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Decisione

14.2012.181

Nova ex art. 326 CPC. Riconoscimento di debito è una dichiarazione del debitore. Legittimazione a chiedere il rigetto da parte del cessionario ex art. 260 LEF

18 dicembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

del 6/11 luglio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 900'000.- oltre interessi al 5% dal 30.11.2009, indicando quale

titolo di credito: “Atto di cessione di credito di fr. 900'000.- vantato nei

confronti di RE 1 rilasciato il 06.03.2012 dall’UF di __________ al creditore CO

1 nella liquidazione di procedura 139/2011 – __________ __________”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________. __________

B. Il

procedente fonda la propria pretesa sulla dichiarazione 30 novembre 2009

mediante la quale RE 1 ha dichiarato di essere debitore di __________

dell’importo di fr. 900'000.- (doc. B). CO 1 ha pure prodotto l’atto di cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF del 6 marzo 2012 (doc. C), mediante il

quale l’amministrazione del fallimento di __________ ha ceduto a CO 1 il

credito di fr. 900'000.- vantato dal fallito nel confronti di RE 1 e la

decisione 26 giugno 2012 (doc. D) con la quale l’amministrazione del fallimento

ha concesso al cessionario una proroga scadente il 30 settembre 2012 per far

valere giudizialmente la pretesa contro l’escusso.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso non si è presentato mentre il procedente ha

confermato la propria richiesta di rigetto dell’opposizione.

D. Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di ____________________,

ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione.

E. Contro

la decisione pretorile si è tempestivamente aggravato RE 1 asserendo di non

essere a conoscenza dello stadio procedurale in cui si trova la liquidazione del

fallimento di __________ e di non sapere se la decisione della massa di cedere

il credito nei confronti dell’escusso sia cresciuta in giudicato. La verifica

della crescita in giudicato del provvedimento dell’Ufficio fallimenti doveva essere

fatta dal primo giudice, cosa che in concreto non sarebbe avvenuta. Già solo

per questo motivo il gravame dovrebbe essere accolto.

Il

reclamante evidenzia che i creditori a cui è stato ceduto il credito, signori __________,

__________ e __________ hanno ceduto, con contratto del 4 giugno 2012, le loro

prerogative creditorie a __________. Essendo avvenuta questa cessione un mese

prima dell’emissione del precetto esecutivo, CO 1 non sarebbe stato titolare di

alcun credito nei suoi confronti quando ha avviato la procedura esecutiva.

RE

1 ritiene poi che la cessione del 6 marzo 2012 sia avvenuta dopo la chiusura

del fallimento di __________.

F. Delle

osservazioni 7 dicembre 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il 9 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa in data 30 ottobre 2012 e notificata il 6 novembre 2012, il rimedio risulta

tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

Secondo

l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Il

ricorrente argomenta che il Pretore avrebbe dovuto accertare sia se la

decisione con la quale l’Ufficio fallimenti ha ceduto il credito al procedente è

stata oggetto di impugnativa sia se la stessa è stata presa quando il

fallimento di __________ i era ancora aperto. Per procedere a tali accertamenti

il primo giudice avrebbe dovuto richiamare l’incarto riferito al fallimento di __________

presso l’Ufficio fallimenti di __________, documenti che il convenuto non

avrebbe potuto produrre in quanto non parte della procedura fallimentare. In

prima sede il convenuto non presentandosi all’udienza di contraddittorio ha

comunque omesso di richiedere al primo giudice il richiamo dell’incarto fallimentare.

Orbene per l’art. 153 cpv. 1 CPC il giudice provvede d’ufficio alla raccolta

delle prove solo nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio. Il

rigetto dell’opposizione è però retto dalla procedura sommaria (art. 251 CPC);

in questa procedura il giudice accerta d’ufficio i fatti unicamente

quando statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato e in caso

di provvedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 CPC). Non trattandosi in

concreto di una di queste fattispecie e neppure realizzandosi i presupposti dell’art.

153.

cpv. 2 CPC, al primo giudice era preclusa la facoltà di

assumere delle prove non richieste dall’escusso, motivo per il quale la censura

si rileva inammissibile.

4.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep.

1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da

un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per

esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,

op. cit., p. 337 con riferimenti).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.

3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

Nella

dichiarazione 30 novembre 2009 RE 1 ha dichiarato di essere debitore di __________

dell’importo di fr. 900'000.- (doc. B), evidenziando altresì che la stessa

dichiarazione vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. Nel doc.

B pertanto RE 1 si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara,

esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti di __________

per siffatto importo. Giusta l'art. 260 LEF in caso di

fallimento ogni creditore ha il diritto di chiedere la cessione di quelle

pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Il rigetto provvisorio

dell'opposizione può essere concesso a colui che prende il posto del creditore

indicato nel riconoscimento di debito, in particolare tramite cessione, se il

trasferimento è comprovato da documenti (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 73 ad art.

82). Il nuovo creditore subentra anche nell'ipotesi in cui la

procedura di esecuzione fosse già stata avviata dal creditore precedente: di

conseguenza egli potrà legittimamente chiedere il rigetto dell'opposizione (Staehelin, op. cit., n. 74 ad

art. 82). In concreto CO 1, producendo

l’atto di cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF del 6 marzo 2012

(doc. C), ha documentato l’avvenuta cessione a suo

favore del credito di __________ nei confronti di RE 1. La documentazione

prodotta costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione

a favore di CO 1 per l’importo richiesto con il precetto esecutivo.

8.

La censura del ricorrente secondo cui il credito sarebbe stato

ceduto e quindi il procedente non sarebbe titolare di alcun credito nei suoi

confronti, benché sollevata per la prima volta solo con il reclamo, va

nondimeno esaminata in quanto riguarda la validità del titolo di rigetto a

favore del procedente, e come tale è da esaminare d’ufficio in ogni stadio

della causa. All’ammissibilità dell’argomento ricorsuale non si oppone perciò

l’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse

né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova.

9.

Diversamente da quanto preteso dal reclamante dalla decisione 26 giugno 2012 (doc. D), con la quale l’amministrazione

del fallimento ha concesso ai cessionari una proroga scadente il 30 settembre

2012.

per far valere giudizialmente la pretesa contro l’escusso, non emerge che CO

1.

abbia ceduto il proprio credito a terzi. Infatti il doc. D indica chiaramente

che a cedere a __________ le loro pretese nei confronti dell’escusso siano

stati sono gli altri cessionari della pretesa contro l’escusso, ossia __________,

__________ e __________. CO 1 è quindi rimasto titolare della pretesa cedutagli

ex art. 260 LEF il 6 marzo 2012. Egli pertanto è legittimato a procedere

individualmente contro l’escusso, atteso che i creditori cessionari ai sensi

dell’art. 260 LEF formano un litisconsorzio improprio nel quale a nessuno di

loro è impedito di far valere i propri diritti a titolo individuale (Berti, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 57 ad art. 260; Trezzini, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010, 272).

10.

Da

quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.

La

tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza

(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1, 260 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251,

254.

cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2, 326 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr

1’000.-, anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere a CO 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione

a:

- __________. PA 1, __________

- __________. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 900’000.00,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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