14.2012.187
Dubbi in merito al pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilitâ non resa verosimile. Fallimento pronunciato di nuovo
19 dicembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.187
Data decisione, Autorità:
19.12.2012, CEF
Titolo:
Dubbi in merito al pagamento dell'esecuzione in oggetto. Solvibilitâ non resa verosimile. Fallimento pronunciato di nuovo
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.187
Lugano
19 dicembre 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza 27 agosto 2012 da
CO 1
rappr. da RA 1
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione del 2 novembre 2012 (SO.2012.3665) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da lunedì 5 novembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 15 novembre 2012 ne postula
l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato
intimato;
preso atto che con decreto presidenziale del 16/19
novembre 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 12'740.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 24 ottobre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 2 novembre 2012 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 5
novembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, avendole versato dapprima fr. 5'000.--, quale anticipo sul totale
del dovuto, e in seguito, dopo essersi accordato con la procedente che ha
ridotto la sua pretesa, avendole pagato il 6 novembre 2012 nuovamente un importo
di fr. 5'000.-- a totale soddisfazione delle sue pretese (doc. A). Il
reclamante rileva poi che la sua solvibilità è garantita in quanto egli segue
diversi cantieri che gli assicurano un giro d’affari e un guadagno di oltre fr.
100'000.--.
Considerandi
In diritto.
1.
a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il reclamante
ha prodotto una ricevuta del 6 novembre 2012 sottoscrita da CO 1 relativa al
pagamento di fr. 5'000.-- a “saldo fatture” (doc. A). Orbene, da questo
documento non emerge se si tratta delle fatture oggetto dell’esecuzione in
esame. Inoltre non risulta se le spese esecutive sono state pagate, per cui
sull’adempimento del presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sussistono
seri dubbi.
Nel
caso di specie determinante è tuttavia che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 13 dicembre 2012 emerge che nei confronti del
reclamante sono pendenti 15 procedure esecutive per un importo di fr. 51'427.80
e che durante l’anno in corso, oltre che per la procedura in oggetto, sono
state emesse tre ulteriori comminatorie di fallimento, mentre in un’altra procedura
è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione, il che porta a
concludere che il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far
fronte ai suoi impegni. Il fatto poi che il reclamante abbia cantieri in corso
non implica necessariamente che egli disponga di sufficienti mezzi liquidi.
Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del
convenuto non sta migliorando. Nel caso di specie si può affermare che
l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua
capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da
2
gennaio 2013 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- __________;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione
alla Pretura, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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