Lexipedia

Decisione

14.2012.196

Titolo di rigetto: decreto di stralcio. Eccezione di estinzione del debito per tassa di giustizia e ripetibili del decreto di stralcio per avvenuto pagamento

8 gennaio 2013Italiano11 min

precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1,

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

14.2012.196

Data decisione, Autorità:

08.01.2013, CEF

Titolo:

Titolo di rigetto: decreto di stralcio. Eccezione di estinzione del debito per tassa di giustizia e ripetibili del decreto di stralcio per avvenuto pagamento

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 80 LEF

art. 81 cpv. 1 LEF

Incarto n.

14.2012.196

Lugano

8 gennaio

2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 luglio 2012 da

1. RE 1

2. RE 2

3. RE 3

4. RE 4

5. RE 5

6. RE 6

7. RE 7

8. RE 8

tutti patrocinati dall’ PA 1

contro

CO 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di

fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012;

sulla quale istanza il Giudice di Pace del Circolo di ____________________

con decisione 23 novembre 2012 ha così statuito:

“1. L’istanza è

respinta.

L’opposizione

interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 1562218 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ è mantenuta.

2.

La tassa di giustizia da anticipare dalla

parte istante di fr. 130.- resta a suo carico, inoltre rifonderà alla Convenuta

fr. 50.- di indennità.”

Sentenza

impugnata dalle parti istanti, che con reclamo 3 dicembre 2012 hanno postulato,

con protesta di tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;

preso

atto che con osservazioni 22 dicembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione

del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1,

RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7 e RE 8 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr.

1'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012,

indicando quale titolo di credito:

“Paragrafo

2 del Dispositivo del Decreto di stralcio 24.05.12, emanato dalla Pretura di __________

nella causa inc. n. __________.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto

definitivo al Giudice di Pace del Circolo di __________.__________

B. I

procedenti fondano la loro pretesa sulla decisione 24 maggio 2012 con la quale

il Pretore della Giurisdizione di __________ ha stralciato dai ruoli per

acquiescenza la procedura di cui all’inc. __________ (doc. A), ponendo a carico

dei convenuti, tra cui CO 1, in solido le spese e la tassa di giudizio di fr.

600.- e condannando gli stessi a versare in solido agli attori fr. 400.- a

titolo di ripetibili.

C. Con

osservazioni 13 agosto 2012 CO 1 ha affermato di aver già versato le spese e

l’onorario del legale di controparte il 7 marzo 2007 (doc. A), in quanto

all’inizio di marzo 2007 lo stesso legale gli avrebbe richiesto il versamento di

fr. 1'400.- a copertura delle spese di giustizia e del suo onorario. Inoltre

l’escusso ha evidenziato che i procedenti avrebbero avviato la procedura

esecutiva prima del passaggio in giudicato del decreto di stralcio.

D. Così

richiesti dal primo giudice, con allegato del 4 settembre 2012, i procedenti hanno

evidenziato che il decreto di stralcio sarebbe passato in giudicato. A mente

dei procedenti se il convenuto avesse già fatto fronte al pagamento

dell’importo di fr. 1'000.-, al quale è stato condannato nel doc. A, egli avrebbe

dovuto impugnare la decisione del Pretore. Sarebbe poi evidente che il

versamento di fr. 1'400.-, avvenuto cinque anni prima dell’emanazione del

decreto 24 maggio 2012, non sarebbe avvenuto a titolo spontaneo né quale

acconto per una decisione che sarebbe intervenuta cinque anni dopo, bensì sulla

base di un’altra decisione giudiziaria riferita a uno dei numerosissimi

contenziosi tra le parti.

E. Con

decisione 23 novembre 2012 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha respinto

l’istanza ritenendo che nei contratti di vendita, i signori CO 1 si sarebbero

impegnati a riconoscere agli acquirenti le eventuali spese legali che sarebbero

potute sorgere a seguito dell’iscrizione di ipoteche legali sui beni venduti.

Sulla base di questa clausola contrattuale, l’avv. PA 1 si sarebbe fatto

anticipare nel 2007 fr. 1'400.- per il suo onorario relativo alle pratiche riferite

alle ipoteche legali. Per questo motivo il rimborso delle spese e delle tasse

di giudizio di fr. 600.- e delle ripetibili di fr. 400.-, decise dal Pretore

nel decreto di stralcio di cui al doc. A, sarebbe già stato effettuato

dall’escusso con il versamento dell’importo di fr. 1'400.-.

