14.2012.189
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sottoscrizione "per accettazione e riconoscimento del debito" e senza riferimento a una società terza di una proposta di dilazione del pagamento di un importo det
20 dicembre 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2012.189
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sottoscrizione "per accettazione e riconoscimento del debito" e senza riferimento a una società terza di una proposta di dilazione del pagamento di un importo determinato
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.189
Lugano
20 dicembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 settembre 2012 da
RE 1
contro
CO 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 31 luglio 2012 per il
pagamento di fr. 14'540.75 oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione del 9 novembre 2012 (SO.2012.3917);
sentenza impugnata dalla parte istante, che con con
reclamo del 20 novembre 2012 ne postula l’annullamento, con conseguente accoglimento
dell’istanza;
reclamo avversato dal convenuto con osservazioni del
14 dicembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 6.6/31.7.2012 RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso dell’importo di fr. 14’540.75 oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito il riconoscimento di debito del 12 aprile 2012;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 10
settembre 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Lugano;
che
l’istante ha sostanzialmente fondato la propria domanda sul riconoscimento di debito
sottoscritto il 12 aprile 2012 dal convenuto per l’importo di fr. 5'528.80, in
suo favore, pagabile in un’unica rata entro il 25 maggio 2012 e con riferimento
alle fatture scoperte S__________ (doc. B), in relazione con il mandato di
allestimento della contabilità e amministrazione generale conferitole il 5 settembre
2011 dalla società S__________ (doc. C), sulla ricevuta di scarico sottoscritta
dall’amministratore unico di S__________ (ossia il convenuto) il 12 aprile 2012
(doc. D ) e su una serie di fatture da essa emesse alla S__________ per
complessivi fr. 14'540.25 (doc. E);
che in
occasione dell’udienza di contradditorio del 1. ottobre 2012 il convenuto si è
opposto all’istanza, asserendo che debitrice per le prestazioni fornite
dall’istante, comunque contestate, sarebbe semmai la S__________, che la
documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito nei suoi confronti,
salvo, se del caso, per l’importo di fr. 5'528.80, soggiungendo che la procedente
non ha svolto correttamente il proprio mandato, poiché nonostante quanto indicato
nel doc. D, non sono state eseguite tutta una serie di prestazioni che ci si
poteva legittimamente attendere, come rilevabile dallo scritto 18 ottobre 2012
dell’amministratore unico di S__________ (__________ G__________) al patrocinatore
della controparte (doc. 2), ritenuto del resto che il lavoro della parte istante
si era limitato alla registrazione di un cinquantina di movimenti contabili,
all’interno di un piano dei conti standard e preconfezionato ;
che in
replica e in duplica le parti si cono confermate nelle rispettive ragioni;
che con decisione
del 9 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza;
che
premesso che il credito per il quale la procedente agisce nei confronti del convenuto
deriva da un contratto di mandato tra la stessa istante e la società S__________
per la quale ha firmato quale rappresentante il convenuto e rilevato che il
fatto che il credito sia proprio inerente a prestazioni in favore della S__________
lo si evince anche dalla serie di fatture di cui al plico doc. E, il primo giudice
ha ritenuto che il riconoscimento di debito di cui al doc. B sul quale la procedente
ha fondato la propria domanda non evidenzia in alcuno modo che il debito sia in
un modo o nell’altro passato dalla S__________ al convenuto personalmente;
che, secondo
lo stesso giudice, dall’oggetto della lettera si può anzi osservare come si
faccia esplicito riferimento alle “fatture scoperte S__________ della RE 1” e che la creditrice conferma di “accettare la liquidazione di pagamento”, di modo che non è
possibile determinare se il convenuto, nell’ambito dello stesso riconoscimento
di debito di cui al doc. B, abbia sottoscritto tale documento a titolo personale
o in rappresentanza della società S__________;
che, del
resto, in risposta il convenuto ha sostenuto che la debitrice è, se del caso, quest’ultima
società, lasciando così intendere di avere sottoscritto il riconoscimento di debito
quale rappresentante della stessa S__________, tenuto anche conto che i documenti
prodotti sub. C ed E lasciano semmai desumere che il soggetto abbia firmato il
doc. B quale rappresentante della società;
che, in
ogni modo, ha osservato il Pretore, il doc. B non è sufficientemente chiaro per
valere quale titolo di rigetto provvisorio nei confronti del convenuto, data
per l’appunto l’impossibilità di verificare con sufficiente verosimiglianza,
nell’ambito di una procedura sommaria e sulla base dei documenti prodotti, se egli
ha firmato a titolo personale o quale rappresentante della S__________, come
avvenuto nel contratto di mandato di cui al doc. C, dal quale trae origine il
preteso credito della parte istante;
che
contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 20 novembre 2012,
sostenendo che il convenuto era ed è l’azionista unico della S__________,
società che il 5 settembre 2011 le ha conferito mandato per l’allestimento della
contabilità e per l’amministrazione generale, che tale mandato conferma lo
stretto legame che il convenuto ha con S__________, legame che costituisce la
ragione per cui in data 12 aprile 2012 il soggetto si è impegnato personalmente
per lo scoperto lasciato dalla stessa S__________, sottoscrivendolo a suo nome;
che,
secondo l’insorgente, il riconoscimento di debito sottoscritto dal convenuto ed
