14.2012.186
Rigetto provvisorio dell'opposizione: interessi usurari e anatocismo
14 gennaio 2013Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2012.186
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: interessi usurari e anatocismo
ANATOCISMO
CAMPO D'APPLICAZIONE
INTERESSI
OPPOSIZIONE
RECLAMO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
USURA
art. 105 cpv. 3 CO
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
art. 322 cpv. 2 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 157 CPS
art. 82 LEF
art. 48 let. e cf. 1 LOG
art. 51 cpv. 1 let. a LTF
art. 112 cpv. 1 let. d LTF
Incarto n.
14.2012.186
Lugano
14 gennaio
2013
SL/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 17 settembre 2012 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
RE 1
e per essa l'AU __________, __________
(patrocinata dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 30
agosto/31 agosto 2012 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
decisione 5 novembre 2012 (SO.2012.3984), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione __________, è respinta in via provvisoria
limitatamente all'importo di fr. 199'293.85 oltre interessi al 6% su fr.
177'550.–.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 350.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta in misura di 19/20, mentre restano a carico della parte istante in
misura di 1/20. La parte convenuta rifonderà alla parte istante fr. 600.– a
titolo di indennità ripetibili.
3. omissis”.
Decisione impugnata dalla società convenuta che con reclamo 15
novembre 2012 ne postula la riforma nel senso di respingere l'opposizione limitatamente
all'importo di fr. 177'550.–, protestate spese, tasse e ripetibili di primo e
di secondo grado;
richiamato il decreto presidenziale 16 novembre 2012 che ha concesso
al reclamo l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;
preso atto che con osservazioni [recte: risposta al reclamo] 20
dicembre 2012 la società istante propone la reiezione del reclamo, con protesta
di spese, tasse e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 30 agosto/31 agosto 2012
dell'UE __________, la società CO 1 ha escusso la società RE 1 per l'incasso
di: 1) fr. 203'493.95 oltre gli interessi al 6% dal 1° luglio 2012 e 2)
fr. 3'071.70. Quale titolo di credito ha indicato: “1)
Riconoscimento di debito/convenzione con ripresa cumulativa di debito
sottoscritta il 26.05.2010. Capitale” e “2) Interessi scaduti il
30.06.2012” (doc. E). Interposta tempestiva opposizione, la società procedente
ne ha quindi chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. La
pretesa si fonda sulla convenzione datata 26 maggio 2010 con cui RE 1, a titolo solidale insieme a __________ e a __________, ha dichiarato di assumersi personalmente e
singolarmente il debito residuo di fr. 177'550.–, concernente un finanziamento
che le era stato a suo tempo concesso dalla società istante, da saldare definitivamente
entro il 31 gennaio 2012 (doc. A). A fronte del ripetuto mancato ossequio delle
modalità di restituzione ivi pattuite (doc. B), con scritto 31 luglio 2012
(doc. C) e 29 agosto 2012 (doc. D) la società istante ha diffidato la società convenuta
a pagare il debito ancora dovuto e che al 30 giugno 2012 assommava a fr.
203'493.95 oltre interessi convenzionali scaduti di fr. 3'071.70.
C. La società convenuta si è opposta all'istanza eccependo
l'esistenza di un litisconsorzio passivo necessario fra lei e gli altri due condebitori
solidali, contestando che la convenzione 26 maggio 2010 fosse un valido
riconoscimento di debito, e lamentando il computo di interessi usurari
corrispondenti ad un tasso complessivo pari al 22% applicando il sistema
dell'anatocismo. In sede di replica la società istante ha contestato la tesi
della società convenuta, riproponendo i propri argomenti. Dal canto suo quest'ultima
ha ribadito il suo punto di vista con relativa duplica.
D. Con
decisione 5 novembre 2012, il Pretore __________, ha parzialmente accolto
l'istanza, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto
esecutivo “limitatamente all'importo di fr. 199'293.85 oltre interessi al 6%
su fr. 177'550.–”. Il primo giudice ha anzitutto evidenziato che la società
convenuta, __________ e __________ erano fra loro legati da vincolo di
solidarietà e che pertanto la società istante poteva pretendere anche da uno
solo di loro l'intero pagamento del debito residuo di cui alla convenzione 26
maggio 2010. La tesi del litisconsorzio passivo necessario era quindi
infondata. La citata convenzione costituiva poi un valido titolo di rigetto
provvisorio dell'opposizione per l'importo capitale di fr. 177'550.–. Con
riferimento agli accessori, il Pretore ha ritenuto fondata la contestazione della
società convenuta in relazione al calcolo degli interessi convenzionali posti
in esecuzione dalla società istante e, considerando il tasso del 6%, per il
periodo dal 26 maggio 2010 al 30 giugno 2012, li ha quantificati in fr.
