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Decisione

14.2012.193

Rigetto dell'opposizione. La richiesta di restituzione del termine per compiere un atto (in concreto un'udienza) deve essere esaminata dal giudice davanti al quale quell'atto deve essere esperito

6 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 22 novembre 2012 il Pretore __________, in accoglimento

dell’istanza presentata il 21 agosto 2012 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione __________, notificatogli in data 6 agosto 2012 per

il pagamento di fr. 7'557.20 oltre interessi e spese a titolo di pigioni

arretrate;

che

il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 22

novembre 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione

esibita dalla procedente - costituita dal contratto di locazione sottoscritto

il 10 settembre 2009 con la parte convenuta, di cui al doc. A, in relazione al

conteggio di cui al doc. B, con la diffida di pagamento del 14 giugno 2012

(doc. C) con il conteggio degli interessi di ritardo (doc. E) e dalla lettera

del convenuto all’istante del 6 maggio 2011 (doc. G) - costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui

la locatrice si propone di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione per

le pigioni riferite ai mesi di giugno (parzialmente) fino a metà ottobre 2011,

dedotto il deposito di garanzia (doc. D), ossia per fr. 6'990.- oltre interessi

del 7% dal 14.7.2012 e per fr. 467,20 (interessi conteggiati sino al

13.7.2012);

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 27 novembre 2012, asserendo

- in estrema sintesi - di non avere potuto ritirare la raccomandata di notifica

per l’udienza di contradditorio del 22 novembre 2012 in quanto impossibilitato

a camminare, rispettivamente a stare in piedi a lungo a causa di una operazione

al ginocchio non andata a buon fine, situazione questa che perdura da alcuni

mesi, come da certificato medico allegato;

che,

ciò posto, l’insorgente chiede il mantenimento dell’opposizione al precetto

esecutivo, con fissazione di una nuova udienza, alla quale possa partecipare con

eventuali testimoni, visto che quando egli ha firmato il contratto di locazione

con la parte istante era appena giunto ad abitare in Svizzera da solo, con la

prospettiva - comunque - che entro alcuni mesi sarebbe stato raggiunto dalla

compagna e dalla figlia, di modo che prima della sottoscrizione della relativa

pattuizione egli ha esposto il problema alla locatrice, che lo avrebbe rassicurato

dicendogli che avrebbe potuto lasciare l’appartamento con un mese di preavviso,

rassicurazione che non è però stata mantenuta, dato che una volta traslocato in

una casa più grande adatta ad ospitare la famiglia, la locatrice gli ha chiesto

la pigione per i mesi in cui l’appartamento è rimasto sfitto;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 29 novembre 2012 a fronte di una decisione emanata il 22 novembre

2012.

e notificata il 26 novembre 2012, il reclamo risulta tempestivo e, quindi,

sotto questo profilo, ammissibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei

menzionati titoli di reclamo;

che la

questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;

che,

come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone essenzialmente di

ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice (ove intende esporre le sue

ragioni e proporre i relativi mezzi di prova), giustificando la sua assenza al

contradditorio del 22 novembre 2012 con la pretesa impossibilità di ritirare la

raccomandata contente la relativa citazione a causa di seri problemi di

deambulazione conseguenti a una operazione al ginocchio non andata a buon fine;

che

il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto

della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza,

argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011 regola all’art. 148

CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i

termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 22 marzo 2012, inc. 14.2012.45

con richiamo);

che,

trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto

davanti al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di

contraddittorio, spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al

riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);

che,

di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla

cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);

che

questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice

abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio

finale dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la

restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal

passaggio in giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);

che

ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di

restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale,

deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC

(CEF, sentenza citata);

che

nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte

l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio

al riguardo - ovvero sulla restituzione o meno del termine - sarà definitivo

(art. 149 CPC; CEF, sentenza citata);

che

dovesse ritenere fondata la domanda - il che richiede, tra l’altro,

l’accertamento sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3

CPC) - il Pretore annullerà la propria decisione (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, riciterà le

parti a una nuova udienza e ristatuirà sull’istanza di rigetto dell’opposizione

(CEF, sentenza citata);

che

non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo (recte: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore

__________, per le incombenze di cui ai considerandi.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-.

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

7'557.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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