14.2012.192
Riconoscimento di debito per il pagamento delle rette scolastistice. Eccezioni respinte
17 gennaio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.192
Data decisione, Autorità:
17.01.2013, CEF
Titolo:
Riconoscimento di debito per il pagamento delle rette scolastistice. Eccezioni respinte
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.192
Lugano
17 gennaio
2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 13 novembre 2012 dalla
,
contro
CO 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, notificato in data 4 agosto 2012 per il pagamento di fr.
7'398.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, limitatamente a fr. 6'713.- con decisione del 13 novembre 2012
(SO.2012.3368);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 26
novembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con precetto
esecutivo n. __________ del 2/4.8.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, la
CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6.713.- oltre interessi e spese, indicando
quale titolo del credito il mancato pagamento delle fatture dal 12 novembre
2009 al 12 febbraio 2002 per rette scolastiche per la figlia C__________,
rispettivamente per l’incasso di fr. 685.-, indicando quale titolo di credito il
risarcimento danni ex art. 106 CO;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 31
luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano;
che
l’istante ha allegato alla propria istanza la domanda di iscrizione all’istituto
scolastico in questione per l’anno 2009/2010 sottoscritta il 26 giugno 2009 dal
convenuto in favore di sua figlia C__________ (doc. A), in relazione con le
Linee orientative dell’istituto stesso (doc. B), con la tabella delle rette scolastiche
in vigore per l’anno 2009/2010 (doc. C), con l’estratto conto/situazione
fatture per il periodo 1.1.2008-31.7.2012 (doc. D), con le fatture relative ai
mesi da dicembre 2009 a maggio 2010 (doc. E-J), con la diffida di pagamento
19.7.2012 (doc. K), con la notifica di opposizione al summenzionato precetto
esecutivo del 12.8.2011 (doc. M), con lo scritto 29 agosto 2011 di C__________
al convenuto (doc. N) e con il registro delle presenze della figlia C__________
ai corsi (doc. O);
che con
ordinanza del 3 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire per l’udienza di contradditorio indetta per martedì 13 novembre
2012 alle ore 9.00;
che con scritto
del 12 novembre 2012, anticipato via fax, il convenuto ha comunicato al Pretore
la conferma della propria opposizione al precetto esecutivo, asserendo che sua
figlia C__________ non ha più frequentato i corsi scolastici nel periodo concernente
le fatture addebitategli ed oggetto della presente procedura esecutiva;
che
all’udienza di discussione del 13 novembre 2012 la parte istante – la sola
comparsa – si è confermata nella propria domanda sulla scorta della documentazione
già prodotta;
che nel
contempo essa ha contestato – con riferimento allo scritto 12 novembre 2012 del
convenuto – che l’allieva non fosse presente, esibendo a sostegno di tale
asserzione quale doc. O copia del registro delle presenze degli allievi ai
corsi e richiamando inoltre le linee orientative dell’istituto di cui al doc.
B, in particolare al titolo “trasferimenti”, dove è indicato che la retta va
pagata interamente anche in caso di trasferimento;
che con
decisione del 13 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6'713.- oltre interessi, ovvero per quanto
riguarda la pretesa riferita alle rette scolastiche rimaste impagate, rilevando
che la documentazione esibita dalla procedente costituisce valido
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e che l’eccezione di mancata
frequenza della scuola da parte di C__________ __________ per il periodo
concernente le fatture in oggetto, sollevata per la prima volta dall’escusso
con scritto 12 novembre 2012, anticipato via fax, non può essere ammessa in
quanto rimasta alla stadio di puro parlato, la stessa essendo comunque smentita
dal registro delle presenze (cfr. doc. O) e ritenuto del resto che risulta contrattualmente
pattuito che la retta andava pagata integralmente anche in caso di interruzione
o trasferimento dell’allievo, come espressamente indicato nelle “Linee orientative”
alla voce “trasferimenti” di cui al doc, B, che costituiscono parte integrante
della domanda di iscrizione alla scuola;
che
contro tale sentenza il convenuto è ìnsorto con reclamo del 26 novembre 2012,
asserendo che, purtroppo, a partire dal mese di gennaio 2010 sua figlia C__________
ha unilateralmente abbandonato gli studi presso l’lstituto Elvetico in pieno
anno scolastico per dedicarsi ad altra attività professionale, che egli è
conscio come sia difficile dimostrare che sua figlia nel 2010 non abbia più
frequentato la scuola, ancorché tale circostanza possa essere desunta dal
documento del 4 maggio 2010 dell’Istituto Elvetico allegato al reclamo e,
segnatamente, dalla dicitura “Comunicazione assolvimento debiti ..” non
assolto..”, che starebbe a significare, “in quanto appunto assente”;
che per quanto
riguarda il riferimento nella decisione impugnata alla mancata frequenza della
scuola di sua figlia e più precisamente alla considerazione secondo cui tale asserzione
sarebbe smentita dal registro delle presenze, trattasi – secondo l’insorgente –
di un errore in quanto è ovvio che tale registro, non in mano sua, ma della
scuola, “non possa presentare, risp. confermare asserite presenze in mancanza
di esse”;
che egli
è convinto che “la scuola sia stata precisa e che dunque non abbia registrato giornalmente
presenze non avvenute dal gennaio 2010 in avanti”;
che, ciò
posto, egli chiede l’annullamento delle fatture interenti il periodo 2010, da
gennaio in avanti:
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro
– le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto qui di
interesse – di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett.
a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2
CPC);
che,
presentato il 26 novembre 2012 avverso una decisione notificata il 13 novembre
2012.
e recapitata il 16 novembre successivo (cfr. Ricerca Track&Trace), il
reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere dal 17 novembre 2012 (art. 142
cpv. 1 CPC), per venire a scadere lunedì 26 novembre 2012 – è tempestivo e,
quindi, sotto questo profilo ammissibile;
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, ritenuto
che nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art.
326.
cpv. 2 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2
CPC), ciò che non è però qui il caso, di modo che non può essere preso in
considerazione ai fini del presente giudizio il documento – esibito per la prima
volta in sede ricorsuale – annesso al reclamo (“Comunicazione assolvimento
debiti”);
che,
nella fattispecie, il reclamante non contesta la decisione di primo grado nella
misura in cui il Pretore ha ravvisato nella documentazione agli atti,
segnatamente nei doc. A, B e C (domanda di iscrizione ai corsi per l’anno
2009/2010 sottoscritta dall’escusso in data 26 giungo 2009) in relazione con le
Linee orientative dell’istituto e con la tabella delle rete scolastiche in
vigore dal 2009/2010), gli estremi di un riconoscimento di debito e, quindi, le
prerogative suscettibili di comportare l’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF,
secondo cui se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
– tra l’altro – mediante scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che, in altri
termini, l’insorgente non contesta di avere iscritto sua figlia C__________ ai
corsi tenuti dalla parte istante né di essersi impegnato a versare le rette partitamente
indicate nel tariffario di cui al doc. B e nelle singole fatture agli atti;
che, per
contro, secondo il reclamante, nulla sarebbe dovuto alla procedente a partire
dal mese di gennaio 2010, non avendo sua figlia più frequentato la scuola da
quel momento;
che all’obiezione
non può essere dato seguito;
che per
tacere del fatto che in questa sede egli non pretende più che sua figlia fosse
assente già prima dell’inizio del 2010 – contra-riamente a quanto eccepito nelle
osservazioni all’istanza del 12 novembre 2012 – il reclamante non solo non ha
reso verosimile l’asserita assenza della figlia nel periodo che entra in
considerazione (del resto egli ha perfino riconosciuto le difficoltà nel
dimostrare quanto preteso), ma nulla ha eccepito di fronte alla considerazione del
primo giudice, secondo cui egli si era impegnato al pagamento delle rette scolastiche
anche in caso di interruzione o trasferimento di sua figlia (doc. B, sotto voce
“trasferimenti”);
che, sia
in prima che in seconda sede, l’insorgente ha quindi disatteso quanto gli incombeva
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni
che infirmino il riconoscimento di debito, il che – come visto – non è
avvenuto;
che, ciò
posto, non è nemmeno necessario vagliare il valore probatorio del registro
delle presenze (doc. O), la prova, ancorché al rango di verosimiglianza, in merito
alla pretesa assenza della figlia Claudia incombendo in ogni modo alla parte
convenuta e non alla parte istante;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che le
spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono poste a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
7'398.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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