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Decisione

14.2012.190

Rigetto definitivo dell’opposizione

12 dicembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 15 novembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Taverne, in

accoglimento dell’istanza presentata in data 1° ottobre 2012 da CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 19 settembre 2012

per il pagamento di fr. 5'000.- oltre interessi e spese a titolo di ripetibili,

come a sentenza 16 aprile 2012 della Seconda Camera civile del Tribunale

d’appello (doc. B e C);

che egli

ha quindi posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 200.- da

anticiparsi dalla parte istante (dispositivo n. 2), per poi rilevare - a ben

vedere del tutto inutilmente visto l’accoglimento dell’istanza - che la pretesa

dell’istante è esigibile, dato che il debito non è stato né estinto, né è prescritto

(dispositivo n. 3);

che nel

motivare la propria decisione il giudice di pace - ricordato che alla parte

convenuta erano stati assegnati quindici giorni di tempo a partire dal 19

ottobre 2012 per ritirare l’opposizione e dimostrare l’avvenuto completo

pagamento dell’importo posto in esecuzione o per presentare le proprie

osservazioni, ma che fino all’emanazione della sentenza non risulta alcun pagamento

effettuato - ha ritenuto la sentenza menzionata nel precetto esecutivo valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF;

che

contro tale sentenza è insorto il convenuto, asserendo di avere ritirato la

raccomandata contenente l’assegno termine per ritirare l’opposizione e per dimostrare

l’avvenuto pagamento della pretesa avversaria il 29 ottobre 2012, di avere

quindi in data 13 novembre 2012 - ossia entro il termine fissato - inviato al giudice

di pace una lettera comprovante il pagamento di quanto richiesto con l’istanza

di rigetto dell’opposizione, circostanza però ignorata dal primo giudice, che

in modo frettoloso gli ha rimproverato di non avere inoltrato nessuna

osservazione a prova dell’avvenuto pagamento, stabilendo così a torto che la

pretesa dell’istante è esigibile poiché il debito non è stato estinto e

comminandogli una tassa di giustizia di fr. 200.-;

che, sempre

secondo il reclamante, la decisione impugnata è quindi stata emessa in data 15

novembre 2012 nonostante il pagamento avvenuto il 9 novembre 2012 all’Ufficio

di esecuzione di Lugano, con trasmissione in copia al giudice di pace, come si evince

dal doc. 3 annesso al reclamo;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

215.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla

decisione motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321

cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal giudice di pace, di

trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è

la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

che proposto

il 20 novembre 2012 a fronte di una decisione emessa il 15 novembre 2012 e

notificata alle parti più avanti, il reclamo risulta senz’altro tempestivo e,

quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che l’insorgente

parrebbe fondare il reclamo sulla lettera b., ossia contestando l’accertamento secondo

cui egli non avrebbe dato seguito, per lo meno fino al momento dell’emanazione dell’impugnata

decisione, all’ordinanza del 19 ottobre 2012, con la quale gli è stato

assegnato un termine di quindici giorni per fornire la prova dell’avvenuto ritiro

dell’opposizione al precetto esecutivo e dell’’avvenuto pagamento di quanto richiesto

dal procedente, avendo egli invece inviato lo scritto 13 novembre 2012 nel

termine di quindici giorni fissato dal giudice, che ha iniziato a decorrere dal

giorno successivo al ritiro della raccomandata di riferimento avvenuto il 29 ottobre

2012.

(cfr. ricerca Track & Trace);

che la

critica cade però nel vuoto;

che dal fascicolo

processuale trasmesso dalla Giudicatura di pace a questa Camera, si evince che

con scritto del 19 novembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha

comunicato al convenuto di avere ricevuto lo stesso giorno la sua

comunicazione, contenuta in una busta di posta prepagata recante la scritta

P.P. ____, dalla quale risulta l’attestazione del pagamento della somma di fr.

5'223.- avvenuto presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti in

data 9 novembre 2012;

che nello

stesso scritto il giudice gli ha tuttavia ricordato di avergli in data 19

ottobre 2012 fissato un termine di quindici giorni per fornire la prova dell’avvenuto

pagamento e quindi del ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo, puntualizzando

dipoi di avere statuito sull’istanza il 15 novembre 2012 (notificando la relativa

decisione il giorno successivo) quando i termini assegnati erano ampiamente

scaduti, e facendo altresì presente che tale decisione avrebbe potuto essere

evitata, con conseguente riduzione delle spese, se da parte sua fosse pervenuta

l’attestazione richiesta;

che, in

effetti, con l’ordinanza 19 ottobre il primo giudice ha assegnato al convenuto

un termie di 15 giorni “… dalla data d’invio della presente comunicazione …”;

che, procedendo

in tal modo, il giudice di pace ha di fatto stabilito un termine fisso, che -

il 3 novembre essendo sabato - giungeva a scadenza il 5 novembre;

che

questo modo di fissare il termine appare certo inusuale, in questi casi essendo

preferibile, per una questione di chiarezza, indicare il giorno di scadenza del

termine, ma appare comunque ammissibile;

che, comunque

sia, anche qualora si volesse seguire il ragionamento del reclamante secondo

cui il termine assegnatogli dal giudice di pace con ordinanza del 19 ottobre 2012 ha iniziato a decorrere il 30 ottobre successivo, ossia il giorno dopo il ritiro della relativa

raccomandata, la soluzione non muterebbe;

che, a

mente del reclamante, il termine giungeva a scadenza il 13 novembre 2012 sicché

la lettera datata 13 novembre 2012 e indirizzata alla Giudicatura di pace del

circolo di Taverne con annessa la prova dell’avvenuto pagamento dell’importo posto

in esecuzione sarebbe tempestiva;

che,

tuttavia, a un più approfondito esame ciò non può però ancora dirsi

automaticamente il caso considerato che non è dato in alcun modo di sapere

quando lo scritto datato 13 novembre 2012 è stato consegnato alla posta - e la

prova spettava al reclamante - ove si consideri che la relativa busta non reca

alcuna data di spedizione, ma soltanto la stampiglia P.P. 6802 Rivera, la quale

non consente in alcun modo di convalidare l’asserzione, secondo cui essa

sarebbe stata inviata entro i termini richiesti, ove si consideri anche che la

relativa comunicazione è stata ricevuta dal primo giudice soltanto il 19

novembre successivo;

che dato

quanto precede il giudice di pace era senz’altro autorizzato a procedere

all’emanazione del giudizio impugnato sulla base degli atti esibiti dal procedente,

per tacere comunque del fatto che, fosse questi stato avvisato tempestivamente del

pagamento dell’importo posto in esecuzione, nulla gli impediva di caricare al

convenuto le spese di giustizia limitatamente a quelle procedurali (v.

ordinanza 19 ottobre 2012), ossia una tassa di giustizia ridotta, data la sua

soccombenza conseguente all’acquiescenza di fronte all’avversaria pretesa (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono posti a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Taverne

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

5'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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