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Decisione

14.2012.182

Fallimento. Nova. Solvibilitâ

22 novembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per

il mancato pagamento di fr. 73'096.-- oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 10 ottobre 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 2 novembre 2012 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5 ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 5

novembre 2012 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato già in precedenza una

parte dell’importo dovuto all’istante e di avere poi in seguito saldato il suo

debito, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 9

novembre 2012 relativa al versamento di fr. 42'237.50 a saldo dell’esecuzione

n. __________ promossa da CO 1 (doc. C). La reclamante sostiene poi di avere

saldato tutte le ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti

inoltrando sei ricevute dell’UE di Lugano e un estratto delle sue esecuzioni pure

al 9 novembre 2012, da cui si evince che tutte le procedure pendenti nei suoi

confronti sono state pagate (doc. da C a I).

Considerandi

In diritto:

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha prodotto una ricevuta del 9 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione

di Lugano relativa al pagamento di fr. 42'237.50 a saldo dell’esecuzione in

oggetto n. 1510822 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere

saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di

Lugano al 9 novembre 2012 emerge che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti

della reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione

finanziaria della convenuta non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico della

reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le

sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria

rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.

SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo

giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti

quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di

sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011,

consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento del 2 novembre 2012 pronunciata dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.3116), nei confronti di RE 1 è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- ____________________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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