21'743.85. Di qui, il parziale accoglimento dell'istanza ovvero limitatamente a
fr. 199'293.85 oltre gli interessi di mora del 6% dal 1° luglio 2012 calcolati solo
sull'importo di fr. 177'550.–.
E. Con
il reclamo in esame la società escussa chiede di riformare il giudizio
impugnato respingendo a titolo provvisorio l'opposizione al precetto esecutivo emesso
a suo carico limitatamente all' importo capitale di fr. 177'550.–, in quanto il
computo di interessi usurari secondo il sistema anatocismo, era nullo giusta
l'art. 20 CO.
Della
risposta al reclamo si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo
-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto
qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi
essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza
a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse
né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 15 novembre 2012 avverso la decisione pretorile
5.
novembre 2012 notificata lo stesso giorno e recapitata in data 6 novembre
2012.
(cfr. estratto ricerca Track&Trace 19 novembre 2012: R Svizzera n. __________),
il reclamo è quindi senz'altro tempestivo. La notifica dell' impugnazione alla
società istante risale al 4 dicembre 2012, invio ritirato il giorno 11 (cfr.
estratto ricerca Track&Trace: R Svizzera n. __________). Di modo che,
risulta pure ammissibile la risposta al reclamo 20 dicembre 2012. Vanno invece
estromessi dall'incarto i relativi documenti allegati visto che la convenzione
26.
maggio 2010 indicata quale doc. A figura già agli atti, mentre lo scritto 30
dicembre 2009 prodotto quale doc. B è nuovo ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC.
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti. In
concreto, la reclamante non pretende (più) che la convenzione con ripresa
cumulativa di debito 26 maggio 2010 (doc. A) non costituisca un valido titolo
di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF per l'importo capitale di fr.
177'550.– (reclamo, pag. 2 n. 5 e pag. 3) come ritenuto dal Pretore. Sotto
questo profilo pertanto, la questione è pacifica. A detta della società convenuta
tuttavia, il primo giudice si era per il resto limitato a considerare la
critica da lei sollevata in merito al computo di interessi di mora del 6%
riconosciuti appunto dal 1° luglio 2012 su quell'importo capitale (decisione
impugnata, pag. 3 in basso), ma senza pronunciarsi sulle obiezioni concernenti
l'applicazione di un tasso d'interesse reale che nel complesso era del 16%
(interesse convenzionale del 10% e 6%), conteggiando quindi interessi su interessi
(anatocismo), che la medesima convenzione riconosceva alla società istante e
che, in quanto usurario, era nullo giusta l'art. 20 CO (reclamo, pag. 3 n. 6
segg.). A torto pertanto il Pretore aveva rigettato in via provvisoria e sempre
sulla base della convenzione 26 maggio 2010, l'opposizione anche per quanto riguardava gli interessi convenzionali rivendicati sul capitale. Ma, invano.
3.
Ora, in concreto è anzitutto opportuno rammentare in base a quali
principi è da ammettere l’esistenza di un interesse a carattere usurario. Di
regola, s'incorre nel reato di usura giusta l'art. 157 CP ogni qual volta viene
pattuito un tasso d'interesse annuo del 18-20% e oltre (Weissenberger, in: Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 32 ad art. 157;
cfr. pure CEF 27 gennaio 2003, inc. 14.2002.77, consid. 3.3). Ciò significa in
altre parole che, accertata la pattuizione di un tasso di siffatta entità, si
può senz'altro presumere che l'interesse così applicato sia di tipo usurario, e
meglio che in quel contesto il beneficiario tragga un vantaggio pecuniario in
manifesta sproporzione rispetto alla prestazione da lui fornita (art. 157 cpv.
1.
CP). Se ne deve quindi dedurre che a fronte di un tasso d'interesse inferiore
e in assenza di altri elementi oggettivi, non si può a priori ritenere che il
vantaggio economico conseguito possa considerarsi “manifestamente
sproporzionato” (Weissenberger,
loc. cit.). Di modo che, nella misura in cui si duole dell'applicazione di un
tasso d'interesse usurario per il solo e semplice fatto che complessivamente
sarebbe stato pattuito e applicato un interesse reale sul capitale pari al 16%,
la censura è destituita di buon diritto.
4.
Giova d'altra parte ricordare che, in sé, il divieto dell'anatocismo,
esclude sì la possibilità di pretendere interessi di ritardo sul mancato
pagamento di interessi moratori (art. 105 cpv. 3 CO; Wiegand, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar.
Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 5
ad art. 105; Thévenoz, in:
Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 6
ad art. 105), ma che ciò non impedisce alle parti di concordare la
trasformazione di interessi di ritardo scaduti in una pretesa capitale (“Kapitalforderung”)
e nemmeno che sul relativo importo così capitalizzato vengano nuovamente
conteggiati interessi di mora (Wiegand,
op. cit., n. 6 ad art. 105; Thévenoz, op.
cit., n. 7 ad art. 105).