intestato inequivocabilmente a lui e non in rappresentanza della società,
prevedeva che se il pagamento di fr. 5'528.80 non fosse stato eseguito entro il
25 maggio 2012, l’intero credito effettivo (ossia fr. 14'540.75) come da
fatture agli atti sarebbe divenuto esigibile;
che, in
ogni modo, ha puntualizzato il reclamante, all’udienza di contradditorio il convenuto
ha espressamente indicato che la documentazione prodotta non costituisce riconoscimento
di debito salvo, se del caso, per la somma di fr. 5’528.80;
che,
sempre secondo il reclamante, il Pretore avrebbe perciò dovuto concedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione, in ogni caso almeno per quest’ultimo importo
espressamente riconosciuto, non entrando in considerazione che il
riconoscimento di debito in rassegna lascia intendere che il convenuto lo abbia
sottoscritto in rappresentanza della S__________, dato che se così fosse stato
sarebbe stato rilasciato dalla stessa società rappresentata dal convenuto;
che con
osservazioni del 17 dicembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione del
reclamo;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile,
ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132
III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in REP. 1989 pag. 338 con riferimenti);
che la dichiarazione
di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il
debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara e
esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (panchaud/caprez, Die Rechtsöffungung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4);
che il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l’indagine
volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non
appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del
giudice ordinario (cometta, op.
cit. pag. 330);
che l’ammontare
della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito o in un
altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia, ritenuto che nel
caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli
altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2. ed. 2012, n. 25 ad art. 82 LEF);
che non
vi è dubbio che il doc. B costituisce riconoscimento di debito nella misura in
cui il convenuto ha sottoscritto la lettera del 12 aprile 2012, che la
procedente gli ha personalmente indirizzato con la menzione “Riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF-Fatture scoperte S__________ della RE 1”, al fine di farsi riconoscere (“per accettazione e riconoscimento di debito)”, nel contesto della
dilazione di pagamento accordata, il debito di fr. 5'528.80, pagabile in una
unica rata entro il 25 maggio 2012 con un interesse di mora del 6%;
che,
infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non possono esservi
dubbi sul fatto che, sottoscrivendo la proposta della creditrice “per
accettazione e riconoscimento del debito”, il convenuto si è impegnato a
proprio nome e non come rappresentante della S__________ - cui erano state
inviate le fatture, rimaste impagate relative alle prestazioni in esecuzione al
mandato che quest’ultima società aveva conferito alla qui istante con pattuizione
del 5 settembre 2011 (doc. C) - nel riconoscere il debito cifrato in fr.
5'528.80, ossia la rata di fr. 5'528.80 all’interesse di mora del 6%, ove solo
si consideri che accanto alla firma su tale documento non figura, a differenza
della sottoscrizione del contratto di mandato di cui al doc. C, alcun
riferimento alla S__________, né tanto meno al fatto che questi avrebbe sottoscritto
in nome e per conto della società, ciò che del resto non deve sorprendere,
tenuto conto del fatto che la procedente, come visto, lo scritto del 12 aprile
2012.
l’ha indirizzato al convenuto personalmente e non alla mandante, ossia
alla S__________;
che un’interpretazione
diversa non risulterebbe quindi compatibile con il chiaro testo del
riconoscimento di debito in rassegna;
che se per
la somma di fr. 5'528.80 il titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione è
assodato, non altrettanto si può dire per la rimanenza della pretesa fatta valere
dall’istante;
che se è
vero che il convenuto ha anche sottoscritto la clausola, secondo cui in caso di
ritardo di pagamento di una sola rata il credito effettivo scoperto sarebbe
divenuto immediatamente esigibile nella sua totalità più interessi del 6% dal
31.
luglio 2011, ciò non significa ancora necessariamente che egli abbia implicitamente
anche riconosciuto l’intero ammontare del credito posto in esecuzione, che la
procedente ha cifrato in complessivi fr. 14’540.75 con riferimento al plico delle
fatture in atti sub. doc. E, dato che nella lettera del 12 aprile 2012 (doc. B)
non vengono indicate né cifre né riscontri documentali (affidabili) suscettibili
di estendere il riconoscimento di debito di fr. 5'528.80 all’intera somma oggetto
della presente procedura esecutiva;
che, ciò
posto, il reclamo merita pertanto solo parziale tutela, nel senso dell’accoglimento
dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 5'528.80 oltre interessi
al 6% dal 12 aprile 2012, data di scadenza fissata nel riconoscimento di debito
del doc. B che entra in considerazione,
che gli
oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza
delle parti (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 9 novembre 2012 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, sono così riformati.
“1. L’istanza è parzialmente
accolta. L’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente
a fr. 5'528.80 oltre interessi al 6% dal 12 aprile 2012;
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.”
2. La tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 300.-,
anticipata dalla reclamante, è posta a carico della parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,75,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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