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Decisione

14.2012.185

Rigetto provvisorio dell'opposizione: interessi usurari e anatocismo

14 gennaio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda sulla convenzione datata 26 maggio 2010 con cui RE 1, a titolo solidale insieme a __________ e a __________ SA, ha dichiarato di assumersi personalmente

e singolarmente il debito residuo di fr. 177'550.–, concernente un

finanziamento che la società istante aveva a suo tempo concesso a __________

SA, da saldare definitivamente entro il 31 gennaio 2012 (doc. A). A fronte del ripetuto

mancato ossequio delle modalità di restituzione ivi pattuite (doc. B), con

scritto 31 luglio 2012 (doc. C) e 29 agosto 2012 (doc. D) la società istante ha

diffidato il convenuto a pagare il debito ancora dovuto e che al 30 giugno 2012

assommava a fr. 203'493.95 oltre interessi convenzionali scaduti di fr.

3'071.70.

C. Il convenuto si è opposto all'istanza eccependo l'esistenza di un

litisconsorzio passivo necessario fra lui e gli altri due condebitori solidali,

contestando che la convenzione 26 maggio 2010 fosse un valido riconoscimento di

debito, e lamentando il computo di interessi usurari corrispondenti ad un tasso

complessivo pari al 22% in applicazione del sistema dell'anatocismo. In sede di

replica la società istante ha contestato la tesi del convenuto, riproponendo i

propri argomenti. Dal canto suo quest'ultimo ha ribadito il suo punto di vista

con relativa duplica.

D. Con

decisione 5 novembre 2012, il Pretore __________, ha parzialmente accolto

l'istanza, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto

esecutivo “limitatamente all'importo di fr. 199'293.85 oltre interessi al 6%

su fr. 177'550.–”. Il primo giudice ha anzitutto evidenziato che il

convenuto, __________ e __________ SA erano fra loro legati da vincolo di

solidarietà e che pertanto la società istante poteva pretendere anche da uno

solo di loro l'intero pagamento del debito residuo di cui alla convenzione 26

maggio 2010. La tesi del litisconsorzio passivo necessario era quindi

infondata. La citata convenzione costituiva poi un valido titolo di rigetto

provvisorio dell'opposizione per l'importo capitale di fr. 177'550.–. Con

riferimento agli accessori, il Pretore ha ritenuto fondata la contestazione del

convenuto in relazione al calcolo degli interessi convenzionali posti in

esecuzione dalla società istante e, considerando il tasso del 6%, per il

periodo dal 26 maggio 2010 al 30 giugno 2012, li ha quantificati in fr.

21'743.85. Di qui, il parziale accoglimento dell'istanza ovvero limitatamente a

fr. 199'293.85 oltre gli interessi di mora del 6% dal 1° luglio 2012 calcolati solo

sull'importo di fr. 177'550.–.

E. Con

il reclamo in esame l'escusso chiede di riformare il giudizio impugnato

respingendo a titolo provvisorio l'opposizione al precetto esecutivo emesso a

suo carico limitatamente all'importo capitale di fr. 177'550.–, in quanto il

computo di interessi usurari secondo il sistema anatocismo era nullo giusta

l'art. 20 CO.

Della

risposta al reclamo si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 15 novembre 2012 avverso la decisione

pretorile 5 novembre 2012 notificata lo stesso giorno e recapitata in data 6

novembre 2012 (cfr. estratto ricerca Track&Trace 19 novembre 2012: R

Svizzera n. __________), il reclamo è quindi senz'altro tempestivo.

La

notifica dell'impugnazione alla società istante risale al 3 dicembre 2012,

invio ritirato il giorno 11 (cfr. estratto ricerca Track&Trace 20 dicembre

2012: R Svizzera n. __________). Di modo che, risulta pure ammissibile la

risposta al reclamo 20 dicembre 2012. Vanno invece estromessi dall'incarto i

relativi documenti allegati visto che la convenzione 26 maggio 2010 indicata

quale doc. A figura già agli atti, mentre lo scritto 30 dicembre 2009 prodotto

quale doc. B è nuovo ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto sia l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti. In

concreto, il reclamante non pretende (più) che la convenzione con ripresa

cumulativa di debito 26 maggio 2010 (doc. A) non costituisca un valido titolo di

rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF per l'importo capitale di fr.

