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Decisione

14.2012.179

Tardività del reclamo

15 novembre 2012Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2012.179

Lugano

15 novembre 2012

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

composta

dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo

sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente

da istanza 5 luglio 2012 presentata da

RE

1

rappresentata

da __________

contro

CO

1

tendente

ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato

in data 7 maggio 2012 per il pagamento di fr. 54'207.95 oltre interessi e

spese;

causa

stralciata dai ruoli dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con

decisione del 22 ottobre 2012 (SO.3024);

sentenza

impugnata dalla parte istante con reclamo del 6 novembre 2012;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso – come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a tenore

della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex at. 80-84 LEF

(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che,

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci

giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a

posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

che

la decisione impugnata (motivata), resa in data 22 ottobre 2012 e spedita per

raccomandata alle parti lo stesso giorno, è stata notificata (recapitata) alla

parte istante il 23 ottobre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace) e non il 24

ottobre 2102 come preteso dalla reclamante;

che

il termine per ricorrere, iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2012 (art. 142

cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 2 novembre 2012;

che

spedito il 6 novembre 2102 il rimedio risulta intempestivo e va perciò

dichiarato inammissibile;

che,

comunque sia, il reclamo sarebbe da dichiarare intempestivo anche qualora la

decisione impugnata fosse stata recapitata il 24 ottobre 2012, come preteso nel

reclamo, dal momento che in tale caso il termine utile per ricorrere sarebbe

venuto a scadere, per effetto dell’art.142 cpv. 3 CPC, lunedì 5 novembre 2102;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza

dell’insorgente (art. 48 e 61cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);

per

questi motivi,

richiamata

la OTLEF, .

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile

in quanto tardivo.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 54'207,95, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72.

e segg. LTF).