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Decisione

14.2012.186

Rigetto provvisorio dell'opposizione: interessi usurari e anatocismo

14 gennaio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. La

pretesa si fonda sulla convenzione datata 26 maggio 2010 con cui RE 1, a titolo solidale insieme a __________ e a __________, ha dichiarato di assumersi personalmente e

singolarmente il debito residuo di fr. 177'550.–, concernente un finanziamento

che le era stato a suo tempo concesso dalla società istante, da saldare definitivamente

entro il 31 gennaio 2012 (doc. A). A fronte del ripetuto mancato ossequio delle

modalità di restituzione ivi pattuite (doc. B), con scritto 31 luglio 2012

(doc. C) e 29 agosto 2012 (doc. D) la società istante ha diffidato la società convenuta

a pagare il debito ancora dovuto e che al 30 giugno 2012 assommava a fr.

203'493.95 oltre interessi convenzionali scaduti di fr. 3'071.70.

C. La società convenuta si è opposta all'istanza eccependo

l'esistenza di un litisconsorzio passivo necessario fra lei e gli altri due condebitori

solidali, contestando che la convenzione 26 maggio 2010 fosse un valido

riconoscimento di debito, e lamentando il computo di interessi usurari

corrispondenti ad un tasso complessivo pari al 22% applicando il sistema

dell'anatocismo. In sede di replica la società istante ha contestato la tesi

della società convenuta, riproponendo i propri argomenti. Dal canto suo quest'ultima

ha ribadito il suo punto di vista con relativa duplica.

D. Con

decisione 5 novembre 2012, il Pretore __________, ha parzialmente accolto

l'istanza, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta al precetto

esecutivo “limitatamente all'importo di fr. 199'293.85 oltre interessi al 6%

su fr. 177'550.–”. Il primo giudice ha anzitutto evidenziato che la società

convenuta, __________ e __________ erano fra loro legati da vincolo di

solidarietà e che pertanto la società istante poteva pretendere anche da uno

solo di loro l'intero pagamento del debito residuo di cui alla convenzione 26

maggio 2010. La tesi del litisconsorzio passivo necessario era quindi

infondata. La citata convenzione costituiva poi un valido titolo di rigetto

provvisorio dell'opposizione per l'importo capitale di fr. 177'550.–. Con

riferimento agli accessori, il Pretore ha ritenuto fondata la contestazione della

società convenuta in relazione al calcolo degli interessi convenzionali posti

in esecuzione dalla società istante e, considerando il tasso del 6%, per il

periodo dal 26 maggio 2010 al 30 giugno 2012, li ha quantificati in fr.

21'743.85. Di qui, il parziale accoglimento dell'istanza ovvero limitatamente a

fr. 199'293.85 oltre gli interessi di mora del 6% dal 1° luglio 2012 calcolati solo

sull'importo di fr. 177'550.–.

E. Con

il reclamo in esame la società escussa chiede di riformare il giudizio

impugnato respingendo a titolo provvisorio l'opposizione al precetto esecutivo emesso

a suo carico limitatamente all' importo capitale di fr. 177'550.–, in quanto il

computo di interessi usurari secondo il sistema anatocismo, era nullo giusta

l'art. 20 CO.

Della

risposta al reclamo si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse

né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 15 novembre 2012 avverso la decisione pretorile

5.

novembre 2012 notificata lo stesso giorno e recapitata in data 6 novembre

2012.

(cfr. estratto ricerca Track&Trace 19 novembre 2012: R Svizzera n. __________),

il reclamo è quindi senz'altro tempestivo. La notifica dell' impugnazione alla

società istante risale al 4 dicembre 2012, invio ritirato il giorno 11 (cfr.

estratto ricerca Track&Trace: R Svizzera n. __________). Di modo che,

risulta pure ammissibile la risposta al reclamo 20 dicembre 2012. Vanno invece

estromessi dall'incarto i relativi documenti allegati visto che la convenzione

26.

maggio 2010 indicata quale doc. A figura già agli atti, mentre lo scritto 30

dicembre 2009 prodotto quale doc. B è nuovo ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti. In

concreto, la reclamante non pretende (più) che la convenzione con ripresa

cumulativa di debito 26 maggio 2010 (doc. A) non costituisca un valido titolo

di rigetto provvisorio ai sensi dell'art. 82 LEF per l'importo capitale di fr.

