116.-- oltre
interessi al 5% dal 7 maggio 2012, indicando quale titolo di credito: “Saldo
parziale dello stipendio di febbraio 2012 e saldo totale degli stipendi di
Marzo, Aprile, Maggio 2012. Il creditore è stato fino alla data 31.05.2012 dipendente al 100% presso la società RE 1”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore per l’importo di fr. 15'116.-- oltre interessi al 5%
dall’11 giugno 2012.
B. L’istante fonda la sua pretesa sul contratto di lavoro concluso con
la convenuta il 1. luglio 2010 (doc. A) in relazione con il conteggio del
salario per il mese di agosto 2011 (doc. B) con lo scambio di e-mail relative
al pagamento degli stipendi arretrati (doc. C), con la diffida di pagamento
degli stipendi di gennaio e febbraio 2012 inviata alla datrice di lavoro, priva
di data (doc. D), con la lettera di disdetta del 27 aprile 2012, con effetto al 31 maggio 2012, per il mancato pagamento degli stipendi di febbraio e marzo 2012
(doc. E), con ulteriori e-mail scambiate dalle parti (doc. F), con l’accordo
redatto il 24 maggio 2012 e non sottoscritto dalla convenuta (doc. G) e con altre
e-mail concernenti il pagamento degli stipendi (doc. H e I).
C. All’udienza
di discussione l’istante si è riconfermato nella sua istanza, mentre la
convenuta vi si è opposta, sostenendo inadempienza dei suoi obblighi
contrattuali da parte del convenuto che, al momento dell’assunzione, si era
impegnato a portare un proprio portafoglio di 30-40 clienti. Non avendo il
procedente adempiuto a tale impegno, è subentrata una situazione di carente
liquidità riconducibile a tale mancanza. La convenuta ha poi proposto di
versare al procedente, a fronte dei salari rimasti impagati da febbraio a
maggio 2012 di complessivamente fr. 15'116.--, l’importo di fr. 8'000.--
pagabile in quattro rate mensili di fr. 2'000.-- a partire dal 15 novembre 2012, spiegando che la decurazione di fr. 7'116.-- risiedeva nel pessimo
passaggio delle consegne al termine del rapporto di lavoro avvenuto alla fine
di maggio 2012, nei gravi errori commessi in relazione a due clienti strategici
e nel conflitto d’interessi tra l’istante e una sua società.
Con la
replica il procedente ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando
che i rimproveri per l’asserita mancanza di apporto di clienti ripettivamente
le lamentele in merito alla qualità del lavoro da lui eseguito costituivano pretesti
sollevati a posteriori e per la prima volta nella procedura in atto, nel
tentativo di non pagare il dovuto. L’istante ha poi puntualizzato che
controparte non ha contestato che la sua prestazione lavorativa era stata
effettuata fino al mese di maggio 2012, né l’esattezza del conteggio di
salario.
Duplicando
la convenuta si è riconfermata nelle sue argomentazioni, precisando che i
rimproveri mossi in merito all’operato di controparte sono stati più volte
discussi verbalmente.
D. Con decisione del 24 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, considerando la documentazione
prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo
giudice ha ritenuto che la datrice di lavoro non ha negato che il dipendente ha
fornito la sua prestazione durante il periodo per il quale ha chiesto il
pagamento del salario, non ha contestato il conteggio del medesimo e nemmeno ha
sostenuto in modo credibile che la prestazione lavorativa dell’istante era
stata lacunosa, essendosi limitata a mere affermazioni, prive di qualsivoglia
supporto oggettivo.
