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Decisione

14.2012.18

Rigetto definitivo dell'opposizione. Reclamo contro la sentenza del giudice di pace non motivata. Conversione in una richiesta di motivazione

6 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisone del 25 gennaio 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi

in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del

circolo del Gambarogno, in accoglimento dell’istanza 23 novembre 2011 del CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 5

ottobre 2011 per il pagamento di fr. 1'958.40, oltre interessi e spese,

che, nel

contempo, il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo

giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse

richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che

l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in

giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3 );

che,

infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di

10 giorni (dispositivo n. 4);

che

contro tale decisone RE 1 si è aggravata con reclamo del 3 febbraio 2012, ritenendo

l’avversaria pretesa abusiva;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:.

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione (ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b cpv.

3.

CPC)

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a

statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello,

come erroneamente indicato dal primo giudice (dispositivo n. 4), ma la Camera

di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);

che,

proposto il 3 febbraio 2012 a fronte di una decisione emessa e intimata il 25 gennaio

2012.

e notificata alla convenuta al più presto il giorno successivo, il rimedio

è tempestivo e, perciò, sotto questo profilo, ammissibile;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale civile

entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice

può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al

dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, b. recapitando il

Dispositivo

dispositivo alle parti (come avvenuto nella fattispecie);

che la

motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo e solo se una parte

lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv.

2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o

reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che,

nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista

dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la

motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

che tale

inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia dell’impugnazione della

decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm., art. 239 pag.

1061);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31; cfr. anche

art. 321 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – come vi è da

supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello

o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha

pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di

motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin., op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordung, art. 239 n. 16; lerch

in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza

dell’11.5.2011);

che ne

discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al

Giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

che pro

futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per

impugnare – di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto

dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della

motivazione scritta (CEF, sentenza citata; cfr, anche art. 321 cpv. 1 CPC);

che non si

prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo del

Gambarogno, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione.

2. Non

si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- , ;

- , .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'958.40,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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