177'550.– (reclamo, pag. 2 n. 5 e pag. 3) come ritenuto dal Pretore. Sotto

questo profilo pertanto, la questione è pacifica. A detta della società convenuta

tuttavia, il primo giudice si era per il resto limitato a considerare la

critica da lei sollevata in merito al computo di interessi di mora del 6%

riconosciuti appunto dal 1° luglio 2012 su quell'importo capitale (decisione

impugnata, pag. 3 in basso), ma senza pronunciarsi sulle obiezioni concernenti

l'applicazione di un tasso d'interesse reale che nel complesso era del 16%

(interesse convenzionale del 10% e 6%), conteggiando quindi interessi su interessi

(anatocismo), che la medesima convenzione riconosceva alla società istante e

che, in quanto usurario, era nullo giusta l'art. 20 CO (reclamo, pag. 3 n. 6

segg.). A torto pertanto il Pretore aveva rigettato in via provvisoria e sempre

sulla base della convenzione 26 maggio 2010, l'opposizione anche per quanto riguardava gli interessi convenzionali rivendicati sul capitale. Ma, invano.

3.

Ora, in concreto è anzitutto opportuno rammentare in base a quali

principi è da ammettere l’esistenza di un interesse a carattere usurario. Di

regola, s'incorre nel reato di usura giusta l'art. 157 CP ogni qual volta viene

pattuito un tasso d'interesse annuo del 18-20% e oltre (Weissenberger, in: Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar,

Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 32 ad art. 157;

cfr. pure CEF 27 gennaio 2003, inc. 14.2002.77, consid. 3.3). Ciò significa in

altre parole che, accertata la pattuizione di un tasso di siffatta entità, si

può senz'altro presumere che l'interesse così applicato sia di tipo usurario, e

meglio che in quel contesto il beneficiario tragga un vantaggio pecuniario in

manifesta sproporzione rispetto alla prestazione da lui fornita (art. 157 cpv.

1.

CP). Se ne deve quindi dedurre che a fronte di un tasso d'interesse inferiore

e in assenza di altri elementi oggettivi, non si può a priori ritenere che il

vantaggio economico conseguito possa considerarsi “manifestamente

sproporzionato” (Weissenberger,

loc. cit.). Di modo che, nella misura in cui si duole dell'applicazione di un

tasso d'interesse usurario per il solo e semplice fatto che complessivamente

sarebbe stato pattuito e applicato un interesse reale sul capitale pari al 16%,

la censura è destituita di buon diritto.

4.

Giova d'altra parte ricordare che, in sé, il divieto dell'anatocismo,

esclude sì la possibilità di pretendere interessi di ritardo sul mancato

pagamento di interessi moratori (art. 105 cpv. 3 CO; Wiegand, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar.

Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 5

ad art. 105; Thévenoz, in:

Thévenoz/Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 6

ad art. 105), ma che ciò non impedisce alle parti di concordare la

trasformazione di interessi di ritardo scaduti in una pretesa capitale (“Kapitalforderung”)

e nemmeno che sul relativo importo così capitalizzato vengano nuovamente

conteggiati interessi di mora (Wiegand,

op. cit., n. 6 ad art. 105; Thévenoz, op.

cit., n. 7 ad art. 105).

