14.2012.178
Rigetto provvisorio. Contratto di appalto. Nessuna deroga al contratto. Inadempienza contrattuale non resa verosimile
20 dicembre 2012Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.178
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di appalto. Nessuna deroga al contratto. Inadempienza contrattuale non resa verosimile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.178
Lugano
20 dicembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 luglio 2012 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 25/29 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 24'184.80 oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione del 23 ottobre 2012 (SO.2012.3037) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e,
di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La
tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
1'000.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
5 novembre 2012 postula la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni del 5 dicembre 2012 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 7 novembre 2012 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A.
Con precetto esecutivo n. __________ del 25/29 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'184.80 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di coltivazioni vigneti 2011: chf 23500.-- (credito) e chf
648.80 (interessi su ogni rata (4): agosto-ottobre 5'000.-- novembre 8500.--).
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. L’istante
fonda la sua pretesa su un contratto di appalto per la coltivazione di vigneti
a __________, __________, __________ e __________ concluso con la convenuta il 17 gennaio 2011, con cui quest’ultima si è impegnata a versare al viticoltore CO 1 per la
coltivazione e manutenzione dei citati vigneti durante l’anno 2011 l’importo
complessivo di fr. 50'000.--, da versare in 10 rate mensili di fr. 5'000.--, la
prima rata il mese di febbraio 2011 e l’ultima il mese di novembre 2011 (doc.
C). L’istante ha prodotto diversi e-mail scambiati con __________ T__________
in relazione al pagamento della sua remunerazione (doc. D), un avviso di mora
inviato alla convenuta il 1° dicembre 2011 (doc. E), una proposta di pagamento
rateale di fr. 10'214.-- formulata da __________ T__________ il 28 marzo 2012 (doc. F), un ulteriore scambio di e-mail (doc. G), una fattura del 1. giugno 2011 relativa al rifacimento della parcella di __________ (doc. H) e uno scritto
dell’11 maggio 2012 della convenuta al suo rappresentante legale, nel quale è
stata ribadita l’offerta del 28 marzo 2012 di pagare a titolo transattivo l’importo di fr. 10'214.-- (doc. L).
C. All’udienza
di discussione il procedente si è confermato nella sua istanza, mentre la
convenuta vi si è opposta sostenendo che da parte dell’istante vi sarebbero
state lacune e manchevolezze, tali da giustificare la rescissione del
contratto. L’escussa ha sostenuto che in seguito alla gestione approssimativa
da parte del procedente sono stati generati costi superiori alla media di
mercato, causandole un ingente danno. Inoltre sarebbero stati stipulati con il
procedente accordi verbali diversi da quanto stabilito nel contratto del 17 gennaio 2011, di cui al doc. C. L’escussa ha quindi proposto di versare all’istante per
l’opera svolta, in luogo della somma richiesta di fr. 26'500.--, l’importo di
fr. 10'000.--, pagabile in quattro rate mensili di fr. 2'500.-- ciascuna, la
prima volta il 15 novembre 2012.
Replicando
l’istante ha negato che vi siano stati con l’escussa accordi verbali esulanti
dal contratto doc. C ed inadempienze da parte sua, rilevando che la convenuta
si è limitata ad asserire accordi ed inadempienze, senza tuttavia renderli
verosimili.
Con la duplica la convenuta si è
riconfermata nelle sue allegazioni.
D. Con
decisione del 23 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo giudice la convenuta non ha saputo rendere
verosimili in modo credibile né gli asseriti accordi verbali deroganti a quanto
chiaramente pattuito nel contratto doc. C, né le presunte inadempienze
dell’istante nell’esecuzione del contratto. In sede pretorile è stato ritenuto
che l’escussa si è limitata a sollevare generiche contestazioni rimaste allo stadio
del puro parlato, non potendo il suo scritto dell’11 maggio 2012 (doc. L) rappresentare un riscontro oggettivo, costituendo atto di parte.
E. Con
il reclamo la convenuta sostiene che il pagamento delle prestazioni
dell’istante andava calcolato sulla base dell’effettivo dispendio orario, da
cui dovevano venire dedotti i costi di utilizzo dei suoi macchinari e attrezzi
e che non si trattava di un pagamento a corpo. La reclamante rileva di avere
allestito il rendiconto finale, inviato al procedente, dal quale risulta
l’importo di fr. 10'214.-- a suo favore e che questo rendiconto non è mai stato
confermato dall’istante. La sua tesi è d’altro canto confermata dall’e-mail
doc. G, con cui l’istante le ha inviato il resoconto delle sue prestazioni per
il 2011. La reclamante ha poi ribadito di avere subìto perdite nella produzione
dell’uva, che aveva già fatto notare alla controparte con i doc. F e L. Inoltre
la gestione da parte dell’istante era lacunosa. La reclamante ha infine constatato
che l’asserito credito fatto valere dall’istante, comunque contestato in toto,
ammonta a fr. 23'500.--. Gli interessi al 5% sono richiesti a far tempo dal 31 agosto 2011 sull’importo di fr. 24'184.80, importo nel quale sono già stati conteggiati
interessi sulle rate. I calcoli al riguardo non sono tuttavia né comprensibili,
né condivisibili.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.
