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Decisione

14.2012.195

Motivazione scritta della sentenza. Impugnazione dei soli dispositivi non motivati non è praticabile

4 dicembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 15 novembre 2012 - notificata alle parti nei suoi soli

Dispositivo

dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di

pace supplente del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza 27

settembre 2012 di CO 1, __________ (tramite l’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Locarno), ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al

precetto esecutivo n. __________dello stesso UEF di Locarno, notificato in data

19 settembre 2012 per il pagamento di fr. 1'779.45.- oltre spese, con

riferimento all’attestato carenza beni no. __________ di pari importo emesso in

data 14 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

che

nel contempo il Giudice di pace supplente ha ricordato che la motivazione

scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte

lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto

che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita

in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

che,

infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro

il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);

che

con reclamo datato 9 novembre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della sentenza

impugnata, l’applicazione alla fattispecie della procedura secondo l’art. 265a

LEF, trattandosi di un credito antecedente al suo fallimento personale e

l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna essendo da ricondurre al suo mancato

ritorno a miglior fortuna, circostanza che era segnalata all’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Locarno con scritto del 19 settembre 2012, e di conseguenza l’emanazione

di una nuova decisione;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che,

si ricorda al primo giudice, trattandosi di un’impugnazione contro una

decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine

per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come

erroneamente indicato nei giudizio impugnato, di trenta giorni, ritenuto poi

che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei

reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 CPC);

che,

comunque sia, la questione della tempestività del rimedio datato 9 novembre

2012 (proposto in ogni modo entro il termine di 30 giorni indicato - erroneamente

- nella decisone impugnata), non ha da essere qui vagliata;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore

con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora

notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,

consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,

b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che

la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una

parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.

239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o

reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO

Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31):

che,

proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte

della decisione impugnata - il rimedio sfugge perciò a disamina e va pertanto

dichiarato già per questo motivo inammissibile;

che,

nella fattispecie, all’insorgente non è però derivato alcun pregiudizio

irreparabile;

che,

infatti, questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte

- come nella fattispecie - introduce erroneamente appello o reclamo, prima

ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la

decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione

scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d.

staehelin, op. cit. art. 239 n. 31; naegeli

in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geheri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n.

14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

che

ne consegue perciò che gli atti vanno rinviati al giudice di pace supplente,

affinché motivi la propria decisione, previo esame della tempestività dell’atto

datato 9 novembre 2012 (di cui si ignora il dies di spedizione alla

giudicatura di pace) , ossia previo accertamento del rispetto da parte del convenuto

del temine di 10 giorni richiesto nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

per ottenere la relativa motivazione scritta (cfr. dispositivo n. 3);

che

non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Gli

atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo della Navegna per gli incombenti

di cui considerandi.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’779.45,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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