14.2012.179
Tardività del reclamo
15 novembre 2012Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2012.179
Lugano
15 novembre 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente
da istanza 5 luglio 2012 presentata da
RE
1
rappresentata
da __________
contro
CO
1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato
in data 7 maggio 2012 per il pagamento di fr. 54'207.95 oltre interessi e
spese;
causa
stralciata dai ruoli dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con
decisione del 22 ottobre 2012 (SO.3024);
sentenza
impugnata dalla parte istante con reclamo del 6 novembre 2012;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso – come nella fattispecie - per le decisioni nelle pratiche a tenore
della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex at. 80-84 LEF
(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che,
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci
giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a
posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che
la decisione impugnata (motivata), resa in data 22 ottobre 2012 e spedita per
raccomandata alle parti lo stesso giorno, è stata notificata (recapitata) alla
parte istante il 23 ottobre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace) e non il 24
ottobre 2102 come preteso dalla reclamante;
che
il termine per ricorrere, iniziato a decorrere dal 24 ottobre 2012 (art. 142
cpv. 1 CPC), è venuto a scadere venerdì 2 novembre 2012;
che
spedito il 6 novembre 2102 il rimedio risulta intempestivo e va perciò
dichiarato inammissibile;
che,
comunque sia, il reclamo sarebbe da dichiarare intempestivo anche qualora la
decisione impugnata fosse stata recapitata il 24 ottobre 2012, come preteso nel
reclamo, dal momento che in tale caso il termine utile per ricorrere sarebbe
venuto a scadere, per effetto dell’art.142 cpv. 3 CPC, lunedì 5 novembre 2102;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza
dell’insorgente (art. 48 e 61cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);
per
questi motivi,
richiamata
la OTLEF, .
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile
in quanto tardivo.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
3.
Notificazione a:
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 54'207,95, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72.
e segg. LTF).