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Decisione

14.2012.187

Dubbi in merito al pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilitâ non resa verosimile. Fallimento pronunciato di nuovo

19 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 12'740.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 24 ottobre 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 2 novembre 2012 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 5

novembre 2012 alle ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante, avendole versato dapprima fr. 5'000.--, quale anticipo sul totale

del dovuto, e in seguito, dopo essersi accordato con la procedente che ha

ridotto la sua pretesa, avendole pagato il 6 novembre 2012 nuovamente un importo

di fr. 5'000.-- a totale soddisfazione delle sue pretese (doc. A). Il

reclamante rileva poi che la sua solvibilità è garantita in quanto egli segue

diversi cantieri che gli assicurano un giro d’affari e un guadagno di oltre fr.

100'000.--.

Considerandi

In diritto.

1.

a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Il reclamante

ha prodotto una ricevuta del 6 novembre 2012 sottoscrita da CO 1 relativa al

pagamento di fr. 5'000.-- a “saldo fatture” (doc. A). Orbene, da questo

documento non emerge se si tratta delle fatture oggetto dell’esecuzione in

esame. Inoltre non risulta se le spese esecutive sono state pagate, per cui

sull’adempimento del presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sussistono

seri dubbi.

Nel

caso di specie determinante è tuttavia che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione di Lugano al 13 dicembre 2012 emerge che nei confronti del

reclamante sono pendenti 15 procedure esecutive per un importo di fr. 51'427.80

e che durante l’anno in corso, oltre che per la procedura in oggetto, sono

state emesse tre ulteriori comminatorie di fallimento, mentre in un’altra procedura

è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione, il che porta a

concludere che il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far

fronte ai suoi impegni. Il fatto poi che il reclamante abbia cantieri in corso

non implica necessariamente che egli disponga di sufficienti mezzi liquidi.

Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del

convenuto non sta migliorando. Nel caso di specie si può affermare che

l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua

capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da

2

gennaio 2013 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

- __________;

- __________;

- __________;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione

alla Pretura, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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