177'550.– (reclamo, pag. 2 n. 5 e pag. 3) come ritenuto dal Pretore. Sotto

questo profilo pertanto, la questione è pacifica. A detta del convenuto

tuttavia, il primo giudice si era per il resto limitato a considerare la

critica che egli aveva proposto in merito al computo di interessi di mora del

6% riconosciuti appunto dal 1° luglio 2012 su quell'importo capitale (decisione

impugnata, pag. 3 in basso), ma senza pronunciarsi sulle obiezioni concernenti

l'applicazione di un tasso d'interesse reale che nel complesso era del 16%

(interesse convenzionale del 10% e 6%), conteggiando quindi interessi su

interessi (anatocismo), che la medesima convenzione riconosceva alla società

istante e che, in quanto usurario, era nullo giusta l'art. 20 CO (reclamo, pag.

3.

n. 6 segg.). A torto pertanto il Pretore aveva rigettato in via provvisoria e

sempre sulla base della convenzione 26 maggio 2010, l'opposizione anche per quanto riguardava gli interessi convenzionali rivendicati sul capitale.

Ma, invano.

3.

Ora,

in concreto è anzitutto opportuno rammentare in base a quali principi è da

ammettere l’esistenza di un interesse a carattere usurario. Di regola, s'incorre

nel reato di usura giusta l'art. 157 CP ogni qual volta viene pattuito un tasso

d'interesse annuo del 18-20% e oltre (Weissenberger,

in: Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 32 ad art. 157; cfr. pure CEF 27 gennaio

2003, inc. 14.2002.77, consid. 3.3). Ciò significa in altre parole che,

accertata la pattuizione di un tasso di siffatta entità, si può senz'altro

presumere che l'interesse così applicato sia di tipo usurario, e meglio che in

quel contesto il beneficiario tragga un vantaggio pecuniario in manifesta

sproporzione rispetto alla prestazione da lui fornita (art. 157 cpv. 1 CP). Se

ne deve quindi dedurre che a fronte di un tasso d'interesse inferiore e in

assenza di altri elementi oggettivi, non si può a priori ritenere che il

vantaggio economico conseguito possa considerarsi “manifestamente

sproporzionato” (Weissenberger,

loc. cit.). Di modo che, nella misura in cui si duole dell'applicazione di un

tasso d'interesse usurario per il solo e semplice fatto che complessivamente

sarebbe stato pattuito e applicato un interesse reale sul capitale pari al 16%,

la censura è destituita di buon diritto.

4.

Giova

d'altra parte ricordare che, in sé, il divieto dell'anatocismo, esclude sì la

possibilità di pretendere interessi di ritardo sul mancato pagamento di

interessi moratori (art. 105 cpv. 3 CO; Wiegand,

in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar. Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 5 ad art. 105; Thévenoz, in: Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des

obligations I, Basilea 2003, n. 6 ad art. 105), ma che ciò non impedisce alle

parti di concordare la trasformazione di interessi di ritardo scaduti in una

pretesa capitale (“Kapitalforderung”) e nemmeno che sul relativo importo

così capitalizzato vengano nuovamente conteggiati interessi di mora (Wiegand, op. cit., n. 6 ad art. 105; Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 105).

4.1

Il

reclamante omette di considerare che premessa alla conclusione della

convenzione con ripresa cumulativa di debito del 26 maggio 2010 (doc. A) era

l'esistenza di un contratto di finanziamento, concesso in data 14 giugno 2007 dalla

società istante a __________ SA a titolo di mutuo per l'importo di fr.

