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Decisione

14.2012.178

Rigetto provvisorio. Contratto di appalto. Nessuna deroga al contratto. Inadempienza contrattuale non resa verosimile

20 dicembre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con precetto esecutivo n. __________ del 25/29 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'184.80 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di coltivazioni vigneti 2011: chf 23500.-- (credito) e chf

648.80 (interessi su ogni rata (4): agosto-ottobre 5'000.-- novembre 8500.--).

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su un contratto di appalto per la coltivazione di vigneti

a __________, __________, __________ e __________ concluso con la convenuta il 17 gennaio 2011, con cui quest’ultima si è impegnata a versare al viticoltore CO 1 per la

coltivazione e manutenzione dei citati vigneti durante l’anno 2011 l’importo

complessivo di fr. 50'000.--, da versare in 10 rate mensili di fr. 5'000.--, la

prima rata il mese di febbraio 2011 e l’ultima il mese di novembre 2011 (doc.

C). L’istante ha prodotto diversi e-mail scambiati con __________ T__________

in relazione al pagamento della sua remunerazione (doc. D), un avviso di mora

inviato alla convenuta il 1° dicembre 2011 (doc. E), una proposta di pagamento

rateale di fr. 10'214.-- formulata da __________ T__________ il 28 marzo 2012 (doc. F), un ulteriore scambio di e-mail (doc. G), una fattura del 1. giugno 2011 relativa al rifacimento della parcella di __________ (doc. H) e uno scritto

dell’11 maggio 2012 della convenuta al suo rappresentante legale, nel quale è

stata ribadita l’offerta del 28 marzo 2012 di pagare a titolo transattivo l’importo di fr. 10'214.-- (doc. L).

C. All’udienza

di discussione il procedente si è confermato nella sua istanza, mentre la

convenuta vi si è opposta sostenendo che da parte dell’istante vi sarebbero

state lacune e manchevolezze, tali da giustificare la rescissione del

contratto. L’escussa ha sostenuto che in seguito alla gestione approssimativa

da parte del procedente sono stati generati costi superiori alla media di

mercato, causandole un ingente danno. Inoltre sarebbero stati stipulati con il

procedente accordi verbali diversi da quanto stabilito nel contratto del 17 gennaio 2011, di cui al doc. C. L’escussa ha quindi proposto di versare all’istante per

l’opera svolta, in luogo della somma richiesta di fr. 26'500.--, l’importo di

fr. 10'000.--, pagabile in quattro rate mensili di fr. 2'500.-- ciascuna, la

prima volta il 15 novembre 2012.

Replicando

l’istante ha negato che vi siano stati con l’escussa accordi verbali esulanti

dal contratto doc. C ed inadempienze da parte sua, rilevando che la convenuta

si è limitata ad asserire accordi ed inadempienze, senza tuttavia renderli

verosimili.

Con la duplica la convenuta si è

riconfermata nelle sue allegazioni.

D. Con

decisione del 23 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo giudice la convenuta non ha saputo rendere

verosimili in modo credibile né gli asseriti accordi verbali deroganti a quanto

chiaramente pattuito nel contratto doc. C, né le presunte inadempienze

dell’istante nell’esecuzione del contratto. In sede pretorile è stato ritenuto

che l’escussa si è limitata a sollevare generiche contestazioni rimaste allo stadio

del puro parlato, non potendo il suo scritto dell’11 maggio 2012 (doc. L) rappresentare un riscontro oggettivo, costituendo atto di parte.

E. Con

il reclamo la convenuta sostiene che il pagamento delle prestazioni

dell’istante andava calcolato sulla base dell’effettivo dispendio orario, da

cui dovevano venire dedotti i costi di utilizzo dei suoi macchinari e attrezzi

e che non si trattava di un pagamento a corpo. La reclamante rileva di avere

allestito il rendiconto finale, inviato al procedente, dal quale risulta

l’importo di fr. 10'214.-- a suo favore e che questo rendiconto non è mai stato

confermato dall’istante. La sua tesi è d’altro canto confermata dall’e-mail

doc. G, con cui l’istante le ha inviato il resoconto delle sue prestazioni per

il 2011. La reclamante ha poi ribadito di avere subìto perdite nella produzione

dell’uva, che aveva già fatto notare alla controparte con i doc. F e L. Inoltre

la gestione da parte dell’istante era lacunosa. La reclamante ha infine constatato

che l’asserito credito fatto valere dall’istante, comunque contestato in toto,

ammonta a fr. 23'500.--. Gli interessi al 5% sono richiesti a far tempo dal 31 agosto 2011 sull’importo di fr. 24'184.80, importo nel quale sono già stati conteggiati

interessi sulle rate. I calcoli al riguardo non sono tuttavia né comprensibili,

né condivisibili.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.

461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

L’ammontare della pretesa

deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro

documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p.

339).

