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Decisione

14.2012.183

Sentenze quali titolo di rigetto. Possibili eccezioni liberatorie ex art. 81 cpv. 1 LEF

4 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 10/12.9.2012 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma complessiva di fr. 2'270.- oltre interessi e spese,

indicando quale titolo del credito, le ripetibili e il rimborso spese come da

sentenze 17 giugno 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa e dell’11

febbraio 2010 della Giudicatura di pace del circolo di Caneggio;

Considerandi

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14 settembre

2012.

la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo Giudicatura di pace del

circolo di Caneggio;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sul dispositivo n. 2 della sentenza 20

maggio 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa, che ha condannato RE 1 a versarle l’importo di fr. 1'970.- a titolo di ripetibili a seguito della reiezione dell’istanza

processuale da quest’ultimo presentata il 20 marzo 2008 (doc. A) e sul

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza 11 febbraio 2010 del Giudice di pace del

circolo di Caneggio, che a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rigetto

definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. 728640 dell’UEF di

Mendrisio presentata in data 12 gennaio 2012 dalla qui escutente nei confronti

di RE 1, ha posto a carico di quest’ultimo la tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata

dalla parte istante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 100.- a

titolo di ripetibili (doc. B);

che

chiamata a esprimersi sull’istanza con ordinanza del 18 settembre 2012 del Giudice

di pace del circolo di Caneggio, il convenuto è rimasto silente;

che

con decisione del 4 novembre 2012 lo stesso giudice di pace ha accolto

l’istanza, respingendo di conseguenza in via definitiva l’opposizione sollevata

dal convenuto al precetto esecutivo, la documentazione esibita dalla procedente

costituendo a suo giudizio valido titolo per l’ottenimento del rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 segg. LEF;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 15 novembre 2012,

asserendo che nella causa presso la Pretura del Distretto di Lugano è risultata

falsa la tabella dei calcoli spese di riscaldamento, ossia tre volte superiore

dell’effettiva superficie riscaldata, che a seguito di tale risultanza egli si è

attivato sporgendo denuncia penale nei confronti dell’ex amministratore __________

C__________, come attestato dalla relativa copia della medesima annessa al reclamo,

che egli si attende una transazione per il risarcimento dei danni subiti, ritenuto

che in caso contrario procederà penalmente e, infine, puntualizzando che il procedimento

penale per falsità si intende che verrà applicato anche all’attuale

amministratore __________ O__________;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

in diritto.

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

con in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

stando all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

a giusta ragione il primo giudice ha considerato le sentenze (passate in

giudicato) agli atti quali titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex

art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui esse hanno condannato il convenuto a

versare alla parte istante gli importi menzionati nel precetto esecutivo, ossia

fr. 1'970.- a titolo di ripetibili di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 20

maggio 2009 del Tribunale distrettuale della Moesa (doc. A) e fr. 200.- a

titolo di tassa di giustizia, rispettivamente fr. 100.- a titolo di ripetibili di

cui al dispositivo n. 2 della sentenza 11 febbraio 2010 del Giudice di pace del

circolo di Caneggio (doc. B);

che,

del resto, l’insorgente non lo contesta;

che

in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero - come nel caso in esame - o di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi

con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o

il termine per i pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che,

nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate

eccezioni liberatorie, proponendosi per contro - peraltro per la prima volta in

questa sede in dispregio del divieto di addurre nova in sede di reclamo

sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC - di opporsi all’impugnato giudizio con considerazioni

e argomentazioni riferite al merito del contenzioso a monte della procedura esecutiva

e, più in generale, alla annosa diatriba tra le parti in causa, che con ogni evidenza

- come peraltro già ricordato al convenuto dal Giudice di pace al momento di

assegnargli il termine per presentare osservazioni all’istanza (act. III) -

sfuggono al potere di cognizione di questa Camera chiamata solo a verificare se

il primo giudice abbia avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, domanda

alla quale non si può che rispondere affermativamente:

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC),

senza attribuzione di ripetibili alla controparte, cui non sono state richieste

osservazioni al reclamo;

per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessi fr. 200.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Caneggio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

2'270.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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