4.1
La reclamante
non considera che premessa alla conclusione della convenzione con ripresa
cumulativa di debito del 26 maggio 2010 (doc. A) era l'esistenza di un
contratto di finanziamento concessole dalla società istante in data 14 giugno 2007 a titolo di mutuo per l'importo di fr. 190'000.– e ad un tasso d'interesse fisso del 10%, per il
cui rimborso si erano altresì solidalmente obbligati __________ e __________
(doc. A, pag. 1 nel mezzo), che il termine allora pattuito (30 giugno 2008) per
il rimborso integrale di capitale e interessi di quel finanziamento non era mai
stato ossequiato (doc. A, pag. 1 in basso), che al 1° gennaio 2010 la cifra
capitale del mutuo ancora scoperta insieme agli interessi contrattuali non
versati assommava a fr. 197'531.25 (doc. A, pag. 2 verso l'alto) ed infine che,
tenuto conto di un versamento a titolo di acconto di fr. 10'000.– da parte di RE
1, il 26 maggio 2010 l'importo scoperto era di fr. 187'531.25 (doc. A, pag. 2
nel mezzo). Ed è proprio in questo contesto che le parti alla convenzione -fra
cui la società istante e la società convenuta- hanno appunto liberamente scelto
di ridurre il debito residuo “comprensivo di capitale e interessi
contrattuali” all'importo capitale di fr. 177'550.– (doc. A, pag. 2 nel
mezzo). Motivo per il quale, il 26 maggio 2010 -giorno in cui la citata
convenzione è stata firmata- la questione relativa ad un eventuale computo del “tasso
d'interesse del 10%” risultava oramai superata e, con ciò, del tutto
ininfluente ai fini della decisione di rigetto qui in esame. Ne consegue che,
nella misura in cui rimprovera il Pretore per avere omesso di pronunciarsi al
riguardo, la censura non ha alcuna pertinenza e va così respinta.
4.2
Non
solo. Neppure laddove afferma che la decisione impugnata non tiene altresì
conto delle contestazioni riferite al conteggio del tasso d'interesse (convenzionale)
pari al 6%, la tesi della reclamante merita invero di essere seguita. La
convenzione con ripresa cumulativa di debito del 26 maggio 2010, stabilisce in
effetti che sul debito residuo pari a fr. 177'550.– “è dovuto un interesse
del 6% annuo a partire dal 01.01.2010 che verrà versato a scadenza trimestrale
[...], in aggiunta all'importo delle rate mensili di ammortamento indicate ai
punti 4.1, 4.2, 4.3.” (doc. A, pag. 3 n. 4.4). E, in concreto, il Pretore
ha appunto riconosciuto che la stessa rappresentava un valido titolo di rigetto
provvisorio oltre che per l'importo capitale di fr. 177'550.–, anche per il “tasso
di interesse del 6% annuo, che calcolato dal 26.05.2010 [giorno cui risale
la sottoscrizione della convenzione appunto] al 30.6.2012 dà un importo di
fr. 21'743.85” (decisione impugnata, pag. 3 in basso) -conteggio questo rimasto incontestato- da cui la somma complessiva di fr. 199'293.85.
Ciò posto, ritenuto che per le ragioni di cui si è già detto (sopra, consid. 4.1),
il 26 maggio 2010 la questione relativa al computo del tasso d'interesse del
10% era ormai superata, non si può certo affermare -come pretende la reclamante-
né che “il tasso reale di interesse sul capitale è stato del 16%” né che
il divieto dell' anatocismo sia stato violato (reclamo pag. 3 n. 7). Una volta
ancora, il reclamo risulta così destituito di buon fondamento.
5.
In
definitiva, la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali del
presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC),
queste ultime commisurate all'impegno profuso dal legale della società istante
nella redazione del memoriale di risposta 20 dicembre 2012, rivelatosi per
finire uguale a quello da lui presentato sempre in veste di patrocinatore nelle
contestuali e analoghe controversie altresì pendenti davanti a questa Camera
(inc. n. 14.2012.184 e inc. n. 14.2012.185) (art. 13 cpv. 1 del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
Ai
fini dell’indicazione dei rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso corrisponde
all’importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art.
51.
cpv. 1 lett. a LTF), ovvero a fr. 21'743,85, pari alla differenza tra quanto
deciso dal Pretore (fr. 199'293,85) e quanto riconosciuto dalla reclamante (fr.
177'550.–).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319 segg.
CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 400.– di ripetibili.
3.
Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso di fr. 21'743.85 della vertenza non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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