Il

contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui l’adempimento avviene

contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi basilese il

rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non

eccepisce che l’opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente

eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza

fondamento oppure viene immediatamente confutata dall’appaltatore. In caso di

difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli

tempestivamente notificati (Staehelin,

op. cit., n. 128 ad art. 82).

6.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la

verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons.

4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono

essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna

2011, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., p. 350, con rif.; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

La reclamante sostiene che il pagamento

delle prestazioni dell’istante andava calcolato sulla base dell’effettivo

dispendio orario, da cui dovevano essere dedotti i costi di utilizzo dei

macchinari e degli attrezzi di sua proprietà. Inoltre fa valere negligenze e inadempienze

contrattuali da parte dell’istante, che le avrebbero provocato gravi perdite.

Orbene dal contratto di appalto in oggetto

emerge che per l’anno 2011 l’importo a corpo che la reclamante doveva versare

all’istante ammontava a fr. 50'000.--, da pagare in 10 rate da fr. 5'000.--

l’una, a partire dal mese di febbraio fino al mese di novembre 2011 (doc. C).

Dal predetto contratto non si evince alcun accordo delle parti in merito ad un

conteggio finale che tenesse conto delle ore di lavoro prestate dall’istante e

delle deduzioni per l’utilizzo di attrezzature e macchinari della convenuta. Il

resoconto allegato alle e-mail scambiate dalle parti il 2 rispettivamente il 3 gennaio 2012, di cui al doc. G, è una proposta con cui è stato offerto all’istante il

pagamento di una liquidazione di fr. 12'514.--, come si evince da un ulteriore

e-mail della reclamante del 28 marzo 2012, di cui al doc. F, in cui viene indicato un saldo a favore dell’istante ridotto a fr. 10'214.--. Orbene, in mancanza

di accettazione da parte dell’istante di qualsivoglia deroga al contratto in

oggetto, i predetti documenti non portano a concludere che il contratto di

appalto in esame sia stato superato da ulteriori accordi stipulati dalle parti.

In merito alle negligenze e inadempienze

contrattuali dell’istante si rileva che sia lo scritto del 7 aprile 2012 di __________ T__________ (doc. F) sia lo scritto dell’11 maggio 2012 della convenuta al rappresentante legale dell’istante (doc. L), in cui sono state fatte

valere negligenze di quest’ultimo nell’adempimento dei suoi obblighi, che le avrebbero

provocato gravi danni, contengono solo allegazioni di parte prive di qualsiasi

riscontro oggettivo, per cui non sono atte ad infirmare, ai sensi dell’art. 82

cpv. 2 LEF, il contratto di appalto in oggetto. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che il predetto contratto costituisce, in via di

principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede

di fr. 50’000.--. L’istante ha dedotto da questo importo fr. 26'500.--,

versatigli dalla convenuta, la quale non ha provato di avergli pagato un importo

superiore, e ha posto in esecuzione la somma di fr. 23'500.--, che pertanto va

riconosciuta. Per l’importo di fr. 648.80 di interessi moratori calcolati sulle

rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 l’istante non ha prodotto

alcun conteggio dettagliato. Sennonché, un’indagine approfondita tesa a

determinare l’esattezza di questo importo sfugge al potere di cognizione del

giudice del rigetto, per cui per fr. 648.80 l’istanza va respinta. A proposito

degli interessi di ritardo richiesti anche su questo importo, va osservato che

secondo l’art. 105 cpv. 3 CO non si possono chiedere interessi per ritardo nel

pagamento degli interessi moratori.

Il rigetto provvisorio dell’opposizione va

pertanto concesso per fr. 23'500.-- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2011 su fr. 18'500.--, atteso che l’istante con messa in mora dell’1. dicembre 2011 (doc. E) ha chiesto il pagamento di questo importo per i mesi di febbraio

2011.

(fr. 3'500.--), di agosto 2011 (fr. 5'000.--), di settembre 2011 (fr.

5'000.--) e di ottobre 2011 (fr. 5'000.--) entro 10 giorni e del 5% dal 30 novembre 2011 su fr. 5'000.-- per il mese di novembre 2011, ritenuto che secondo il

contratto il pagamento delle rate doveva avvenire al più tardi per la fine del

rispettivo mese.

7.

Il reclamo

va pertanto parzialmente accolto.

La tassa

di giustizia, le spese processuali e le ripetibili seguono la pressoché

completa soccombenza della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv.

2.

e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 23 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.3037) è così riformato:

“1. L’istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione del 10 luglio 2012 promossa da CO 1, __________,

contro RE 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al PE

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 23'500.-- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2011 su fr. 18'500.-- e dal 30 novembre 2011 su fr. 5'000.--.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dalla

reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1’000.-- per

ripetibili.

III. Notificazione a:

- __________

- __________ __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’184.--,

non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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