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Decisione

14.2012.180

Annullamento della decisione e retrocessione dell’incarto al primo giudice per carenza di motivazione della decisione

12 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 29.2/25.7.2012 dell’Ufficio di esecuzione

e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento della somma di

fr. 671.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il saldo

relativo al contratto di finanziamento del 31 luglio 2008 (n. W32-938481);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10

ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Giudicatura di pace del circolo di Stabio;

che

l’istante ha fondato la propria domanda – in estrema sintesi – sul contratto

di finanziamento connesso con il contratto di compravendita con pagamento

rateale del 23 giugno 2008 (con le relative condizioni), con il quale il

convenuto si è riconosciuto debitore nei confronti dell’istante dell’importo

complessivo di fr. 10'289.60, in relazione all’acquisto di una moto, da saldare

mediante pagamenti rateali di 36 rate di fr. 263,60 cadauna (doc. A), sul

calcolo del budget (determinazione della parte pignorabile del reddito

secondo l’art. 28 LCC) a valere quale parte integrante del contratto, che ha

stabilito in fr. 837.00 l’importo totale a disposizione del mutuatario/acquirente

(doc. B), sul verbale di consegna della moto (doc. C), e sull’estratto conto al

9 ottobre 2012, con un saldo a favore della procedente di fr. 671.10 (doc. D);

che chiamato

a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 23 ottobre 2012 il convenuto ha

chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo di avere pagato le 36 rate di fr.

263.20 cadauna, come da contratto e come rilevabile dalla fotocopia delle

ricevute postali annesse, oltre ai costi aggiuntivi (esosi) di fr. 959.80 a causa di qualche ritardo nei pagamenti, ritardo attribuibile alla sua difficile situazione

finanziaria;

che, ciò nonostante,

ha puntualizzato l’escusso, la parte istante ha preteso altri costi aggiuntivi,

malgrado un tasso debitorio già alto;

che ignorando

i motivi di tale comportamento, ha proseguito il convenuto, egli ha chiesto una

spiegazione alla creditrice, la quale, per tutta risposta, gli ha fatto notificare

un precetto esecutivo, per poi telefonargli, consigliandolo di pagare almeno

un’altra rata aggiuntiva e/o di ritirare l’opposizione per evitare guai;

che non

risulta che tale presa di posizione sia stata notificata alla procedente;

che con

decisione del 30 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Stabio –

richiamata e considerata la documentazione esibita dalla escutente – ha accolto

l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dal

convenuto al precetto esecutivo;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 novembre 2012

reiterando nel sostenere di avere pagato la cifra concordata di fr. 9'489.60,

come pure anche l’ulteriore maggiorazione di fr. 959.80 richiesta per costi

generici non documentati né giustificati in modo chiaro dalla controparte, e

contestando dipoi anche l’estratto conto agli atti in quanto gonfiato a

vantaggio della creditrice in modo esagerato;

che con

osservazioni del 6 dicembre 2012 la procedente si è confermata nel proprio

conteggio;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore, della LEF, segnatamente in materia

di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art.309 lett. b. n 3 CPC);

che trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

215.

lett. a CPC) il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla

notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori

della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);

che proposto

in data 8 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa il 30 ottobre 2012 e

notificata alle parti più avanti, il rimedio risulta senz’altro tempestivo e,

quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che pur

non avvalendosi né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, l’insorgente

parrebbe fondare il reclamo sul mancato riconoscimento da parte del primo giudice

della circostanza dell’avvenuto pagamento dell’importo contrattualmente

stabilito con la controparte, ossia dal titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

sul quale la procedente ha fondato la propria istanza, rispettivamente sul

fatto che egli avrebbe anche saldato l’ulteriore posizione (aggravio) di fr.

959.

, che le sarebbe stata richiesta dalla controparte;

che sulla

specifica questione non vi è motivo di soffermarsi oltre;

che non

vi è dubbio che il reclamo riprende le eccezioni liberatorie che il convenuto

aveva sottoposto all’attenzione del giudice di prime con osservazioni del 23

ottobre 2012, senza però ottenere alcun riscontro nel giudizio impugnato, che

nemmeno menziona la circostanza della presentazione del memoriale di difesa testé

ricordato;

che al

primo giudice va ricordato che la decisione di sua competenza deve tra l’altro contenere,

se del caso, i motivi sul quale esso si fonda (cfr. art. 238 lett. g CPC applicabile

ex art. 219 CPC) e che l’obbligo del giudice di motivare le sue decisioni

rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti ex art.29

cpv. 2 CP Cost e 53 CPC (cfr. sutter-somm/chevalier

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 13 ad art. 53; CPC Comm,

trezzini, pag. 1055);

che,

nella fattispecie, la totale assenza di ogni e qualsiasi considerazione sulle

eccezioni sollevate dall’escusso e sulla documentazione da questi a tal scopo

prodotta, rappresenta uno scolastico caso di violazione dei diritti di parte, che

non può che essere sanzionata con l’annullamento dell’impugnato giudizio (sutter-somm/chevalier, op. cit. n. 26 ad

art. 53), con conseguente rinvio degli atti al Giudice di pace del circolo di

Stabio per nuovo giudizio (previa notificazione delle osservazioni all’istanza alla

parte istante, ove ciò non fosse ancora avvenuto e, dandosene il caso, previo

decorso del termine per l’inoltro di una eventuale replica e duplica);

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico dello

Stato (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC), con conseguente rimborso al reclamante

dell’importo versato a titolo di anticipo ex art. 98 CPC a copertura delle

spese processuali presumibili riferite al reclamo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è evaso nel senso che la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno

trasmessi al Giudice di pace del circolo di Stabio per le incombenze di cui ai

considerandi.

2. Non

si prelevano spese

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

671.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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