14.2012.196
Titolo di rigetto: decreto di stralcio. Eccezione di estinzione del debito per tassa di giustizia e ripetibili del decreto di stralcio per avvenuto pagamento
8 gennaio 2013Italiano11 min
precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1,
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Numero d'incarto:
14.2012.196
Data decisione, Autorità:
08.01.2013, CEF
Titolo:
Titolo di rigetto: decreto di stralcio. Eccezione di estinzione del debito per tassa di giustizia e ripetibili del decreto di stralcio per avvenuto pagamento
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.196
Lugano
8 gennaio
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 luglio 2012 da
1. RE 1
2. RE 2
3. RE 3
4. RE 4
5. RE 5
6. RE 6
7. RE 7
8. RE 8
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di
fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del Circolo di ____________________
con decisione 23 novembre 2012 ha così statuito:
“1. L’istanza è
respinta.
L’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. 1562218 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ è mantenuta.
2.
La tassa di giustizia da anticipare dalla
parte istante di fr. 130.- resta a suo carico, inoltre rifonderà alla Convenuta
fr. 50.- di indennità.”
Sentenza
impugnata dalle parti istanti, che con reclamo 3 dicembre 2012 hanno postulato,
con protesta di tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento dell’istanza;
preso
atto che con osservazioni 22 dicembre 2012 il convenuto ha chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo per l’esecuzione ordinaria n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1,
RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6, RE 7 e RE 8 hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr.
1'000.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012,
indicando quale titolo di credito:
“Paragrafo
2 del Dispositivo del Decreto di stralcio 24.05.12, emanato dalla Pretura di __________
nella causa inc. n. __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
definitivo al Giudice di Pace del Circolo di __________.__________
B. I
procedenti fondano la loro pretesa sulla decisione 24 maggio 2012 con la quale
il Pretore della Giurisdizione di __________ ha stralciato dai ruoli per
acquiescenza la procedura di cui all’inc. __________ (doc. A), ponendo a carico
dei convenuti, tra cui CO 1, in solido le spese e la tassa di giudizio di fr.
600.- e condannando gli stessi a versare in solido agli attori fr. 400.- a
titolo di ripetibili.
C. Con
osservazioni 13 agosto 2012 CO 1 ha affermato di aver già versato le spese e
l’onorario del legale di controparte il 7 marzo 2007 (doc. A), in quanto
all’inizio di marzo 2007 lo stesso legale gli avrebbe richiesto il versamento di
fr. 1'400.- a copertura delle spese di giustizia e del suo onorario. Inoltre
l’escusso ha evidenziato che i procedenti avrebbero avviato la procedura
esecutiva prima del passaggio in giudicato del decreto di stralcio.
D. Così
richiesti dal primo giudice, con allegato del 4 settembre 2012, i procedenti hanno
evidenziato che il decreto di stralcio sarebbe passato in giudicato. A mente
dei procedenti se il convenuto avesse già fatto fronte al pagamento
dell’importo di fr. 1'000.-, al quale è stato condannato nel doc. A, egli avrebbe
dovuto impugnare la decisione del Pretore. Sarebbe poi evidente che il
versamento di fr. 1'400.-, avvenuto cinque anni prima dell’emanazione del
decreto 24 maggio 2012, non sarebbe avvenuto a titolo spontaneo né quale
acconto per una decisione che sarebbe intervenuta cinque anni dopo, bensì sulla
base di un’altra decisione giudiziaria riferita a uno dei numerosissimi
contenziosi tra le parti.
E. Con
decisione 23 novembre 2012 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha respinto
l’istanza ritenendo che nei contratti di vendita, i signori CO 1 si sarebbero
impegnati a riconoscere agli acquirenti le eventuali spese legali che sarebbero
potute sorgere a seguito dell’iscrizione di ipoteche legali sui beni venduti.
Sulla base di questa clausola contrattuale, l’avv. PA 1 si sarebbe fatto
anticipare nel 2007 fr. 1'400.- per il suo onorario relativo alle pratiche riferite
alle ipoteche legali. Per questo motivo il rimborso delle spese e delle tasse
di giudizio di fr. 600.- e delle ripetibili di fr. 400.-, decise dal Pretore
nel decreto di stralcio di cui al doc. A, sarebbe già stato effettuato
dall’escusso con il versamento dell’importo di fr. 1'400.-.
F. Con
reclamo del 3 dicembre 2012 i procedenti postulano l’accoglimento
dell’istanza riproponendo le argomentazioni
di prima sede e contestando l’affermazione del Giudice di pace secondo cui nei contratti di vendita i signori __________ si sarebbero impegnati
a riconoscere agli acquirenti le eventuali spese legali che sarebbero potute
sorgere a seguito dell’iscrizione di ipoteche legali sugli oggetti venduti, in quanto tali contratti non figurano agli atti.
G. Con
osservazioni 22 dicembre 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 3 dicembre 2012 a fronte di una decisione emessa
in data 23 novembre 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta
tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
In
virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF),
i documenti pubblici e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n.
1bis LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2
n. 3 LEF).
4.
Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda
l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere
carattere esecutivo (cfr. Staehelin, Basler
Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art.
84; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad
art. 84; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 seg.; CEF 13 luglio
2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).
5.
I
procedenti fondano la loro pretesa sulla decisione 24 maggio 2012 (doc. A), con
la quale il Pretore della Giurisdizione di __________, stralciando dai ruoli
per acquiescenza la procedura di cui all’inc. __________, ha posto a carico in
solido dei convenuti, tra cui CO 1, le spese e la tassa di giudizio di fr.
600.- e li ha condannati a versare in solido ai qui istanti fr. 400.- a titolo
di ripetibili.
La
decisione 24 maggio 2012 del Pretore, impugnabile solo con reclamo e quindi
immediatamente esecutiva (art. 110 e art. 325 cpv. 1 CPC), costituisce in principio
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF per l’importo
di fr. 1'000.- richiesto con il precetto esecutivo. Del resto, l’insorgente
nemmeno pretende di avere impugnato tale decisione.
6.
A norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF
"se il credito è fondato su una decisione esecutiva di
un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione".
6.1
Per
essere ammissibili, l’estinzione del debito, la proroga del pagamento o la
prescrizione devono essere intervenute dopo l'emanazione della sentenza. Qualora
l'eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura
che ha portato alla sentenza, non può più essere avanzata in sede di rigetto,
perché ciò costituirebbe un modo per rimettere in discussione l’autorità di
cosa giudicata della sentenza (Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81
LEF). La prova documentale delle menzionate eccezioni liberatorie dev’essere
rigorosa; non è sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma esso
va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci (DTF
115.
III 100; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann,
op. cit., n. 3 ad art. 81 LEF).
6.2
Nel
caso concreto, l’escusso sostiene di aver già versato quanto preteso dai
procedenti il 7 marzo 2007 poiché all’inizio di marzo
2007.
il loro legale gli aveva richiesto il versamento di fr. 1'400.- a
copertura delle spese di giustizia e del suo onorario. Il primo giudice ha
condiviso questa tesi e ha di conseguenza respinto l’istanza 16 luglio 2012.
6.3
Ora,
è ben vero che l’escusso ha prodotto l’ordine da lui impartito il 6 marzo 2007
alla propria banca di versare all’avv. PA 1 la somma di fr. 1'400.- Tuttavia, a
differenza di quanto ritenuto dal reclamante e dal primo giudice, vi è ragionevole
dubbio sul fatto che questo importo sia stato bonificato al legale dei
procedenti a copertura delle tasse, delle spese e delle indennità riferite alla
procedura di cui all’inc. n. __________ della Pretura della Giurisdizione di __________.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che il solo ordine dato dall’escusso
alla propria banca non attesta ancora l’effettivo avvenuto bonifico a favore del
conto clienti dell’avv. PA 1, l’accredito sarebbe stato fatto con la causale “Garanzia
ipoteca legale provvisoria (condomini Mo, Pe, Af, Sa, Teu, Pa)” (doc. A) e
non con quella più consona alla tesi sostenuta dal debitore di anticipo spese,
tasse e indennità riferite alla pratica __________, allora già pendente.
L’escusso non ha quindi provato in modo chiaro e
univoco di aver anticipato al legale dei procedenti l’importo di fr. 1'400.-
allo scopo di coprire i costi di giustizia e legali della procedura giudiziaria
chiusa con il decreto di stralcio del 24 maggio 2012. Non avendo apportato la prova che gli incombeva e non avendo dimostrato (e
neppure sostenuto) di aver altrimenti corrisposto l’importo richiesto dopo l’emanazione
della sentenza, l’eccezione sollevata dal reclamante dev’essere respinta e l’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/23 giugno 2012 dell’UE di __________
deve essere rigettata in via definitiva con conseguente riforma della sentenza
del giudice di prime cure.
7.
Da
quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.
Le
spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106
cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 81 cpv. 1 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319,
320, 321, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2
della sentenza 23 novembre 2012 del Giudice di Pace del
Circolo di __________ sono così riformati:
“1. L'istanza
16.
luglio 2012 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza,
l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione di __________, è rigettata in via definitiva”.
2.
La tassa di
giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 130.-, sono a carico della
parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE
6, RE 7,RE 7 e RE 8 fr. 200.- a titolo di ripetibili”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 220.-, già
anticipata dai reclamanti, è a carico di CO 1, che rifonderà alle controparti fr.
300.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza di fr. 1'000.- non raggiunge il limite di legge
di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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