190'000.– e ad un tasso d'interesse fisso del 10%, per il cui rimborso si erano

altresì solidalmente obbligati RE 1 appunto e __________ (doc. A, pag. 1 nel

mezzo), che il termine allora pattuito (30 giugno 2008) per il rimborso

integrale di capitale e interessi di quel finanziamento non era mai stato

ossequiato (doc. A, pag. 1 in basso), che al 1° gennaio 2010 la cifra capitale

del mutuo ancora scoperta insieme agli interessi contrattuali non versati

assommava a fr. 197'531.25 (doc. A, pag. 2 verso l'alto) ed infine che, tenuto

conto di un versamento a titolo di acconto di fr. 10'000.– da parte di __________

SA, il 26 maggio 2010 l'importo scoperto era di fr. 187'531.25 (doc. A, pag. 2

nel mezzo). Ed è proprio in questo contesto che le parti alla convenzione -fra

cui la società istante e il qui convenuto- hanno appunto liberamente scelto di

ridurre il debito residuo “comprensivo di capitale e interessi contrattuali”

all'importo capitale di fr. 177'550.– (doc. A, pag. 2 nel mezzo). Motivo

per il quale, il 26 maggio 2010 -giorno in cui la citata convenzione è stata

firmata- la questione relativa ad un eventuale computo del “tasso

d'interesse del 10%” risultava oramai superata e, con ciò, del tutto

ininfluente ai fini della decisione di rigetto qui in esame. Ne consegue che,

nella misura in cui rimprovera il Pretore per avere omesso di pronunciarsi al

riguardo, la censura non ha alcuna pertinenza e va così respinta.

4.2

Non

solo. Neppure laddove afferma che la decisione impugnata non tiene altresì

conto delle contestazioni riferite al conteggio del tasso d'interesse

(convenzionale) del 6%, la tesi del reclamante merita invero di essere seguita.

La convenzione con ripresa cumulativa di debito del 26 maggio 2010, stabilisce

in effetti che sul debito residuo pari a fr. 177'550.– “è dovuto un

interesse del 6% annuo a partire dal 01.01.2010 che verrà versato a scadenza

trimestrale [...], in aggiunta all'importo delle rate mensili di ammortamento

indicate ai punti 4.1, 4.2, 4.3.” (doc. A, pag. 3 n. 4.4). E, in concreto,

il Pretore ha appunto riconosciuto che la stessa rappresentava un valido titolo

di rigetto provvisorio oltre che per l'importo capitale di fr. 177'550.–, anche

per il “tasso di interesse del 6% annuo, che calcolato dal 26.05.2010 [giorno

cui risale la sottoscrizione della convenzione appunto] al 30.6.2012 dà un

importo di fr. 21'743.85” (decisione impugnata, pag. 3 in basso) -conteggio questo rimasto incontestato- da cui la somma complessiva di fr. 199'293.85.

Ciò posto, ritenuto che per le ragioni di cui si è già detto (sopra, consid. 4.1),

il 26 maggio 2010 la questione relativa al computo del tasso d'interesse del 10%

era ormai superata, non si può certo affermare -come pretende il reclamante- né

che “il tasso reale di interesse sul capitale è stato del 16%” né che il

divieto dell'anatocismo sia stato violato (reclamo pag. 3 n. 7). Una

volta ancora, il reclamo risulta così destituito di buon fondamento.

5.

In

definitiva, la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali del

presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC),

queste ultime commisurate all'impegno profuso dal legale della società istante

nella redazione del memoriale di risposta 20 dicembre 2012, rivelatosi per

finire uguale a quello da lui presentato sempre in veste di patrocinatore nelle

contestuali e analoghe controversie altresì pendenti davanti a questa Camera

(inc. n. 14.2012.184 e inc. n. 14.2012.186) (art. 13 cpv. 1 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.

Ai

fini dell’indicazione dei rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso corrisponde

all’importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art.

51.

cpv. 1 lett. a LTF), ovvero a fr. 21'743,85, pari alla differenza tra quanto

deciso dal Pretore (fr. 199'293,85) e quanto riconosciuto dal reclamante (fr.

177'550.–).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319 segg.

CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 400.– di ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso di fr. 21'743.85 della vertenza non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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