14.2012.180
Annullamento della decisione e retrocessione dell’incarto al primo giudice per carenza di motivazione della decisione
12 dicembre 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.180
Data decisione, Autorità:
12.12.2012, CEF
Titolo:
Annullamento della decisione e retrocessione dell’incarto al primo giudice per carenza di motivazione della decisione
NULLITÀ
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 CPC
art. 219 CPC
art. 238 CPC
Incarto n.
14.2012.180
Lugano
12 dicembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 10 ottobre 2012 presentata da
CO 1,
contro
CO 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione fallimenti di Mendrisio, notificato in data 25
luglio 2012 per il pagamento di fr. 671.15 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Stabio con decisione del 30 ottobre 2012 (inc. n. 129/2012);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 7
novembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 29.2/25.7.2012 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per il pagamento della somma di
fr. 671.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito il saldo
relativo al contratto di finanziamento del 31 luglio 2008 (n. W32-938481);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10
ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Giudicatura di pace del circolo di Stabio;
che
l’istante ha fondato la propria domanda – in estrema sintesi – sul contratto
di finanziamento connesso con il contratto di compravendita con pagamento
rateale del 23 giugno 2008 (con le relative condizioni), con il quale il
convenuto si è riconosciuto debitore nei confronti dell’istante dell’importo
complessivo di fr. 10'289.60, in relazione all’acquisto di una moto, da saldare
mediante pagamenti rateali di 36 rate di fr. 263,60 cadauna (doc. A), sul
calcolo del budget (determinazione della parte pignorabile del reddito
secondo l’art. 28 LCC) a valere quale parte integrante del contratto, che ha
stabilito in fr. 837.00 l’importo totale a disposizione del mutuatario/acquirente
(doc. B), sul verbale di consegna della moto (doc. C), e sull’estratto conto al
9 ottobre 2012, con un saldo a favore della procedente di fr. 671.10 (doc. D);
che chiamato
a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 23 ottobre 2012 il convenuto ha
chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo di avere pagato le 36 rate di fr.
263.20 cadauna, come da contratto e come rilevabile dalla fotocopia delle
ricevute postali annesse, oltre ai costi aggiuntivi (esosi) di fr. 959.80 a causa di qualche ritardo nei pagamenti, ritardo attribuibile alla sua difficile situazione
finanziaria;
che, ciò nonostante,
ha puntualizzato l’escusso, la parte istante ha preteso altri costi aggiuntivi,
malgrado un tasso debitorio già alto;
che ignorando
i motivi di tale comportamento, ha proseguito il convenuto, egli ha chiesto una
spiegazione alla creditrice, la quale, per tutta risposta, gli ha fatto notificare
un precetto esecutivo, per poi telefonargli, consigliandolo di pagare almeno
un’altra rata aggiuntiva e/o di ritirare l’opposizione per evitare guai;
che non
risulta che tale presa di posizione sia stata notificata alla procedente;
che con
decisione del 30 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Stabio –
richiamata e considerata la documentazione esibita dalla escutente – ha accolto
l’istanza, respingendo pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 novembre 2012
reiterando nel sostenere di avere pagato la cifra concordata di fr. 9'489.60,
come pure anche l’ulteriore maggiorazione di fr. 959.80 richiesta per costi
generici non documentati né giustificati in modo chiaro dalla controparte, e
contestando dipoi anche l’estratto conto agli atti in quanto gonfiato a
vantaggio della creditrice in modo esagerato;
che con
osservazioni del 6 dicembre 2012 la procedente si è confermata nel proprio
conteggio;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore, della LEF, segnatamente in materia
di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art.309 lett. b. n 3 CPC);
che trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
215.
lett. a CPC) il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla
notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori
della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC);
che proposto
in data 8 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa il 30 ottobre 2012 e
notificata alle parti più avanti, il rimedio risulta senz’altro tempestivo e,
quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che pur
non avvalendosi né dell’uno né dell’altro titolo di reclamo, l’insorgente
parrebbe fondare il reclamo sul mancato riconoscimento da parte del primo giudice
della circostanza dell’avvenuto pagamento dell’importo contrattualmente
stabilito con la controparte, ossia dal titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
sul quale la procedente ha fondato la propria istanza, rispettivamente sul
fatto che egli avrebbe anche saldato l’ulteriore posizione (aggravio) di fr.
959.
, che le sarebbe stata richiesta dalla controparte;
che sulla
specifica questione non vi è motivo di soffermarsi oltre;
che non
vi è dubbio che il reclamo riprende le eccezioni liberatorie che il convenuto
aveva sottoposto all’attenzione del giudice di prime con osservazioni del 23
ottobre 2012, senza però ottenere alcun riscontro nel giudizio impugnato, che
nemmeno menziona la circostanza della presentazione del memoriale di difesa testé
ricordato;
che al
primo giudice va ricordato che la decisione di sua competenza deve tra l’altro contenere,
se del caso, i motivi sul quale esso si fonda (cfr. art. 238 lett. g CPC applicabile
ex art. 219 CPC) e che l’obbligo del giudice di motivare le sue decisioni
rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti ex art.29
cpv. 2 CP Cost e 53 CPC (cfr. sutter-somm/chevalier
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 13 ad art. 53; CPC Comm,
trezzini, pag. 1055);
che,
nella fattispecie, la totale assenza di ogni e qualsiasi considerazione sulle
eccezioni sollevate dall’escusso e sulla documentazione da questi a tal scopo
prodotta, rappresenta uno scolastico caso di violazione dei diritti di parte, che
non può che essere sanzionata con l’annullamento dell’impugnato giudizio (sutter-somm/chevalier, op. cit. n. 26 ad
art. 53), con conseguente rinvio degli atti al Giudice di pace del circolo di
Stabio per nuovo giudizio (previa notificazione delle osservazioni all’istanza alla
parte istante, ove ciò non fosse ancora avvenuto e, dandosene il caso, previo
decorso del termine per l’inoltro di una eventuale replica e duplica);
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico dello
Stato (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC), con conseguente rimborso al reclamante
dell’importo versato a titolo di anticipo ex art. 98 CPC a copertura delle
spese processuali presumibili riferite al reclamo;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è evaso nel senso che la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno
trasmessi al Giudice di pace del circolo di Stabio per le incombenze di cui ai
considerandi.
2. Non
si prelevano spese
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
671.15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster