14.2012.190
Rigetto definitivo dell’opposizione
12 dicembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.190
Data decisione, Autorità:
12.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell’opposizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.190
Lugano
12 dicembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° ottobre 2012 presentata da
RE 1
patrocinato dall’avv. _____________
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 19 settembre 2012 per
il pagamento di fr. 5’000.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Taverne con decisione del 15 novembre 2012 (inc. n. 343/2012);
sentenza impugnata dal
convenuto con reclamo del 20 novembre 2012;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che con
decisione del 15 novembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Taverne, in
accoglimento dell’istanza presentata in data 1° ottobre 2012 da CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 19 settembre 2012
per il pagamento di fr. 5'000.- oltre interessi e spese a titolo di ripetibili,
come a sentenza 16 aprile 2012 della Seconda Camera civile del Tribunale
d’appello (doc. B e C);
che egli
ha quindi posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 200.- da
anticiparsi dalla parte istante (dispositivo n. 2), per poi rilevare - a ben
vedere del tutto inutilmente visto l’accoglimento dell’istanza - che la pretesa
dell’istante è esigibile, dato che il debito non è stato né estinto, né è prescritto
(dispositivo n. 3);
che nel
motivare la propria decisione il giudice di pace - ricordato che alla parte
convenuta erano stati assegnati quindici giorni di tempo a partire dal 19
ottobre 2012 per ritirare l’opposizione e dimostrare l’avvenuto completo
pagamento dell’importo posto in esecuzione o per presentare le proprie
osservazioni, ma che fino all’emanazione della sentenza non risulta alcun pagamento
effettuato - ha ritenuto la sentenza menzionata nel precetto esecutivo valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF;
che
contro tale sentenza è insorto il convenuto, asserendo di avere ritirato la
raccomandata contenente l’assegno termine per ritirare l’opposizione e per dimostrare
l’avvenuto pagamento della pretesa avversaria il 29 ottobre 2012, di avere
quindi in data 13 novembre 2012 - ossia entro il termine fissato - inviato al giudice
di pace una lettera comprovante il pagamento di quanto richiesto con l’istanza
di rigetto dell’opposizione, circostanza però ignorata dal primo giudice, che
in modo frettoloso gli ha rimproverato di non avere inoltrato nessuna
osservazione a prova dell’avvenuto pagamento, stabilendo così a torto che la
pretesa dell’istante è esigibile poiché il debito non è stato estinto e
comminandogli una tassa di giustizia di fr. 200.-;
che, sempre
secondo il reclamante, la decisione impugnata è quindi stata emessa in data 15
novembre 2012 nonostante il pagamento avvenuto il 9 novembre 2012 all’Ufficio
di esecuzione di Lugano, con trasmissione in copia al giudice di pace, come si evince
dal doc. 3 annesso al reclamo;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
215.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla
decisione motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321
cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal giudice di pace, di
trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è
la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che proposto
il 20 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa il 15 novembre 2012 e
notificata alle parti più avanti, il reclamo risulta senz’altro tempestivo e,
quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che l’insorgente
parrebbe fondare il reclamo sulla lettera b., ossia contestando l’accertamento secondo
cui egli non avrebbe dato seguito, per lo meno fino al momento dell’emanazione dell’impugnata
decisione, all’ordinanza del 19 ottobre 2012, con la quale gli è stato
assegnato un termine di quindici giorni per fornire la prova dell’avvenuto ritiro
dell’opposizione al precetto esecutivo e dell’’avvenuto pagamento di quanto richiesto
dal procedente, avendo egli invece inviato lo scritto 13 novembre 2012 nel
termine di quindici giorni fissato dal giudice, che ha iniziato a decorrere dal
giorno successivo al ritiro della raccomandata di riferimento avvenuto il 29 ottobre
2012.
(cfr. ricerca Track & Trace);
che la
critica cade però nel vuoto;
che dal fascicolo
processuale trasmesso dalla Giudicatura di pace a questa Camera, si evince che
con scritto del 19 novembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha
comunicato al convenuto di avere ricevuto lo stesso giorno la sua
comunicazione, contenuta in una busta di posta prepagata recante la scritta
P.P. ____, dalla quale risulta l’attestazione del pagamento della somma di fr.
5'223.- avvenuto presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti in
data 9 novembre 2012;
che nello
stesso scritto il giudice gli ha tuttavia ricordato di avergli in data 19
ottobre 2012 fissato un termine di quindici giorni per fornire la prova dell’avvenuto
pagamento e quindi del ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo, puntualizzando
dipoi di avere statuito sull’istanza il 15 novembre 2012 (notificando la relativa
decisione il giorno successivo) quando i termini assegnati erano ampiamente
scaduti, e facendo altresì presente che tale decisione avrebbe potuto essere
evitata, con conseguente riduzione delle spese, se da parte sua fosse pervenuta
l’attestazione richiesta;
che, in
effetti, con l’ordinanza 19 ottobre il primo giudice ha assegnato al convenuto
un termie di 15 giorni “… dalla data d’invio della presente comunicazione …”;
che, procedendo
in tal modo, il giudice di pace ha di fatto stabilito un termine fisso, che -
il 3 novembre essendo sabato - giungeva a scadenza il 5 novembre;
che
questo modo di fissare il termine appare certo inusuale, in questi casi essendo
preferibile, per una questione di chiarezza, indicare il giorno di scadenza del
termine, ma appare comunque ammissibile;
che, comunque
sia, anche qualora si volesse seguire il ragionamento del reclamante secondo
cui il termine assegnatogli dal giudice di pace con ordinanza del 19 ottobre 2012 ha iniziato a decorrere il 30 ottobre successivo, ossia il giorno dopo il ritiro della relativa
raccomandata, la soluzione non muterebbe;
che, a
mente del reclamante, il termine giungeva a scadenza il 13 novembre 2012 sicché
la lettera datata 13 novembre 2012 e indirizzata alla Giudicatura di pace del
circolo di Taverne con annessa la prova dell’avvenuto pagamento dell’importo posto
in esecuzione sarebbe tempestiva;
che,
tuttavia, a un più approfondito esame ciò non può però ancora dirsi
automaticamente il caso considerato che non è dato in alcun modo di sapere
quando lo scritto datato 13 novembre 2012 è stato consegnato alla posta - e la
prova spettava al reclamante - ove si consideri che la relativa busta non reca
alcuna data di spedizione, ma soltanto la stampiglia P.P. 6802 Rivera, la quale
non consente in alcun modo di convalidare l’asserzione, secondo cui essa
sarebbe stata inviata entro i termini richiesti, ove si consideri anche che la
relativa comunicazione è stata ricevuta dal primo giudice soltanto il 19
novembre successivo;
che dato
quanto precede il giudice di pace era senz’altro autorizzato a procedere
all’emanazione del giudizio impugnato sulla base degli atti esibiti dal procedente,
per tacere comunque del fatto che, fosse questi stato avvisato tempestivamente del
pagamento dell’importo posto in esecuzione, nulla gli impediva di caricare al
convenuto le spese di giustizia limitatamente a quelle procedurali (v.
ordinanza 19 ottobre 2012), ossia una tassa di giustizia ridotta, data la sua
soccombenza conseguente all’acquiescenza di fronte all’avversaria pretesa (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono posti a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Taverne
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
5'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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