14.2012.182
Fallimento. Nova. Solvibilitâ
22 novembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.182
Data decisione, Autorità:
22.11.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Nova. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.182
Lugano
22 novembre
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 18 luglio 2012 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione del 2 novembre 2012 (SO.2012.3116) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da lunedì 5 novembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1
che con reclamo del 13 novembre 2012 ne postula
l’annullamento;
preso atto che il reclamo non è stato intimato
all’istante, il suo credito essendo
stato saldato;
rilevato che con decreto presidenziale del 14
novembre 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per
il mancato pagamento di fr. 73'096.-- oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 ottobre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 2 novembre 2012 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5 ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 5
novembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato già in precedenza una
parte dell’importo dovuto all’istante e di avere poi in seguito saldato il suo
debito, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 9
novembre 2012 relativa al versamento di fr. 42'237.50 a saldo dell’esecuzione
n. __________ promossa da CO 1 (doc. C). La reclamante sostiene poi di avere
saldato tutte le ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti
inoltrando sei ricevute dell’UE di Lugano e un estratto delle sue esecuzioni pure
al 9 novembre 2012, da cui si evince che tutte le procedure pendenti nei suoi
confronti sono state pagate (doc. da C a I).
Considerandi
In diritto:
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha prodotto una ricevuta del 9 novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano relativa al pagamento di fr. 42'237.50 a saldo dell’esecuzione in
oggetto n. 1510822 promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere
saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano al 9 novembre 2012 emerge che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti
della reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione
finanziaria della convenuta non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico della
reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere che le
sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria
rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.
SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti
quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011,
consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento del 2 novembre 2012 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2012.3116), nei confronti di RE 1 è
annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- ____________________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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