14.2012.19
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto non saldata
22 marzo 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.19
Data decisione, Autorità:
22.03.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto non saldata
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.19
Lugano
22 marzo 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 10 ottobre 2011 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord con sentenza 2 febbraio 2012 (SO.2011.650) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, a far tempo
dal giorno
di giovedì 2 febbraio 2011 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
6 febbraio 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che con decreto presidenziale 9 febbraio
2012 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr.
9'414.60 oltre interessi e spese.
B. Entro i termini fissati dal Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord la convenuta non ha presentato osservazioni e non si è avvalsa
del diritto di essere convocata ad un’udienza.
C. Con sentenza del 2 febbraio 2012 il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 2 febbraio
2011 alle ore 14.00.
D. Con il
reclamo RE 1 sostiene che la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta
in concomitanza con la consegna presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio di fr. 9'414.60 oltre interessi e spese a pagamento dell’esecuzione
in oggetto.
E. Il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;
Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
La
reclamante sostiene di avere versato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
Fr. 9'414.60 oltre interessi e spese contemporaneamente alla notifica della
sentenza di fallimento. La convenuta ha tuttavia prodotto unicamente una
ricevuta del 22 dicembre 2011 relativa al pagamento al predetto Ufficio di un
acconto di fr. 6'000.-- in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________.
La convenuta non ha presentato alcuna ulteriore ricevuta e dall’estratto delle
sue esecuzioni al 20 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio si evince che la citata esecuzione è ancora pendente per un importo
residuo di fr. 3'957.35. Non avendo la reclamante dimostrato di avere,
anteriormente alla dichiarazione di fallimento, saldato integralmente
l’esecuzione promossa dall’istante, l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere
applicato.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Come ritenuto
sub 1., la reclamante ha prodotto in relazione all’esecuzione n. __________
unicamente una ricevuta del 22 dicembre 2011 relativa al pagamento di un
acconto di fr. 6'000.--, per cui non avendo dimostrato di avere saldato nemmeno
posteriormente alla dichiarazione di fallimento l’esecuzione in oggetto, il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF non risulta ossequiato.
In
via abbondanziale va osservato che per quel che riguarda il presupposto della
solvibilità - ulteriore condizione necessaria per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata - che dall’estratto delle esecuzioni al 20 marzo 2012 si
evince che a carico della reclamante sono pendenti 129 esecuzioni per un
importo complessivo di fr. 233'890.09. Determinante è che durante il 2011 in nove
esecuzioni rispettivamente nell’anno in corso in un’esecuzione sono state emesse
le comminatorie di fallimento e che sempre nei predetti periodi in 21
esecuzioni sono stati emessi gli avvisi di pignoramento Ciò porta a concludere
che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa
non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Nel caso
di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Va poi rilevato che nel
periodo dall’11 settembre 2007 al 31 gennaio 2011 a carico della reclamante
sono stati emessi attestati di carenza di beni per un importo complessivo di
fr. 256'551.35. Ne discende che nemmeno il presupposto della solvibilità potrebbe
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti nemmeno i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il
fallimento di RE 1 non può essere annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da
martedì
27 marzo 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1
3. Intimazione:
-
-
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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