14.2012.181
Nova ex art. 326 CPC. Riconoscimento di debito è una dichiarazione del debitore. Legittimazione a chiedere il rigetto da parte del cessionario ex art. 260 LEF
18 dicembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2012.181
Data decisione, Autorità:
18.12.2012, CEF
Titolo:
Nova ex art. 326 CPC. Riconoscimento di debito è una dichiarazione del debitore. Legittimazione a chiedere il rigetto da parte del cessionario ex art. 260 LEF
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
14.2012.181
Lugano
18 dicembre
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 24 luglio 2012 da
CO 1
patrocinato da PA 2
contro
RE 1
patrocinato da PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 6/11 luglio 2012 dell’Ufficio di esecuzione
di __________ per l’importo di fr. 900'000.00 oltre interessi al 5% dal
30.11.2009;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con decisione 30 ottobre 2012 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 500.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 5'600.- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 9 novembre 2012 postula la
reiezione dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 7 dicembre 2012 la parte convenuta ha chiesto la
reiezione del reclamo, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 12 novembre 2012 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
del 6/11 luglio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 900'000.- oltre interessi al 5% dal 30.11.2009, indicando quale
titolo di credito: “Atto di cessione di credito di fr. 900'000.- vantato nei
confronti di RE 1 rilasciato il 06.03.2012 dall’UF di __________ al creditore CO
1 nella liquidazione di procedura 139/2011 – __________ __________”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________. __________
B. Il
procedente fonda la propria pretesa sulla dichiarazione 30 novembre 2009
mediante la quale RE 1 ha dichiarato di essere debitore di __________
dell’importo di fr. 900'000.- (doc. B). CO 1 ha pure prodotto l’atto di cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF del 6 marzo 2012 (doc. C), mediante il
quale l’amministrazione del fallimento di __________ ha ceduto a CO 1 il
credito di fr. 900'000.- vantato dal fallito nel confronti di RE 1 e la
decisione 26 giugno 2012 (doc. D) con la quale l’amministrazione del fallimento
ha concesso al cessionario una proroga scadente il 30 settembre 2012 per far
valere giudizialmente la pretesa contro l’escusso.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso non si è presentato mentre il procedente ha
confermato la propria richiesta di rigetto dell’opposizione.
D. Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di ____________________,
ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione.
E. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravato RE 1 asserendo di non
essere a conoscenza dello stadio procedurale in cui si trova la liquidazione del
fallimento di __________ e di non sapere se la decisione della massa di cedere
il credito nei confronti dell’escusso sia cresciuta in giudicato. La verifica
della crescita in giudicato del provvedimento dell’Ufficio fallimenti doveva essere
fatta dal primo giudice, cosa che in concreto non sarebbe avvenuta. Già solo
per questo motivo il gravame dovrebbe essere accolto.
Il
reclamante evidenzia che i creditori a cui è stato ceduto il credito, signori __________,
__________ e __________ hanno ceduto, con contratto del 4 giugno 2012, le loro
prerogative creditorie a __________. Essendo avvenuta questa cessione un mese
prima dell’emissione del precetto esecutivo, CO 1 non sarebbe stato titolare di
alcun credito nei suoi confronti quando ha avviato la procedura esecutiva.
RE
1 ritiene poi che la cessione del 6 marzo 2012 sia avvenuta dopo la chiusura
del fallimento di __________.
F. Delle
osservazioni 7 dicembre 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 9 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa in data 30 ottobre 2012 e notificata il 6 novembre 2012, il rimedio risulta
tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
Secondo
l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Il
ricorrente argomenta che il Pretore avrebbe dovuto accertare sia se la
decisione con la quale l’Ufficio fallimenti ha ceduto il credito al procedente è
stata oggetto di impugnativa sia se la stessa è stata presa quando il
fallimento di __________ i era ancora aperto. Per procedere a tali accertamenti
il primo giudice avrebbe dovuto richiamare l’incarto riferito al fallimento di __________
presso l’Ufficio fallimenti di __________, documenti che il convenuto non
avrebbe potuto produrre in quanto non parte della procedura fallimentare. In
prima sede il convenuto non presentandosi all’udienza di contraddittorio ha
comunque omesso di richiedere al primo giudice il richiamo dell’incarto fallimentare.
