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Decisione

14.2012.198

Incarto retrocesso al primo giudice perché egli ha trasformato un’azione creditoria in un’istanza di rigetto

10 dicembre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisione del 25 settembre 2102 il Giudice di pace del circolo di Agno, statuendo

sull’istanza presentata in data 10 luglio 2012 da CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 2 febbraio 2011 per

il pagamento d fr. 3'926.55 oltre interessi e spese con riferimento al

contratto di locazione stipulato il 1° luglio 1998 (doc. A);

che nel

contempo il Giudice di pace (cfr. dispositivo n. 3) ha reso edotto il convenuto

che, entro venti giorni dal rigetto dell’opposi-zione, egli può domandare con

la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo

dell’esecuzione, con la puntualizzazione che se omette di fare tale domanda o

se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo (art. 83

cpv. 2 e 3 LEF);

che con lettera

8/10 ottobre 2012 il convenuto ha comunicato al Giudice di pace del circolo di

Agno la sua opposizione alla decisione in rassegna, proponendosi di presentare

la relativa documentazione una volta rientrato dagli Stati Uniti;

che il 6

dicembre 2012 il Giudice di pace, interpretando tale scritto quale reclamo

giusta gli art. 319 segg. CPC, ha trasmesso gli atti alla Camera di esecuzione

fallimenti per la decisione di sua competenza;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione - erroneamente - pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo

è di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o

dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC), la cui

trattazione è di competenza della Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG);

che si

volesse trattare l’atto indirizzato dal convenuto al Giudice di pace e da

questi trasmesso a questa Camera come reclamo ex art. 319 lett. a CPC in combinazione

con l’art. 251 lett. a CPC, va rilevato che in quanto proposto il 10 ottobre 2012 a fronte di una decisione emanata il 25 settembre 2012 e notificata al convenuto il 27 settembre

successivo, il rimedio risulterebbe intempestivo e pertanto inammissibile, il termine

utile per presentare reclamo, decorrente dal 28 settembre 2012 (art. 142 cpv. 1

CPC), essendo venuto a scadere lunedì 8 ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC);

che ci si

può tuttavia interrogare se il ritardo sia attribuibile al fatto che la decisione

impugnata non contiene l’indicazione dei mezzi di impugnazione, segnatamente

non menziona il diritto delle parti di presentare reclamo alla Camera di

esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello entro il termine di dieci giorni

(cfr. art. 238 cpv. 1 lett. f applicabile per analogia, secondo l’art. 219 CPC,

anche alla presente procedura);

che per i

motivi che seguono, la questione non ha da essere vagliata oltre, ritenuto in

ogni modo che dalla mancata indicazione dei rimedi di diritto da parte del

primo giudice, all’insorgente - non patrocinato da un avvocato - non deve

derivare pregiudizio e che lo stesso convenuto si è per lo meno attivato entro

il termine di venti giorni riservatogli per presentare azione di disconoscimento

del debito, così come menzionato nel dispositivo n. 3 del giudizio impugnato;

che,

nella fattispecie, risulta evidente che il Giudice di pace era chiamato a statuire

su una azione creditoria proposta dalla parte istante con atto datato 10 luglio

2012.

- preceduto dall’infruttuoso tentativo di conciliazione davanti all’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione con sede a Massagno con conseguente

autorizzazione a procedere giudizialmente - e volta alla condanna del convenuto

al pagamento di fr. 3'926.55 oltre accessori e al rigetto in via definitiva

dell’opposizione al precetto esecutivo di riferimento fatto spiccare dalla

procedente nei suoi confronti;

che

benché chiamato a derimere la vertenza entro tali parametri, il Giudice di pace

- senza peraltro spiegarne le ragioni e senza accorgersi che la procedente si era

attivata con una causa di merito - ha motu proprio trasformato la domanda della

creditrice in un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82

cpv. 1 LEF, omettendo così di statuire sull’oggetto vero e proprio del

contendere, ovvero sulla richiesta condannatoria e sulla conseguente richiesta

di rigetto definitivo dell’opposizione al relativo precetto esecutivo, così

come voluto dalla parte istante;

che, per

finire, il Giudice di pace ha sbagliato due volte, ovvero non solo ha deciso

mutando la natura dell’azione, che appariva chiara e quindi non soggetta a

interpretazione di sorta, ma ha anche omesso di indicare nella sua decisione - emanata

come visto fuori procedura - la via del reclamo ai sensi dell’art. 319 e segg.

CPC per impugnarla (il che è, comunque sia, deprecabile e non dovrà più

avvenire) contribuendo ad ulteriormente complicare una fattispecie in sé

semplice;

che, ciò

posto, la decisione impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio

degli atti al Giudice di pace del circolo di Agno, affinché statuisca sulle

singole domande oggetto dell’azione creditoria presentata il 10 luglio 2012

dalla parte istante, ossia sul petitum volto alla condanna del convenuto

al pagamento di fr. 3'926.55 oltre interessi e sulla conseguente richiesta di

rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo a monte della

vertenza;

che non

si prelevano spese in relazione al presente giudizio;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. L’atto

presentato dal convenuto il 10 ottobre 2012 è evaso nel senso che la decisione

impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo

di Agno per l’incombenza di cui ai considerandi.

3. Non si prelevano spese.

4. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

3'926.55, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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