F. Con

reclamo del 3 dicembre 2012 i procedenti postulano l’accoglimento

dell’istanza riproponendo le argomentazioni

di prima sede e contestando l’affermazione del Giudice di pace secondo cui nei contratti di vendita i signori __________ si sarebbero impegnati

a riconoscere agli acquirenti le eventuali spese legali che sarebbero potute

sorgere a seguito dell’iscrizione di ipoteche legali sugli oggetti venduti, in quanto tali contratti non figurano agli atti.

G. Con

osservazioni 22 dicembre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il 3 dicembre 2012 a fronte di una decisione emessa

in data 23 novembre 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta

tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

In

virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF),

i documenti pubblici e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n.

1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2

n. 3 LEF).

4.

Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di

causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda

l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere

carattere esecutivo (cfr. Staehelin, Basler

Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art.

84; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad

art. 84; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.; CEF 13 luglio

2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).

5.

I

procedenti fondano la loro pretesa sulla decisione 24 maggio 2012 (doc. A), con

la quale il Pretore della Giurisdizione di __________, stralciando dai ruoli

per acquiescenza la procedura di cui all’inc. __________, ha posto a carico in

solido dei convenuti, tra cui CO 1, le spese e la tassa di giudizio di fr.

600.- e li ha condannati a versare in solido ai qui istanti fr. 400.- a titolo

di ripetibili.

La

decisione 24 maggio 2012 del Pretore, impugnabile solo con reclamo e quindi

immediatamente esecutiva (art. 110 e art. 325 cpv. 1 CPC), costituisce in principio

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo

di fr. 1'000.- richiesto con il precetto esecutivo. Del resto, l’insorgente

nemmeno pretende di avere impugnato tale decisione.

6.

A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF

"se il credito è fondato su una decisione esecutiva di

un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è

rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione".

6.1

Per

essere ammissibili, l’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la

prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Qualora

l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura

che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto,

perché ciò costituirebbe un modo per rimettere in discussione l’autorità di

cosa giudicata della sentenza (Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81

LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni liberatorie dev’essere

rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma esso

va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (DTF

115.

III 100; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann,

op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).

6.2

Nel

caso concreto, l’escusso sostiene di aver già versato quanto preteso dai

procedenti il 7 marzo 2007 poiché all’inizio di marzo

2007.

il loro legale gli aveva richiesto il versamento di fr. 1'400.- a

copertura delle spese di giustizia e del suo onorario. Il primo giudice ha

condiviso questa tesi e ha di conseguenza respinto l’istanza 16 luglio 2012.

6.3

Ora,

è ben vero che l’escusso ha prodotto l’ordine da lui impartito il 6 marzo 2007

alla propria banca di versare all’avv. PA 1 la somma di fr. 1'400.- Tuttavia, a

differenza di quanto ritenuto dal reclamante e dal primo giudice, vi è ragionevole

dubbio sul fatto che questo importo sia stato bonificato al legale dei

procedenti a copertura delle tasse, delle spese e delle indennità riferite alla

procedura di cui all’inc. n. __________ della Pretura della Giurisdizione di __________.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che il solo ordine dato dall’escusso

alla propria banca non attesta ancora l’effettivo avvenuto bonifico a favore del

conto clienti dell’avv. PA 1, l’accredito sarebbe stato fatto con la causale “Garanzia

ipoteca legale provvisoria (condomini Mo, Pe, Af, Sa, Teu, Pa)” (doc. A) e

non con quella più consona alla tesi sostenuta dal debitore di anticipo spese,

tasse e indennità riferite alla pratica __________, allora già pendente.

L’escusso non ha quindi provato in modo chiaro e

univoco di aver anticipato al legale dei procedenti l’importo di fr. 1'400.-

allo scopo di coprire i costi di giustizia e legali della procedura giudiziaria

chiusa con il decreto di stralcio del 24 maggio 2012. Non avendo apportato la prova che gli incombeva e non avendo dimostrato (e

neppure sostenuto) di aver altrimenti corrisposto l’importo richiesto dopo l’emanazione

della sentenza, l’eccezione sollevata dal reclamante dev’essere respinta e l’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’UE di __________

deve essere rigettata in via definitiva con conseguente riforma della sentenza

del giudice di prime cure.

7.

Da

quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.

Le

spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106

cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319,

320, 321, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2

della sentenza 23 novembre 2012 del Giudice di Pace del

Circolo di __________ sono così riformati:

“1. L'istanza

16.

luglio 2012 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza,

l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di __________, è rigettata in via definitiva”.

2.

La tassa di

giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 130.-, sono a carico della

parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE

6, RE 7,RE 7 e RE 8 fr. 200.- a titolo di ripetibili”.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 220.-, già

anticipata dai reclamanti, è a carico di CO 1, che rifonderà alle controparti fr.

300.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza di fr. 1'000.- non raggiunge il limite di legge

di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster