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Decisione

14.2012.189

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sottoscrizione "per accettazione e riconoscimento del debito" e senza riferimento a una società terza di una proposta di dilazione del pagamento di un importo det

20 dicembre 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 6.6/31.7.2012 RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso dell’importo di fr. 14’540.75 oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito il riconoscimento di debito del 12 aprile 2012;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10

settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Lugano;

che

l’istante ha sostanzialmente fondato la propria domanda sul riconoscimento di debito

sottoscritto il 12 aprile 2012 dal convenuto per l’importo di fr. 5'528.80, in

suo favore, pagabile in un’unica rata entro il 25 maggio 2012 e con riferimento

alle fatture scoperte S__________ (doc. B), in relazione con il mandato di

allestimento della contabilità e amministrazione generale conferitole il 5 settembre

2011 dalla società S__________ (doc. C), sulla ricevuta di scarico sottoscritta

dall’amministratore unico di S__________ (ossia il convenuto) il 12 aprile 2012

(doc. D ) e su una serie di fatture da essa emesse alla S__________ per

complessivi fr. 14'540.25 (doc. E);

che in

occasione dell’udienza di contradditorio del 1. ottobre 2012 il convenuto si è

opposto all’istanza, asserendo che debitrice per le prestazioni fornite

dall’istante, comunque contestate, sarebbe semmai la S__________, che la

documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito nei suoi confronti,

salvo, se del caso, per l’importo di fr. 5'528.80, soggiungendo che la procedente

non ha svolto correttamente il proprio mandato, poiché nonostante quanto indicato

nel doc. D, non sono state eseguite tutta una serie di prestazioni che ci si

poteva legittimamente attendere, come rilevabile dallo scritto 18 ottobre 2012

dell’amministratore unico di S__________ (__________ G__________) al patrocinatore

della controparte (doc. 2), ritenuto del resto che il lavoro della parte istante

si era limitato alla registrazione di un cinquantina di movimenti contabili,

all’interno di un piano dei conti standard e preconfezionato ;

che in

replica e in duplica le parti si cono confermate nelle rispettive ragioni;

che con decisione

del 9 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza;

che

premesso che il credito per il quale la procedente agisce nei confronti del convenuto

deriva da un contratto di mandato tra la stessa istante e la società S__________

per la quale ha firmato quale rappresentante il convenuto e rilevato che il

fatto che il credito sia proprio inerente a prestazioni in favore della S__________

lo si evince anche dalla serie di fatture di cui al plico doc. E, il primo giudice

ha ritenuto che il riconoscimento di debito di cui al doc. B sul quale la procedente

ha fondato la propria domanda non evidenzia in alcuno modo che il debito sia in

un modo o nell’altro passato dalla S__________ al convenuto personalmente;

che, secondo

lo stesso giudice, dall’oggetto della lettera si può anzi osservare come si

faccia esplicito riferimento alle “fatture scoperte S__________ della RE 1” e che la creditrice conferma di “accettare la liquidazione di pagamento”, di modo che non è

possibile determinare se il convenuto, nell’ambito dello stesso riconoscimento

di debito di cui al doc. B, abbia sottoscritto tale documento a titolo personale

o in rappresentanza della società S__________;

che, del

resto, in risposta il convenuto ha sostenuto che la debitrice è, se del caso, quest’ultima

società, lasciando così intendere di avere sottoscritto il riconoscimento di debito

quale rappresentante della stessa S__________, tenuto anche conto che i documenti

prodotti sub. C ed E lasciano semmai desumere che il soggetto abbia firmato il

doc. B quale rappresentante della società;

che, in

ogni modo, ha osservato il Pretore, il doc. B non è sufficientemente chiaro per

valere quale titolo di rigetto provvisorio nei confronti del convenuto, data

per l’appunto l’impossibilità di verificare con sufficiente verosimiglianza,

nell’ambito di una procedura sommaria e sulla base dei documenti prodotti, se egli

ha firmato a titolo personale o quale rappresentante della S__________, come

avvenuto nel contratto di mandato di cui al doc. C, dal quale trae origine il

preteso credito della parte istante;

che

contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 20 novembre 2012,

sostenendo che il convenuto era ed è l’azionista unico della S__________,

società che il 5 settembre 2011 le ha conferito mandato per l’allestimento della

contabilità e per l’amministrazione generale, che tale mandato conferma lo

stretto legame che il convenuto ha con S__________, legame che costituisce la

ragione per cui in data 12 aprile 2012 il soggetto si è impegnato personalmente

per lo scoperto lasciato dalla stessa S__________, sottoscrivendolo a suo nome;

che,

secondo l’insorgente, il riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto ed

intestato inequivocabilmente a lui e non in rappresentanza della società,

prevedeva che se il pagamento di fr. 5'528.80 non fosse stato eseguito entro il

25 maggio 2012, l’intero credito effettivo (ossia fr. 14'540.75) come da

fatture agli atti sarebbe divenuto esigibile;

che, in

ogni modo, ha puntualizzato il reclamante, all’udienza di contradditorio il convenuto

ha espressamente indicato che la documentazione prodotta non costituisce riconoscimento

di debito salvo, se del caso, per la somma di fr. 5’528.80;

che,

sempre secondo il reclamante, il Pretore avrebbe perciò dovuto concedere il rigetto

provvisorio dell’opposizione, in ogni caso almeno per quest’ultimo importo

espressamente riconosciuto, non entrando in considerazione che il

riconoscimento di debito in rassegna lascia intendere che il convenuto lo abbia

sottoscritto in rappresentanza della S__________, dato che se così fosse stato

sarebbe stato rilasciato dalla stessa società rappresentata dal convenuto;

che con

osservazioni del 17 dicembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione del

reclamo;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione

in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile,

ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme

di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132

III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in REP. 1989 pag. 338 con riferimenti);

che la dichiarazione

di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara e

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (panchaud/caprez, Die Rechtsöffungung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4);

che il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l’indagine

volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non

appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del

giudice ordinario (cometta, op.

cit. pag. 330);

che l’ammontare

della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito o in un

altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia, ritenuto che nel

caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli

altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2. ed. 2012, n. 25 ad art. 82 LEF);

che non

vi è dubbio che il doc. B costituisce riconoscimento di debito nella misura in

cui il convenuto ha sottoscritto la lettera del 12 aprile 2012, che la

procedente gli ha personalmente indirizzato con la menzione “Riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF-Fatture scoperte S__________ della RE 1”, al fine di farsi riconoscere (“per accettazione e riconoscimento di debito)”, nel contesto della

dilazione di pagamento accordata, il debito di fr. 5'528.80, pagabile in una

unica rata entro il 25 maggio 2012 con un interesse di mora del 6%;

che,

infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non possono esservi

dubbi sul fatto che, sottoscrivendo la proposta della creditrice “per

accettazione e riconoscimento del debito”, il convenuto si è impegnato a

proprio nome e non come rappresentante della S__________ - cui erano state

inviate le fatture, rimaste impagate relative alle prestazioni in esecuzione al

mandato che quest’ultima società aveva conferito alla qui istante con pattuizione

del 5 settembre 2011 (doc. C) - nel riconoscere il debito cifrato in fr.

5'528.80, ossia la rata di fr. 5'528.80 all’interesse di mora del 6%, ove solo

si consideri che accanto alla firma su tale documento non figura, a differenza

della sottoscrizione del contratto di mandato di cui al doc. C, alcun

riferimento alla S__________, né tanto meno al fatto che questi avrebbe sottoscritto

in nome e per conto della società, ciò che del resto non deve sorprendere,

tenuto conto del fatto che la procedente, come visto, lo scritto del 12 aprile

2012.

l’ha indirizzato al convenuto personalmente e non alla mandante, ossia

alla S__________;

che un’interpretazione

diversa non risulterebbe quindi compatibile con il chiaro testo del

riconoscimento di debito in rassegna;

che se per

la somma di fr. 5'528.80 il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione è

assodato, non altrettanto si può dire per la rimanenza della pretesa fatta valere

dall’istante;

che se è

vero che il convenuto ha anche sottoscritto la clausola, secondo cui in caso di

ritardo di pagamento di una sola rata il credito effettivo scoperto sarebbe

divenuto immediatamente esigibile nella sua totalità più interessi del 6% dal

31.

luglio 2011, ciò non significa ancora necessariamente che egli abbia implicitamente

anche riconosciuto l’intero ammontare del credito posto in esecuzione, che la

procedente ha cifrato in complessivi fr. 14’540.75 con riferimento al plico delle

fatture in atti sub. doc. E, dato che nella lettera del 12 aprile 2012 (doc. B)

non vengono indicate né cifre né riscontri documentali (affidabili) suscettibili

di estendere il riconoscimento di debito di fr. 5'528.80 all’intera somma oggetto

della presente procedura esecutiva;

che, ciò

posto, il reclamo merita pertanto solo parziale tutela, nel senso dell’accoglimento

dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 5'528.80 oltre interessi

al 6% dal 12 aprile 2012, data di scadenza fissata nel riconoscimento di debito

del doc. B che entra in considerazione,

che gli

oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza

delle parti (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 9 novembre 2012 del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5, sono così riformati.

“1. L’istanza è parzialmente

accolta. L’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente

a fr. 5'528.80 oltre interessi al 6% dal 12 aprile 2012;

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili.”

2. La tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 300.-,

anticipata dalla reclamante, è posta a carico della parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,75,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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