14.2012.198
Incarto retrocesso al primo giudice perché egli ha trasformato un’azione creditoria in un’istanza di rigetto
10 dicembre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.198
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, CEF
Titolo:
Incarto retrocesso al primo giudice perché egli ha trasformato un’azione creditoria in un’istanza di rigetto
PROCEDURA DI RICORSO
art. 251 CPC
art. 321 CPC
art. 48 LOG
Incarto n.
14.2012.198
Lugano
10 dicembre
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa dipendente da istanza 10 luglio
2012 presentata da
RE 1
rappresentato da RA 1, __________
contro
CO 1
tendente ad ottenere la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 3'926.55 oltre interessi e spese e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dallo stesso convenuto al precetto esecutivo n.__________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 2 febbraio 2011 per il
medesimo importo;
istanza sulla quale il Giudice di pace del circolo di
Agno si è pronunciato con decisione del 25 settembre 2012, respingendo in via
provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo (174/2012);
sentenza alla quale si è opposto il convenuto con
scritto del 10 ottobre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisione del 25 settembre 2102 il Giudice di pace del circolo di Agno, statuendo
sull’istanza presentata in data 10 luglio 2012 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 2 febbraio 2011 per
il pagamento d fr. 3'926.55 oltre interessi e spese con riferimento al
contratto di locazione stipulato il 1° luglio 1998 (doc. A);
che nel
contempo il Giudice di pace (cfr. dispositivo n. 3) ha reso edotto il convenuto
che, entro venti giorni dal rigetto dell’opposi-zione, egli può domandare con
la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo
dell’esecuzione, con la puntualizzazione che se omette di fare tale domanda o
se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83
cpv. 2 e 3 LEF);
che con lettera
8/10 ottobre 2012 il convenuto ha comunicato al Giudice di pace del circolo di
Agno la sua opposizione alla decisione in rassegna, proponendosi di presentare
la relativa documentazione una volta rientrato dagli Stati Uniti;
che il 6
dicembre 2012 il Giudice di pace, interpretando tale scritto quale reclamo
giusta gli art. 319 segg. CPC, ha trasmesso gli atti alla Camera di esecuzione
fallimenti per la decisione di sua competenza;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che secondo
l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione - erroneamente - pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo
è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o
dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC), la cui
trattazione è di competenza della Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG);
che si
volesse trattare l’atto indirizzato dal convenuto al Giudice di pace e da
questi trasmesso a questa Camera come reclamo ex art. 319 lett. a CPC in combinazione
con l’art. 251 lett. a CPC, va rilevato che in quanto proposto il 10 ottobre 2012 a fronte di una decisione emanata il 25 settembre 2012 e notificata al convenuto il 27 settembre
successivo, il rimedio risulterebbe intempestivo e pertanto inammissibile, il termine
utile per presentare reclamo, decorrente dal 28 settembre 2012 (art. 142 cpv. 1
CPC), essendo venuto a scadere lunedì 8 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC);
che ci si
può tuttavia interrogare se il ritardo sia attribuibile al fatto che la decisione
impugnata non contiene l’indicazione dei mezzi di impugnazione, segnatamente
non menziona il diritto delle parti di presentare reclamo alla Camera di
esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni
(cfr. art. 238 cpv. 1 lett. f applicabile per analogia, secondo l’art. 219 CPC,
anche alla presente procedura);
che per i
motivi che seguono, la questione non ha da essere vagliata oltre, ritenuto in
ogni modo che dalla mancata indicazione dei rimedi di diritto da parte del
primo giudice, all’insorgente - non patrocinato da un avvocato - non deve
derivare pregiudizio e che lo stesso convenuto si è per lo meno attivato entro
il termine di venti giorni riservatogli per presentare azione di disconoscimento
del debito, così come menzionato nel dispositivo n. 3 del giudizio impugnato;
che,
nella fattispecie, risulta evidente che il Giudice di pace era chiamato a statuire
su una azione creditoria proposta dalla parte istante con atto datato 10 luglio
2012.
- preceduto dall’infruttuoso tentativo di conciliazione davanti all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione con sede a Massagno con conseguente
autorizzazione a procedere giudizialmente - e volta alla condanna del convenuto
al pagamento di fr. 3'926.55 oltre accessori e al rigetto in via definitiva
dell’opposizione al precetto esecutivo di riferimento fatto spiccare dalla
procedente nei suoi confronti;
che
benché chiamato a derimere la vertenza entro tali parametri, il Giudice di pace
- senza peraltro spiegarne le ragioni e senza accorgersi che la procedente si era
attivata con una causa di merito - ha motu proprio trasformato la domanda della
creditrice in un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
cpv. 1 LEF, omettendo così di statuire sull’oggetto vero e proprio del
contendere, ovvero sulla richiesta condannatoria e sulla conseguente richiesta
di rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo, così
come voluto dalla parte istante;
che, per
finire, il Giudice di pace ha sbagliato due volte, ovvero non solo ha deciso
mutando la natura dell’azione, che appariva chiara e quindi non soggetta a
interpretazione di sorta, ma ha anche omesso di indicare nella sua decisione - emanata
come visto fuori procedura - la via del reclamo ai sensi dell’art. 319 e segg.
CPC per impugnarla (il che è, comunque sia, deprecabile e non dovrà più
avvenire) contribuendo ad ulteriormente complicare una fattispecie in sé
semplice;
che, ciò
posto, la decisione impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio
degli atti al Giudice di pace del circolo di Agno, affinché statuisca sulle
singole domande oggetto dell’azione creditoria presentata il 10 luglio 2012
dalla parte istante, ossia sul petitum volto alla condanna del convenuto
al pagamento di fr. 3'926.55 oltre interessi e sulla conseguente richiesta di
rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo a monte della
vertenza;
che non
si prelevano spese in relazione al presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. L’atto
presentato dal convenuto il 10 ottobre 2012 è evaso nel senso che la decisione
impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo
di Agno per l’incombenza di cui ai considerandi.
3. Non si prelevano spese.
4. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
3'926.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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