Lexipedia

Decisione

14.2012.19

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto non saldata

22 marzo 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio

la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr.

9'414.60 oltre interessi e spese.

B. Entro i termini fissati dal Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord la convenuta non ha presentato osservazioni e non si è avvalsa

del diritto di essere convocata ad un’udienza.

C. Con sentenza del 2 febbraio 2012 il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 2 febbraio

2011 alle ore 14.00.

D. Con il

reclamo RE 1 sostiene che la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta

in concomitanza con la consegna presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Mendrisio di fr. 9'414.60 oltre interessi e spese a pagamento dell’esecuzione

in oggetto.

E. Il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;

Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza.

La

reclamante sostiene di avere versato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio

Fr. 9'414.60 oltre interessi e spese contemporaneamente alla notifica della

sentenza di fallimento. La convenuta ha tuttavia prodotto unicamente una

ricevuta del 22 dicembre 2011 relativa al pagamento al predetto Ufficio di un

acconto di fr. 6'000.-- in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________.

La convenuta non ha presentato alcuna ulteriore ricevuta e dall’estratto delle

sue esecuzioni al 20 marzo 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Mendrisio si evince che la citata esecuzione è ancora pendente per un importo

residuo di fr. 3'957.35. Non avendo la reclamante dimostrato di avere,

anteriormente alla dichiarazione di fallimento, saldato integralmente

l’esecuzione promossa dall’istante, l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere

applicato.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Come ritenuto

sub 1., la reclamante ha prodotto in relazione all’esecuzione n. __________

unicamente una ricevuta del 22 dicembre 2011 relativa al pagamento di un

acconto di fr. 6'000.--, per cui non avendo dimostrato di avere saldato nemmeno

posteriormente alla dichiarazione di fallimento l’esecuzione in oggetto, il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF non risulta ossequiato.

In

via abbondanziale va osservato che per quel che riguarda il presupposto della

solvibilità - ulteriore condizione necessaria per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata - che dall’estratto delle esecuzioni al 20 marzo 2012 si

evince che a carico della reclamante sono pendenti 129 esecuzioni per un

importo complessivo di fr. 233'890.09. Determinante è che durante il 2011 in nove

esecuzioni rispettivamente nell’anno in corso in un’esecuzione sono state emesse

le comminatorie di fallimento e che sempre nei predetti periodi in 21

esecuzioni sono stati emessi gli avvisi di pignoramento Ciò porta a concludere

che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa

non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Nel caso

di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Va poi rilevato che nel

periodo dall’11 settembre 2007 al 31 gennaio 2011 a carico della reclamante

sono stati emessi attestati di carenza di beni per un importo complessivo di

fr. 256'551.35. Ne discende che nemmeno il presupposto della solvibilità potrebbe

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti nemmeno i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento di RE 1 non può essere annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da

martedì

27 marzo 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1

3. Intimazione:

-

-

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster