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Decisione

14.2012.192

Riconoscimento di debito per il pagamento delle rette scolastistice. Eccezioni respinte

17 gennaio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che con precetto

esecutivo n. __________ del 2/4.8.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, la

CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6.713.- oltre interessi e spese, indicando

quale titolo del credito il mancato pagamento delle fatture dal 12 novembre

2009 al 12 febbraio 2002 per rette scolastiche per la figlia C__________,

rispettivamente per l’incasso di fr. 685.-, indicando quale titolo di credito il

risarcimento danni ex art. 106 CO;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 31

luglio 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano;

che

l’istante ha allegato alla propria istanza la domanda di iscrizione all’istituto

scolastico in questione per l’anno 2009/2010 sottoscritta il 26 giugno 2009 dal

convenuto in favore di sua figlia C__________ (doc. A), in relazione con le

Linee orientative dell’istituto stesso (doc. B), con la tabella delle rette scolastiche

in vigore per l’anno 2009/2010 (doc. C), con l’estratto conto/situazione

fatture per il periodo 1.1.2008-31.7.2012 (doc. D), con le fatture relative ai

mesi da dicembre 2009 a maggio 2010 (doc. E-J), con la diffida di pagamento

19.7.2012 (doc. K), con la notifica di opposizione al summenzionato precetto

esecutivo del 12.8.2011 (doc. M), con lo scritto 29 agosto 2011 di C__________

al convenuto (doc. N) e con il registro delle presenze della figlia C__________

ai corsi (doc. O);

che con

ordinanza del 3 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le parti a comparire per l’udienza di contradditorio indetta per martedì 13 novembre

2012 alle ore 9.00;

che con scritto

del 12 novembre 2012, anticipato via fax, il convenuto ha comunicato al Pretore

la conferma della propria opposizione al precetto esecutivo, asserendo che sua

figlia C__________ non ha più frequentato i corsi scolastici nel periodo concernente

le fatture addebitategli ed oggetto della presente procedura esecutiva;

che

all’udienza di discussione del 13 novembre 2012 la parte istante – la sola

comparsa – si è confermata nella propria domanda sulla scorta della documentazione

già prodotta;

che nel

contempo essa ha contestato – con riferimento allo scritto 12 novembre 2012 del

convenuto – che l’allieva non fosse presente, esibendo a sostegno di tale

asserzione quale doc. O copia del registro delle presenze degli allievi ai

corsi e richiamando inoltre le linee orientative dell’istituto di cui al doc.

B, in particolare al titolo “trasferimenti”, dove è indicato che la retta va

pagata interamente anche in caso di trasferimento;

che con

decisione del 13 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6'713.- oltre interessi, ovvero per quanto

riguarda la pretesa riferita alle rette scolastiche rimaste impagate, rilevando

che la documentazione esibita dalla procedente costituisce valido

riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e che l’eccezione di mancata

frequenza della scuola da parte di C__________ __________ per il periodo

concernente le fatture in oggetto, sollevata per la prima volta dall’escusso

con scritto 12 novembre 2012, anticipato via fax, non può essere ammessa in

quanto rimasta alla stadio di puro parlato, la stessa essendo comunque smentita

dal registro delle presenze (cfr. doc. O) e ritenuto del resto che risulta contrattualmente

pattuito che la retta andava pagata integralmente anche in caso di interruzione

o trasferimento dell’allievo, come espressamente indicato nelle “Linee orientative”

alla voce “trasferimenti” di cui al doc, B, che costituiscono parte integrante

della domanda di iscrizione alla scuola;

che

contro tale sentenza il convenuto è ìnsorto con reclamo del 26 novembre 2012,

asserendo che, purtroppo, a partire dal mese di gennaio 2010 sua figlia C__________

ha unilateralmente abbandonato gli studi presso l’lstituto Elvetico in pieno

anno scolastico per dedicarsi ad altra attività professionale, che egli è

conscio come sia difficile dimostrare che sua figlia nel 2010 non abbia più

frequentato la scuola, ancorché tale circostanza possa essere desunta dal

documento del 4 maggio 2010 dell’Istituto Elvetico allegato al reclamo e,

segnatamente, dalla dicitura “Comunicazione assolvimento debiti ..” non

assolto..”, che starebbe a significare, “in quanto appunto assente”;