461).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
L’ammontare della pretesa
deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro
documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta
(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara
e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti
fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (Cometta, op. cit. in, p.
339).
Il
contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui l’adempimento avviene
contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi basilese il
rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non
eccepisce che l’opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente
eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza
fondamento oppure viene immediatamente confutata dall’appaltatore. In caso di
difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli
tempestivamente notificati (Staehelin,
op. cit., n. 128 ad art. 82).
6.
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la
verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons.
4.1.1
con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna
2011, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 350, con rif.; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
La reclamante sostiene che il pagamento
delle prestazioni dell’istante andava calcolato sulla base dell’effettivo
dispendio orario, da cui dovevano essere dedotti i costi di utilizzo dei
macchinari e degli attrezzi di sua proprietà. Inoltre fa valere negligenze e inadempienze
contrattuali da parte dell’istante, che le avrebbero provocato gravi perdite.
Orbene dal contratto di appalto in oggetto
emerge che per l’anno 2011 l’importo a corpo che la reclamante doveva versare
all’istante ammontava a fr. 50'000.--, da pagare in 10 rate da fr. 5'000.--
l’una, a partire dal mese di febbraio fino al mese di novembre 2011 (doc. C).
Dal predetto contratto non si evince alcun accordo delle parti in merito ad un
conteggio finale che tenesse conto delle ore di lavoro prestate dall’istante e
delle deduzioni per l’utilizzo di attrezzature e macchinari della convenuta. Il
resoconto allegato alle e-mail scambiate dalle parti il 2 rispettivamente il 3 gennaio 2012, di cui al doc. G, è una proposta con cui è stato offerto all’istante il
pagamento di una liquidazione di fr. 12'514.--, come si evince da un ulteriore
e-mail della reclamante del 28 marzo 2012, di cui al doc. F, in cui viene indicato un saldo a favore dell’istante ridotto a fr. 10'214.--. Orbene, in mancanza
di accettazione da parte dell’istante di qualsivoglia deroga al contratto in
oggetto, i predetti documenti non portano a concludere che il contratto di
appalto in esame sia stato superato da ulteriori accordi stipulati dalle parti.
In merito alle negligenze e inadempienze
contrattuali dell’istante si rileva che sia lo scritto del 7 aprile 2012 di __________ T__________ (doc. F) sia lo scritto dell’11 maggio 2012 della convenuta al rappresentante legale dell’istante (doc. L), in cui sono state fatte
valere negligenze di quest’ultimo nell’adempimento dei suoi obblighi, che le avrebbero
provocato gravi danni, contengono solo allegazioni di parte prive di qualsiasi
riscontro oggettivo, per cui non sono atte ad infirmare, ai sensi dell’art. 82
cpv. 2 LEF, il contratto di appalto in oggetto. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il predetto contratto costituisce, in via di
principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede
di fr. 50’000.--. L’istante ha dedotto da questo importo fr. 26'500.--,
versatigli dalla convenuta, la quale non ha provato di avergli pagato un importo
superiore, e ha posto in esecuzione la somma di fr. 23'500.--, che pertanto va
riconosciuta. Per l’importo di fr. 648.80 di interessi moratori calcolati sulle
rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 l’istante non ha prodotto
alcun conteggio dettagliato. Sennonché, un’indagine approfondita tesa a
determinare l’esattezza di questo importo sfugge al potere di cognizione del
giudice del rigetto, per cui per fr. 648.80 l’istanza va respinta. A proposito
degli interessi di ritardo richiesti anche su questo importo, va osservato che
secondo l’art. 105 cpv. 3 CO non si possono chiedere interessi per ritardo nel
pagamento degli interessi moratori.
Il rigetto provvisorio dell’opposizione va
pertanto concesso per fr. 23'500.-- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2011 su fr. 18'500.--, atteso che l’istante con messa in mora dell’1. dicembre 2011 (doc. E) ha chiesto il pagamento di questo importo per i mesi di febbraio
2011.
(fr. 3'500.--), di agosto 2011 (fr. 5'000.--), di settembre 2011 (fr.
5'000.--) e di ottobre 2011 (fr. 5'000.--) entro 10 giorni e del 5% dal 30 novembre 2011 su fr. 5'000.-- per il mese di novembre 2011, ritenuto che secondo il
contratto il pagamento delle rate doveva avvenire al più tardi per la fine del
rispettivo mese.
7.
Il reclamo
va pertanto parzialmente accolto.
La tassa
di giustizia, le spese processuali e le ripetibili seguono la pressoché
completa soccombenza della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv.
2.
e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 23 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.3037) è così riformato:
“1. L’istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 10 luglio 2012 promossa da CO 1, __________,
contro RE 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 23'500.-- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2011 su fr. 18'500.-- e dal 30 novembre 2011 su fr. 5'000.--.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dalla
reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1’000.-- per
ripetibili.
III. Notificazione a:
- __________
- __________ __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente
La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’184.--,
non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster