14.2012.188
Fallimento. Pagamento esecuzione. Solvibilità resa verosimile. Nessun attestato di carenza di beni
8 gennaio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.188
Data decisione, Autorità:
08.01.2013, CEF
Titolo:
Fallimento. Pagamento esecuzione. Solvibilità resa verosimile. Nessun attestato di carenza di beni
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.188
Lugano
8 gennaio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza del 2 ottobre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
rappr. da: RA 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza del 13 novembre 2012 (SO.2012.661) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della RE 1, __________, a far tempo da martedì 13 novembre 2012 alle ore 11.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
15 novembre 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale del 19
novembre 2012 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno CO 1 ha chiesto il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'895.70 interessi e spese compresi.
B. All’udienza
di discussione del 7 novembre 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 13 novembre 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso
giorno alle ore 11.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo una ricevuta del 14 novembre 2012 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 2'899.60 a
favore di CO 1 e di essere intenzionata a saldare le ulteriori esecuzioni
pendenti nei suoi confronti.
Considerandi
In diritto:
1.
In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel
caso in esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 14 novembre 2012
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al pagamento di fr. 2'899.60
a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di
avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di
Locarno al 7 gennaio 2013 emerge che tutte le esecuzioni pendenti nei confronti
della reclamante sono state pagate. Ciò porta a ritenere che la situazione
finanziaria della convenuta non sta peggiorando. Il fatto poi che a carico
della reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia ritenere
che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura transitoria
rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a breve (cfr.
SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo
giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti
quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011,
consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 13 novembre 2012 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2012.661), nei confronti di RE 1
è annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione:
- __________CO 1;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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