che per quanto

riguarda il riferimento nella decisione impugnata alla mancata frequenza della

scuola di sua figlia e più precisamente alla considerazione secondo cui tale asserzione

sarebbe smentita dal registro delle presenze, trattasi – secondo l’insorgente –

di un errore in quanto è ovvio che tale registro, non in mano sua, ma della

scuola, “non possa presentare, risp. confermare asserite presenze in mancanza

di esse”;

che egli

è convinto che “la scuola sia stata precisa e che dunque non abbia registrato giornalmente

presenze non avvenute dal gennaio 2010 in avanti”;

che, ciò

posto, egli chiede l’annullamento delle fatture interenti il periodo 2010, da

gennaio in avanti:

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo – tra l’altro

– le decisioni inappellabili di prima istanza in tema – per quanto qui di

interesse – di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett.

a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2

CPC);

che,

presentato il 26 novembre 2012 avverso una decisione notificata il 13 novembre

2012.

e recapitata il 16 novembre successivo (cfr. Ricerca Track&Trace), il

reclamo – il cui termine ha iniziato a decorrere dal 17 novembre 2012 (art. 142

cpv. 1 CPC), per venire a scadere lunedì 26 novembre 2012 – è tempestivo e,

quindi, sotto questo profilo ammissibile;

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, ritenuto

che nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni,

né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art.

326.

cpv. 2 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2

CPC), ciò che non è però qui il caso, di modo che non può essere preso in

considerazione ai fini del presente giudizio il documento – esibito per la prima

volta in sede ricorsuale – annesso al reclamo (“Comunicazione assolvimento

debiti”);

che,

nella fattispecie, il reclamante non contesta la decisione di primo grado nella

misura in cui il Pretore ha ravvisato nella documentazione agli atti,

segnatamente nei doc. A, B e C (domanda di iscrizione ai corsi per l’anno

2009/2010 sottoscritta dall’escusso in data 26 giungo 2009) in relazione con le

Linee orientative dell’istituto e con la tabella delle rete scolastiche in

vigore dal 2009/2010), gli estremi di un riconoscimento di debito e, quindi, le

prerogative suscettibili di comportare l’applicazione dell’art. 82 cpv. 1 LEF,

secondo cui se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

– tra l’altro – mediante scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell’opposizione;

che, in altri

termini, l’insorgente non contesta di avere iscritto sua figlia C__________ ai

corsi tenuti dalla parte istante né di essersi impegnato a versare le rette partitamente

indicate nel tariffario di cui al doc. B e nelle singole fatture agli atti;

che, per

contro, secondo il reclamante, nulla sarebbe dovuto alla procedente a partire

dal mese di gennaio 2010, non avendo sua figlia più frequentato la scuola da

quel momento;

che all’obiezione

non può essere dato seguito;

che per

tacere del fatto che in questa sede egli non pretende più che sua figlia fosse

assente già prima dell’inizio del 2010 – contra-riamente a quanto eccepito nelle

osservazioni all’istanza del 12 novembre 2012 – il reclamante non solo non ha

reso verosimile l’asserita assenza della figlia nel periodo che entra in

considerazione (del resto egli ha perfino riconosciuto le difficoltà nel

dimostrare quanto preteso), ma nulla ha eccepito di fronte alla considerazione del

primo giudice, secondo cui egli si era impegnato al pagamento delle rette scolastiche

anche in caso di interruzione o trasferimento di sua figlia (doc. B, sotto voce

“trasferimenti”);

che, sia

in prima che in seconda sede, l’insorgente ha quindi disatteso quanto gli incombeva

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni

che infirmino il riconoscimento di debito, il che – come visto – non è

avvenuto;

che, ciò

posto, non è nemmeno necessario vagliare il valore probatorio del registro

delle presenze (doc. O), la prova, ancorché al rango di verosimiglianza, in merito

alla pretesa assenza della figlia Claudia incombendo in ogni modo alla parte

convenuta e non alla parte istante;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che le

spese processuali relative al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono poste a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

7'398.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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