14.2012.199
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezioni ex art. 81 LEF
20 dicembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.199
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezioni ex art. 81 LEF
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.199
Lugano
20 dicembre
2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2012 dal
CO 1rappresentato dal __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 4 maggio 2012 per il pagamento di
fr. 895.75 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Giubiasco con decisione del 4 dicembre 2012 (0319-2012-s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14/16
dicembre 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto eserutivo n. __________ del 27.4/4.5.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di
fr. 895.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito l’imposta
comunale 2009 (fr. 895.95), l’interesse di ritardo su acconto fino al 10.8.2011
(fr. 53.75), la diffida del 27.2.2012 (fr.30.-) e l’interesse di ritardo
conguaglio fino al 25.4.2012 (fr. 12.75);
che interposta
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco;
che
l’escutente, in estrema sintesi, ha fondato la propria domanda sulla decisione
di tassazione emanata il 27 luglio 2011 dall’Ufficio di tassazione di
Bellinzona, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, che ha stabilito
in fr. 941.65 l’imposta cantonale (IC) 2009 dovuta dal convenuto (doc. A), sul
correlato calcolo dell’imponibile (doc. C), e sulla decisione/notifica datata
10 agosto 2011, pure passata in giudicato (doc. C), relativa all’ammontare
dell’imposta comunale 2009 (conguaglio) per fr. 895.75, oltre a fr. 53.95 a
titolo di interessi di ritardo su acconti, fr. 30.- a titolo di diffida e fr.
12.75 a titolo di interesse di ritardo conguaglio (totale: fr. 992.45);
che con
decisione del 4 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco -
premesso che il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza entro il termine
di 10 giorni assegnato - ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione
esibita dal procedente titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
LEF;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14/16 dicembre
2012, asserendo di avere in data 29 aprile 2012 inoltrato richiesta di condono
in relazione alle tassazioni inerenti gli anni 2009-2010, di avere il 12 novembre
2012 ricevuto risposta negativa, con possibilità di ricorso, e di avere comunque
ricorso contro tale decisione in data 11 dicembre 2012 (v. annessi al reclamo),
per cui non riesce a comprendere i motivi che hanno spinto il primo giudice a rigettare
in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in base
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, secondo
l’art 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) segnatamente - per quanto qui
di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammmon/walther, Grundrsiss des Schulbetreibungs-und
Kunkursrechts, 8a ed. , § 19 , n. 45 e 46);
che, come
correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per l’imposta comunale
(conguaglio) 2009 sul reddito del convenuto, passata in giudicato, esibita dal
procedente unitamente alla decisione/notifica della tassazione cantonale (IC)
2009, pure cresciuta in giudicato (doc. A e C);
che del
resto il convenuto non lo contesta;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa
svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto
o il termine di pagamento ê stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;
che l’insorgente
non si avvale di nessuna delle suddette eccezioni, proponendosi per contro di
invalidare la decisione impugnata sostenendo - per la prima volta - di avere
chiesto all’autorità competente il condono per quanto riguarda le tassazioni inerenti
gli anni 2009-2010 e di avere ricorso contro la decisione negativa notificatagli
il 12 novembre 2012;
che
argomentando in questo modo egli trascura tuttavia che nella procedura di reclamo
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuovi mezzi di prova, motivo per cui il rimedio, in quanto
fondato su fatti e mezzi di prova non sottoposti all’attenzione del primo
giudice sfugge a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile, per tacere
del fatto che in ogni modo la procedura esecutiva in rassegna non è rimasta
ipso facto sospesa dalla richiesta di condono di cui si è fatto promotore
l’escusso, salvo una decisione contraria dell’autorità competente (art. 246
cpv. 4 LT), la quale non risulta dall’incarto;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero essere posti carico
del reclamante, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.
1.
CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 992.45,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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