14.2012.195
Motivazione scritta della sentenza. Impugnazione dei soli dispositivi non motivati non è praticabile
4 dicembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.195
Data decisione, Autorità:
04.12.2012, CEF
Titolo:
Motivazione scritta della sentenza. Impugnazione dei soli dispositivi non motivati non è praticabile
PROCEDURA DI RICORSO
art. 239 cpv. 1 CPC
art. 239 cpv. 2 CPC
Incarto n.
14.2012.195
Lugano
4 dicembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 luglio 2012 presentata da
CO 1 AG, _____
contro
RE 1
rappresentato
da RA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 19
settembre 2012 per il pagamento d fr. 1'779.45 oltre spese;
istanza accolta dal Giudice di pace supplente del
circolo della Navegna con decisione del 5 novembre 2012 (SO.2012.108);
sentenza impugnata dal
convenuto con reclamo datato 9 novembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 15 novembre 2012 - notificata alle parti nei suoi soli
Dispositivo
dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di
pace supplente del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza 27
settembre 2012 di CO 1, __________ (tramite l’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno), ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al
precetto esecutivo n. __________dello stesso UEF di Locarno, notificato in data
19 settembre 2012 per il pagamento di fr. 1'779.45.- oltre spese, con
riferimento all’attestato carenza beni no. __________ di pari importo emesso in
data 14 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
che
nel contempo il Giudice di pace supplente ha ricordato che la motivazione
scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte
lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto
che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita
in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);
che,
infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro
il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);
che
con reclamo datato 9 novembre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della sentenza
impugnata, l’applicazione alla fattispecie della procedura secondo l’art. 265a
LEF, trattandosi di un credito antecedente al suo fallimento personale e
l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna essendo da ricondurre al suo mancato
ritorno a miglior fortuna, circostanza che era segnalata all’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno con scritto del 19 settembre 2012, e di conseguenza l’emanazione
di una nuova decisione;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3 CPC);
che,
si ricorda al primo giudice, trattandosi di un’impugnazione contro una
decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine
per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come
erroneamente indicato nei giudizio impugnato, di trenta giorni, ritenuto poi
che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei
reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 CPC);
che,
comunque sia, la questione della tempestività del rimedio datato 9 novembre
2012 (proposto in ogni modo entro il termine di 30 giorni indicato - erroneamente
- nella decisone impugnata), non ha da essere qui vagliata;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore
con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora
notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,
consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,
b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che
la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una
parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.
239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO
Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31):
che,
proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte
della decisione impugnata - il rimedio sfugge perciò a disamina e va pertanto
dichiarato già per questo motivo inammissibile;
che,
nella fattispecie, all’insorgente non è però derivato alcun pregiudizio
irreparabile;
che,
infatti, questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte
- come nella fattispecie - introduce erroneamente appello o reclamo, prima
ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la
decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione
scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d.
staehelin, op. cit. art. 239 n. 31; naegeli
in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geheri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n.
14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);
che
ne consegue perciò che gli atti vanno rinviati al giudice di pace supplente,
affinché motivi la propria decisione, previo esame della tempestività dell’atto
datato 9 novembre 2012 (di cui si ignora il dies di spedizione alla
giudicatura di pace) , ossia previo accertamento del rispetto da parte del convenuto
del temine di 10 giorni richiesto nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata
per ottenere la relativa motivazione scritta (cfr. dispositivo n. 3);
che
non si prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Gli
atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo della Navegna per gli incombenti
di cui considerandi.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’779.45,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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