Orbene per l’art. 153 cpv. 1 CPC il giudice provvede d’ufficio alla raccolta
delle prove solo nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio. Il
rigetto dell’opposizione è però retto dalla procedura sommaria (art. 251 CPC);
in questa procedura il giudice accerta d’ufficio i fatti unicamente
quando statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato e in caso
di provvedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 CPC). Non trattandosi in
concreto di una di queste fattispecie e neppure realizzandosi i presupposti dell’art.
153.
cpv. 2 CPC, al primo giudice era preclusa la facoltà di
assumere delle prove non richieste dall’escusso, motivo per il quale la censura
si rileva inammissibile.
4.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep.
1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da
un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per
esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., p. 337 con riferimenti).
6.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
7.
Nella
dichiarazione 30 novembre 2009 RE 1 ha dichiarato di essere debitore di __________
dell’importo di fr. 900'000.- (doc. B), evidenziando altresì che la stessa
dichiarazione vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. Nel doc.
B pertanto RE 1 si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara,
esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti di __________
per siffatto importo. Giusta l'art. 260 LEF in caso di
fallimento ogni creditore ha il diritto di chiedere la cessione di quelle
pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Il rigetto provvisorio
dell'opposizione può essere concesso a colui che prende il posto del creditore
indicato nel riconoscimento di debito, in particolare tramite cessione, se il
trasferimento è comprovato da documenti (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 73 ad art.
82). Il nuovo creditore subentra anche nell'ipotesi in cui la
procedura di esecuzione fosse già stata avviata dal creditore precedente: di
conseguenza egli potrà legittimamente chiedere il rigetto dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 74 ad
art. 82). In concreto CO 1, producendo
l’atto di cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF del 6 marzo 2012
(doc. C), ha documentato l’avvenuta cessione a suo
favore del credito di __________ nei confronti di RE 1. La documentazione
prodotta costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione
a favore di CO 1 per l’importo richiesto con il precetto esecutivo.
8.
La censura del ricorrente secondo cui il credito sarebbe stato
ceduto e quindi il procedente non sarebbe titolare di alcun credito nei suoi
confronti, benché sollevata per la prima volta solo con il reclamo, va
nondimeno esaminata in quanto riguarda la validità del titolo di rigetto a
favore del procedente, e come tale è da esaminare d’ufficio in ogni stadio
della causa. All’ammissibilità dell’argomento ricorsuale non si oppone perciò
l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse
né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova.
9.
Diversamente da quanto preteso dal reclamante dalla decisione 26 giugno 2012 (doc. D), con la quale l’amministrazione
del fallimento ha concesso ai cessionari una proroga scadente il 30 settembre
2012.
per far valere giudizialmente la pretesa contro l’escusso, non emerge che CO
1.
abbia ceduto il proprio credito a terzi. Infatti il doc. D indica chiaramente
che a cedere a __________ le loro pretese nei confronti dell’escusso siano
stati sono gli altri cessionari della pretesa contro l’escusso, ossia __________,
__________ e __________. CO 1 è quindi rimasto titolare della pretesa cedutagli
ex art. 260 LEF il 6 marzo 2012. Egli pertanto è legittimato a procedere
individualmente contro l’escusso, atteso che i creditori cessionari ai sensi
dell’art. 260 LEF formano un litisconsorzio improprio nel quale a nessuno di
loro è impedito di far valere i propri diritti a titolo individuale (Berti, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 57 ad art. 260; Trezzini, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, 272).
10.
Da
quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.
La
tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza
(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1, 260 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251,
254.
cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2, 326 cpv. 1 CPC;
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr
1’000.-, anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di
rifondere a CO 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione
a:
- __________. PA 1, __________
- __________. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 900’000.00,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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