E. Con
il reclamo la convenuta eccepisce inadempienza contrattuale da parte
dell’istante che al momento dell’assunzione si sarebbe impegnato a portarle un
portafoglio di 30-40 clienti. La reclamante rileva poi che l’istante, da fine
2011, doveva occuparsi in qualità di responsabile della gestione dei clienti,
del rientro dei pagamenti, che difettando generavano importanti problemi di
liquidità. Inoltre il procedente operava a favore di una concorrente ed aveva
illecitamente subappaltato a terzi prestazioni che invece le doveva. La convenuta
sostiene poi che, dopo avere inoltrato la disdetta del rapporto di lavoro, tra
l’altro non rispettosa del termine di preavviso, vi sono state gravi
manchevolezze da parte dell’istante in merito al passaggio delle consegne. Con
il suo scritto del 5 giugno 2012 (doc. N), e già in precedenza, ha specificato
al dipendente i disagi patiti, cagionati dalle sue manchevolezze. La reclamante
rileva infine che gli interessi potevano, se del caso, essere riconosciuti solo
dall’11 giugno 2012, rinviando alla differenza esistente con la data di
decorrenza indicata nel precetto esecutivo.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.
461).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
L’ammontare della pretesa
deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro
documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta
(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara
e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti
fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (Cometta, op. cit. in, p.
339).
Il
contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore
di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il
salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Non può invece essere concesso
il rigetto dell’opposizione, quando il datore di lavoro sostiene in modo
convincente, che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel
periodo per cui chiede il salario - ritenuto che solo sostenerlo non è
sufficiente - e nel caso in cui queste eccezioni non possono essere subito infirmate
dal lavoratore (Staehelin, op.
cit., n. 126 ad art. 82).
6.
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons.
4.1.1
con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna
2011, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 350, con rif.; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
La reclamante fa valere inadempienza
contrattuale da parte dell’istante, non avendole portato i 30-40 clienti concordati,
non avendo effettuato correttamente il passaggio delle consegne al momento
della conclusione del contratto di lavoro e avendo subappaltato a terzi
prestazioni che le doveva.
Orbene dal contratto di lavoro in oggetto
non emerge alcun impegno dell’istante di portare alla sua nuova datrice di
lavoro un portafoglio di 30-40 clienti. Dal punto 1. del contratto si evince
unicamente che il procedente avrebbe ricevuto semestralmente il 7.5% del
fatturato per il settore Web design generato da clienti da lui acquisiti. In
merito alle ulteriori eccezioni si osserva che la reclamante ha prodotto
unicamente una sua lettera raccomandata del 5 giugno 2012 inviata all’istante (doc. N), in cui ha sostenuto che la disdetta formulata dal procedente con
un solo mese di preavviso, considerati i progetti in cui egli aveva un ruolo
attivo, arrischiava di pregiudicare i progetti stessi, che inoltre il passaggio
delle consegne non era avvenuto in modo soddisfacente e che la gestione di
alcuni clienti e dei loro progetti era assai critica. Orbene, la convenuta non
può eccepire il mancato apporto da parte dell’istante di 30-40 clienti,
ritenuto che questi non ne aveva assunto l’obbligo. Dalle e-mail e dagli
scritti scambiati dalle parti (doc. da C a I) emerge poi che il motivo del
mancato pagamento del salario all’istante era la mancanza di liquidità della
convenuta. Infine il predetto scritto del 5 giugno 2012 di quest’ultima (doc. N), inviato solo dopo la conclusione del rapporto di lavoro, contiene
unicamente allegazioni di parte prive di qualsiasi riscontro oggettivo, per cui
non è atto ad infirmare il contratto di lavoro in esame. Le precedenti
considerazioni portano pertanto a concludere che l’eccezione d’inadempienza
contrattuale fatta valere dalla reclamante non è stata resa sufficientemente
verosimile.
Il primo giudice ha quindi correttamente
accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 15'116.--
oltre interessi al 5% dall’11 giugno 2012, come richiesto con l’istanza di rigetto, atteso che secondo il contratto di lavoro (doc. A punto 4.1.48) il salario andava pagato alla fine di ogni mese, al massimo entro il 5° giorno del mese
successivo, per cui la mora era già subentrata con il trascorrere di tali
termini e pertanto sicuramente l’11 giugno 2012, senza la necessità per l’istante di interpellare la datrice di lavoro ogni volta (art. 108 cifra 3 CO).
7.
Il
reclamo va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia, le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.--, anticipata dalla reclamante, resta a carico
di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 500.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
15'116.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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