14.2012.18
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la sentenza del giudice di pace non motivata. Conversione in una richiesta di motivazione
6 febbraio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.18
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la sentenza del giudice di pace non motivata. Conversione in una richiesta di motivazione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 2 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
Incarto n.
14.2012.18
Lugano
6 febbraio
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 novembre 2011 presentata dal
CO 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 5 ottobre 2011 per
la somma di fr. 1'958.40.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo del
Gambarogno, con decisione del 25 gennaio 2012 (inc. __________) ha così statuito:
“ 1. L’istanza è accolta; l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via definitiva per
fr. 1'958.40, oltre gli accessori.
2. La
tassa di giustizia di fr. 170.00, anticipata dalla parte istante, è a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 50.00.- di
indennità.
3. La motivazione scritta è fatta
pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla
comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale
rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2
CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.
4. La presente decisione è
impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di
appello entro il termine di 10 giorni (art. 319 e segg. CPC).
5. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 3 febbraio
2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisone del 25 gennaio 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi
in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del
circolo del Gambarogno, in accoglimento dell’istanza 23 novembre 2011 del CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 5
ottobre 2011 per il pagamento di fr. 1'958.40, oltre interessi e spese,
che, nel
contempo, il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo
giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse
richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che
l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in
giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3 );
che,
infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di
10 giorni (dispositivo n. 4);
che
contro tale decisone RE 1 si è aggravata con reclamo del 3 febbraio 2012, ritenendo
l’avversaria pretesa abusiva;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:.
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione (ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b cpv.
3.
CPC)
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a
statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello,
come erroneamente indicato dal primo giudice (dispositivo n. 4), ma la Camera
di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);
che,
proposto il 3 febbraio 2012 a fronte di una decisione emessa e intimata il 25 gennaio
2012.
e notificata alla convenuta al più presto il giorno successivo, il rimedio
è tempestivo e, perciò, sotto questo profilo, ammissibile;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale civile
entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice
può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al
dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, b. recapitando il
Dispositivo
dispositivo alle parti (come avvenuto nella fattispecie);
che la
motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo e solo se una parte
lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv.
2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che,
nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista
dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la
motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che tale
inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia dell’impugnazione della
decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm., art. 239 pag.
1061);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31; cfr. anche
art. 321 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – come vi è da
supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello
o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha
pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di
motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin., op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische
Zivilprozessordung, art. 239 n. 16; lerch
in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza
dell’11.5.2011);
che ne
discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al
Giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;
che pro
futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per
impugnare – di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della
motivazione scritta (CEF, sentenza citata; cfr, anche art. 321 cpv. 1 CPC);
che non si
prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo del
Gambarogno, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- , ;
- , .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'958.40,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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