14.2012.193
Rigetto dell'opposizione. La richiesta di restituzione del termine per compiere un atto (in concreto un'udienza) deve essere esaminata dal giudice davanti al quale quell'atto deve essere esperito
6 dicembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.193
Data decisione, Autorità:
06.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. La richiesta di restituzione del termine per compiere un atto (in concreto un'udienza) deve essere esaminata dal giudice davanti al quale quell'atto deve essere esperito
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
TERMINI
art. 148 cpv. 1 CPC
art. 148 cpv. 2 CPC
art. 148 cpv. 3 CPC
art. 149 CPC
Incarto n.
14.2012.193
Lugano
6 dicembre 2012
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 novembre 2012 presentata da
RE 1
rappresentata da RA 1, __________
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione __________, notificato in data 6 agosto 2012 per il
pagamento complessivo di fr. 7'557.20 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Pretore __________, con decisione
del 22 novembre 2012 (SO.2012.3570;
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 29
novembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 22 novembre 2012 il Pretore __________, in accoglimento
dell’istanza presentata il 21 agosto 2012 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione __________, notificatogli in data 6 agosto 2012 per
il pagamento di fr. 7'557.20 oltre interessi e spese a titolo di pigioni
arretrate;
che
il primo giudice, premesso che all’udienza di contradditorio indetta per il 22
novembre 2012 è comparsa la sola parte istante, ha ritenuto che la documentazione
esibita dalla procedente - costituita dal contratto di locazione sottoscritto
il 10 settembre 2009 con la parte convenuta, di cui al doc. A, in relazione al
conteggio di cui al doc. B, con la diffida di pagamento del 14 giugno 2012
(doc. C) con il conteggio degli interessi di ritardo (doc. E) e dalla lettera
del convenuto all’istante del 6 maggio 2011 (doc. G) - costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui
la locatrice si propone di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione per
le pigioni riferite ai mesi di giugno (parzialmente) fino a metà ottobre 2011,
dedotto il deposito di garanzia (doc. D), ossia per fr. 6'990.- oltre interessi
del 7% dal 14.7.2012 e per fr. 467,20 (interessi conteggiati sino al
13.7.2012);
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 27 novembre 2012, asserendo
- in estrema sintesi - di non avere potuto ritirare la raccomandata di notifica
per l’udienza di contradditorio del 22 novembre 2012 in quanto impossibilitato
a camminare, rispettivamente a stare in piedi a lungo a causa di una operazione
al ginocchio non andata a buon fine, situazione questa che perdura da alcuni
mesi, come da certificato medico allegato;
che,
ciò posto, l’insorgente chiede il mantenimento dell’opposizione al precetto
esecutivo, con fissazione di una nuova udienza, alla quale possa partecipare con
eventuali testimoni, visto che quando egli ha firmato il contratto di locazione
con la parte istante era appena giunto ad abitare in Svizzera da solo, con la
prospettiva - comunque - che entro alcuni mesi sarebbe stato raggiunto dalla
compagna e dalla figlia, di modo che prima della sottoscrizione della relativa
pattuizione egli ha esposto il problema alla locatrice, che lo avrebbe rassicurato
dicendogli che avrebbe potuto lasciare l’appartamento con un mese di preavviso,
rassicurazione che non è però stata mantenuta, dato che una volta traslocato in
una casa più grande adatta ad ospitare la famiglia, la locatrice gli ha chiesto
la pigione per i mesi in cui l’appartamento è rimasto sfitto;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 29 novembre 2012 a fronte di una decisione emanata il 22 novembre
2012.
e notificata il 26 novembre 2012, il reclamo risulta tempestivo e, quindi,
sotto questo profilo, ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
l’insorgente, a ben vedere, non si avvale né dell’uno né dell’altro dei
menzionati titoli di reclamo;
che la
questione non ha tuttavia da essere vagliata oltre;
che,
come visto, con il proprio gravame il reclamante si propone essenzialmente di
ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice (ove intende esporre le sue
ragioni e proporre i relativi mezzi di prova), giustificando la sua assenza al
contradditorio del 22 novembre 2012 con la pretesa impossibilità di ritirare la
raccomandata contente la relativa citazione a causa di seri problemi di
deambulazione conseguenti a una operazione al ginocchio non andata a buon fine;
che
il campo nel quale il reclamante si muove attiene indubbiamente all’istituto
della restituzione dei termini, mediante fissazione di una nuova udienza,
argomento che il Codice di procedura di diritto processuale svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011 regola all’art. 148
CPC, riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4 per quanto riguarda i
termini fissati dalla stessa LEF (CEF, sentenza del 22 marzo 2012, inc. 14.2012.45
con richiamo);
che,
trattandosi della richiesta di restituzione del termine per compiere un atto
davanti al primo giudice, segnatamente il rifacimento dell’udienza di
contraddittorio, spetta allo stesso giudice di prime cure determinarsi al
riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);
che,
di regola, tale domanda deve essere inoltrata entro dieci giorni dalla
cessazione del motivo di impedimento (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
questa specifica competenza è data anche nel caso in cui lo stesso giudice
abbia, come avvenuto nella fattispecie, già pronunciato il proprio giudizio
finale dopo avere sentito la sola parte istante, con la riserva però che la
restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal
passaggio in giudicato della relativa decisione (art. 148 cvp. 3 CPC);
che
ne discende che il giudizio sul presente reclamo, da intendere come domanda di
restituzione per (nuova) udienza ad avvenuta pronuncia della decisione finale,
deve essere demandato per competenza al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC
(CEF, sentenza citata);
che
nel trattare il caso, il Pretore dovrà in ogni modo dare alla controparte
l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, ritenuto che il giudizio
al riguardo - ovvero sulla restituzione o meno del termine - sarà definitivo
(art. 149 CPC; CEF, sentenza citata);
che
dovesse ritenere fondata la domanda - il che richiede, tra l’altro,
l’accertamento sulla tempestività dell’agire del convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3
CPC) - il Pretore annullerà la propria decisione (A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, riciterà le
parti a una nuova udienza e ristatuirà sull’istanza di rigetto dell’opposizione
(CEF, sentenza citata);
che
non si prelevano oneri processuali in relazione al presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo (recte: la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore
__________, per le incombenze di cui ai considerandi.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-.
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
7'557.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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