14.2012.183
Sentenze quali titolo di rigetto. Possibili eccezioni liberatorie ex art. 81 cpv. 1 LEF
4 dicembre 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.183
Data decisione, Autorità:
04.12.2012, CEF
Titolo:
Sentenze quali titolo di rigetto. Possibili eccezioni liberatorie ex art. 81 cpv. 1 LEF
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.183
Lugano
4 dicembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 settembre 2012 presentata
dalla
RE 1
patrocinata dall’avv. PA 1, __________
contro
CO 1__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio,
notificato in data 12 settembre 2012 per la somma complessiva di fr. 2'270.-
oltre interessi spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio con
decisione del 4 novembre 2012 (inc. n. SD 44 12);
sentenza impugnata dal
convenuto con reclamo del 15 novembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 10/12.9.2012 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma complessiva di fr. 2'270.- oltre interessi e spese,
indicando quale titolo del credito, le ripetibili e il rimborso spese come da
sentenze 17 giugno 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa e dell’11
febbraio 2010 della Giudicatura di pace del circolo di Caneggio;
Considerandi
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14 settembre
2012.
la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo Giudicatura di pace del
circolo di Caneggio;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sul dispositivo n. 2 della sentenza 20
maggio 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa, che ha condannato RE 1 a versarle l’importo di fr. 1'970.- a titolo di ripetibili a seguito della reiezione dell’istanza
processuale da quest’ultimo presentata il 20 marzo 2008 (doc. A) e sul
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza 11 febbraio 2010 del Giudice di pace del
circolo di Caneggio, che a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rigetto
definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. 728640 dell’UEF di
Mendrisio presentata in data 12 gennaio 2012 dalla qui escutente nei confronti
di RE 1, ha posto a carico di quest’ultimo la tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata
dalla parte istante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 100.- a
titolo di ripetibili (doc. B);
che
chiamata a esprimersi sull’istanza con ordinanza del 18 settembre 2012 del Giudice
di pace del circolo di Caneggio, il convenuto è rimasto silente;
che
con decisione del 4 novembre 2012 lo stesso giudice di pace ha accolto
l’istanza, respingendo di conseguenza in via definitiva l’opposizione sollevata
dal convenuto al precetto esecutivo, la documentazione esibita dalla procedente
costituendo a suo giudizio valido titolo per l’ottenimento del rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 segg. LEF;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 15 novembre 2012,
asserendo che nella causa presso la Pretura del Distretto di Lugano è risultata
falsa la tabella dei calcoli spese di riscaldamento, ossia tre volte superiore
dell’effettiva superficie riscaldata, che a seguito di tale risultanza egli si è
attivato sporgendo denuncia penale nei confronti dell’ex amministratore __________
C__________, come attestato dalla relativa copia della medesima annessa al reclamo,
che egli si attende una transazione per il risarcimento dei danni subiti, ritenuto
che in caso contrario procederà penalmente e, infine, puntualizzando che il procedimento
penale per falsità si intende che verrà applicato anche all’attuale
amministratore __________ O__________;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
in diritto.
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
con in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
stando all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
a giusta ragione il primo giudice ha considerato le sentenze (passate in
giudicato) agli atti quali titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex
art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui esse hanno condannato il convenuto a
versare alla parte istante gli importi menzionati nel precetto esecutivo, ossia
fr. 1'970.- a titolo di ripetibili di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 20
maggio 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa (doc. A) e fr. 200.- a
titolo di tassa di giustizia, rispettivamente fr. 100.- a titolo di ripetibili di
cui al dispositivo n. 2 della sentenza 11 febbraio 2010 del Giudice di pace del
circolo di Caneggio (doc. B);
che,
del resto, l’insorgente non lo contesta;
che
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero - come nel caso in esame - o di un’autorità amministrativa
svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi
con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o
il termine per i pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che,
nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate
eccezioni liberatorie, proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in
questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo
sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di opporsi all’impugnato giudizio con considerazioni
e argomentazioni riferite al merito del contenzioso a monte della procedura esecutiva
e, più in generale, alla annosa diatriba tra le parti in causa, che con ogni evidenza
- come peraltro già ricordato al convenuto dal Giudice di pace al momento di
assegnargli il termine per presentare osservazioni all’istanza (act. III) -
sfuggono al potere di cognizione di questa Camera chiamata solo a verificare se
il primo giudice abbia avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, domanda
alla quale non si può che rispondere affermativamente:
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC),
senza attribuzione di ripetibili alla controparte, cui non sono state richieste
osservazioni al reclamo;
per questi motivi,
richiamata la OTLEF,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 200.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Caneggio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
2'270.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster