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Decisione

14.2012.199

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezioni ex art. 81 LEF

20 dicembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto eserutivo n. __________ del 27.4/4.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di

fr. 895.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito l’imposta

comunale 2009 (fr. 895.95), l’interesse di ritardo su acconto fino al 10.8.2011

(fr. 53.75), la diffida del 27.2.2012 (fr.30.-) e l’interesse di ritardo

conguaglio fino al 25.4.2012 (fr. 12.75);

che interposta

tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco;

che

l’escutente, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione

di tassazione emanata il 27 luglio 2011 dall’Ufficio di tassazione di

Bellinzona, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito

in fr. 941.65 l’imposta cantonale (IC) 2009 dovuta dal convenuto (doc. A), sul

correlato calcolo dell’imponibile (doc. C), e sulla decisione/notifica datata

10 agosto 2011, pure passata in giudicato (doc. C), relativa all’ammontare

dell’imposta comunale 2009 (conguaglio) per fr. 895.75, oltre a fr. 53.95 a

titolo di interessi di ritardo su acconti, fr. 30.- a titolo di diffida e fr.

12.75 a titolo di interesse di ritardo conguaglio (totale: fr. 992.45);

che con

decisione del 4 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco -

premesso che il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza entro il termine

di 10 giorni assegnato - ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione

esibita dal procedente titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80

LEF;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14/16 dicembre

2012, asserendo di avere in data 29 aprile 2012 inoltrato richiesta di condono

in relazione alle tassazioni inerenti gli anni 2009-2010, di avere il 12 novembre

2012 ricevuto risposta negativa, con possibilità di ricorso, e di avere comunque

ricorso contro tale decisione in data 11 dicembre 2012 (v. annessi al reclamo),

per cui non riesce a comprendere i motivi che hanno spinto il primo giudice a rigettare

in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che, secondo

l’art 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) segnatamente - per quanto qui

di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammmon/walther, Grundrsiss des Schulbetreibungs-und

Kunkursrechts, 8a ed. , § 19 , n. 45 e 46);

che, come

correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per l’imposta comunale

(conguaglio) 2009 sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita dal

procedente unitamente alla decisione/notifica della tassazione cantonale (IC)

2009, pure cresciuta in giudicato (doc. A e C);

che del

resto il convenuto non lo contesta;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto

o il termine di pagamento ê stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

che l’insorgente

non si avvale di nessuna delle suddette eccezioni, proponendosi per contro di

invalidare la decisione impugnata sostenendo - per la prima volta - di avere

chiesto all’autorità competente il condono per quanto riguarda le tassazioni inerenti

gli anni 2009-2010 e di avere ricorso contro la decisione negativa notificatagli

il 12 novembre 2012;

che

argomentando in questo modo egli trascura tuttavia che nella procedura di reclamo

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova, motivo per cui il rimedio, in quanto

fondato su fatti e mezzi di prova non sottoposti all’attenzione del primo

giudice sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile, per tacere

del fatto che in ogni modo la procedura esecutiva in rassegna non è rimasta

ipso facto sospesa dalla richiesta di condono di cui si è fatto promotore

l’escusso, salvo una decisione contraria dell’autorità competente (art. 246

cpv. 4 LT), la quale non risulta dall’incarto;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti carico

del reclamante, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.

1.

CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 992.45,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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