4.1

La reclamante

non considera che premessa alla conclusione della convenzione con ripresa

cumulativa di debito del 26 maggio 2010 (doc. A) era l'esistenza di un

contratto di finanziamento concessole dalla società istante in data 14 giugno 2007 a titolo di mutuo per l'importo di fr. 190'000.– e ad un tasso d'interesse fisso del 10%, per il

cui rimborso si erano altresì solidalmente obbligati __________ e __________

(doc. A, pag. 1 nel mezzo), che il termine allora pattuito (30 giugno 2008) per

il rimborso integrale di capitale e interessi di quel finanziamento non era mai

stato ossequiato (doc. A, pag. 1 in basso), che al 1° gennaio 2010 la cifra

capitale del mutuo ancora scoperta insieme agli interessi contrattuali non

versati assommava a fr. 197'531.25 (doc. A, pag. 2 verso l'alto) ed infine che,

tenuto conto di un versamento a titolo di acconto di fr. 10'000.– da parte di RE

1, il 26 maggio 2010 l'importo scoperto era di fr. 187'531.25 (doc. A, pag. 2

nel mezzo). Ed è proprio in questo contesto che le parti alla convenzione -fra

cui la società istante e la società convenuta- hanno appunto liberamente scelto

di ridurre il debito residuo “comprensivo di capitale e interessi

contrattuali” all'importo capitale di fr. 177'550.– (doc. A, pag. 2 nel

mezzo). Motivo per il quale, il 26 maggio 2010 -giorno in cui la citata

convenzione è stata firmata- la questione relativa ad un eventuale computo del “tasso

d'interesse del 10%” risultava oramai superata e, con ciò, del tutto

ininfluente ai fini della decisione di rigetto qui in esame. Ne consegue che,

nella misura in cui rimprovera il Pretore per avere omesso di pronunciarsi al

riguardo, la censura non ha alcuna pertinenza e va così respinta.

4.2

Non

solo. Neppure laddove afferma che la decisione impugnata non tiene altresì

conto delle contestazioni riferite al conteggio del tasso d'interesse (convenzionale)

pari al 6%, la tesi della reclamante merita invero di essere seguita. La

convenzione con ripresa cumulativa di debito del 26 maggio 2010, stabilisce in

effetti che sul debito residuo pari a fr. 177'550.– “è dovuto un interesse

del 6% annuo a partire dal 01.01.2010 che verrà versato a scadenza trimestrale

[...], in aggiunta all'importo delle rate mensili di ammortamento indicate ai

punti 4.1, 4.2, 4.3.” (doc. A, pag. 3 n. 4.4). E, in concreto, il Pretore

ha appunto riconosciuto che la stessa rappresentava un valido titolo di rigetto

provvisorio oltre che per l'importo capitale di fr. 177'550.–, anche per il “tasso

di interesse del 6% annuo, che calcolato dal 26.05.2010 [giorno cui risale

la sottoscrizione della convenzione appunto] al 30.6.2012 dà un importo di

fr. 21'743.85” (decisione impugnata, pag. 3 in basso) -conteggio questo rimasto incontestato- da cui la somma complessiva di fr. 199'293.85.

Ciò posto, ritenuto che per le ragioni di cui si è già detto (sopra, consid. 4.1),

il 26 maggio 2010 la questione relativa al computo del tasso d'interesse del

10% era ormai superata, non si può certo affermare -come pretende la reclamante-

né che “il tasso reale di interesse sul capitale è stato del 16%” né che

il divieto dell' anatocismo sia stato violato (reclamo pag. 3 n. 7). Una volta

ancora, il reclamo risulta così destituito di buon fondamento.

5.

In

definitiva, la decisione impugnata va confermata. Le spese processuali del

presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC),

queste ultime commisurate all'impegno profuso dal legale della società istante

nella redazione del memoriale di risposta 20 dicembre 2012, rivelatosi per

finire uguale a quello da lui presentato sempre in veste di patrocinatore nelle

contestuali e analoghe controversie altresì pendenti davanti a questa Camera

(inc. n. 14.2012.184 e inc. n. 14.2012.185) (art. 13 cpv. 1 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.

Ai

fini dell’indicazione dei rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso corrisponde

all’importo delle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art.

51.

cpv. 1 lett. a LTF), ovvero a fr. 21'743,85, pari alla differenza tra quanto

deciso dal Pretore (fr. 199'293,85) e quanto riconosciuto dalla reclamante (fr.

177'550.–).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319 segg.

CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 300.–, già anticipata dalla reclamante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 400.– di ripetibili.

3.

Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso di fr. 21'743.85 della vertenza non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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